16.2018.60
Prestazioni mediche - azione di accertamento del credito - rigetto definitivo dell'opposizione
28 dicembre 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.60
Lugano
28 dicembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'8 novembre 2018 presentato da
RE
1
contro
la decisione del 12 ottobre 2018 emessa dal Giudice di pace del circolo di
Balerna nella causa n. 52 TC (prestazioni mediche) promossa con istanza del 31 agosto 2018 dall'
CO 1
(rappresentato
dal servizio centrale di contabilità e fatturazione),
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 31
agosto 2018 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Balerna
chiedendogli di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto ad
ottenere il pagamento di complessivi fr. 759.10 oltre a interessi del 2.5% su
fr. 709.10 dal 29 giugno 2018, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di
esecuzione di Mendrisio;
che all'udienza di
conciliazione del 12 ottobre 2018, l'istante ha confermato le sue domande,
mentre la convenuta ha “contestato la fattura” chiedendo “di rifare la tariffa
deducendo fr. 163.53” relativi a una consulenza specialistica;
che il Giudice di pace,
preso atto della mancata conciliazione e della richiesta di giudizio da parte
dell'istante, con sentenza del 12 ottobre 2018 ha condannato la convenuta a
versare all'istante fr. 709.10, ha rigettato per tale importo l'opposizione
interposta al citato PE e ha posto le spese processuali di fr. 125.– a carico
della convenuta;
che contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'8 novembre
2018 in cui chiede di respingere l'istanza;
che il memoriale non è
stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.
Fatti
1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo, introdotto l'8 novembre 2018 (cfr. timbro
sulla busta d'intimazione), è tempestivo;
che, il Giudice di pace,
non senza rilevare che le questioni relative ai costi delle singole prestazioni
mediche, fissate nel quadro della struttura tariffale per le prestazioni
mediche (TARMED), “superano per materia e complessità la comprensione e le conoscenze
dei pazienti”, che l'istante ha mantenuto la sua pretesa anche dopo un esame dalle
obbiezioni della paziente da parte del responsabile del servizio qualità
dell'Ospedale __________ di __________ e che la cassa malati ha versato
all'assicurata il 90% dell'importo fatturato, ha ritenuto la contestazione
della convenuta “difficilmente comprensibile e condivisibile poiché lo stesso
[tempo di consultazione specialistico] comprende anche il tempo del medico con
il paziente, il tempo per studiare il caso prima delle analisi e il tempo per
elaborare il rapporto all'attenzione del medico curante”;
che, nella misura in cui
si duole della mancata produzione di un titolo di rigetto dell'opposizione, la
reclamante equivoca la decisione impugnata, la quale non è stata emessa nel
quadro di una procedura di rigetto dell'opposizione, ma in esito a un'azione di
riconoscimento di debito mediante la procedura ordinaria (art. 79 cpv. 1 LEF),
Considerandi
quantunque introdotta come un'istanza di conciliazione;
che, in tale ambito, il
giudice dopo avere accertato il fondamento della pretesa del creditore può pronunciare
il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo fatto intimare
alla parte debitrice (DTF 136 III 585 consid. 2.1 e 134
III 121 consid. 4.1.2 entrambe con rinvio a DTF 107 III 65 consid. 3);
che, per il resto, la
reclamante rimprovera al Giudice di pace di essersi limitato a “esprimere le
sue difficoltà, come da consuetudine, di esaminare la questione e fornire un
giudizio su fatti e diritto e rimandare in modo vago alle abitudini delle casse
malati o la Tarmed senza fare riferimento ad alcuna pertinenza legale”, ma non
pretende che l'accertamento del primo giudice, per il quale la consultazione
specialistica, di cui essa contestava la durata, comprende anche il tempo del
medico con il paziente, il tempo per studiare il caso prima delle analisi e il
tempo per elaborare il rapporto all'attenzione del medico curante sia errato;
che, di conseguenza, il reclamo
va respinto e, non ponendosi questioni di principio o di importanza rilevante,
può essere deciso nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1
lett. b n. 3 LOG);
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la
reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema
di ripetibili all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.