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Decisione

16.2018.68

Reclamo per ritardata giustizia: privo d'oggetto

11 marzo 2019Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2018.68

Lugano

11 marzo 2019/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo per denegata giustizia del 17 dicembre 2018 presentato

da

RE

1

titolare

della ditta individuale “”

nei

confronti del

Giudice

di pace del Circolo di

nella

causa n. 0016-2016-O (azione creditoria) da lui promossa con petizione del 17

novembre 2016 nei confronti del

CO

1,

premesso che nell'ambito

di un'azione promossa il 17 novembre 2016 da RE 1 nei confronti del Municipio

di CO 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di __________ volta all'incasso

di fr. 4860.– per prestazioni funerarie in favore di una persona deceduta senza

lasciare risorse sufficienti, alla fine dell'udienza del 7 marzo 2017 indetta

per il dibattimento il Giudice di pace ha indicato che “emetterà la decisione”;

preso

atto che con reclamo per ritardata giustizia del 17 dicembre 2018

RE 1si è rivolto a questa Camera chiedendo di ordinare al Giudice di pace di

emanare la decisione;

accertato

che il 27 febbraio 2019 il Giudice di pace ha trasmesso a questa Camera copia

della decisione in questione;

considerato

che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto

privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;

ritenuto

che le particolarità del caso inducono a non riscuotere spese

processuali;

stabilito

che non si giustifica nemmeno di attribuire indennità d'inconvenienza (art. 95

cpv. 3 lett. c CPC), il reclamante non avendo dovuto far capo al patrocinio di

un legale né rendendo verosimile di aver dovuto sopportare perdite di guadagno

o profuso nella stesura del memoriale un dispendio di tempo rilevante;

decreta: 1. Il reclamo è dichiarato

privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

Considerandi

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

Giudice di pace del circolo di .

Comunicazione al .

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.