Lexipedia

Decisione

16.2018.60

Prestazioni mediche - azione di accertamento del credito - rigetto definitivo dell'opposizione

28 dicembre 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo, introdotto l'8 novembre 2018 (cfr. timbro

sulla busta d'intimazione), è tempestivo;

che, il Giudice di pace,

non senza rilevare che le questioni relative ai costi delle singole prestazioni

mediche, fissate nel quadro della struttura tariffale per le prestazioni

mediche (TARMED), “superano per materia e complessità la comprensione e le conoscenze

dei pazienti”, che l'istante ha mantenuto la sua pretesa anche dopo un esame dalle

obbiezioni della paziente da parte del responsabile del servizio qualità

dell'Ospedale __________ di __________ e che la cassa malati ha versato

all'assicurata il 90% dell'importo fatturato, ha ritenuto la contestazione

della convenuta “difficilmente comprensibile e condivisibile poiché lo stesso

[tempo di consultazione specialistico] comprende anche il tempo del medico con

il paziente, il tempo per studiare il caso prima delle analisi e il tempo per

elaborare il rapporto all'attenzione del medico curante”;

che, nella misura in cui

si duole della mancata produzione di un titolo di rigetto dell'opposizione, la

reclamante equivoca la decisione impugnata, la quale non è stata emessa nel

quadro di una procedura di rigetto dell'opposizione, ma in esito a un'azione di

riconoscimento di debito mediante la procedura ordinaria (art. 79 cpv. 1 LEF),

Considerandi

quantunque introdotta come un'istanza di conciliazione;

che, in tale ambito, il

giudice dopo avere accertato il fondamento della pretesa del creditore può pronunciare

il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo fatto intimare

alla parte debitrice (DTF 136 III 585 consid. 2.1 e 134

III 121 consid. 4.1.2 entrambe con rinvio a DTF 107 III 65 consid. 3);

che, per il resto, la

reclamante rimprovera al Giudice di pace di essersi limitato a “esprimere le

sue difficoltà, come da consuetudine, di esaminare la questione e fornire un

giudizio su fatti e diritto e rimandare in modo vago alle abitudini delle casse

malati o la Tarmed senza fare riferimento ad alcuna pertinenza legale”, ma non

pretende che l'accertamento del primo giudice, per il quale la consultazione

specialistica, di cui essa contestava la durata, comprende anche il tempo del

medico con il paziente, il tempo per studiare il caso prima delle analisi e il

tempo per elaborare il rapporto all'attenzione del medico curante sia errato;

che, di conseguenza, il reclamo

va respinto e, non ponendosi questioni di principio o di importanza rilevante,

può essere deciso nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1

lett. b n. 3 LOG);

che le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la

reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza

l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema

di ripetibili all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.