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Decisione

16.2018.57

Irricevibilità del rimedio giuridico: scelta consapevole del rappresentante professionale di presentare un appello invece di un reclamo

18 dicembre 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sull'appello del 29 ottobre 2018 presentato da

RE

1 ora (L)

(patrocinato dall'avv. PA

1 )

contro

il decreto di stralcio emesso il 18 ottobre 2018 dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 3, nella causa CA.2018.209 (proprietà per piani:

provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 7 giugno 2018 dalla

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

e nella causa

CA.2018.219 (proprietà per piani: provvedimenti cautelari) promossa con istanza

del 14 giugno 2018 dalla stessa Comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1ˮ nei

confronti di RE 1;

Ritenuto

in fatto: A. Sulla particella n.

410 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“Condominio AO 1”), e

composto di 35 proprietà per piani (dalla n. 6845 alla n. 6880). AP 1 possiede

l'unità n. 6848 (12.540/1000 del fondo base), con

diritto esclusivo sull'appartamento n. 4 cui è assegnato in uso il giardino

“L”. L'appartamento è abitato da __________ F__________ in virtù di un

contratto di locazione stipulato con il condomino.

B. All'assemblea generale straordinaria del 20 marzo

2017 i comproprietari hanno deciso con ‟grande maggioranza qualificata a favoreˮ di

procedere con la sostituzione dei serramenti fronte lago e parte di quelli laterali

con una spesa preventivata in fr. 330 000.– approfittando della

partecipazione delle __________ di fr. 110 000.– (oggetto 4b).

C. Il 7 giugno 2018 la Comunione dei comproprietari

del “Condominio AO 1” si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione

3, perché ordinasse in via cautelare, già inaudita parte, ad AP 1 – sotto varie comminatorie – di concedere

immediatamente l'accesso alla sua unità e al giardino ‟Lˮ per la sostituzione e posa dei nuovi serramenti

e di concedere tale accesso anche il 28 giugno 2018 per la posa della

tapparella. Con decreto supercautelare del 7 giugno 2018 il Pretore ha ordinato

la misura richiesta. Nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2018 il convenuto ha

chiesto la sospensione – inaudita parte – della decisione supercautelare e il

riesame intermedio, proponendo inoltre di respingere l'istanza. Con decreto

supercautelare del 12 giugno 2018 il Pretore ha respinto la richiesta cautelare

ponendo le spese processuali di complessivi fr. 200.– a carico del

convenuto, riservando una diversa ripartizione dell'ambito della decisione

cautelare (CA.2018.209).

D. Il

14 giugno 2018 RE 1 si è rivolto al Pretore con una nuova istanza

cautelare in cui ha chiesto di ordinare alla Comunione dei comproprietari del

“Condominio CO 1”, già inaudita parte, di provvedere al montaggio della

tapparella. Con decreto supercautelare del 18 giugno 2018 il

Pretore ha respinto l'istanza ponendo le spese processuali di complessivi fr.

150.– a carico del convenuto, riservando una diversa ripartizione dell'ambito

della decisione cautelare (CA.2018.209).

E. Il

4 luglio 2018 la Comunione dei comproprietari del “Condominio CO 1ˮ ha

comunicato che la finestra e la tapparella dell'appartamento del convenuto

erano state posate. Con decreto del

18 ottobre

2018 il

Pretore ha tolto le procedure dal ruolo siccome prive d'oggetto e ha posto le

spese processuali di complessivi fr. 500.– a carico del convenuto, tenuto

a rifondere all'istante fr. 1200.– per ripetibili.

F. Contro il dispositivo

sulle spese giudiziarie appena citato RE

1 è insorto a questa Camera con un appello del 29

ottobre 2018 nel quale chiede di porre tutte le spese giudiziarie a carico

dell'istante. Nelle sue osservazioni del 28 novembre 2018 la Comunione dei

comproprietari del “Condominio AO 1” conclude per la reiezione del rimedio.

Considerandi

in diritto: 1. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di

un decreto di stralcio è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo

(art. 110 CPC). Se esso è

stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria,

come in concreto (art. 249 lett. d n. 5 CPC),

il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie il decreto impugnato è giunto al convenuto il 19 ottobre 2018. Introdotto il 29 ottobre 2018, ultimo giorno utile, di

per sé il ricorso in esame è tempestivo. Il problema è che RE 1 non ha

presentato recla­mo, bensì appello, rimedio che non è ammissibile contro

l'impugnazione indipendente di una decisione

in materia di spese giudiziarie. Occor­re esaminare pertanto se

l'appello possa essere trattato come recla­mo.

2.

La

giurisprudenza recente ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità

di secon­do grado convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata

intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure

nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente

riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario

professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quan­do avrebbe

dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è

erroneo (CCR sentenze inc. 16.2016.79 del 21 dicem­bre 2018 consid. 2, 16.2017.21

del 15 aprile 2019 consid, 2 e 16.2018.6 del 27 agosto 2019 consid. 2 con

rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018

consid. 3 con richiami, pubblicata in: RSPC 2018 pag. 408).

3.

Nella fattispecie l'introduzione

dell'appello non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta. Non solo

il memoriale è espressamente intestato come appello, ciò anche nella

tempestività (pag. 3 in alto) e nelle richieste di giudizio il rimedio è

definito ‟appellazioneˮ (pag. 2), ma RE 1 si definisce “appellante”

non meno di sei volte nel corso della motivazione e il termine di “appello”

figura anch'esso, peraltro in maiuscolo, più volte. Il convenuto ha quindi

inoltrato appello con l'intenzione di appellare, non di presentare reclamo. D'altro

lato l'improponibilità dell'appello contro una decisione in materia di spese

giudiziarie era evidente, sancita a chiare

lettere dall'art. 110 CPC. Non poteva quindi lasciare spazio al

dubbio. Ne segue che, irricevibile, l'appello sfugge a qualsiasi disamina.

4.

Si dà atto che RE 1 può

essere stato indotto in erro­re dalla fallace indicazione dei rimedi giuridici

in calce alla sentenza del Pretore, secondo cui la decisione era impugnabile

entro dieci giorni con appello. Un'indicazione sbagliata dei rimedi giuridici

non può tuttavia creare una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid.

2.

). E un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di

rimedi giuridici contenuta in una decisione se gli è possibile ravvisare lo

sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di

giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3 in fine; 138 I 54

consid. 8.3.2; v. anche Daniel Staehelin

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kom­mentar zur Schweizeri­schen ZPO, 3ª edizione,

n. 27 ad art. 238 con numerosi riferimenti). In concreto bastava al

patrocinatore del convenuto consultare il Codice di procedura civile per

accorgersi dell'inesattezza. L'errata indicazione dei rimedi giuridici che

figura nella sentenza impugnata non può quindi essere invocata a

giustificazione. Ciò basterebbe per emanare un

sindacato di irricevibilità senza addentrarsi in altre disamine.

5.

Si aggiunga che nel

caso specifico la conversione dell'appello in reclamo sarebbe in ogni modo

risultata infruttuosa. L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che qualora una

causa sia stralciata dal ruolo siccome priva d'oggetto e la legge non preveda

altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione dell'art.

106.

CPC (principio della soccombenza) e suddividere le spese giudiziarie

secondo equità. A tal fine occorre considerare, segnatamente, quale parte abbia

provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito

della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il

procedimento caduco (I CCA, sentenza

inc. 11.2019.47 del 3 luglio 2019, consid. 6 con richiami).

a) Il primo giudice ha

posto le spese giudiziarie a carico del convenuto per “il suo infondato comportamento

processuale” poiché le procedure sono state generate dal rifiuto, non

giustificato da ragioni oggettive, di RE 1 “di permettere il regolare

svolgimento dei lavori di sostituzione delle finestre e delle tapparelle del

condominio già predisposti e programmati da tutti i condomini. Lavori dei quali

poi ha preteso l'esecuzione immediata”.

b) RE

1.

– in estrema sintesi – contesta di avere

negato l'accessibilità all'appartamento sostenendo che era il suo inquilino, unico

possessore, che vi si opponeva per problemi di salute. E siccome egli nulla poteva

fare, l'attrice avrebbe dovuto convenire direttamente il conduttore per costringerlo

a lasciar eseguire i lavori. Egli afferma poi che non si è tenuto conto del

fatto che il suo inquilino, adducendo motivi di salute, lo aveva minacciato di disdire

il contratto di locazione se l'avvolgibile non fosse stato posato

immediatamente.

c) Ora,

non fa dubbio che la libertà di utilizzo del comproprietario di un'unità di

proprietà per piani gli permette di locare la sua unità (Wermelinger,

La proprieté par étages, 3ª edizione, n. 25 e 26 ad art. 712a CC).

Tuttavia il proprietario risponde personalmente del comportamento delle persone

da lui autorizzate a utilizzare la sua unità (Wermelinger, op. cit., n. 27 ad art. 712a CC). Ne

segue che per quanto attiene il rifiuto di permettere di compiere i lavori

decisi dall'assemblea, da eseguire nelle parti comuni tramite accesso alla

parte in diritto esclusivo, esso era ascrivibile al convenuto, e a ragione la Comunione

dei comproprietari del ‟Condominio CO 1ˮ ha

convenuto il condomino.

d) Quanto

ai motivi dell'opposizione, è vero che l'inquilino del convenuto, sulla scorta

di ragioni mediche, ha minacciato la disdetta immediata del contratto di

locazione a norma dell'art. 266g CO se il proprietario non avesse

provveduto alla posa immediata della tapparella smontata al fine di procedere

alla sua sostituzione. Ora, è vero che il locatore può procedere a migliorie

della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte al conduttore,

ovvero tenendo riguardo per gli interessi di quest'ultimo (art. 260 CO). In

concreto, anche potendo ammettere qualche disagio per la mancanza di tapparelle

a finestre del pianoterreno, incombeva al proprietario, consapevole del fatto

che i lavori erano stati validamente deliberati e debitamente preannunciati,

prendere le misure necessarie per attenuare eventuali disagi temporanei dall'inquilino.

Ne segue che nell'addebitare le spese giudiziarie al convenuto il Pretore non è

incorso in un abuso del suo potere di apprezzamento.

6.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il rimedio

inammissibile sfuggendo a qualsiasi esame (art. 21 LTG). La Comunione dei comproprietari del ‟Condominio

CO 1ˮ, che ha presentato osservazioni al rimedio

per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico di RE 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per

ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.