16.2018.9
Contratto di carta di credito, concessione di una carta di credito aziendale - responsabilità solidale - lingua di redazione del reclamo
26 marzo 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.9
Lugano
26 marzo 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 19 febbraio 2018 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 14 febbraio 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, nella causa SO.2017.6578 (contratto di carta di credito) promossa
con istanza del 19 dicembre 2017 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 29 ottobre 2014 la CO 1 ha rilasciato alla società __________ Sàrl di cui RE
1 è socio e gerente con firma individuale, una carta di credito aziendale __________
n. __________;
che
dall'utilizzo di tale carta di credito è risultato, il 15 maggio 2015, uno
scoperto di fr. 8589.35, compresi fr. 246.32 di interessi già maturati;
che
il 22 maggio 2015 la CO 1, preso atto del fallimento della __________ Sàrl
decretato il 20 maggio 2015, ha invitato RE 1 a versare fr. 8589.35 entro dieci
giorni;
che
visto il mancato pagamento di tale importo, il 29 giugno 2015 l'istituto
bancario ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________0
dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Delémont per l'incasso di fr. 8589.35
oltre interessi al 15% dal 2 giugno 2015, al quale l'escusso ha interposto opposizione;
che
il 6 gennaio 2017 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 un nuovo PE (n. __________9)
dall'UEF di Delémont per l'incasso di fr. 8589.35 oltre interessi al 15% dal 2
giugno 2015, al quale l'escusso ha interposto opposizione;
che
con istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 19 dicembre 2017 la
CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 di condannare RE
1 al pagamento di fr. 8589.35 oltre interessi al 15% dal 2 giugno 2015 su fr.
8343.03, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al citato
PE;
che
nelle sue osservazione del 7 febbraio 2018 il convenuto ha in sostanza concluso
alla reiezione dell'istanza;
che
statuendo il 14 febbraio 2018 il Pretore ha accolto l'istanza e ha obbligato il
convenuto a versare fr. 8589.35 oltre interessi al 15% dal 2 giugno 2015 su fr.
8343.03, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato PE e
ponendo le spese processuali di fr. 250.– a carico del convenuto;
che
con scritto del 19 febbraio 2018, redatto in lingua francese, Yvan Loichot ha chiesto
di annullare la decisione appena citata così come i due precetti esecutivi;
che
il 27 febbraio 2018 il reclamante ha postulato il beneficio del gratuito
patrocinio e il 6 marzo 2018 ha chiesto di sospendere l'esecutività della
decisione impugnata;
e considerando
in diritto: che
le decisioni emanate nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei
casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili
a questa Camera, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr.
Fatti
10 000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b);
che
il Pretore ha accolto l'istanza poiché con la sottoscrizione del contratto di
carta di credito aziendale e delle relative condizioni generali RE 1 si è
impegnato nei confronti della banca a onorare le obbligazioni sorte per l'uso
della carta “solidalmente con la ditta”;
che
il reclamante ribadisce, in sintesi, di non poter essere considerato alla
stregua di un debitore solidale, poiché tutte le spese pagate con la carta di
credito sono state fatte per conto della ditta e non per il suo gerente sicché,
conformemente alle condizioni generali solo l'azienda deve rispondere di tali
oneri;
che
per l'art. 1 delle condizioni generali sottoscritte il 29 ottobre 2014 da RE 1,
socio e gerente della __________ Sàrl, l'azienda e il titolare – quest'ultimo
nella misura in cui non comprovi di aver chiesto la carta quale dipendente
dell'azienda e di averla utilizzata a fini puramente professionali per l'azienda
medesima – rispondono solidalmente nei confronti della banca, ossia ciascuno
singolarmente e integralmente per il pagamento della quota annua e per tutte le
obbligazioni risultanti dall'utilizzo della carta e dalle presenti condizioni generali;
Considerandi
che,
in effetti, una clausola di una carta aziendale con la quale il lavoratore
accetta di costituirsi debitore solidale con il suo datore di lavoro per ogni
debito risultante dall'uso della stessa è nulla poiché contraria all'art. 327a
cpv. 3 CO (RtiD II-2005 pag. 738 con rinvii: v. anche; CCR, sentenza inc 16.2013.21
del 14 aprile 2015, consid. 6);
che,
in concreto, il reclamante non pretende, né tanto meno dimostra, di avere
chiesto la carta di credito come mero dipendente dell'azienda, nessun elemento agli
atti permettendo di concludere per l'esistenza di un rapporto di subordinazione
tra la ditta e l'interessato;
che,
in tali circostanze, la conclusione del Pretore, secondo cui RE 1 si è
impegnato, solidalmente con la ditta, ad onorare le obbligazioni sorte
dall'utilizzo della carta di credito aziendale, non può dirsi errata;
che,
in definitiva, il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione in lingua
francese e quindi in contrasto con l'art. 129 CPC secondo cui il procedimento
si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone
Ticino, deve essere respinto;
che
l'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto
sospensivo;
che
le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, il reclamante avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC), ciò che rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio;
che
non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è
stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La domanda di gratuito patrocinio
è priva d'oggetto.
3. Non si riscuotono spese
processuali.
4. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.