16.2018.6
Irricevibilità del rimedio giuridico: scelta consapevole del rappresentante professionale di presentare un appello invece di un reclamo
27 agosto 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.6
Lugano
27 agosto 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sull'appello del 31 gennaio 2018 presentato dalla
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 22 dicembre 2017 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Città nella causa SE.2017.12 (lavoro) promossa con petizione del 13 febbraio 2017 da
CO
1
(rappresentata
da RA 1 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Con contratto di
lavoro a tempo determinato del 9 luglio 2014 la società RE 1, che gestisce l'omonimo
esercizio pubblico a __________, ha assunto CO 1 come “tuttofare” dal 10 luglio
2014 al 9 luglio 2015 per un salario lordo mensile di fr. 3690.92. Il 21 maggio
2015 le parti hanno stipulato un secondo contratto, alle medesime condizioni,
per il periodo dal 10 luglio 2015 al 31 ottobre 2016. La lavoratrice è stata
inabile al lavoro al 100% per infortunio dal 25 luglio 2015 al 31
maggio 2016 e per malattia dal 1° giugno 2016. Il 2 agosto 2016 la __________
SA, che assicurava i dipendenti della datrice di lavoro, ha comunicato a
entrambe le parti che dal 16 agosto 2016 la lavoratrice avrebbe dovuto essere
“considerata totalmente abile al lavoro in un'attività lavorativa come quella
precedentemente svolta ma presso un altro datore di lavoro”, per cui non
avrebbe più versato l'indennità contrattuale. Il 16 agosto 2016 CO 1 si è
annunciata alla cassa disoccupazione __________ e il 22 agosto successivo ha
chiesto alla datrice di lavoro una “copia del controllo orario dei mesi
maggio-giugno-luglio 2015” e di controllare la “busta paga di giugno 2016”
poiché le erano stati versati soltanto fr. 150.75. Il 5 settembre 2016 la RE 1 le
ha risposto di ritenerla non più interessata a lavorare per lei poiché “dal 16
agosto 2016 non ti sei più presentata sul posto di lavoro”. Il 21 settembre
2016 ha rivendicato, senza esito, il pagamento di fr. 9814.28 quale saldo per
ore supplementari, festivi, liberi e ferie.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione del 13 febbraio 2017 CO 1 si è rivolta al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città per ottenere dalla RE 1 il pagamento di fr. 9814.28
lordi oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2016 per ore supplementari, festivi,
liberi e ferie. Nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2017 la convenuta ha riconosciuto
la pretesa avversaria limitatamente a fr. 3255.86 e ha
chiesto, in via riconvenzionale, il versamento di fr. 1075.– quale indennità
per abbandono ingiustificato dell'impiego in applicazione dell'art. 337d
cpv. 1 CO e di fr. 1000.– quale risarcimento “per averla ingiustamente accusata
di essere la causa dell'inabilità lavorativa presso il suo esercizio pubblico”.
All'udienza dell'8 maggio 2017, indetta per le prime arringhe, le parti hanno
confermato le loro rispettive posizioni. Terminata l'istruttoria, le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel
suo memoriale del 5 dicembre 2017 la convenuta ha riaffermato le sue domande,
mentre l'attrice è rimasta silente.
C. Statuendo il 22
dicembre 2017 il Pretore ha accolto la petizione condannando la convenuta a
versare all'attrice fr. 9814.28 lordi oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2016
(dispositivo n. 1.1.) e a calcolare su questo importo gli oneri sociali di
legge da riversare agli Istituti previdenziali preposti (dispositivo n. 1.2), mentre
ha respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. 2). Non sono state prelevate
spese processuali, ma la convenuta è stata tenuta a rifondere alla controparte
fr. 500.– per ripetibili (dispositivo n. 3).
D. Contro la decisione
appena citata la convenuta è insorta alla seconda Camera
civile del Tribunale d'appello con un appello del 31 gennaio 2018, chiedendo di
riformare i dispositivi n. 1 e n. 3 nel senso di accogliere parzialmente la
petizione per “un importo lordo di fr. 5016.55 oltre interessi al 5% dal 16
agosto 2016 e dedotta la quota parte nel frattempo già ricevuta di fr. 1180.86”
, di attribuire all'attrice un'indennità per ripetibili ridotta di fr. 250.– e
di obbligare quest'ultima di rifonderle fr. 500.– per ripetibili.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). L'appello è ammissibile
solo se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC), in
difetto di che è dato unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC). Nella
fattispecie, è indubbio che il valore litigioso non raggiunge fr. 10 000.–
giacché se all'azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore
litigioso della seconda non si cumula a quello della prima ma è determinato
dalla più elevata delle due pretese (art. 94 cpv. 1 CPC). Premesso ciò, il
valore litigioso ammontava a fr.
9814.
, come chiesto dall'attrice. Fermo restando che, ai fini
dell'appellabilità, si sarebbe dovuto altresì considerare che davanti al
Pretore l'importo ancora litigioso ammontava a fr. 5982.94, la convenuta
avendo riconosciuto la pretesa della attrice per fr. 3255.86 (cfr. sentenza del
Tribunale federale 4D_77/2012 del 20 novembre 2012 consid. 5.2 pubblicata in:
RSPC 2012 pag. 143; Blickenstorfer
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Vol II, 2ª edizione, n. 22 ad art. 308; Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª
edizione, n. 62 ad art. 91). Ne segue che la decisione del 22 dicembre 2017 era
impugnabile mediante reclamo.
2.
La
convenuta ha però presentato un appello. Ora, se un ricorrente presenta per
errore un appello invece di un reclamo, l'appello va dichiarato irricevibile.
In circostanze particolari è possibile all'autorità di secondo grado
convertire un appello in reclamo, ma la giurisprudenza più recente precisa che
ciò è lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia
dovuta a svista o inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta
del rimedio giuridico non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è
esclusa, per contro, ove un mandatario professionale inoltri scientemente un
appello pur dovendo sapere, usando la debita diligenza, che questo mezzo d'impugnazione
è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018
consid. 3 con richiami, pubblicata in: RSPC 2018 pag. 408; v. anche CCR,
sentenze inc. 16.2016.79 del 21 dicembre 2018 consid. 2 e inc. 16.2017.21 del 15 aprile 2019 consid. 2). Identico principio vigeva, nel Cantone Ticino, già
prima che entrasse in vigore il nuovo Codice di procedura civile (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, appendice 2000/2004 n. 55 ad art. 307; v. anche II CCA, sentenza
inc. 12.2006.23 del 24 gennaio 2006 e CCC, sentenza inc. 16.2006.78 del 27
luglio 2006).
3.
Nella
fattispecie, l'introduzione dell'appello in quanto tale non può dirsi dovuta a
svista o inavvertenza manifesta. Intanto, la RE 1 ha espressamente indirizzato
l'allegato alla seconda Camera civile, richiamando altresì l'art. 48 lett. b n.
1.
LOG (pag. 2). Inoltre, oltre a definire le parti come “appellante” e “appellata”,
l'interessata specifica espressamente che “giusta l'art. 310 CPC con l'appello
possono essere censurati l'applicazione del diritto o l'accertamento dei
fatti”. Infine, la richiesta di giudizio, in cui essa ripete la locuzione
“l'appello è parzialmente accolto”, è preceduta dal richiamo agli art. 308 e
segg. CPC, disposizioni riferibili a tale mezzo d'impugnazione e ciò quantunque
nei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata, il Pretore abbia
indicato chiaramente il reclamo quale rimedio esperibile contro la decisione da
lui emanata. Per di più, in nessuna parte del memoriale, la ricorrente ha mai
preteso che il Pretore abbia commesso un accertamento manifestamente
errato dei fatti, ciò che rappresenta la principale distinzione tra i due
rimedi giuridici (art. 320 lett. b CPC).
4.
Nelle
circostanze descritte, il mandatario professionale della
convenuta, che non poteva ignorare il corretto rimedio giuridico contro
le decisioni inappellabili, ha introdotto consapevolmente un
appello ragione per cui il ricorso da lui presentato non può quindi essere
convertito in reclamo. Ciò basta per emanare un sindacato di irricevibilità
senza addentrarsi in altre disamine.
5.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro, fino a un valore
litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di
temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115
CPC). La RE 1, nondimeno, rifonderà alla resistente un'equa indennità per ripetibili,
quantunque essa sia stata rappresentata da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d
CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. anche DTF 142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio a DTF
117.
Ia 295).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese processuali. La RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 250.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ,
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.