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Decisione

16.2018.9

Contratto di carta di credito, concessione di una carta di credito aziendale - responsabilità solidale - lingua di redazione del reclamo

26 marzo 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

10 000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b);

che

il Pretore ha accolto l'istanza poiché con la sottoscrizione del contratto di

carta di credito aziendale e delle relative condizioni generali RE 1 si è

impegnato nei confronti della banca a onorare le obbligazioni sorte per l'uso

della carta “solidalmente con la ditta”;

che

il reclamante ribadisce, in sintesi, di non poter essere considerato alla

stregua di un debitore solidale, poiché tutte le spese pagate con la carta di

credito sono state fatte per conto della ditta e non per il suo gerente sicché,

conformemente alle condizioni generali solo l'azienda deve rispondere di tali

oneri;

che

per l'art. 1 delle condizioni generali sottoscritte il 29 ottobre 2014 da RE 1,

socio e gerente della __________ Sàrl, l'azienda e il titolare – quest'ultimo

nella misura in cui non comprovi di aver chiesto la carta quale dipendente

dell'azienda e di averla utilizzata a fini puramente professionali per l'azienda

medesima – rispondono solidalmente nei confronti della banca, ossia ciascuno

singolarmente e integralmente per il pagamento della quota annua e per tutte le

obbligazioni risultanti dall'utilizzo della carta e dalle presenti condizioni generali;

Considerandi

che,

in effetti, una clausola di una carta aziendale con la quale il lavoratore

accetta di costituirsi debitore solidale con il suo datore di lavoro per ogni

debito risultante dall'uso della stessa è nulla poiché contraria all'art. 327a

cpv. 3 CO (RtiD II-2005 pag. 738 con rinvii: v. anche; CCR, sentenza inc 16.2013.21

del 14 aprile 2015, consid. 6);

che,

in concreto, il reclamante non pretende, né tanto meno dimostra, di avere

chiesto la carta di credito come mero dipendente dell'azienda, nessun elemento agli

atti permettendo di concludere per l'esistenza di un rapporto di subordinazione

tra la ditta e l'interessato;

che,

in tali circostanze, la conclusione del Pretore, secondo cui RE 1 si è

impegnato, solidalmente con la ditta, ad onorare le obbligazioni sorte

dall'utilizzo della carta di credito aziendale, non può dirsi errata;

che,

in definitiva, il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione in lingua

francese e quindi in contrasto con l'art. 129 CPC secondo cui il procedimento

si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone

Ticino, deve essere respinto;

che

l'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto

sospensivo;

che

le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, il reclamante avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC), ciò che rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio;

che

non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è

stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La domanda di gratuito patrocinio

è priva d'oggetto.

3. Non si riscuotono spese

processuali.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.