16.2018.7
Denegata giustizia per non avere trattato un'azione di disconoscimento di debito
9 maggio 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.7
Lugano
9 maggio 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo per denegata giustizia del 5 febbraio 2018 presentato
da
RE
1
nei
confronti del
Giudice
di pace del circolo di Paradiso,
nell'ambito
della causa __________ (rigetto dell'opposizione) promossa nei suo confronti
con istanza del 3 agosto 2017 da
CO
1
e
decisa dal Giudice di pace del circolo di Paradiso con sentenza del 2
febbraio 2018,
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 21
gennaio 2016 RE 1 ha sottoscritto con la CO 1 di , società attiva in
ambito telematico, un'offerta relativa all'attivazione di una linea telefonica con
connessione internet e all'abbonamento per tali servizi. Per le prestazioni
effettuate dal 1° febbraio 2016 al 1° luglio 2017 la CO 1 ha emesso fatture di complessivi
fr. 1939.95 sulle quali RE 1 ha versato unicamente fr. 1474.80. Visto il
mancato pagamento dello scoperto di fr. 465.15, con precetto esecutivo n. __________
emesso il 27 luglio 2017 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha
escusso RE 1 per l'incasso di tale importo oltre agli interessi
del 5% dal 1° luglio 2017, indicando quale titolo di credito le “Fatture no. __________,
__________, __________, __________”, cui l'escussa ha interposto opposizione al
precetto esecutivo.
B. Con istanza del 3 agosto 2017 la CO 1 ha convenuto RE
1 davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo il rigetto
provvisorio dell'opposizione
al citato precetto. Invitata a
presentare osservazioni scritte, la convenuta non si è palesata. Statuendo con decisione del 4 settembre 2017 il
Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione
interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 55.–
sono stata posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte
un'indennità di fr. 30.–. La decisione prevedeva altresì che ‟L'escusso,
entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione può domandare con la procedura
ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'opposizione.
Se l'escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto
dell'opposizione diventa definitivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF)ˮ.
C. Il
21 settembre 2017 RE 1 ha presentato al Giudice di pace un memoriale in cui contestava
di dovere pagare le fatture scoperte della CO 1 e sostenendo
che “sarebbe lei a dover chiedere danni all'istante”.
A tale atto non è stato dato seguito. Il
18 dicembre 2017 RE 1 si è nuovamente rivolta al Giudice di pace comunicandogli
– in estrema sintesi – di non avere mai ricevuto l'istanza di rigetto del 3 agosto
2017 e di avere spiegato le proprie ragioni in uno scritto del 21 settembre
2017 rimasto senza riscontro. Essa sosteneva di essere stata sorpresa nel ricevere
la domanda di pignoramento da parte della CO 1 “quando ancora non aveva ricevuto
alcuna decisione da parte del Giudice di pace in merito al rigetto dell'opposizione”. Essa ha chiesto
il ritiro del precetto esecutivo e del pignoramento. Il 22 dicembre 2017 il
Giudice di pace ha comunicato all'interessata che la decisione del 4 settembre
2017 era passata in giudicato e non fosse più possibile contestarla.
D. Il
19 gennaio 2018 RE 1 ha chiesto a
questa Camera la cancellazione del precetto esecutivo e del pignoramento, lamentando
la mancata considerazione della sua lettera del 21 settembre 2017 da parte
del Giudice di pace. Così sollecitato, il 2 febbraio 2018 il Giudice di pace ha
comunicato di non avere considerato lo scritto della convenuta, peraltro
tardivo oltre che confuso, alla stregua di un'istanza di disconoscimento del
debito. Il 5 febbraio 2018 RE 1 ha
nuovamente lamentato la mancata presa
in esame del suo scritto del 21 settembre 2017. Così richiesto da RE 1 con
decreto del 21 gennaio 2019 il presidente di questa Camera ha accordato al
reclamo effetto sospensivo.
in diritto: 1. Nella misura in cui RE 1 lamenta il mancato
esame da parte del Giudice di pace della sua lettera del 21 settembre 2017 e di
non averla considerata alla stregua di un'istanza di disconoscimento di debito,
si può ragionevolmente intendere come la
stessa invochi un diniego di giustizia. L'atto in questione va pertanto trattato
alla stregua di un reclamo per denegata giustizia, la quale è data nel caso in
cui la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una
decisione, o come nella fattispecie, la trattazione di un'azione, che rientra
nelle sue competenze. Salvo il caso in cui la remora sia dovuta a una decisione
formale del primo giudice, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro
Fatti
i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (RtiD II-2012 pag. 870 n. 38c),
un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4
CPC). E un reclamo per ritardata giustizia in una procedura con un valore
inferiore a fr. 10 000.– rientra nelle attribuzioni di questa Camera
(art. 48 lett. d n. 2 LOG).
2. In concreto nella sua comunicazione del 2 febbraio
2017 il Giudice di pace ha indicato,
in sintesi, di avere inteso la lettera del 21 settembre 2017 di RE 1 come
osservazioni all'istanza di rigetto dell'opposizione ma di non averle
considerate poiché tardive, il termine di 20 giorni a lei impartito per
presentarle essendo scaduto. A sua parere, poi, tale scritto non poteva in
buona fede essere compreso quale azione di disconoscimento di debito. Per RE 1,
in estrema sostanza, l'atto in questione, per nulla polemico, indica “chiaramente
come sono andati i fatti” e costituisce un'istanza di disconoscimento in quanto
contiene tutte le prove del fatto che “non devo niente alla CO 1”.
3. Un'autorità
commette un diniego formale di giustizia quando non entra nel merito di una
vertenza che le è stata sottoposta nel modo e nei tempi legali (DTF 135 I 6
consid. 2.1) o rifiuta di statuire (DTF 131 V 407 consid. 1.1) anche solo
parzialmente (più recentemente: sentenza
del Tribunale federale 8D_3/2016 del 1° giugno 2017consid. 4.1).
a) In
concerto, il 3 agosto 2017, la CO 1 ha presentato un'istanza di rigetto dell'opposizione
interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ (doc. 2). L'11 agosto
2017 il primo giudice, richiamato l'art. 253 CPC, ha impartito alla convenuta
un termine di 20 giorni per presentare le sue osservazioni. Agli atti risulta
che l'ordinanza in cui il Giudice di pace le ha fissato tale termine è stata
notificata all'interessata il 14 agosto 2017. Preso atto che entro il termine
assegnato la convenuta era rimasta silente, con decisione del 4 settembre 2017
il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.
Egli ha altresì ricordato all'escussa la facoltà di introdurre entro 20 giorni un'azione
di disconoscimento di debito in applicazione dell’art. 83 cpv. 2 e 3 LEF. Tale
decisione è pervenuta a RE 1 il 5 settembre 2017.
b) Con
Considerandi
una lettera del 21 settembre 2017 RE 1 si è rivolta la Giudice di pace sostenendo di avere pagato
le fatture no. __________, __________,
__________ __________, __________, esponendo le varie vicissitudini intercorse
con la CO 1 in relazione alle varie fatture e concludendo
di non doverle più nulla. Il Giudice di
pace si è limitato a indicare a mano sullo stesso memoriale ‟oss. tardive decisione del 4.9.17ˮ, senza
comunicare all'interessata il destino di tale scritto. Se non che, quantunque il
contenuto di un memoriale di osservazioni a un'istanza di rigetto dell’opposizione
possa apparentarsi a un'istanza di disconoscimento di debito, in entrambi i
casi incombe all'escusso addurre i motivi per i quali il credito non
esisterebbe, la lettera del 21 settembre 2017 non poteva ragionevolmente essere
intesa come memoriale di osservazioni all'istanza di rigetto a quel momento già
decisa. Certo, l'interessata non accenna all'azione di disconoscimento del
debito (art. 83 cpv. 2 LEF), ma per tacere del fatto che l'atto è stato inoltrato
quasi un mese dopo la scadenza del termine per presentare le osservazioni
all'istanza di rigetto, esso è stato inoltrato entro il termine di 20 giorni dall'emanazione
della decisione di rigetto come indicato dal Giudice di pace nella decisione medesima.
Che RE 1 si sia riferita all'incarto S17-298, assegnato alla procedura di
rigetto dell'opposizione, non significava, dopo quanto si è detto, che l'atto fosse
automaticamente riconducibile a quel procedimento.
c) Quanto
al contenuto dello scritto, un'azione di disconoscimento di debito tende a
constatare l'inesistenza del debito o della sua inesigibilità al momento della
notifica del precetto esecutivo (DTF 131 III 272 consid. 3.1 con rinvii; più recentemente
sentenza del Tribunale federale 4A_201/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 3.1). In
concreto, l'atto permette senza difficoltà di sapere chi siano le parti
coinvolte, mentre l'interessata, certamente in termini per nulla giuridici, descrive
sommariamente l'oggetto del litigio, indica le ragioni per cui essa non sarebbe
debitrice della CO 1, e allega le prove a sostegno della sua tesi. Tanto basta
per ritenere l’istanza ricevibile in procedura semplificata. Per di più, in
caso di dubbi, nulla impediva al Giudice di pace di interpellare l'interessata
per sapere come trattare l'atto in questione, tanto più che essa non era patrocinata
(cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 11 ad art. 56).
d) In
circostanze del genere, nel rifiutarsi di trattare il memoriale introdotto il 21 settembre 2017 da RE 1 come un'azione
di disconoscimento di debito il primo giudice è incorso in un diniego di giustizia che non può essere tutelato. Gli atti
vanno quindi ritornati al Giudice di pace affinché tratti l'atto di
conseguenza.
4.
Vista la
particolarità della fattispecie, non si prelevano spese processuali. Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per
altro nemmeno rivendicate, RE 1 essendosi difesa da sola e il suo allegato di
due pagine non avendo causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto, nel
senso che il Giudice di pace del circolo di Paradiso è invitato a trattare la
lettera del 21 settembre 2017 di RE 1 quale azione di disconoscimento di debito
dell'art. 83 cpv. 2 LEF.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
.
Comunicazione a:
– Giudicatura di pace del
circolo di Paradiso;
– Ufficio di esecuzione,
Lugano.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.