16.2018.67
Contratto di carta di credito - azione d'accertamento del credito - rigetto definitivo dell'opposizione
17 giugno 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.67
Lugano
17 giugno 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 12 dicembre 2018 presentato dalla
RE 1
contro
la decisione emessa il 5 dicembre 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, nella causa SO.2018.3531 (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti) promossa con istanza del 23 luglio 2018
nei confronti di
CO
1 ,
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che,
così richiesta, nel novembre del 1989 la RE 1 ha rilasciato a CO 1 una carta di
credito __________;
che
dall'utilizzo di tale carta di credito è risultato, il 13 ottobre 2017, uno
scoperto di fr. 5543.95, compresi fr. 272.35 di interessi già maturati;
che visto il mancato
pagamento di tale importo, il 22 novembre 2017 l'istituto bancario ha fatto notificare
a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni del
distretto di Riviera-Pays-d'Enhaut per l'incasso di fr. 5543.95 oltre interessi
al 12% dal 27 ottobre 2017, al quale l'escusso ha interposto opposizione;
che con istanza a tutela
giurisdizionale nei casi manifesti del 23 luglio 2018 la CO 1 ha chiesto al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, di condannare CO 1 al pagamento di
fr. 5543.95 oltre interessi al 12% dal 27 ottobre 2017 su
fr. 5271.60, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al
citato PE;
che invitato a presentare osservazioni,
il convenuto è rimasto silente;
che statuendo il 5
dicembre 2018 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, obbligando il convenuto
a versare all'istituto bancario fr. 5543.95 oltre interessi al 12% dal 27
ottobre 2017 su
fr. 5271.60 senza
pronunciare il rigetto dell'opposizione, e ponendo le spese processuali di fr. 300.–
a carico del convenuto;
che contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre
2018 in cui chiede di accogliere integralmente l'istanza e di conseguenza di
rigettare in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al citato precetto
esecutivo;
che invitato a presentare
osservazioni CO 1 non ha reagito;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili
a questa Camera, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr.
Fatti
10 000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che introdotto nel termine
indicato, il reclamo in esame è senz'altor tempestivo;
secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il Pretore ha condannato
il convenuto a versare all'istante lo scoperto risultate dall'utilizzo della carta
di credito ma ha rifiutato di pronunciare il rigetto dell'opposizione poiché improponibile,
“la procedura di rigetto dell'opposizione dovendo essere proposta avanti il
giudice del luogo dell'esecuzione (art. 84
cpv. 1 LEF), ossia il giudice del rigetto nel cui circondario ha sede l'ufficio
di esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo, che costituisce un
foro imperativo e quindi non prorogabile (CEF 13 maggio 2015 inc. 14.2015.9)”;
che la reclamante contesta
tale argomentazione evidenziando come essa abbia introdotto un'azione
creditoria sulla base dell'art. 79 LEF, con conseguente richiesta di rigetto
definitivo dell'opposizione, il cui foro è quello ordinario eventualmente
prorogato;
che nella fattispecie, l'istante ha introdotto un'azione di riconoscimento del credito (art.
Considerandi
79.
cpv. 1 LEF) nel cui ambito il giudice dopo avere accertato il fondamento
della pretesa del creditore può, se così richiesto, pronunciare il rigetto
definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo fatto intimare alla parte
debitrice (DTF 136 III 585 consid. 2.1 e 134 III 121 consid. 4.1.2 entrambe con
rinvio a DTF 107 III 65 consid. 3; cfr. anche CCR inc. 16.2017.2 del 26 febbraio
2019.
consid. 10);
che, pertanto, dandosi il
foro prorogato di Lugano (doc. B), il Pretore adito oltre a essere competente
per giudicare il merito della lite, era simultaneamente abilitato a
pronunciarsi sulla richiesta di rigetto definitivo dell'opposizione senza
costringere l'istante a far capo ulteriormente alla procedura sommaria di
rigetto dell'opposizione;
che, contrariamente
all'assunto del Pretore, il foro esclusivo del luogo dell'esecuzione previsto
all'art. 84 cpv. 1 LEF si applica alle sole procedure di rigetto
dell'opposizione, ciò è il senso della decisione della Camera di esecuzione e
fallimenti da lui citata (inc. 14.2015.9 del 13 maggio 2015);
che nelle circostanze
descritte, il reclamo, provvisto di buon
diritto, deve essere accolto e la decisione impugnata va riformata di conseguenza;
che le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma non avendo presentato
osservazioni, il convenuto non può ritenersi soccombente sicché si giustifica soprassedere
a qualsiasi riscossione;
che non si pone problema
di ripetibili, la reclamante avendo fatto capo a propri servizi senza avvalersi
di un patrocinatore;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto nel
senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è accolta e di conseguenza:
a) CO 1 è obbligato a versare alla RE 1 fr. 5543.95 oltre
interessi del 12% dal 27 ottobre 2017 su fr. 5271.60.
b) Per tale importo è rigettata in via
definitiva l'opposizione
interposta da CO 1 al precetto esecutivo
n. __________ dell'Ufficio esecuzioni del distretto di Riviera-Pays-d'Enhaut.
Per il resto la decisione
impugnata rimane invariata.
II. Non si riscuotono spese
processuali.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.