16.2018.64
Gratuito patrocinio: legittimazione a contestare la rimunerazione del patrocinatore d'ufficio
3 dicembre 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.64
Lugano
3 dicembre 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 27 novembre 2018 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
la decisione del 16 novembre 2018 emessa nella causa
SO.2018.2832
(gratuito patrocinio) con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha
fissato la retribuzione spettante all'avv. PA 1 come patrocinatore d'ufficio
dell'attrice nella causa SE.2018.197 (locazione) da lei promossa il 14 giugno 2018
nei confronti della
CO 1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con petizione del 14 giugno 2018 RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio,
in particolare l'eliminazione di determinati difetti in un appartamento da lei
locato in via__________ a __________ appartenente alla società CO 1, così come
la riduzione della pigione;
che
nelle sue osservazioni del 16 agosto 2018 la convenuta ha proposto di respingere
la petizione;
che,
nel corso dell'istruttoria, a un'udienza del 3 ottobre 2018 le parti hanno
raggiunto un accordo e la procedura è stata stralciata dai ruoli per
transazione;
che
con decisione del 16 novembre 2018 il Pretore ha ammesso RE 1 al beneficio del
gratuito patrocinio e ha riconosciuto all'avv. PA 2, legale dell'attrice, una retribuzione
di fr. 1130.20, riservato l'obbligo per la parte di rifondere tali somme allo
Stato del Cantone Ticino nel caso in cui la sua situazione economica fosse
migliorata;
che
contro la retribuzione riconosciuta dal Pretore al proprio patrocinatore, RE 1
è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 novembre 2018 per ottenere
l'aumento del compenso a fr. 2698.95, riformando la decisione impugnata di
conseguenza;
che
non sono state chieste osservazioni al reclamo;
e
in diritto: che
la decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato
d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella
“liquidazione delle spese giudiziarie” (art. 122 CPC), e configura perciò una
“decisione in materia di spese” a norma dell'art. 110 CPC, ossia un'“altra
decisione” impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC);
che
legittimato a presentare reclamo contro una decisione che fissa l'indennità
spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è
anzitutto l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un
compenso da lui reputato insufficiente;
che
Fatti
il patrocinato da parte sua può introdurre personalmente reclamo contro una
decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio ove ritenga
tale retribuzione eccessiva, lo Stato potendolo chiamare nel termine di dieci
anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni economiche migliorino (art.
123 cpv. 2 CPC);
che
il patrocinato non è abilitato invece a impugnare una decisione che fissa
l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio perché considerata troppo
bassa, non avendo egli alcun interesse a chiedere un aumento (RtiD II-2015 pag.
866 n. 40c);
che
nel caso in esame AP 1chiede di aumentare l'indennità riconosciuta dal Pretore al suo legale d'ufficio da fr. 1130.20
Considerandi
a fr. 2698.95, ma non ha però alcun interesse a tal fine;
che,
anzi, fosse maggiorata la mercede spettante al suo patrocinatore, essa si
vedrebbe costretta a rifondere allo Stato, qualora le sue condizioni economiche
migliorassero, un importo ben più elevato di quello stabilito dal Pretore;
che
in tali circostanze essa non è legittimata a contestare la decisione del primo
giudice e il suo reclamo va dichiarato irricevibile;
che
le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC);
che
tenuto conto delle condizioni verosimilmente difficili in cui versa
l'interessata, si rinuncia nondimeno – per equità – a prelevare oneri (art. 107
cpv. 1 lett. f CPC);
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione
all'avv. , .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.