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Decisione

16.2018.65

Gratuito patrocinio: legittimazione a contestare la rimunerazione del patrocinatore d'ufficio

3 dicembre 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il patrocinato da parte sua può introdurre personalmente reclamo contro una

decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio ove ritenga

tale retribuzione eccessiva, lo Stato potendolo chiamare nel termine di dieci

anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni economiche migliorino (art.

123 cpv. 2 CPC);

che

il patrocinato non è abilitato invece a impugnare una decisione che fissa

l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio perché considerata troppo bassa,

non avendo egli alcun interesse a chiedere un aumento (RtiD II-2015 pag. 866 n.

40c);

che

Considerandi

nel caso in esame AP 1chiede di aumentare l'indennità riconosciuta dal Pretore al suo legale d'ufficio da fr. 2132.45

a fr. 4530.75, ma non ha però alcun interesse a tal fine;

che,

anzi, fosse maggiorata la mercede spettante al suo patrocinatore, essa si

vedrebbe costretta a rifondere allo Stato, qualora le sue condizioni economiche

migliorassero, un importo ben più elevato di quello stabilito dal Pretore;

che

in tali circostanze essa non è legittimata a contestare la decisione del primo

giudice e il suo reclamo va dichiarato irricevibile;

che

le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

tenuto conto delle condizioni verosimilmente difficili in cui versa

l'interessata, si rinuncia nondimeno – per equità – a prelevare oneri (art. 107

cpv. 1 lett. f CPC);

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione

all'avv. , .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso

di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia

di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.