16.2018.54
Azione di disconoscimento di debito: onere di allegazione e contestazione delle parti
10 febbraio 2020Italiano13 min
1, in qualità di locatore, e RE 1, quale conduttore, hanno sottoscritto un contratto
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2018.54
Lugano
10 febbraio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 16 ottobre 2018 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 14 settembre
2018 dal Pretore del Distretto di Riviera
nella causa SE.2017.38 (azione di disconoscimento di debito) promossa
con petizione del 9 giugno 2017 nei
confronti di
CO
1
(rappresentato
da RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 30 gennaio 2015 CO
1, in qualità di locatore, e RE 1, quale conduttore, hanno sottoscritto un contratto
di locazione, di durata determinata dal 1° febbraio 2015 al 31 marzo 2020 avente
per oggetto il ristorante “__________” a __________, che prevedeva una pigione
di fr. 4000.– mensili oltre a fr. 150.– mensili per le spese accessorie.
Il contratto è stato disdetto anticipatamente per la fine del mese di aprile
2016.
B. Visto il mancato
pagamento delle pigioni arretrate dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2016 (fr. 12 000.–), di tredici mensilità di
spese accessorie (fr. 1950.–), così come delle spese di richiamo (fr. 250.–), il
23 novembre 2013 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________9
dell'Ufficio esecuzioni di Bellinzona per l'incasso di fr. 14 250.– oltre
interessi al 5% dal 21 aprile 2016, cui l'escusso ha interposto opposizione. Con
decisione del 30 maggio 2017 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto
esecutivo limitatamente a fr. 8950.– oltre interessi al 5% dal 21 aprile 2016 e
posto le spese processuali di complessivi fr. 150.– per 2/5 a carico dell'escutente
e per 3/5 a carico dell'escusso, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità
di fr. 50.– (inc. SO.2017.146).
C. Con petizione del 9
giugno 2017 RE 1 si è rivolto al Pretore del
Distretto di Riviera per ottenere il disconoscimento del menzionato debito. Nelle
sue osservazioni del 3 luglio 2017 CO 1 ha proposto di respingere l'azione. All'udienza
del 5 settembre 2017, indetta per il dibattimento, l'attore – unico
comparente – ha rinunciato a replicare. Il 27 novembre 2017 il convenuto ha
scusato l'assenza del proprio rappresentante all'udienza per problemi di salute
e di agenda. Statuendo con decisione dell'8 giugno 2018, motivata il 14
settembre successivo, il Pretore ha respinto la petizione ponendo le spese
processuali di complessivi fr. 200.– a carico dell'attore.
D. Contro
la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16
ottobre 2018 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo
giudizio o in via subordinata la riforma della stessa nel
senso di accogliere la petizione. Con decreto del
30 ottobre 2018 il vicepresidente di questa Camera ha respinto la richiesta di
effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2018 CO 1
ha concluso per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea dell'8 novembre
2018 il reclamante ha contestato la ricevibilità delle osservazioni e della documentazione
allegata dal convenuto.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il
17.
settembre 2018 (attestazione postale agli atti). Introdotto il 16 ottobre
2018.
(data del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Alle osservazioni al
reclamo CO 1 allega il contratto di locazione sottoscritto il 30 maggio 2015.
Questo documento, mai sottoposto al primo giudice, è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi
davanti all'autorità di reclamo di nuovi mezzi di prova. L'esistenza di un
contratto di locazione tra le parti, come si vedrà in appresso, è tuttavia un
fatto notorio, poiché risulta dalla decisione emessa il 30 maggio 2017 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona prodotta dall'attore.
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può
essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con
pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore
spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo
conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio
contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione
limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le
critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione
esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio
(art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti.
Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione
impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per
quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero
manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso
oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF
142.
II 380 consid. 4.3 con rinvii).
4.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha stabilito anzitutto che l'assenza del convenuto
alle prime arringhe era ingiustificata e ha ritenuto che quand'anche la lettera
del 27 novembre 2017 fosse intesa come istanza di restituzione dei termini, la
richiesta sarebbe tardiva e infondata. Egli, dopo aver riassunto i principi dell'azione
di disconoscimento del debito in applicazione dell'art. 83 cpv. 2 LEF, ha spiegato
che in presenza di un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore,
incombe a quest'ultimo provare che il riconoscimento poggia su una causa
inesistente, nulla, invalidata, simulata o perenta. Premesso ciò, per il primo
giudice l'esistenza di un riconoscimento di debito, oltre a scaturire dalla
sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione, va ammessa perché “è un fatto
addotto dal convenuto nelle sue osservazioni che non è stato oggetto di alcuna
contestazione da parte dell'attore né in replica, cui ha rinunciato, né
tantomeno nella petizione”. A suo parere, inoltre, non si intravvedono contraddizioni
nella sentenza di rigetto dell'opposizione, la quale accerta la sussistenza di
un contratto di locazione e pigioni scadute non solute, poiché “manifestamente
la sottoscrizione di un contratto di locazione costituisce per le parti un
riconoscimento di debito per le pigioni scadute”, tanto più che da tale
sentenza “nemmeno risulta che sia stata contestata l'esistenza di un contratto
di locazione sottoscritto dalle parti o le pigioni scadute ma solo che il
debitore ha sostenuto genericamente che non sussiste un titolo di rigetto,
sollevando un'eccezione di compensazione (la quale peraltro per definizione
implica il riconoscimento del credito principale)”. Ne ha dedotto, il Pretore,
che “in difetto di ogni e qualsiasi commento della parte attrice in relazione a
detta sentenza (da lei prodotta) e in assenza di una contestazione dell'allegazione
del convenuto quo all'esistenza del riconoscimento di debito, non sono sorti
dubbi sulla sua reale sussistenza”. Accertata la sussistenza di un
riconoscimento di debito, il primo giudice ha stabilito che l'attore non aveva
fatto fronte al suo obbligo di allegare e di provare i motivi dell'inesistenza
del credito, donde la reiezione della petizione.
5.
RE 1 rimprovera al Pretore di avere
erroneamente applicato le regole di procedura e di ripartizione dell'onere
probatorio, non tenendo conto del fatto che in un'azione di disconoscimento del
debito in applicazione dell'art. 83 cpv. 2 LEF all'attore/debitore basta
disconoscere il debito ammesso dal giudice del rigetto dell'opposizione mentre
spetta al convenuto/creditore nuovamente allegare, specificare e provare il suo
credito. E al proposito, egli rileva, nelle sue osservazioni del 3 luglio 2017
il convenuto nulla ha specificato in merito alla sua pretesa, “men che meno la
natura il fondamento e l'entità della sua pretesa”, né ha indicato quale sarebbe
“la sentenza che prevedrebbe tutte le prove a sostegno della sua pretesa”. Il
reclamante contesta inoltre che la mancanza
di una sua replica comporti l'ammissione dell'esistenza di un riconoscimento di
debito, sufficiente essendo, a suo avviso, la contestazione “che abbraccia
anche i fatti di risposta” da lui proposta con la petizione. Assume che il
Pretore, fondando il suo giudizio su dei fatti nemmeno allegati dal convenuto, ha
violato il suo diritto di essere sentito perché sui fatti da lui accertati non
ha potuto prendere posizione. Per di più, egli epiloga, il convenuto non poteva nemmeno rifarsi a
un
riconoscimento del debito scritto, giacché non ha mai sostenuto l'esistenza di
un simile documento e lo stesso non figura nemmeno agli atti di causa.
6.
Nella
fattispecie, è indiscusso che l'attore ha introdotto un'azione di
disconoscimento di debito in virtù dell'art. 83 cpv. 2 LEF, ovvero un'azione di
diritto materiale volta all'accertamento o l'inesigibilità della pretesa invocata dal creditore nell'ambito
della procedura di rigetto dell'opposizione (DTF 131 III 272 consid. 3.1; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_201/2018 del 12 febbraio 2019,
consid. 3.1). L'inversione dei ruoli processuali non comporta, però il
capovolgimento dell'onere della prova a danno del debitore/attore. Incombe al
convenuto/creditore allegare e dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre
spetta al debitore attore sostanziare le eccezioni liberatorie di cui intende
prevalersi per dimostrare l'inesistenza del debito. Qualora il creditore
derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore
(art. 17 CO), spetta a quest'ultimo l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione,
se essa non viene citata nell'atto, e, in ogni caso, di provare che il
riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO),
invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (DTF 131 III 272 consid. 3.1; più
recentemente sentenza del Tribunale federale 4A_201/2018 del 12 febbraio 2019
consid. 3.1 con rinvio; v anche CCR, sentenza inc. 16.2016.25 del 7 novembre
2016.
consid. 5).
7.
In
concreto, con la petizione l'attore
si è limitato a richiamare
la
precedente procedura di rigetto dell'opposizione e a contestare la pretesa avversaria
così come la posizione di creditore di CO 1. Ci si può chiedere se una generica
formulazione di disconoscimento del debito sia sufficiente o se l'attore non debba quanto meno
alludere ai motivi per cui egli ritiene inesistente o inesigibile il credito avversario. La questione non merita ulteriore
approfondimento, il convenuto nulla avendo obiettato. Premesso ciò, è vero che nelle
sue osservazioni del 3 luglio 2017 CO 1 ha postulato la reiezione della
petizione limitandosi ad affermare che “esiste già una sentenza con tutte le
prove del riconoscimento di debito”. Che tale “rudimentale e succinta” allegazione
fosse sufficiente per provare il proprio credito è senz'altro discutibile.
Resta il fatto che al dibattimento del 5 settembre 2017 l'attore ha
semplicemente fatto verbalizzare di non volere replicare.
Ora, il reclamante non mette
in dubbio l'accertamento del Pretore secondo cui la sentenza cui il convenuto
si è riferito sia quella emessa il 30 maggio 2017 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona e neppur contesta che il riconoscimento di debito sui cui quel
giudice ha pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione sia il contratto
di locazione sottoscritto dalle parti per le pigioni scadute e per le spese
accessorie non pagate (sentenza impugnata pag. 6). Ciò posto, è vero che la
mancanza di replica non equivale
sempre all'ammissione dei fatti di risposta, “poiché la contestazione di quei
fatti [di risposta] è implicita già perché la parte attrice propone in petizione
una fattispecie diversa” (Trezzini
in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad
art. 225). Nel caso in esame, tuttavia, il reclamante non censura
l'accertamento del Pretore secondo cui nella petizione “nulla
si dice quo alla mancata sussistenza di un riconoscimento di debito”. Perché in
assenza di contestazioni, il primo giudice non potesse pertanto ammettere
l'esistenza di un riconoscimento di debito come fatto non controverso e quindi
non soggetto a prova (art. 150 CPC) l'interessato non illustra. E come si è
visto, dandosi un riconoscimento di debito, incombe all'attore/debitore
sostanziare le eccezioni liberatorie
di cui intende prevalersi per dimostrare l'inesistenza del debito. In realtà
nulla è stato addotto. Che il convenuto sia stato assente ingiustificato al
dibattimento non esonerava l'attore, debitamente assistito da un
patrocinatore, dal contestare un
fatto senz'altro pertinente che, quantunque “succinto”, era stato debitamente
allegato con le osservazioni. Per la deliberata scelta di non replicare
l'attore va rimesso alla sua responsabilità. Al proposito la decisione impugnata
resiste alla critica.
Relativamente ai fatti
accertati dal Pretore, è vero che il convenuto nulla ha allegato. Tuttavia, perché
le risultanze di un precedente procedimento non possano ritenersi notorie per
le parti coinvolte e, una volta portate regolarmente agli atti di un altro
processo, anche per quel giudice, il reclamante non spiega. Non si riscontra
una violazione del diritto di essere sentito, men che meno ove di pensi che l'interessato
nemmeno pretende che tali fatti siano stati accertati in maniera manifestamene
errata. Infine, non è dato di vedere, né l'interessato spiega, quali
conseguenze egli intenda trarre dal rimprovero mosso al
Pretore di avere esaminato, a titolo abbondanziale, la sentenza di rigetto dell'opposizione
senza intravvedere contraddizioni. Per il resto, il reclamante non discute
l'applicabilità dell'art. 234 cpv. 1 CPC, che permette al giudice di porre alla
base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa al
dibattimento, né pretende che sussistevano notevoli dubbi circa un fatto non
controverso, ciò che avrebbe dovuto indurre il Pretore a raccogliere prove
d'ufficio in virtù dell'art. 153 cpv. 2 CPC.
8.
Visto quanto precede, il reclamo, che
non ha evidenziato nessun
errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del
primo giudice, dev'essere respinto. Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
indennità di inconvenienza, il reclamante non avendole rivendicate (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.