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Decisione

16.2018.8

Appalto - garanzia per difetti, tempestività della notifica dei difetti - esigenze di motivazione del reclamo

6 marzo 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di “eseguire il lavoro per i due sinistri ed il cambio di colore del veicolo”;

che RE 1 rimprovera alla

carrozzeria di avere eseguito il lavoro “non a regola d'arte” e di ritrovarsi

un'autovettura “verniciata male e dove si vedono segni della vecchia vernice”;

che l'argomentazione non

risulta essere stata sollevata davanti al Giudice di pace sicché essa non potrebbe

essere considerata in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC);

che, ad ogni modo, dandosi

difetti nell'esecuzione di un'opera sottoposta alle norme sull'appalto, come i

lavori di carrozzeria, il committente può, tra l'altro esigere dall'appaltatore

la riparazione gratuita della medesima o pretendere una riduzione della mercede

contrattualmente pattuita (art. 368 cpv. 2 CO);

che ciò presuppone tuttavia

una tempestiva verifica del­l'opera eseguita e una altrettanto tempestiva

notifica degli eventuali difetti (art. 367 cpv. 1 CO);

che in caso contrario

l'opera si ritiene approvata e l'appaltatore è liberato dalle sue

Considerandi

responsabilità, salvo che si tratti di difetti occulti o scientemente dissimulati

(art. 370 cpv. 1 e 2 CO).

che

in concreto non consta, né il reclamante sostiene, una tempestiva notifica dei

difetti alla CO 1 sicché l'opera va ritenuta tacitamente approvata e il

committente non può prevalersi della garanzia per difetti per ottenere la

riparazione gratuita dell'opera;

che, in definitiva, questa

Camera confrontata con un reclamo sprovvisto di critiche nei confronti della

decisione del Giudice di pace sull'accertamento dei fatti o sull'applicazione

del diritto, è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per

un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure chiesto

dal reclamante, donde l'irricevibilità del suo reclamo;

che, in circostanze del

genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2

LOG;

che le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il

reclamante avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1

lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità alla controparte, alla

quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.