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Decisione

16.2018.7

Denegata giustizia per non avere trattato un'azione di disconoscimento di debito

9 maggio 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (RtiD II-2012 pag. 870 n. 38c),

un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4

CPC). E un reclamo per ritardata giustizia in una procedura con un valore

inferiore a fr. 10 000.– rientra nelle attribuzioni di questa Camera

(art. 48 lett. d n. 2 LOG).

2. In concreto nella sua comunicazione del 2 febbraio

2017 il Giudice di pace ha indicato,

in sintesi, di avere inteso la lettera del 21 settembre 2017 di RE 1 come

osservazioni all'istanza di rigetto dell'opposizione ma di non averle

considerate poiché tardive, il termine di 20 giorni a lei impartito per

presentarle essendo scaduto. A sua parere, poi, tale scritto non poteva in

buona fede essere compreso quale azione di disconoscimento di debito. Per RE 1,

in estrema sostanza, l'atto in questione, per nulla polemico, indica “chiaramente

come sono andati i fatti” e costituisce un'istanza di disconoscimento in quanto

contiene tutte le prove del fatto che “non devo niente alla CO 1”.

3. Un'autorità

commette un diniego formale di giustizia quando non entra nel merito di una

vertenza che le è stata sottoposta nel modo e nei tempi legali (DTF 135 I 6

consid. 2.1) o rifiuta di statuire (DTF 131 V 407 consid. 1.1) anche solo

parzialmente (più recentemente: sentenza

del Tribunale federale 8D_3/2016 del 1° giugno 2017consid. 4.1).

a) In

concerto, il 3 agosto 2017, la CO 1 ha presentato un'istanza di rigetto dell'opposizione

interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ (doc. 2). L'11 agosto

2017 il primo giudice, richiamato l'art. 253 CPC, ha impartito alla convenuta

un termine di 20 giorni per presentare le sue osservazioni. Agli atti risulta

che l'ordinanza in cui il Giudice di pace le ha fissato tale termine è stata

notificata all'interessata il 14 agosto 2017. Preso atto che entro il termine

assegnato la convenuta era rimasta silente, con decisione del 4 settembre 2017

il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.

Egli ha altresì ricordato all'escussa la facoltà di introdurre entro 20 giorni un'azione

di disconoscimento di debito in applicazione dell’art. 83 cpv. 2 e 3 LEF. Tale

decisione è pervenuta a RE 1 il 5 settembre 2017.

b) Con

Considerandi

una lettera del 21 settembre 2017 RE 1 si è rivolta la Giudice di pace sostenendo di avere pagato

le fatture no. __________, __________,

__________ __________, __________, esponendo le varie vicissitudini intercorse

con la CO 1 in relazione alle varie fatture e concludendo

di non doverle più nulla. Il Giudice di

pace si è limitato a indicare a mano sullo stesso memoriale ‟oss. tardive decisione del 4.9.17ˮ, senza

comunicare all'interessata il destino di tale scritto. Se non che, quantunque il

contenuto di un memoriale di osservazioni a un'istanza di rigetto dell’opposizione

possa apparentarsi a un'istanza di disconoscimento di debito, in entrambi i

casi incombe all'escusso addurre i motivi per i quali il credito non

esisterebbe, la lettera del 21 settembre 2017 non poteva ragionevolmente essere

intesa come memoriale di osservazioni all'istanza di rigetto a quel momento già

decisa. Certo, l'interessata non accenna all'azione di disconoscimento del

debito (art. 83 cpv. 2 LEF), ma per tacere del fatto che l'atto è stato inoltrato

quasi un mese dopo la scadenza del termine per presentare le osservazioni

all'istanza di rigetto, esso è stato inoltrato entro il termine di 20 giorni dall'emanazione

della decisione di rigetto come indicato dal Giudice di pace nella decisione medesima.

Che RE 1 si sia riferita all'incarto S17-298, assegnato alla procedura di

rigetto dell'opposizione, non significava, dopo quanto si è detto, che l'atto fosse

automaticamente riconducibile a quel procedimento.

c) Quanto

al contenuto dello scritto, un'azione di disconoscimento di debito tende a

constatare l'inesistenza del debito o della sua inesigibilità al momento della

notifica del precetto esecutivo (DTF 131 III 272 consid. 3.1 con rinvii; più recentemente

sentenza del Tribunale federale 4A_201/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 3.1). In

concreto, l'atto permette senza difficoltà di sapere chi siano le parti

coinvolte, mentre l'interessata, certamente in termini per nulla giuridici, descrive

sommariamente l'oggetto del litigio, indica le ragioni per cui essa non sarebbe

debitrice della CO 1, e allega le prove a sostegno della sua tesi. Tanto basta

per ritenere l’istanza ricevibile in procedura semplificata. Per di più, in

caso di dubbi, nulla impediva al Giudice di pace di interpellare l'interessata

per sapere come trattare l'atto in questione, tanto più che essa non era patrocinata

(cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 11 ad art. 56).

d) In

circostanze del genere, nel rifiutarsi di trattare il memoriale introdotto il 21 settembre 2017 da RE 1 come un'azione

di disconoscimento di debito il primo giudice è incorso in un diniego di giustizia che non può essere tutelato. Gli atti

vanno quindi ritornati al Giudice di pace affinché tratti l'atto di

conseguenza.

4.

Vista la

particolarità della fattispecie, non si prelevano spese processuali. Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per

altro nemmeno rivendicate, RE 1 essendosi difesa da sola e il suo allegato di

due pagine non avendo causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto, nel

senso che il Giudice di pace del circolo di Paradiso è invitato a trattare la

lettera del 21 settembre 2017 di RE 1 quale azione di disconoscimento di debito

dell'art. 83 cpv. 2 LEF.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione a:

– Giudicatura di pace del

circolo di Paradiso;

– Ufficio di esecuzione,

Lugano.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.