16.2018.66
Diritto di essere sentito e buona fede processuale
13 gennaio 2020Italiano12 min
A. Dal 18 ottobre al 3 novembre 2015 RE 1 è stato degente alla CO 1, la quale, il 12 novembre 2015, per le sue
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Incarto n.
16.2018.66
Lugano
13 gennaio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 7 dicembre 2018 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 27 ottobre 2018 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa E18-034 (prestazioni mediche) promossa con istanza del 22 agosto 2018 dalla
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Dal 18 ottobre al 3 novembre 2015 RE 1 è stato degente alla CO 1, la quale, il 12 novembre 2015, per le sue
prestazioni ha emesso una fattura di
fr. 1950.–. L'importo, malgrado vari richiami, è rimasto impagato. Il 13 aprile
2018 la CO 1 ha fatto notificare al paziente il precetto esecutivo n. __________5
dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1950.–
più interessi al 5% dal 12 aprile 2018, di fr. 227.32 per interessi conteggiati
fino all'11 aprile 2018 e di fr. 195.– di tassa di diffida oltre alle spese del
precetto esecutivo di fr. 73.30, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Il 22
agosto 2017 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso per
un tentativo di conciliazione, chiedendo la condanna di RE 1 al pagamento di fr.
1950.– oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2018, fr. 227.32 per interessi
di mora conteggiati fino all'11 aprile 2018 e spese varie, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al citato precetto esecutivo. Il Giudice di pace ha fissato l'udienza di
conciliazione al 25 settembre 2018 salvo poi rinviarla al 23 ottobre 2018 su
richiesta dell'istante. Il 14 settembre 2018 RE 1 ha comunicato al Giudice di
pace che, per problemi di salute, egli non avrebbe presenziato personalmente
all'udienza ma che sarebbe stato rappresentato dalla sua patrocinatrice. All'udienza di conciliazione del 23 ottobre 2018, tenutasi
alla presenza dell'istante e della legale del convenuto, la prima, dopo aver
evidenziato l'assenza ingiustificata della controparte, ha confermato la sua richiesta
di decisione. Non consta che la rappresentante del convenuto abbia potuto
esprimersi. Il Giudice di pace ‟visti gli atti di causa prodottiˮ ha
comunicato che avrebbe proceduto a emanare la sentenza. Quel medesimo giorno RE
1 ha scritto al Giudice di pace rimproverandogli una violazione del diritto di
essere sentito per avere rifiutato alla sua rappresentante di presentare una
risposta e di addurre mezzi di prova a sostegno della sua opposizione
all'istanza.
C. Statuendo il 27 ottobre 2018 il Giudice di pace ha accolto l'istanza
condannando il convenuto a versare all'istante fr. 1950.– oltre interessi al 5%
dal 12 aprile 2018 e fr. 227.32 a titolo d'interessi di mora conteggiati fino
all'11 aprile 2018 e rigettando in via
definitiva per tale importo l'opposizione al citato precetto esecutivo.
Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto
a rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7
dicembre 2018 con cui chiede di annullare il giudizio impugnato. Nelle sue
osservazioni del 7 febbraio 2019 la CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo. In una replica spontanea del 25 febbraio 2019 il reclamante ha
ribadito il suo punto di vista.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate dal Giudice di pace
come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta alla rappresentante del convenuto il 7 novembre 2018
(cfr. tracciamento dell'invio n. 98.__________
agli atti). Introdotto il 7 dicembre 2018 (timbro postale sulla busta d'invio),
ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può
essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con
pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione
inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono
stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con
rinvii).
3.
Al reclamo RE 1 allega la sua lettera del 23 ottobre 2018 inviata
al Giudice di pace, con allegate la risposta e svariata documentazione (doc. D).
Tali documenti sono però già contenuti nel fascicolo trasmesso a questa Camera
di modo che la loro produzione è superflua.
4.
Il
Giudice di pace ha innanzitutto stabilito che l'assenza del convenuto all'udienza
di conciliazione era giustificata e ha preso atto che per il tramite della
propria legale egli aveva contestato la pretesa dell'istante. Ciò premesso il primo
giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'istante, in particolare
la fattura del 12 novembre 2015, ‟attesta il ben fondato della richiesta
di parte attrice e prova l'esistenza del creditoˮ. Donde l'accoglimento
dell'istanza.
5.
Dal
profilo formale RE 1 lamenta il fatto che il Giudice di pace abbia deciso in
applicazione dell'art. 212 CPC “quando ciò non era possibile visto che i mezzi
di prova non erano limitati a documenti e l'istruzione
non era basata su una cooperazione volontaria delle parti”. Egli rimprovera
inoltre al primo giudice di non avere accettato
la risposta scritta e ammesso i mezzi di prova che la sua patrocinatrice
intendeva presentare all'udienza di conciliazione, limitandosi solamente a
verbalizzare la posizione dell'istante e dare atto solo nella decisione
impugnata della sua opposizione all'istanza.
a) Ora, secondo
l'art. 212 cpv. 1 CPC, nel caso le parti non giungano a un'intesa, l'autorità
di conciliazione può, se richiesta dall'attore, giudicare essa stessa le
controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. Scopo
della norma è di permettere all'autorità di conciliazione di emettere un
giudizio nelle vertenze semplici sia dal punto di vista dei fatti che del diritto,
e che non necessitano quindi di un'istruttoria particolare (CCR sentenza inc. 16.2014.54
del 14 aprile 2016 consid. 5 con rinvii). Indispensabile è la richiesta di
decisione da parte dell'istante senza che la parte convenuta possa opporvisi,
quantunque questa possa pronunciarvisi al riguardo (Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 e 9 ad
art. 212). L'autorità di conciliazione non è ad ogni modo vincolata dalla
richiesta, e a lei incombe di valutare se il caso si presta a una decisione.
Essa può finanche rinunciare alla sua competenza decisionale secondo l'art. 212
cpv. 1 CPC quantunque abbia formalmente aperto una procedura decisionale e
lasciato perorare le parti in questo ambito (DTF 142 III 648). Contrariamente a
quanto
crede il
reclamante, poi, la procedura decisionale è prospettabile anche nei casi in cui
la parte convenuta sia assente all'udienza di conciliazione (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de
procédure civile, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212), mentre l'assunzione di altri
mezzi di prova in tale contesto non è limitata ai soli documenti ma è possibile
se il procedimento non ne risulti ritardato (art. 203 cpv. 2 CPC; CCR sentenza
inc. 16.2015.56 del 26 ottobre 2016 consid. 6b). Sotto questo profilo nulla impediva
al Giudice di pace, debitamente richiesto dall'istante, di decidere la
controversia.
b) Più
delicata è la questione di sapere se vi sia stata una violazione del diritto di
essere sentito del convenuto. Dagli atti risulta che
dopo aver ricevuto la convocazione a comparire all'udienza di conciliazione del
25.
settembre 2018 (citazione del 27 agosto 2018) RE 1 ha chiesto di essere
esentato dalla comparsa personale poiché impedito per problemi di salute (lettera
del 5 settembre 2018). Dopo l'aggiornamento dell'udienza al 23 ottobre 2018, il
convenuto ha nuovamente comunicato al Giudice di pace che all'udienza sarebbe
stata presente solo la sua patrocinatrice giustificando la sua assenza per
problemi di salute (lettera del 14 settembre 2018). All'udienza di conciliazione del 23
ottobre 2018 sono così comparsi il direttore della clinica accompagnato dall'avv.
PA 2, e la MLaw __________ V__________ in rappresentanza del convenuto assente. Dal verbale d'udienza si evince che l'istante, dopo aver
confermato le richieste di giudizio, ha lamentato l'assenza ingiustificata del
convenuto “in contrasto con i disposti di legge” e ha chiesto di emanare una
decisione. Il Giudice di pace ha acconsentito alla richiesta e ha indicato che
avrebbe proceduto a “intimare la decisione di merito nei prossimi giorni”.
c) Ora,
che una parte impedita a seguito di malattia
possa essere esentata dalla
comparsa personale e farsi rappresentare è indubbio (art. 204 cpv. 3 lett. b CPC). E in concreto, il
convenuto ha previamente informato il Giudice di pace della sua assenza
all'udienza per motivi di salute e della sola presenza del suo avvocato. Il
primo giudice, tuttavia, non ha statuito sulla dispensa dalla comparsa e
l'ammissibilità della rappresentanza richiesta dal convenuto, tant'è che la
rappresentanza non è stata comunicata alla controparte (art. 204 cpv. 4 CPC).
Dagli
atti si evince così che all'udienza di conciliazione, preso atto della
contestazione dell'istante, il Giudice di pace abbia per finire ritenuto
inammissibile la rappresentanza del convenuto e considerato quest'ultimo assente
ingiustificato tant'è che il verbale non
riporta l'esito della conciliazione (art. 209 cpv. 1 CPC) né la posizione del
convenuto, quantunque non sia contestato che la sua patrocinatrice intendesse
presentare in tale ambito un allegato di
risposta scritto e addure mezzi di prova propri. Se non che, nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che il convenuto aveva
“giustificato la propria assenza all'udienza di conciliazione per motivi
mediciˮ.
d) Premesso
ciò, delle due l'una: o la parte che si fa rappresentare senza che soccorrano
le condizioni dell'art. 204 cpv. 3 lett. b CPC è assente ingiustificata e
quindi il suo rappresentante non è autorizzato a rappresentarla esponendo le
ragioni del proprio assistito oppure se le condizioni dell'art. 204 cpv. 3 CPC
sono adempiute il rappresentante sostituisce a pieno titolo la parte assente
giustificatamente e può presentare le sue argomentazioni. Nel caso in esame,
come si è visto, in un primo momento il Giudice di pace, senza una decisione
previa, ha trattato il convenuto come assente ingiustificato, negando quindi
alla rappresentante di esprimersi in sua vece, salvo riconoscere nella decisione
finale validi motivi di dispensa. Ciò ha impedito però la rappresentante del convenuto
di esporre, in sede di udienza, la posizione del proprio assistito. In siffatte
circostanze si può ritenere che il suo diritto di essere sentito sia stato violato.
e) Non
si disconosce che la rappresentante del convenuto ha sottoscritto il verbale
d'udienza senza nulla eccepire sicché la sua contestazione potrebbe urtare il
precetto della buona fede (art. 52 CPC). In realtà, visto quanto precede, tutto
lascia presumere che la rappresentante del convenuto abbia sottoscritto il
verbale senza riserve nella consapevolezza che il proprio assistito fosse ormai
stato ritenuto assente ingiustificato e che, sorprendentemente, solo al momento
della lettura della decisione impugnata essa abbia preso atto che in realtà il
Giudice di pace aveva ammesso la dispensa dalla comparsa personale. Tale
confuso e contraddittorio agire non può pregiudicare la posizione della parte.
f) Visto
quanto precede, in presenza di una violazione del diritto di essere sentito del
convenuto, garantito dall'art. 53 CPC, la decisione impugnata deve essere
annullata. Una tale lesione non può, per altro, essere sanata nell'ambito della
presente procedura di reclamo, questa Camera non disponendo dello stesso potere
cognitivo dell'autorità cui viene imputata la violazione. Gli atti vanno
rinviati al primo giudice affinché giudichi nuovamente sulla lite previo il tentativo
di conciliazione, e in caso di mancata conciliazione, dando la possibilità al convenuto
di esporre la sua posizione.
6.
Le spese processuali
seguono la soccombenza della CO 1 che ha proposto di respingere il reclamo
(art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante, patrocinato da un legale, ha diritto a
un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto nel
senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al
Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Le spese processuali di fr.
150.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.