16.2018.56
Incidente stradale: responsabilità del detentore
19 dicembre 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.56
Lugano
19 dicembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 25 ottobre 2018 presentato dalla
RE 1
(rappresentata
da e )
contro
la decisione emessa il 27 settembre 2018 dal Giudice di pace supplente del
circolo della Navegna nella causa CM.2018.51 (responsabilità civile del detentore di
un veicolo a motore) promossa con
istanza del 9 aprile 2018 da
CO
1
titolare
della ditta individuale CO 1
(rappresentato
dalla RA 3, ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 novembre 2017 __________
P__________, alla guida di un veicolo Volkswagen __________ appartenente a RA 2,
titolare della ditta individuale CO 1, è uscito da un posteggio sterrato per immettersi
sulla strada comunale Via __________ a __________. Quando il veicolo si trovava
già in parte sulla strada comunale per svoltare a sinistra dalla corsia di
destra è sopraggiunto un veicolo Audi __________ guidato da __________ K__________
che è entrato in collisione con l'automobile condotta da __________ P__________.
Le due vetture hanno riportato dei danni, l'Audi __________ sulla fiancata
posteriore sinistra e la VW __________ sulla parte anteriore destra. Sul luogo
del sinistro è intervenuta la Polizia Intercomunale __________ che ha allestito
un rapporto con il seguente schizzo dell'incidente:
Il sinistro è stato
segnalato alla RE 1 con cui il detentore dell'Audi __________ era assicurato
contro la responsabilità civile, alla quale RA 2 ha chiesto il pagamento di
complessivi fr. 1982.65 per i danni subiti dal proprio veicolo e per il fermo
tecnico. L'assicurazione ritenendo il proprio assicurato non responsabile ha
negato ogni richiesta di pagamento.
B. Il 9 aprile 2018 RA 2 si è rivolto al Giudice di pace del
circolo di Navegna per un tentativo di conciliazione per ottenere la condanna
della RE 1 al pagamento di fr. 1982.65. All'udienza
del 12 luglio 2018, indetta per la conciliazione, le parti non hanno raggiunto
un accordo confermando le proprie posizioni. Così richiesto dall'istante, il
Giudice di pace ha comunicato che avrebbe emanato la decisione in applicazione
dell'art. 212 CPC.
C. Statuendo il 27 settembre 2018 il Giudice di pace ha
accolto l'istanza nel senso che la convenuta è stata obbligata a versare all'istante
fr. 1982.65. Le
spese processuali di fr. 188.– sono state poste a carico della convenuta.
D. Contro
la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
25 ottobre 2015 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'annullamento
della decisione impugnata o in subordine il rinvio degli atti al Giudice di
pace affinché ‟proceda nei propri incombentiˮ. Con decreto del 30
ottobre 2018 il presidente di questa Camera ha negato al reclamo l'effetto
sospensivo. Nelle sue osservazioni del 5
dicembre 2018 RA 2 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di
conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla
convenuta al più presto il 28 settembre 2018. Introdotto il 25 ottobre 2018, il reclamo in esame è
pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II
380.
consid. 4.3 con rinvii).
3.
Al
reclamo la RA 1 allega il rapporto di polizia (doc. 1), l'istanza di
conciliazione (doc. 2), il verbale d'udienza (doc. 3), la decisione impugnata
(doc. 4), due fotografie della fiancata posteriore (doc. 5 e 6). I primi
quattro documenti figurando già nell'incarto trasmesso a questa Camera dal
Giudice di pace, così come i documenti allegati dal resistente, e si rivelano quindi
superflui. Quanto alle fotografie, presentate per la prima volta in questa sede
e non davanti al primo giudice, esse sono irricevibili. Nella procedura di
reclamo nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono escluse
(art. 326 cpv. 1 CPC).
4.
Il
Giudice di pace ha accertato sulla scorta del rapporto di polizia e del
questionario per testi sottoscritto da __________ L__________ che, come
sostenuto dall'istante, il sinistro è stato provocato da un'invasione di corsia
da parte di __________ K__________. Donde la responsabilità della convenuta con
conseguente accoglimento dell'istanza.
5.
La
reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere erroneamente applicato il
diritto per non avere considerato che per i combinati art. 36 cpv. 4 LCS e art.
15.
cpv. 3 ONC il conducente che si appresta – come in
concreto – a entrare nella circolazione uscendo da un parcheggio, non deve
ostacolare gli altri utenti della strada, avendo essi la precedenza. Essa fa
valere che in caso di un'intersezione chi ha la precedenza la detiene in tutta
l'area della stessa indipendentemente dal fatto che mantenga o meno la propria
destra. A suo avviso, tale regola si applica a maggior ragione anche tra un veicolo
che transita su una strada prioritaria e uno che lascia il posteggio per
immettersi nella stessa. Per di più, essa soggiunge, dalle fotografie agli atti
si evince che il veicolo da lei assicurato è stato danneggiato nella parte
posteriore ciò che dimostra come “l'urto è avvenuto quando l'altro veicolo
aveva già quasi oltrepassato l'area di posteggio dalla quale proveniva l'istante”.
Infine per la reclamante la decisione impugnata è priva di motivazione sicché
va annullata o quanto meno rinviata al primo giudice per un nuovo giudizio.
6.
Ora
che una decisione debba essere motivata è indubbio (art. 238 lett. g e 239 cpv.
2.
CPC). Le esigenze minime a tal fine sono quelle che discendono dall'art. 29
cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto perciò a determinarsi su ogni singola
allegazione. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che
permetta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un
altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire
il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter
esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70
consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii;
sentenza del Tribunale federale 5A_506/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 2.1.1
con rinvii; CCR sentenza inc. 16.2016.40 dell'8 novembre 2018 consid. 4a).
Nella
fattispecie non fa dubbio che la motivazione del Giudice di pace sia succinta,
ma egli si è pur sempre espresso sulla questione
di sapere di chi fosse la responsabilità dell'incidente. Tale motivazione
permette di capire senza equivoci che il primo giudice ha accolto la petizione
poiché a suo avviso l'incidente è stato causato dall'invasione di corsia da
parte della vettura assicurata dalla convenuta. E con tale motivazione, a ben
vedere, la reclamante vi si confronta tant'è che essa nega la propria
responsabilità poiché l'urto sarebbe stato causato dall'immissione del veicolo
dell'istante sulla strada comunale.
7.
Sempre
dal profilo formale ci si potrebbe chiedere se gli argomenti della reclamante non
siano nuovi e quindi irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), giacché il verbale d'udienza
del 12 luglio 2018 si limita a dare atto che ‟le parti confermano
le proprie posizioniˮ. In realtà tutto si ignora sugli argomenti addotti
dalla convenuta ma non si può escludere che questi non siano stati verbalizzati
dal Giudice di pace. Al proposto allo stesso va ricordato che se l'autorità di
conciliazione non deve verbalizzare le dichiarazioni delle parti nella
procedura di conciliazione (art. 205 cpv. 1 CPC), al momento dell'apertura
della procedura decisionale va tenuto un verbale che deve contenere di
principio gli elementi essenziali del processo che non figurino già in atti
scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così
come le indicazioni concernenti i fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale
(art. 235 cpv. 1 lett. d CPC; CCR, sentenza inc. 16.2014.54 del 14 aprile 2016
consid. 6a con riferimenti). Ad ogni modo, anche tenendo conto delle
allegazioni della convenuta, il reclamo non è destinato a miglior sorte.
8.
Per
l'art. 61 cpv. 2 LCS, applicabile nei casi in cui un incidente della circolazione ha causato
solo danni materiali, un detentore risponde verso un altro dei danni materiali,
solo se la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa o dalla temporanea
incapacità di discernimento del detentore convenuto o di una persona per la
quale questi è responsabile o da un difetto del veicolo del convenuto. Per
ottenere la riparazione del danno materiale la parte lesa deve provare,
segnatamente, che questo è stato cagionato dalla colpa del detentore dell'altro
veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile (II CCA
sentenza inc. 12.2014.205 del 27 marzo 2015 consid. 4 con rinvii).
a) Per l'art. 36 cpv. 4 LCStr il conducente che si appresta a
entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non
deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza. L'art.
15.
cpv. 3 ONC precisa inoltre che chi si immette in una strada principale o
secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade
dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure
attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su
tali strade. Tranne in caso di segnaletica o demarcazione diversa, il diritto
di precedenza si estende su tutta la superficie d'incontro delle strade e non
unicamente in un punto determinato dell'intersezione (DTF 143 IV 504 consid. 1.2; 116 IV 158 consid. 1; 106 IV 58 consid. 2; 102
IV 259; Bussy/Rusconi/ Jeanneret /Kuhn /Mizel/Müller, Code suisse de la circulation
routière commenté, 4ª edizione, n. 3.2.4 e 3.2.6 ad art. 36 LCStr).
b) Il diritto di precedenza
conferisce al beneficiario il diritto di circolare senza essere ostacolato nel
suo percorso. D'altra parte, secondo il principio dell'affidamento dedotto dall'art.
26.
LCStr, nella circolazione ogni utente della strada può – premesso che ne
abbia rispettato i canoni – confidare nel corretto comportamento degli altri
utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario. Se vi
siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente,
gli incombe di esercitare una particolare cautela nei confronti di questi altri
utenti, pena la privazione del diritto di invocare il principio di affidamento.
Il conducente prioritario che è in grado di rendersi conto che non può
esercitare il suo diritto di priorità senza incappare in un incidente deve fare
tutto il possibile per evitare una collisione (Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, op. cit., n. 3.1.2 ad art. 36 LCStr). Infine,
anche chi è tenuto a dare la precedenza può
invocare il principio dell'affidamento quando chi gode del diritto di
precedenza violi le norme della circolazione in modo imprevedibile per il
debitore della precedenza (DTF 125 IV 88 consid. 2c e 2d).
c) Nella
fattispecie, è indubbio che __________ P__________, intenzionato a immettersi
nel traffico provenendo da un posteggio, era debitore della precedenza verso
chi già circolava lungo la strada su cui si stava immettendo. Per questi
conducenti – e nel caso in esame per __________ K__________ – egli non doveva
pertanto costituire un ostacolo con la sua manovra. D'altro canto non è contestato
che dal lato sinistro della carreggiata non sopraggiungeva alcun veicolo, che egli
si è sincerato della possibilità di compiere tale manovra senza
ostacolare i veicoli prioritari tant'è che si è immesso su tale corsia a velocità ‟quasi 0ˮ senza
oltrepassare la “mezzaria” (v. doc. B: questionario teste __________ L__________
risposte n. 6 e 10) e che la conducente dell'altro veicolo ha invaso la corsia
di contromano (loc. cit. risposta n. 7).
d) Sulla
base di tali fatti, __________ P__________ poteva contare sul fatto che la sua manovra non
avrebbe costretto il veicolo
prioritario a frenare di colpo o a compiere una repentina manovra di scanso. In
realtà, in modo del tutto inopinato, il veicolo prioritario ha invaso senza
alcuna giustificazione la corsia di sinistra e ha per finire provocato la
collisione. Una manovra del genere costituisce una violazione dell'art. 34 cpv. 1 LCStr, norma che impone l'obbligo per i
veicoli di circolare nella metà destra della carreggiata. Né il punto dove si
sono riscontrati i danni alle autovetture permette di “dimostrare” che sia
stato il veicolo assicurato dalla reclamante a essere stato urtato dall'altro
veicolo. In siffatte circostanze, visto il comportamento
imprevedibile della conducente prioritaria, al conducente debitore della
precedenza non può essere imputata una violazione del diritto di precedenza. Ne
segue che la conclusione del Giudice di pace resiste alla critica.
9.
Visto
quanto precede il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento
dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del Giudice di pace, vede la
sua sorte segnata. Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, quantunque al beneficio
di un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto a un'adeguata indennità
per ripetibili (DTF142 IV 44 consid, 2.3).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico della
reclamante che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.