16.2018.8
Appalto - garanzia per difetti, tempestività della notifica dei difetti - esigenze di motivazione del reclamo
6 marzo 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.8
Lugano
6 marzo 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 12 febbraio 2018 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 22 gennaio 2018 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa C17-005 (appalto) promossa con petizione del 6 ottobre 2017 da
CO 1 ;
ritenuto
in fatto: che nell'estate del 2016 RE
1 si è rivolto al garage-carrozzeria della società CO 1 di __________ per la
riparazione di danni alla fiancata della sua automobile C__________;
che per le sue prestazioni
la CO 1 ha inviato al committente, il 28 dicembre 2016, una fattura di fr.
4000.– (IVA compresa);
che preso atto del mancato
pagamento, il 5 aprile 2017 la società __________ Sagl, __________ – così
incaricata dalla CO 1 – ha sollecitato RE 1 a pagare fr. 4000.– e il medesimo
giorno ha inviato alla mandante una nota d'onorario di fr. 500.– (senza IVA);
che il 21 giugno 2017 la CO
1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di
esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 4000.– più interessi al 5% dall'8 gennaio
2017 a titolo di “fattura nr. 144 del 28.12.2016” e fr. 500.– più interessi al
5% dal 23 aprile 2017 a titolo di “spese di conseguenze”, a cui l'escusso ha interposto
opposizione;
che ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione non motivata del 6 ottobre 2017 la CO
1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso per
ottenere il pagamento del citato importo, così come il rigetto definitivo
dell'opposizione interposto al menzionato PE;
che all'udienza dell'8
novembre 2017, indetta per la discussione, l'attrice ha confermato le sue
domande, mentre il convenuto ha prodotto due perizie concernenti i costi di
riparazione allestite dalla sua compagnia d'assicurazione e ha chiesto l'audizione
di un teste;
che esperita l'istruttoria,
alle arringhe finali del 16 gennaio 2018 le parti hanno ribadito le loro
posizioni;
che statuendo con
decisione del 22 gennaio 2018 il Giudice di pace ha condannato il convenuto a versare
all'attrice fr. 4000.– più interessi al 5% dal 23 aprile 2017, fr. 500.– per le
spese d'incasso, fr. 110.– per le spese di conciliazione e fr. 73.30 per quelle
esecutive, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto;
che le spese processuali
di complessivi fr. 280.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a
rifondere all'attrice un'indennità di fr. 100.–;
che il 12 febbraio 2018 RE
1 è insorto a questa Camera contro il giudizio appena citato lamentando una
cattiva esecuzione dell'intervento di riparazione e chiedendo che “l'auto sia
messa in ordine prima di saldare la fattura”;
che l'atto non è stato
oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie, il
reclamo introdotto il 16 febbraio 2018 (cfr. timbro postale sulla busta d'invio)
è tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC
con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il Giudice di pace ha
accolto la petizione accertando in sintesi che il convenuto aveva incaricato l'attrice
Fatti
di “eseguire il lavoro per i due sinistri ed il cambio di colore del veicolo”;
che RE 1 rimprovera alla
carrozzeria di avere eseguito il lavoro “non a regola d'arte” e di ritrovarsi
un'autovettura “verniciata male e dove si vedono segni della vecchia vernice”;
che l'argomentazione non
risulta essere stata sollevata davanti al Giudice di pace sicché essa non potrebbe
essere considerata in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC);
che, ad ogni modo, dandosi
difetti nell'esecuzione di un'opera sottoposta alle norme sull'appalto, come i
lavori di carrozzeria, il committente può, tra l'altro esigere dall'appaltatore
la riparazione gratuita della medesima o pretendere una riduzione della mercede
contrattualmente pattuita (art. 368 cpv. 2 CO);
che ciò presuppone tuttavia
una tempestiva verifica dell'opera eseguita e una altrettanto tempestiva
notifica degli eventuali difetti (art. 367 cpv. 1 CO);
che in caso contrario
l'opera si ritiene approvata e l'appaltatore è liberato dalle sue
Considerandi
responsabilità, salvo che si tratti di difetti occulti o scientemente dissimulati
(art. 370 cpv. 1 e 2 CO).
che
in concreto non consta, né il reclamante sostiene, una tempestiva notifica dei
difetti alla CO 1 sicché l'opera va ritenuta tacitamente approvata e il
committente non può prevalersi della garanzia per difetti per ottenere la
riparazione gratuita dell'opera;
che, in definitiva, questa
Camera confrontata con un reclamo sprovvisto di critiche nei confronti della
decisione del Giudice di pace sull'accertamento dei fatti o sull'applicazione
del diritto, è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per
un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure chiesto
dal reclamante, donde l'irricevibilità del suo reclamo;
che, in circostanze del
genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2
LOG;
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il
reclamante avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità alla controparte, alla
quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.