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Decisione

16.2018.66

Diritto di essere sentito e buona fede processuale

13 gennaio 2020Italiano12 min

A. Dal 18 ottobre al 3 novembre 2015 RE 1 è stato degente alla CO 1, la quale, il 12 novembre 2015, per le sue

Source ti.ch

Incarto n.

16.2018.66

Lugano

13 gennaio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo del 7 dicembre 2018 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 27 ottobre 2018 dal Giudice di pace del circolo di

Paradiso nella causa E18-034 (prestazioni mediche) promossa con istanza del 22 agosto 2018 dalla

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Dal 18 ottobre al 3 novembre 2015 RE 1 è stato degente alla CO 1, la quale, il 12 novembre 2015, per le sue

prestazioni ha emesso una fattura di

fr. 1950.–. L'importo, malgrado vari richiami, è rimasto impagato. Il 13 aprile

2018 la CO 1 ha fatto notificare al paziente il precetto esecutivo n. __________5

dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1950.–

più interessi al 5% dal 12 aprile 2018, di fr. 227.32 per interessi conteggiati

fino all'11 aprile 2018 e di fr. 195.– di tassa di diffida oltre alle spese del

precetto esecutivo di fr. 73.30, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

B. Il 22

agosto 2017 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso per

un tentativo di conciliazione, chiedendo la condanna di RE 1 al pagamento di fr.

1950.– oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2018, fr. 227.32 per interessi

di mora conteggiati fino all'11 aprile 2018 e spese varie, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

al citato precetto esecutivo. Il Giudice di pace ha fissato l'udienza di

conciliazione al 25 settembre 2018 salvo poi rinviarla al 23 ottobre 2018 su

richiesta dell'istante. Il 14 settembre 2018 RE 1 ha comunicato al Giudice di

pace che, per problemi di salute, egli non avrebbe presenziato personalmente

all'udienza ma che sarebbe stato rappresentato dalla sua patrocinatrice. All'udienza di conciliazione del 23 ottobre 2018, tenutasi

alla presenza dell'istante e della legale del convenuto, la prima, dopo aver

evidenziato l'assenza ingiustificata della controparte, ha confermato la sua richiesta

di decisione. Non consta che la rappresentante del convenuto abbia potuto

esprimersi. Il Giudice di pace ‟visti gli atti di causa prodottiˮ ha

comunicato che avrebbe proceduto a emanare la sentenza. Quel medesimo giorno RE

1 ha scritto al Giudice di pace rimproverandogli una violazione del diritto di

essere sentito per avere rifiutato alla sua rappresentante di presentare una

risposta e di addurre mezzi di prova a sostegno della sua opposizione

all'istanza.

C. Statuendo il 27 ottobre 2018 il Giudice di pace ha accolto l'istanza

condannando il convenuto a versare all'istante fr. 1950.– oltre interessi al 5%

dal 12 aprile 2018 e fr. 227.32 a titolo d'interessi di mora conteggiati fino

all'11 aprile 2018 e rigettando in via

definitiva per tale importo l'opposizione al citato precetto esecutivo.

Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto

a rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7

dicembre 2018 con cui chiede di annullare il giudizio impugnato. Nelle sue

osservazioni del 7 febbraio 2019 la CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo. In una replica spontanea del 25 febbraio 2019 il reclamante ha

ribadito il suo punto di vista.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate dal Giudice di pace

come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger

[curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione

impugnata è pervenuta alla rappresentante del convenuto il 7 novembre 2018

(cfr. tracciamento dell'invio n. 98.__________

agli atti). Introdotto il 7 dicembre 2018 (timbro postale sulla busta d'invio),

ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può

essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con

pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del

diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione

inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono

stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con

rinvii).

3.

Al reclamo RE 1 allega la sua lettera del 23 ottobre 2018 inviata

al Giudice di pace, con allegate la risposta e svariata documentazione (doc. D).

Tali documenti sono però già contenuti nel fascicolo trasmesso a questa Camera

di modo che la loro produzione è superflua.

4.

Il

Giudice di pace ha innanzitutto stabilito che l'assenza del convenuto all'udienza

di conciliazione era giustificata e ha preso atto che per il tramite della

propria legale egli aveva contestato la pretesa dell'istante. Ciò premesso il primo

giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'istante, in particolare

la fattura del 12 novembre 2015, ‟attesta il ben fondato della richiesta

di parte attrice e prova l'esistenza del creditoˮ. Donde l'accoglimento

dell'istanza.

5.

Dal

profilo formale RE 1 lamenta il fatto che il Giudice di pace abbia deciso in

applicazione dell'art. 212 CPC “quando ciò non era possibile visto che i mezzi

di prova non erano limitati a documenti e l'istruzione

non era basata su una cooperazione volontaria delle parti”. Egli rimprovera

inoltre al primo giudice di non avere accettato

la risposta scritta e ammesso i mezzi di prova che la sua patrocinatrice

intendeva presentare all'udienza di conciliazione, limitandosi solamente a

verbalizzare la posizione dell'istante e dare atto solo nella decisione

impugnata della sua opposizione all'istanza.

a) Ora, secondo

l'art. 212 cpv. 1 CPC, nel caso le parti non giungano a un'intesa, l'autorità

di conciliazione può, se richiesta dall'attore, giudicare essa stessa le

controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. Scopo

della norma è di permettere all'autorità di conciliazione di emettere un

giudizio nelle vertenze semplici sia dal punto di vista dei fatti che del diritto,

e che non necessitano quindi di un'istruttoria particolare (CCR sentenza inc. 16.2014.54

del 14 aprile 2016 consid. 5 con rinvii). Indispensabile è la richiesta di

decisione da parte dell'istante senza che la parte convenuta possa opporvisi,

quantunque questa possa pronunciarvisi al riguardo (Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 e 9 ad

art. 212). L'autorità di conciliazione non è ad ogni modo vincolata dalla

richiesta, e a lei incombe di valutare se il caso si presta a una decisione.

Essa può finanche rinunciare alla sua competenza decisionale secondo l'art. 212

cpv. 1 CPC quantunque abbia formalmente aperto una procedura decisionale e

lasciato perorare le parti in questo ambito (DTF 142 III 648). Contrariamente a

quanto

crede il

reclamante, poi, la procedura decisionale è prospettabile anche nei casi in cui

la parte convenuta sia assente all'udienza di conciliazione (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de

procédure civile, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212), mentre l'assunzione di altri

mezzi di prova in tale contesto non è limitata ai soli documenti ma è possibile

se il procedimento non ne risulti ritardato (art. 203 cpv. 2 CPC; CCR sentenza

inc. 16.2015.56 del 26 ottobre 2016 consid. 6b). Sotto questo profilo nulla impediva

al Giudice di pace, debitamente richiesto dall'istante, di decidere la

controversia.

b) Più

delicata è la questione di sapere se vi sia stata una violazione del diritto di

essere sentito del convenuto. Dagli atti risulta che

dopo aver ricevuto la convocazione a comparire all'udienza di conciliazione del

25.

settembre 2018 (citazione del 27 agosto 2018) RE 1 ha chiesto di essere

esentato dalla comparsa personale poiché impedito per problemi di salute (lettera

del 5 settembre 2018). Dopo l'aggiornamento dell'udienza al 23 ottobre 2018, il

convenuto ha nuovamente comunicato al Giudice di pace che all'udienza sarebbe

stata presente solo la sua patrocinatrice giustificando la sua assenza per

problemi di salute (lettera del 14 settembre 2018). All'udienza di conciliazione del 23

ottobre 2018 sono così comparsi il direttore della clinica accompagnato dall'avv.

PA 2, e la MLaw __________ V__________ in rappresentanza del convenuto assente. Dal verbale d'udienza si evince che l'istante, dopo aver

confermato le richieste di giudizio, ha lamentato l'assenza ingiustificata del

convenuto “in contrasto con i disposti di legge” e ha chiesto di emanare una

decisione. Il Giudice di pace ha acconsentito alla richiesta e ha indicato che

avrebbe proceduto a “intimare la decisione di merito nei prossimi giorni”.

c) Ora,

che una parte impedita a seguito di malattia

possa essere esentata dalla

comparsa personale e farsi rappresentare è indubbio (art. 204 cpv. 3 lett. b CPC). E in concreto, il

convenuto ha previamente informato il Giudice di pace della sua assenza

all'udienza per motivi di salute e della sola presenza del suo avvocato. Il

primo giudice, tuttavia, non ha statuito sulla dispensa dalla comparsa e

l'ammissibilità della rappresentanza richiesta dal convenuto, tant'è che la

rappresentanza non è stata comunicata alla controparte (art. 204 cpv. 4 CPC).

Dagli

atti si evince così che all'udienza di conciliazione, preso atto della

contestazione dell'istante, il Giudice di pace abbia per finire ritenuto

inammissibile la rappresentanza del convenuto e considerato quest'ultimo assente

ingiustificato tant'è che il verbale non

riporta l'esito della conciliazione (art. 209 cpv. 1 CPC) né la posizione del

convenuto, quantunque non sia contestato che la sua patrocinatrice intendesse

presentare in tale ambito un allegato di

risposta scritto e addure mezzi di prova propri. Se non che, nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che il convenuto aveva

“giustificato la propria assenza all'udienza di conciliazione per motivi

mediciˮ.

d) Premesso

ciò, delle due l'una: o la parte che si fa rappresentare senza che soccorrano

le condizioni dell'art. 204 cpv. 3 lett. b CPC è assente ingiustificata e

quindi il suo rappresentante non è autorizzato a rappresentarla esponendo le

ragioni del proprio assistito oppure se le condizioni dell'art. 204 cpv. 3 CPC

sono adempiute il rappresentante sostituisce a pieno titolo la parte assente

giustificatamente e può presentare le sue argomentazioni. Nel caso in esame,

come si è visto, in un primo momento il Giudice di pace, senza una decisione

previa, ha trattato il convenuto come assente ingiustificato, negando quindi

alla rappresentante di esprimersi in sua vece, salvo riconoscere nella decisione

finale validi motivi di dispensa. Ciò ha impedito però la rappresentante del convenuto

di esporre, in sede di udienza, la posizione del proprio assistito. In siffatte

circostanze si può ritenere che il suo diritto di essere sentito sia stato violato.

e) Non

si disconosce che la rappresentante del convenuto ha sottoscritto il verbale

d'udienza senza nulla eccepire sicché la sua contestazione potrebbe urtare il

precetto della buona fede (art. 52 CPC). In realtà, visto quanto precede, tutto

lascia presumere che la rappresentante del convenuto abbia sottoscritto il

verbale senza riserve nella consapevolezza che il proprio assistito fosse ormai

stato ritenuto assente ingiustificato e che, sorprendentemente, solo al momento

della lettura della decisione impugnata essa abbia preso atto che in realtà il

Giudice di pace aveva ammesso la dispensa dalla comparsa personale. Tale

confuso e contraddittorio agire non può pregiudicare la posizione della parte.

f) Visto

quanto precede, in presenza di una violazione del diritto di essere sentito del

convenuto, garantito dall'art. 53 CPC, la decisione impugnata deve essere

annullata. Una tale lesione non può, per altro, essere sanata nell'ambito della

presente procedura di reclamo, questa Camera non disponendo dello stesso potere

cognitivo dell'autorità cui viene imputata la violazione. Gli atti vanno

rinviati al primo giudice affinché giudichi nuovamente sulla lite previo il tentativo

di conciliazione, e in caso di mancata conciliazione, dando la possibilità al convenuto

di esporre la sua posizione.

6.

Le spese processuali

seguono la soccombenza della CO 1 che ha proposto di respingere il reclamo

(art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante, patrocinato da un legale, ha diritto a

un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto nel

senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al

Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Le spese processuali di fr.

150.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.