Lexipedia

Decisione

16.2018.54

Azione di disconoscimento di debito: onere di allegazione e contestazione delle parti

10 febbraio 2020Italiano13 min

1, in qualità di locatore, e RE 1, quale conduttore, hanno sottoscritto un contratto

Source ti.ch

Incarto

n.

16.2018.54

Lugano

10 febbraio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 16 ottobre 2018 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 14 settembre

2018 dal Pretore del Distretto di Riviera

nella causa SE.2017.38 (azione di disconoscimen­to di debito) promossa

con petizione del 9 giugno 2017 nei

confronti di

CO

1

(rappresentato

da RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 30 gennaio 2015 CO

1, in qualità di locatore, e RE 1, quale conduttore, hanno sottoscritto un contratto

di locazione, di durata determinata dal 1° febbraio 2015 al 31 marzo 2020 aven­te

per oggetto il ristorante “__________” a __________, che prevedeva una pigione

di fr. 4000.– mensili oltre a fr. 150.– mensili per le spese accessorie.

Il contratto è stato disdetto anticipatamente per la fine del mese di aprile

2016.

B. Visto il mancato

pagamento delle pigioni arretrate dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2016 (fr. 12 000.–), di tredici mensilità di

spese accessorie (fr. 1950.–), così come delle spese di richiamo (fr. 250.–), il

23 novembre 2013 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________9

dell'Ufficio esecuzioni di Bellinzona per l'incasso di fr. 14 250.– oltre

interessi al 5% dal 21 aprile 2016, cui l'escusso ha interposto opposizione. Con

decisione del 30 maggio 2017 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha

rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto

esecutivo limitatamente a fr. 8950.– oltre interessi al 5% dal 21 aprile 2016 e

posto le spese processuali di complessivi fr. 150.– per 2/5 a carico dell'escutente

e per 3/5 a carico dell'escusso, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità

di fr. 50.– (inc. SO.2017.146).

C. Con petizione del 9

giugno 2017 RE 1 si è rivolto al Pre­tore del

Distretto di Riviera per ottenere il disconoscimento del menzionato debito. Nelle

sue osservazioni del 3 luglio 2017 CO 1 ha proposto di respingere l'azione. All'udien­za

del 5 settembre 2017, indetta per il dibattimento, l'attore – u­ni­co

comparente – ha rinunciato a replicare. Il 27 novembre 2017 il convenuto ha

scusato l'assenza del proprio rappresentante all'udienza per problemi di salute

e di agenda. Statuendo con decisione dell'8 giugno 2018, motivata il 14

settembre successivo, il Pretore ha respinto la petizione ponendo le spese

processuali di complessivi fr. 200.– a carico dell'attore.

D. Contro

la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16

ottobre 2018 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento

della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo

giudizio o in via subordinata la riforma della stessa nel

senso di accogliere la petizione. Con decreto del

30 ottobre 2018 il vicepresidente di questa Camera ha respinto la richiesta di

effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2018 CO 1

ha concluso per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea dell'8 novembre

2018 il reclamante ha contestato la ricevibilità delle osservazioni e della documentazione

allegata dal convenuto.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il

17.

settembre 2018 (attestazione postale agli atti). Introdotto il 16 ottobre

2018.

(data del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto

tempestivo.

2.

Alle osservazioni al

reclamo CO 1 allega il contratto di locazione sottoscritto il 30 maggio 2015.

Questo documento, mai sottoposto al primo giudice, è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi

davanti all'autorità di reclamo di nuovi mezzi di prova. L'esistenza di un

contratto di locazione tra le parti, come si vedrà in appresso, è tuttavia un

fatto notorio, poiché risulta dalla decisione emessa il 30 maggio 2017 dal

Pretore del Distretto di Bellinzona prodotta dall'attore.

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può

essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con

pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del

diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore

spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo

conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio

contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione

limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in

modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le

critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione

esau­stiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio

(art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti.

Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione

impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per

quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero

manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale,

gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso

oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF

142.

II 380 consid. 4.3 con rinvii).

4.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha stabilito anzitutto che l'assenza del convenuto

alle prime arringhe era ingiustificata e ha ritenuto che quand'anche la lettera

del 27 novembre 2017 fosse intesa come istanza di restituzione dei termini, la

richiesta sarebbe tardiva e infondata. Egli, dopo aver riassunto i principi dell'azione

di disconoscimento del debito in applicazione dell'art. 83 cpv. 2 LEF, ha spiegato

che in presenza di un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore,

incombe a quest'ultimo provare che il riconoscimento poggia su una causa

inesistente, nulla, invalidata, simulata o perenta. Premesso ciò, per il primo

giudice l'esistenza di un riconoscimento di debito, oltre a scaturire dalla

sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione, va ammessa perché “è un fatto

addotto dal convenuto nelle sue osservazioni che non è stato oggetto di alcuna

contestazione da parte dell'attore né in replica, cui ha rinunciato, né

tantomeno nella petizione”. A suo parere, inoltre, non si intravvedono contraddizioni

nella sentenza di rigetto dell'opposizione, la quale accerta la sussistenza di

un contratto di locazione e pigioni scadute non solute, poiché “manifestamente

la sottoscrizione di un contratto di locazione costituisce per le parti un

riconoscimento di debito per le pigioni scadute”, tanto più che da tale

sentenza “nemmeno risulta che sia stata contestata l'esistenza di un contratto

di locazione sottoscritto dalle parti o le pigioni scadute ma solo che il

debitore ha sostenuto genericamente che non sussiste un titolo di rigetto,

sollevando un'eccezione di compensazione (la quale peraltro per definizione

implica il riconoscimento del credito principa­le)”. Ne ha dedotto, il Pretore,

che “in difetto di ogni e qualsiasi commento della parte attrice in relazione a

detta sentenza (da lei prodotta) e in assenza di una contestazione dell'allegazione

del convenuto quo all'esistenza del riconoscimento di debito, non sono sorti

dubbi sulla sua reale sussistenza”. Accertata la sussistenza di un

riconoscimento di debito, il primo giudice ha stabilito che l'attore non aveva

fatto fronte al suo obbligo di allegare e di provare i motivi dell'inesistenza

del credito, donde la reiezione della petizione.

5.

RE 1 rimprovera al Pretore di avere

erroneamente applicato le regole di procedura e di ripartizione dell'onere

probatorio, non tenendo conto del fatto che in un'azione di disconoscimento del

debito in applicazione dell'art. 83 cpv. 2 LEF all'attore/debitore basta

disconoscere il debito ammesso dal giudice del rigetto dell'opposizione mentre

spetta al convenuto/creditore nuovamente allegare, specificare e provare il suo

credito. E al proposito, egli rileva, nelle sue osservazioni del 3 luglio 2017

il convenuto nulla ha specificato in merito alla sua pretesa, “men che meno la

natura il fondamento e l'entità della sua pretesa”, né ha indicato quale sarebbe

“la sentenza che prevedrebbe tutte le prove a sostegno della sua pretesa”. Il

reclamante contesta inoltre che la mancanza

di una sua replica comporti l'ammissione dell'esistenza di un riconoscimento di

debito, sufficiente essendo, a suo avviso, la contestazione “che abbraccia

anche i fatti di risposta” da lui proposta con la petizione. Assume che il

Pretore, fondando il suo giudizio su dei fatti nemmeno allegati dal convenuto, ha

violato il suo diritto di essere sentito perché sui fatti da lui accertati non

ha potuto prendere posizione. Per di più, egli epiloga, il convenuto non poteva nemmeno rifarsi a

un

riconoscimento del debito scritto, giacché non ha mai sostenuto l'esistenza di

un simile documento e lo stesso non figura nemmeno agli atti di causa.

6.

Nella

fattispecie, è indiscusso che l'attore ha introdotto un'azione di

disconoscimento di debito in virtù dell'art. 83 cpv. 2 LEF, ovvero un'azione di

diritto materiale volta all'accertamento o l'inesigibilità della pretesa invocata dal creditore nell'ambito

della procedura di rigetto dell'opposizione (DTF 131 III 272 consid. 3.1; più

recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_201/2018 del 12 febbraio 2019,

consid. 3.1). L'inversione dei ruoli processuali non comporta, però il

capovolgimento dell'onere della prova a danno del debitore/attore. Incombe al

convenuto/creditore allegare e dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre

spetta al debitore attore sostanziare le eccezioni liberatorie di cui intende

prevalersi per dimostrare l'inesistenza del debito. Qualora il creditore

derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore

(art. 17 CO), spetta a quest'ultimo l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione,

se essa non viene citata nell'atto, e, in ogni caso, di provare che il

riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO),

invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (DTF 131 III 272 consid. 3.1; più

recentemente sentenza del Tribunale federale 4A_201/2018 del 12 febbraio 2019

consid. 3.1 con rinvio; v anche CCR, sentenza inc. 16.2016.25 del 7 novembre

2016.

consid. 5).

7.

In

concreto, con la petizione l'attore

si è limitato a richiamare

la

precedente procedura di rigetto dell'opposizione e a contestare la pretesa avversaria

così come la posizione di creditore di CO 1. Ci si può chiedere se una generica

formulazione di disconoscimento del debito sia sufficiente o se l'attore non debba quanto meno

alludere ai motivi per cui egli ritiene inesistente o inesigibile il credito avversario. La questione non merita ulteriore

approfondimento, il convenuto nulla avendo obiettato. Premesso ciò, è vero che nelle

sue osservazioni del 3 luglio 2017 CO 1 ha postulato la reiezione della

petizione limitandosi ad affermare che “esiste già una sentenza con tutte le

prove del riconoscimento di debito”. Che tale “rudimentale e succinta” allegazione

fosse sufficiente per provare il proprio credito è senz'altro discutibile.

Resta il fatto che al dibattimento del 5 settembre 2017 l'attore ha

semplicemente fatto verbalizzare di non volere replicare.

Ora, il reclamante non mette

in dubbio l'accertamento del Pretore secondo cui la sentenza cui il convenuto

si è riferito sia quella emessa il 30 maggio 2017 dal Pretore del Distretto di

Bellinzona e neppur contesta che il riconoscimento di debito sui cui quel

giudice ha pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione sia il contratto

di locazione sottoscritto dalle parti per le pigioni scadute e per le spese

accessorie non pagate (sentenza impugnata pag. 6). Ciò posto, è vero che la

mancanza di replica non equivale

sempre all'ammissione dei fatti di risposta, “poiché la contestazione di quei

fatti [di risposta] è implicita già perché la parte attrice propone in petizione

una fattispecie diversa” (Trez­zini

in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad

art. 225). Nel caso in esame, tuttavia, il reclamante non censura

l'accertamento del Pretore secondo cui nella petizione “nulla

si dice quo alla mancata sussistenza di un riconoscimento di debito”. Perché in

assenza di contestazioni, il primo giudice non potesse pertanto ammettere

l'esistenza di un riconoscimento di debito come fatto non controverso e quindi

non soggetto a prova (art. 150 CPC) l'interessato non illustra. E come si è

visto, dandosi un riconoscimento di debito, incombe all'attore/debitore

sostanziare le eccezioni liberatorie

di cui intende prevalersi per dimostrare l'inesistenza del debito. In realtà

nulla è stato addotto. Che il convenuto sia stato assente ingiustificato al

dibattimento non esonerava l'attore, debitamente assistito da un

patrocinatore, dal contestare un

fatto senz'altro pertinente che, quantunque “succinto”, era stato debitamente

allegato con le osservazioni. Per la deliberata scelta di non replicare

l'attore va rimesso alla sua responsabilità. Al proposito la decisione impugnata

resiste alla critica.

Relativamente ai fatti

accertati dal Pretore, è vero che il convenuto nulla ha allegato. Tuttavia, perché

le risultanze di un precedente procedimento non possano ritenersi notorie per

le parti coinvolte e, una volta portate regolarmente agli atti di un altro

processo, anche per quel giudice, il reclamante non spiega. Non si riscontra

una violazione del diritto di essere sentito, men che meno ove di pensi che l'interessato

nemmeno pretende che tali fatti siano stati accertati in maniera manifestamene

errata. Infine, non è dato di vedere, né l'interessato spiega, quali

conseguenze egli intenda trarre dal rimprovero mosso al

Pretore di avere esaminato, a titolo abbondanziale, la sentenza di rigetto dell'opposizione

senza intravvedere contraddizioni. Per il resto, il reclamante non discute

l'applicabilità dell'art. 234 cpv. 1 CPC, che permette al giudice di porre alla

base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa al

dibattimento, né pretende che sussistevano notevoli dubbi circa un fatto non

controverso, ciò che avrebbe dovuto indurre il Pretore a raccogliere prove

d'ufficio in virtù dell'art. 153 cpv. 2 CPC.

8.

Visto quanto precede, il reclamo, che

non ha evidenziato nessun

errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del

primo giudice, dev'essere respinto. Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di

indennità di inconvenienza, il reclamante non avendole rivendicate (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

200.– sono a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.