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Decisione

16.2018.55

Contratto di locazione - procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti - espulsione del conduttore cumulata con pretesa per pigioni arretrate - compensazione

22 gennaio 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul reclamo di RE 1

6. L'istante indica di “fare

reclamo” e di contestare il considerando 2 della decisione impugnata “dove

viene respinta la sua richiesta di ricevere gli affitti arretrati e la parte

dell'elettricità per un totale di fr. 4630.–” ma non adduce alcun motivo a

sostegno del suo reclamo né tantomeno esprime una sola critica nei confronti della

decisione del Pretore. Egli non si confronta nemmeno, venendo

meno al proprio obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), con i motivi che

hanno indotto il primo giudice a ritenere irricevibile la sua domanda

volta a ottenere il pagamento di fr. 4630.–. Ne segue che su

questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.

Giovi

rammentare che la procedura sommaria dell'art.

257 CPC costituisce un'alternativa alla procedura ordinaria o semplificata

normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire all'istante, nei casi

manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida. Il giudice

accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati

o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la situazione

giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b). Ove non siano date le condizioni

per ottenere tutela giurisdizionale in procedura

sommaria, il giudice non entra nel merito dell'istanza (art. 257 cpv. 3

CPC). In tal caso, non generandosi alcun effetto di regiudicata materiale,

l'istante potrà riproporre la medesima domanda in procedura ordinaria o semplificata

sul medesimo oggetto litigioso (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2,

2ª edizione, n. 45 ad art. 257).

Quanto alla richiesta volta

a ottenere il pagamento da parte di CO 1 di fr. 10 000.– per ulteriori canoni

di sublocazione e rate dell'elettricità non pagati, la perdita di guadagno dal

10 agosto 2018, le spese processuali e il tempo perso, a prescindere dal fatto

che essa non è minimamente sostanziata, questa pretesa è nuova poiché non è stata

fatta valere in prima sede, ciò che la rende d'acchito inammissibile (art. 326

cpv. 1 CPC). In siffatte circostanze, il reclamo di RE 1 si rivela irricevibile.

Considerandi

II. Sul reclamo di CO 1

7.

Il reclamante

riconosce di non avere pagato il canone di locazione per il mese di giugno 2018,

ma fa valere di avere promosso davanti al Pretore una causa per ottenere “un

ricalcolo delle pigioni e una richiesta di danni commerciali”. Egli afferma di

non avere pagato la pigione poiché RE 1, oltre ad averlo ostacolato nell'“anda­mento

della [sua] attività commerciale nel locale da lui sublocato”, gli ha causato

una “diminuzione delle entrate della [sua] attività per l'assenza di corrente

elettrica”. Inoltre, tenuto conto dell'effettiva superficie da lui locata e del

fatto che il contratto di locazione principale prevede una pigione di

fr. 1500.–, ritiene che il canone stipulato nel contratto di sublocazione di

fr. 1000.– debba essere ridotto del 25% ragione per cui egli vanta un credito

nei confronti di RE 1 “per le pigioni pagate da novembre 2017 a

maggio 2018” che compensa “l'affitto del mese di giugno 2018 e che annulla “la

disdetta da cui deriva lo sfratto”.

a) Così

argomentando il reclamante solleva la compensazione di sue pretese con la

pigione scaduta. Ora, giusta l'art. 257d cpv. 1 CO, quando, dopo la

consegna della cosa, il conduttore sia in mora al pagamento del corrispettivo o

delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine

per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il

rapporto di locazione sarà disdetto. Se il conduttore non paga entro il termine

fissato, il locatore può, nel caso di locali d'abitazione o commerciali,

recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un

mese. Al fine di impedire la disdetta straordinaria, un'eventuale compensazione

dev'essere tuttavia invocata durante il termine di grazia (sentenza

del Tribunale federale 4A_140/2014 del 6 agosto 2014 consid.

5.2

in: SJ 137/2015 pag. 3; RtiD 2009 II pag. 681CCR

inc. 16.2017.18 del 19 giugno 2017 con rinvio a DTF 119 II 248 consid. 6b/bb-cc

e Wessner in: Bohnet/Carron/Montini

[curatori], Droit du bail à loyer, Com­mentaire pratique, 2ª edizione, n.

29.

ad. art. 257d CO). Nella fattispecie, dagli atti non risulta che l'interessato

abbia eccepito l'estinzione del suo debito per compensazione entro il termine di

grazia, scadente il 31 agosto 2018, assegnatogli da RE 1 con la disdetta del 25 luglio 2018. Su

questo punto il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.

b) Né

giova al reclamante l'argomentazione secondo cui la proprietaria dell'ente da

lui locato ha nel frattempo disdetto il contratto di locazione con RE 1 e si è

detta disposta a pattuire con lui un nuovo contratto di locazione, giacché queste

circostanze non mutano il fatto che il contratto di sublocazione in virtù del

quale egli occupava i locali è stato validamente disdetto e che attualmente

egli non ha concluso alcun contratto di locazione con la proprietaria. Quanto

all'art. 325bis CP invocato da CO 1, riguardante le infrazioni alle

disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e

commerciali, la sua applicazione non compete a questa Camera ma semmai alle

autorità penali. Né entra in linea di conto una protrazione del contratto di locazione,

la richiesta, oltre che nuova e pertanto inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), è

ad ogni modo esclusa in caso che la disdetta sia stata notificata, come in

concreto, per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1 lett. a CO).

c) Ne

segue, in definitiva, che anche il reclamo di CO 1, privo di critiche

ammissibili nei confronti della sentenza del Pretore, deve essere respinto.

III. Sulle spese e le

ripetibili

8.

Gli

oneri processuali di entrambi i reclami seguono la rispettiva soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità, i reclami non essendo sono

stati notificati per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 16.2018.55 e

inc. 16.2018.59 sono congiunte.

2. Il reclamo di RE 1 è

irricevibile.

3. Le spese processuali di

tale reclamo di fr. 200.– sono poste a carico di RE 1.

4. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo di CO 1 è respinto.

5. Le spese processuali di

tale reclamo di fr. 200.– sono poste a carico di CO 1.

6. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.