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Decisione

16.2018.6

Irricevibilità del rimedio giuridico: scelta consapevole del rappresentante professionale di presentare un appello invece di un reclamo

27 agosto 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, con petizione del 13 febbraio 2017 CO 1 si è rivolta al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città per ottenere dalla RE 1 il pagamento di fr. 9814.28

lordi oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2016 per ore supplementari, festivi,

liberi e ferie. Nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2017 la convenuta ha riconosciuto

la pretesa avversaria limitatamente a fr. 3255.86 e ha

chiesto, in via riconvenzionale, il versamento di fr. 1075.– quale indennità

per abbandono ingiustificato dell'impiego in applicazione dell'art. 337d

cpv. 1 CO e di fr. 1000.– quale risarcimento “per averla ingiustamente accusata

di essere la causa dell'inabilità lavorativa presso il suo esercizio pubblico”.

All'udienza dell'8 maggio 2017, indetta per le prime arringhe, le parti hanno

confermato le loro rispettive posizioni. Terminata l'istruttoria, le parti

hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel

suo memoriale del 5 dicembre 2017 la convenuta ha riaffermato le sue domande,

mentre l'attrice è rimasta silente.

C. Statuendo il 22

dicembre 2017 il Pretore ha accolto la petizione condannando la convenuta a

versare all'attrice fr. 9814.28 lordi oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2016

(dispositivo n. 1.1.) e a calcolare su questo importo gli oneri sociali di

legge da riversare agli Istituti previdenziali preposti (dispositivo n. 1.2), mentre

ha respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. 2). Non sono state prelevate

spese processuali, ma la convenuta è stata tenuta a rifondere alla controparte

fr. 500.– per ripetibili (dispositivo n. 3).

D. Contro la decisione

appena citata la convenuta è insorta alla seconda Camera

civile del Tribunale d'appello con un appello del 31 gennaio 2018, chiedendo di

riformare i dispositivi n. 1 e n. 3 nel senso di accogliere parzialmente la

petizione per “un importo lordo di fr. 5016.55 oltre interessi al 5% dal 16

agosto 2016 e dedotta la quota parte nel frattempo già ricevuta di fr. 1180.86”

, di attribuire all'attrice un'indennità per ripetibili ridotta di fr. 250.– e

di obbligare quest'ultima di rifonderle fr. 500.– per ripetibili.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). L'appello è ammissibile

solo se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC), in

difetto di che è dato unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC). Nella

fattispecie, è indubbio che il valore litigioso non raggiunge fr. 10 000.–

giacché se all'azione è con­trapposta una domanda riconvenzionale, il valore

litigioso della seconda non si cumula a quello della prima ma è de­ter­minato

dalla più elevata delle due pretese (art. 94 cpv. 1 CPC). Premesso ciò, il

valore litigioso ammontava a fr.

9814.

, come chiesto dall'attrice. Fermo restando che, ai fini

dell'appellabilità, si sarebbe dovuto altresì considerare che davanti al

Pretore l'importo ancora litigioso ammontava a fr. 5982.94, la convenuta

avendo riconosciuto la pretesa della attrice per fr. 3255.86 (cfr. sentenza del

Tribunale federale 4D_77/2012 del 20 novembre 2012 consid. 5.2 pubblicata in:

RSPC 2012 pag. 143; Blickenstorfer

in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, Vol II, 2ª edizione, n. 22 ad art. 308; Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª

edizione, n. 62 ad art. 91). Ne segue che la decisione del 22 dicembre 2017 era

impugnabile me­dian­te reclamo.

2.

La

convenuta ha però presentato un appello. Ora, se un ricorrente presenta per

errore un appello invece di un reclamo, l'appello va dichiarato irricevibile.

In circostanze partico­lari è possibile all'autorità di secon­do grado

convertire un appello in reclamo, ma la giurisprudenza più recente precisa che

ciò è lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia

dovuta a svista o inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta

del rimedio giuridico non fosse facilmente ricono­scibile. La conversione è

esclusa, per contro, ove un mandatario professionale inoltri scientemente un

appello pur dovendo sape­re, usando la debita diligenza, che questo mezzo d'impugnazione

è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giu­gno 2018

consid. 3 con richiami, pubblicata in: RSPC 2018 pag. 408; v. anche CCR,

sentenze inc. 16.2016.79 del 21 dicem­bre 2018 consid. 2 e inc. 16.2017.21 del 15 aprile 2019 consid. 2). Identico principio vigeva, nel Cantone Ticino, già

prima che entrasse in vigore il nuovo Codice di procedura civile (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, ap­pendice 2000/2004 n. 55 ad art. 307; v. anche II CCA, sentenza

inc. 12.2006.23 del 24 gennaio 2006 e CCC, sentenza inc. 16.2006.78 del 27

luglio 2006).

3.

Nella

fattispecie, l'introduzione dell'appello in quanto tale non può dirsi dovuta a

svista o inavvertenza manifesta. Intanto, la RE 1 ha espressamente indirizzato

l'allegato alla seconda Camera civile, richiamando altresì l'art. 48 lett. b n.

1.

LOG (pag. 2). Inoltre, oltre a definire le parti come “appellante” e “appellata”,

l'interessata specifica espressamente che “giusta l'art. 310 CPC con l'appello

possono essere censurati l'applicazione del diritto o l'accertamento dei

fatti”. Infine, la richiesta di giudizio, in cui essa ripete la locuzione

“l'appello è parzialmente accolto”, è preceduta dal richiamo agli art. 308 e

segg. CPC, disposizioni riferibili a tale mezzo d'impugnazione e ciò quantunque

nei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata, il Pretore abbia

indicato chiaramente il reclamo quale rimedio esperibile contro la decisione da

lui emanata. Per di più, in nessuna parte del memoriale, la ricorrente ha mai

preteso che il Pretore abbia commesso un accertamento manifestamente

errato dei fatti, ciò che rappresenta la principale distinzione tra i due

rimedi giuridici (art. 320 lett. b CPC).

4.

Nelle

circostanze descritte, il mandatario professionale della

convenuta, che non poteva ignorare il corretto rimedio giuridico contro

le decisioni inappellabili, ha introdotto consapevolmente un

appello ragione per cui il ricorso da lui presentato non può quindi essere

convertito in reclamo. Ciò basta per emanare un sindacato di irricevibilità

senza addentrarsi in altre disamine.

5.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro, fino a un valore

litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di

temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115

CPC). La RE 1, nondimeno, rifonderà alla resistente un'equa indennità per ripetibili,

quantunque essa sia stata rappresentata da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d

CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. anche DTF 142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio a DTF

117.

Ia 295).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese processuali. La RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 250.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ,

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.