16.2018.58
Appalto - citazione all'udienza di conciliazione - buona fede
13 febbraio 2020Italiano13 min
per la fornitura e la posa di finestre e tapparelle in una abitazione a __________,
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.58
Lugano
13 febbraio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 ottobre 2018 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 24 settembre
2018 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa E18-031 (appalto) promossa con istanza del
30 luglio 2018 da
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 30 luglio 2018 la
società CO 1, attiva nel settore della posa di serramenti, si è rivolta al
Giudice di pace del circolo di Paradiso per un tentativo di conciliazione volto
a ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 1746.79 oltre interessi del 5% dal 16
marzo 2017, quale saldo della mercede di complessivi fr. 165 160.88
per la fornitura e la posa di finestre e tapparelle in una abitazione a __________,
più fr. 103.30 di spese esecutive, così come il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di
esecuzione di Lugano dalla convenuta limitatamente a questo importo. Il 6 agosto 2018 il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza
di conciliazione del 18 settembre 2018. Il
plico raccomandato destinato alla convenuta è ritornato alla Giudicatura di
pace con l'indicazione “non ritirato”. All'udienza si è così presentata la
sola istante, che ha confermato le sue domande e la richiesta di emanare una decisione.
B. Statuendo
con decisione del 24 settembre 2018 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando
la convenuta a versare all'istante fr. 1746.79 oltre interessi al 5% dal 16
marzo 2017 e fr. 103.30 per spese esecutive e rigettando per tale importo
in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le
spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta
a rifondere all'istante un'indennità di fr. 100.–.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è
insorta a questa Camera con un reclamo del 30 ottobre 2018 in cui chiede
l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Giudice di
pace “affinché previo contraddittorio tra le parti, emetta una nuova decisione
sulla base delle considerazioni di questa Camera”. Nelle sue osservazioni del 21
gennaio 2019 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate dal Giudice di pace
come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv.
1.
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione,
n. 10 ad art. 212). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 2 ottobre
2018.
Introdotto il 30 ottobre 2018 (cfr.
attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo è dunque
tempestivo.
2.
Nelle osservazioni
al reclamo la CO 1 sostiene di
avere discusso, il 17 settembre 2018, con la controparte in merito all'udienza
di conciliazione e allega la lettera inviatale il medesimo giorno, anticipata
via fax, in cui si dice disposta a valutare una proposta conciliativa “in
occasione dell'udienza di conciliazione già prevista per domani”.
a) Nella procedura di reclamo, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove
conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di
prova (art. 326 cpv. 1 CPC). La giurisprudenza ha tuttavia già avuto modo di
stabilire che il regime dell'art. 326 cpv. 1 CPC deve essere calibrato su quello
dell'art. 99 cpv. 1 della Legge sul Tribunale federale, al fine di evitare che
la presentazione di nuovi fatti e prove sia soggetta a una regolamentazione più
severa dinanzi all'autorità cantonale rispetto a quella federale (DTF 145 III
428.
consid. 5.2). Nel solco di tale orientamento, nuovi fatti e nuove
prove sono pertanto ammissibili, in particolare, a sostegno di pretesi vizi di
procedura commessi in prima sede, quale una violazione del diritto al
contraddittorio (Steiner, Die Beschwerde nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/San
Gallo 2019, n. 558 con riferimenti).
b) Nella
fattispecie, la reclamante, ancorché in maniera non del tutto esplicita, mette
in discussione la validità della notificazione della citazione all'udienza di
conciliazione, ovvero l'applicabilità della finzione di notifica prevista dall'art.
138.
cpv. 3 lett. a CPC. Una censura del genere è senz'altro ammissibile in sede
di reclamo (Willisegger in: Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 30 ad art. 234; Tappy
in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 36 ad art.
234) e come si è visto, al riguardo la reclamante può addurre nuovi fatti e
prove (sopra consid. 2a). In casi del genere, tuttavia, anche la parte
opponente deve essere messa in condizione di poter addurre eventuali obbiezioni
e prove nuove. Un divieto in tal senso sarebbe contrario al principio della
parità di trattamento. Le nuove allegazioni con il documento allegato vanno
quindi ammesse.
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può
essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di
reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice
di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono
stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con
rinvii).
4.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che la documentazione
prodotta dalla CO 1, “in particolare i documenti allegati all'istanza (doc.
A-M), riconfermata in occasione dell'udienza di conciliazione del 18.09.2018”
prova “il ben fondato della richiesta di parte attrice” e l'esistenza del “credito
principale nei confronti della parte convenuta”. Ritenuto poi che la convenuta
“non si è presentata all'udienza di conciliazione e non ha nemmeno ritirato la
raccomandata contenente la documentazione relativa all'istanza” e constatato
che l'attrice aveva chiesto di giudicare la lite, il primo giudice ha accolto l'istanza
in applicazione dell'art. 212 CPC.
5.
La
reclamante, dopo avere spiegato i motivi della sua mancata comparsa all'udienza
di conciliazione, rimprovera al Giudice di pace di
essere incorso in varie violazioni procedurali riferite all'applicazione
dell'art. 212 CPC. Essa lamenta segnatamente la mancanza di un verbale dell'udienza
di conciliazione, la mancata verbalizzazione dell'esito della conciliazione e
la mancata chiusura della procedura di conciliazione. Inoltre, a suo
avviso, nella successiva procedura
decisionale, il Giudice di pace avrebbe dovuto concederle di esprimersi
nuovamente, tanto più che “la raccomandata contenente la documentazione
relativa all'istanza sub judice non era stata [da lei] ritirata e che
quindi il contenuto della stessa non poteva ritenersi a lei noto”. Per di più, soggiunge
la reclamante, “ammesso e non concesso che la finzione della notifica di cui
all'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC si applichi alla fattispecie”, l'autorità di
conciliazione ha violato l'art. 147 cpv. 3 CPC perché nella citazione all'udienza
di conciliazione non ha indicato che “la conseguenza di una sua mancata
comparsa sarebbe stata l'emanazione della decisione”. Infine, lamenta un'insufficiente
motivazione della decisione, rilevando che la sentenza, oltre a non indicare l'oggetto
litigioso e i fatti alla base della stessa, non menziona nemmeno i motivi per
cui essa deve versare l'importo rivendicato dalla controparte.
6.
Per quel che
riguarda la regolarità della notifica dell'ordinanza del 6 agosto 2018 con cui
il Giudice di pace ha convocato le parti all'udienza di conciliazione, è
pacifico che l'invio raccomandato destinato
alla convenuta è ritornato alla Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato”.
a) Ora,
per l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC in caso di invio postale non ritirato, la
notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di
consegna infruttuoso sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una
notificazione. Tale finzione presuppone quindi, oltre al deposito di un avviso
di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario
(sentenze del Tribunale federale 4A_321/2014 del 27 marzo 2015 consid. 5 con
rinvio a 5A_677/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 2.1), che il destinatario
dovesse attendersi con una certa verosimiglianza – secondo
il principio della buona fede – di ricevere un atto giudiziario. La
finzione si applica di principio fin dalla prima infruttuosa notificazione, non
essendo necessario che l'autorità proceda a una seconda notifica (sentenza del
Tribunale federale 4A_53/2019 del 14 maggio 2019 consid. 4.1 con rinvii).
Relativamente al fatto che il destinatario
dovesse aspettarsi una notificazione
la finzione si applica ove questi sia già a conoscenza dell'esistenza di
una procedura giudiziaria in corso a suo carico o quanto meno se l'interessato
sia in condizione di ipotizzarne l'imminente avvio (DTF 138 III 227 consid.
3.1; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2018.11 del 28 agosto 2019 consid. 4a con rinvii).
b) Premesso
ciò, che la convenuta non dovesse aspettarsi l'avvio di una procedura è
verosimile. Né l'opposizione a un precetto esecutivo basta per ritenere che la parte
dovesse aspettarsi l'avvio di un procedimento giudiziario (DTF 138 III 228
consid. 3.1 con riferimenti; v. anche RtiD I-2013 pag. 809 n. 39c). Per di più,
come è noto al Giudice di pace in questione, la finzione
non entra di principio in linea di conto in caso di notifica di un atto
introduttivo di causa (CCR, sentenza inc. 16.2015.16 del 23 maggio 2017
consid. 4b con rinvii). Ciò basterebbe per annullare la decisione impugnata e
il rinvio degli atti al primo giudice. Nel caso in esame, tuttavia, la
questione non si esaurisce in questi soli termini.
c) Nelle
osservazioni al reclamo la CO 1, come
si è detto (sopra consid. 2), sostiene di avere discusso con il patrocinatore
il 17 settembre 2018 “apertamente, dell'udienza di conciliazione prevista per
il giorno dopo davanti alla Giudicatura di pace di Paradiso, spiegando il
contenuto e l'oggetto della procedura”. L'allegazione è rimasta incontestata e
dalla lettera trasmessa lo stesso giorno dall'avv. PA 2 all'avv. PA 1 si allude appunto all'udienza di
conciliazione “già prevista per domani”. In circostanze del genere, si deve ritenere che la mattina
precedente l'udienza fissata per le ore 15.15 del giorno successivo il rappresentante della convenuta abbia
avuto conoscenza della data dell'udienza. Il principio della buona fede
(art. 52 CPC) avrebbe quindi imposto alla convenuta, a quel momento debitamente
patrocinata (cfr. procura agli atti), di attivarsi per ottenere dal Giudice di
pace l'accesso agli atti o chiedere un rinvio dell'udienza. In realtà nulla è
stato intrapreso di modo che per la mancata comparsa all'udienza la convenuta
va rimessa alla sua responsabilità. Ciò esclude una lesione del suo diritto di essere sentito.
d) Quanto
alla pretesa violazione dell'art. 147 cpv. 3 CPC è vero che tale norma
impone al giudice di rendere attenti le parti alle conseguenze dell'inosservanza
di un termine. In concreto, tuttavia, in calce alla citazione del 6 agosto 2018
è indicato chiaramente che “se il convenuto ingiustificatamente non compare,
l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione
(art. 209-212 CPC)”. Per una parte rappresentata da un avvocato tale
indicazione, quantunque succinta, appare sufficiente.
7.
Con la reclamante si
conviene che nel caso in cui la parte che ha adito l'autorità di conciliazione
in una vertenza con valore litigioso inferiore a fr. 2000.– chieda l'emanazione
di una decisione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC, il giudice deve
dapprima chiudere a verbale la procedura di conciliazione e successivamente
aprire formalmente una procedura decisionale (CCR inc. 16.2014.7 del 26 ottobre 2016 consid. 5b con
rinvii). Ora, è senz'altro vero che il verbale del 6 agosto 2018 non è un
esempio di chiarezza al riguardo. Tuttavia, per tacere del fatto che nulla
impone all'autorità di conciliazione di aprire un nuovo incarto per la
procedura decisionale con un numero diverso da quello della conciliazione,
dalle eventuali carenze procedurali non è dato di vedere in quale pregiudizio
incorra l'interessata né quale beneficio ne possa trarre. Certo non è stata
verbalizzata la mancata conciliazione, ma in assenza di una parte un accordo è
già di per sé escluso. Inoltre il verbale riporta le richieste di giudizio
dell'istante e la sua conferma dell'istanza, ciò che appare sufficiente in caso
di assenza ingiustificata della parte convenuta. Per di più, dandosi contumacia
di quest'ultima all'udienza di conciliazione, nulla impedisce di procedere
seduta stante alla discussione nella susseguente procedura decisionale senza la
necessità di dare alla parte la possibilità di esprimersi. Anzi, una decisione
dell'autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 CPC è auspicabile
proprio nel caso di contumacia della parte convenuta (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure
civile, 2ª edizione, n. 10 ad art. 21). Non si ravvisa pertanto una violazione
del diritto di essere sentito della convenuta.
8.
La reclamante, infine, rimprovera al
Giudice di pace di non avere motivato la decisione, donde una violazione
dell'art. 239 cpv. 1 CPC e quindi del suo diritto di essere sentito. In
concreto si conviene che la motivazione della decisione impugnata, estremamente
succinta, si pone ai limiti inferiori di quanto si esige dal profilo formale difettando
in particolare un'esposizione dei fatti e una sussunzione giuridica. Resta il
fatto che dalle scarne indicazioni si possono arguire i motivi per i quali il giudice
ha accolto l'azione, segnatamente rinviando ai documenti allegati all'istanza
che non sono stati oggetto di contestazioni da parte della convenuta, contumace.
Che ciò sia convincente e potesse bastare ai fini dell'accoglimento dell'azione
è per altro un quesito che va distinto da quello di sapere se la decisione sia sufficientemente
motivata. Dal momento in cui si possono comprendere i motivi che hanno indotto il giudice a decidere in un
senso piuttosto che in un altro
il diritto di ottenere una decisione motivata è rispettato. La censura in esame è destinata a cadere
nel vuoto.
9.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). L'istante, che ha presentato osservazioni per il tramite di un
patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà
alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.