16.2018.68
Reclamo per ritardata giustizia: privo d'oggetto
11 marzo 2019Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
16.2018.68
Lugano
11 marzo 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo per denegata giustizia del 17 dicembre 2018 presentato
da
RE
1
titolare
della ditta individuale “”
nei
confronti del
Giudice
di pace del Circolo di
nella
causa n. 0016-2016-O (azione creditoria) da lui promossa con petizione del 17
novembre 2016 nei confronti del
CO
1,
premesso che nell'ambito
di un'azione promossa il 17 novembre 2016 da RE 1 nei confronti del Municipio
di CO 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di __________ volta all'incasso
di fr. 4860.– per prestazioni funerarie in favore di una persona deceduta senza
lasciare risorse sufficienti, alla fine dell'udienza del 7 marzo 2017 indetta
per il dibattimento il Giudice di pace ha indicato che “emetterà la decisione”;
preso
atto che con reclamo per ritardata giustizia del 17 dicembre 2018
RE 1si è rivolto a questa Camera chiedendo di ordinare al Giudice di pace di
emanare la decisione;
accertato
che il 27 febbraio 2019 il Giudice di pace ha trasmesso a questa Camera copia
della decisione in questione;
considerato
che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto
privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;
ritenuto
che le particolarità del caso inducono a non riscuotere spese
processuali;
stabilito
che non si giustifica nemmeno di attribuire indennità d'inconvenienza (art. 95
cpv. 3 lett. c CPC), il reclamante non avendo dovuto far capo al patrocinio di
un legale né rendendo verosimile di aver dovuto sopportare perdite di guadagno
o profuso nella stesura del memoriale un dispendio di tempo rilevante;
decreta: 1. Il reclamo è dichiarato
privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
Considerandi
2.
Non si riscuotono spese processuali.
3.
Notificazione a:
–
–
Giudice di pace del circolo di .
Comunicazione al .
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.