16.2018.57
Irricevibilità del rimedio giuridico: scelta consapevole del rappresentante professionale di presentare un appello invece di un reclamo
18 dicembre 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.57
Lugano
18 dicembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sull'appello del 29 ottobre 2018 presentato da
RE
1 ora (L)
(patrocinato dall'avv. PA
1 )
contro
il decreto di stralcio emesso il 18 ottobre 2018 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3, nella causa CA.2018.209 (proprietà per piani:
provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 7 giugno 2018 dalla
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
e nella causa
CA.2018.219 (proprietà per piani: provvedimenti cautelari) promossa con istanza
del 14 giugno 2018 dalla stessa Comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1ˮ nei
confronti di RE 1;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n.
410 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“Condominio AO 1”), e
composto di 35 proprietà per piani (dalla n. 6845 alla n. 6880). AP 1 possiede
l'unità n. 6848 (12.540/1000 del fondo base), con
diritto esclusivo sull'appartamento n. 4 cui è assegnato in uso il giardino
“L”. L'appartamento è abitato da __________ F__________ in virtù di un
contratto di locazione stipulato con il condomino.
B. All'assemblea generale straordinaria del 20 marzo
2017 i comproprietari hanno deciso con ‟grande maggioranza qualificata a favoreˮ di
procedere con la sostituzione dei serramenti fronte lago e parte di quelli laterali
con una spesa preventivata in fr. 330 000.– approfittando della
partecipazione delle __________ di fr. 110 000.– (oggetto 4b).
C. Il 7 giugno 2018 la Comunione dei comproprietari
del “Condominio AO 1” si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3, perché ordinasse in via cautelare, già inaudita parte, ad AP 1 – sotto varie comminatorie – di concedere
immediatamente l'accesso alla sua unità e al giardino ‟Lˮ per la sostituzione e posa dei nuovi serramenti
e di concedere tale accesso anche il 28 giugno 2018 per la posa della
tapparella. Con decreto supercautelare del 7 giugno 2018 il Pretore ha ordinato
la misura richiesta. Nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2018 il convenuto ha
chiesto la sospensione – inaudita parte – della decisione supercautelare e il
riesame intermedio, proponendo inoltre di respingere l'istanza. Con decreto
supercautelare del 12 giugno 2018 il Pretore ha respinto la richiesta cautelare
ponendo le spese processuali di complessivi fr. 200.– a carico del
convenuto, riservando una diversa ripartizione dell'ambito della decisione
cautelare (CA.2018.209).
D. Il
14 giugno 2018 RE 1 si è rivolto al Pretore con una nuova istanza
cautelare in cui ha chiesto di ordinare alla Comunione dei comproprietari del
“Condominio CO 1”, già inaudita parte, di provvedere al montaggio della
tapparella. Con decreto supercautelare del 18 giugno 2018 il
Pretore ha respinto l'istanza ponendo le spese processuali di complessivi fr.
150.– a carico del convenuto, riservando una diversa ripartizione dell'ambito
della decisione cautelare (CA.2018.209).
E. Il
4 luglio 2018 la Comunione dei comproprietari del “Condominio CO 1ˮ ha
comunicato che la finestra e la tapparella dell'appartamento del convenuto
erano state posate. Con decreto del
18 ottobre
2018 il
Pretore ha tolto le procedure dal ruolo siccome prive d'oggetto e ha posto le
spese processuali di complessivi fr. 500.– a carico del convenuto, tenuto
a rifondere all'istante fr. 1200.– per ripetibili.
F. Contro il dispositivo
sulle spese giudiziarie appena citato RE
1 è insorto a questa Camera con un appello del 29
ottobre 2018 nel quale chiede di porre tutte le spese giudiziarie a carico
dell'istante. Nelle sue osservazioni del 28 novembre 2018 la Comunione dei
comproprietari del “Condominio AO 1” conclude per la reiezione del rimedio.
Considerandi
in diritto: 1. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di
un decreto di stralcio è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo
(art. 110 CPC). Se esso è
stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria,
come in concreto (art. 249 lett. d n. 5 CPC),
il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie il decreto impugnato è giunto al convenuto il 19 ottobre 2018. Introdotto il 29 ottobre 2018, ultimo giorno utile, di
per sé il ricorso in esame è tempestivo. Il problema è che RE 1 non ha
presentato reclamo, bensì appello, rimedio che non è ammissibile contro
l'impugnazione indipendente di una decisione
in materia di spese giudiziarie. Occorre esaminare pertanto se
l'appello possa essere trattato come reclamo.
2.
La
giurisprudenza recente ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità
di secondo grado convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata
intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure
nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente
riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario
professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quando avrebbe
dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è
erroneo (CCR sentenze inc. 16.2016.79 del 21 dicembre 2018 consid. 2, 16.2017.21
del 15 aprile 2019 consid, 2 e 16.2018.6 del 27 agosto 2019 consid. 2 con
rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018
consid. 3 con richiami, pubblicata in: RSPC 2018 pag. 408).
3.
Nella fattispecie l'introduzione
dell'appello non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta. Non solo
il memoriale è espressamente intestato come appello, ciò anche nella
tempestività (pag. 3 in alto) e nelle richieste di giudizio il rimedio è
definito ‟appellazioneˮ (pag. 2), ma RE 1 si definisce “appellante”
non meno di sei volte nel corso della motivazione e il termine di “appello”
figura anch'esso, peraltro in maiuscolo, più volte. Il convenuto ha quindi
inoltrato appello con l'intenzione di appellare, non di presentare reclamo. D'altro
lato l'improponibilità dell'appello contro una decisione in materia di spese
giudiziarie era evidente, sancita a chiare
lettere dall'art. 110 CPC. Non poteva quindi lasciare spazio al
dubbio. Ne segue che, irricevibile, l'appello sfugge a qualsiasi disamina.
4.
Si dà atto che RE 1 può
essere stato indotto in errore dalla fallace indicazione dei rimedi giuridici
in calce alla sentenza del Pretore, secondo cui la decisione era impugnabile
entro dieci giorni con appello. Un'indicazione sbagliata dei rimedi giuridici
non può tuttavia creare una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid.
2.
). E un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di
rimedi giuridici contenuta in una decisione se gli è possibile ravvisare lo
sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di
giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3 in fine; 138 I 54
consid. 8.3.2; v. anche Daniel Staehelin
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione,
n. 27 ad art. 238 con numerosi riferimenti). In concreto bastava al
patrocinatore del convenuto consultare il Codice di procedura civile per
accorgersi dell'inesattezza. L'errata indicazione dei rimedi giuridici che
figura nella sentenza impugnata non può quindi essere invocata a
giustificazione. Ciò basterebbe per emanare un
sindacato di irricevibilità senza addentrarsi in altre disamine.
5.
Si aggiunga che nel
caso specifico la conversione dell'appello in reclamo sarebbe in ogni modo
risultata infruttuosa. L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che qualora una
causa sia stralciata dal ruolo siccome priva d'oggetto e la legge non preveda
altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione dell'art.
106.
CPC (principio della soccombenza) e suddividere le spese giudiziarie
secondo equità. A tal fine occorre considerare, segnatamente, quale parte abbia
provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito
della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il
procedimento caduco (I CCA, sentenza
inc. 11.2019.47 del 3 luglio 2019, consid. 6 con richiami).
a) Il primo giudice ha
posto le spese giudiziarie a carico del convenuto per “il suo infondato comportamento
processuale” poiché le procedure sono state generate dal rifiuto, non
giustificato da ragioni oggettive, di RE 1 “di permettere il regolare
svolgimento dei lavori di sostituzione delle finestre e delle tapparelle del
condominio già predisposti e programmati da tutti i condomini. Lavori dei quali
poi ha preteso l'esecuzione immediata”.
b) RE
1.
– in estrema sintesi – contesta di avere
negato l'accessibilità all'appartamento sostenendo che era il suo inquilino, unico
possessore, che vi si opponeva per problemi di salute. E siccome egli nulla poteva
fare, l'attrice avrebbe dovuto convenire direttamente il conduttore per costringerlo
a lasciar eseguire i lavori. Egli afferma poi che non si è tenuto conto del
fatto che il suo inquilino, adducendo motivi di salute, lo aveva minacciato di disdire
il contratto di locazione se l'avvolgibile non fosse stato posato
immediatamente.
c) Ora,
non fa dubbio che la libertà di utilizzo del comproprietario di un'unità di
proprietà per piani gli permette di locare la sua unità (Wermelinger,
La proprieté par étages, 3ª edizione, n. 25 e 26 ad art. 712a CC).
Tuttavia il proprietario risponde personalmente del comportamento delle persone
da lui autorizzate a utilizzare la sua unità (Wermelinger, op. cit., n. 27 ad art. 712a CC). Ne
segue che per quanto attiene il rifiuto di permettere di compiere i lavori
decisi dall'assemblea, da eseguire nelle parti comuni tramite accesso alla
parte in diritto esclusivo, esso era ascrivibile al convenuto, e a ragione la Comunione
dei comproprietari del ‟Condominio CO 1ˮ ha
convenuto il condomino.
d) Quanto
ai motivi dell'opposizione, è vero che l'inquilino del convenuto, sulla scorta
di ragioni mediche, ha minacciato la disdetta immediata del contratto di
locazione a norma dell'art. 266g CO se il proprietario non avesse
provveduto alla posa immediata della tapparella smontata al fine di procedere
alla sua sostituzione. Ora, è vero che il locatore può procedere a migliorie
della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte al conduttore,
ovvero tenendo riguardo per gli interessi di quest'ultimo (art. 260 CO). In
concreto, anche potendo ammettere qualche disagio per la mancanza di tapparelle
a finestre del pianoterreno, incombeva al proprietario, consapevole del fatto
che i lavori erano stati validamente deliberati e debitamente preannunciati,
prendere le misure necessarie per attenuare eventuali disagi temporanei dall'inquilino.
Ne segue che nell'addebitare le spese giudiziarie al convenuto il Pretore non è
incorso in un abuso del suo potere di apprezzamento.
6.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il rimedio
inammissibile sfuggendo a qualsiasi esame (art. 21 LTG). La Comunione dei comproprietari del ‟Condominio
CO 1ˮ, che ha presentato osservazioni al rimedio
per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico di RE 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.