16.2019.1
Azione fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC e azione fondata sull'art. 671 cpv. 3 CC – condizioni alle quali è subordinato il diritto del proprietario di esigere la rimozione di opere costruite e materiale depositato sul proprio fondo senza il suo consenso
18 marzo 2020Italiano11 min
1 è proprietario delle particelle non contigue n. 5260 (53 m²) e n. 5261 (42 m²)
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.1
Lugano
18 marzo 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 20 dicembre 2018 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 25 novembre 2018
dal Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella causa PS-02-18 #050 (azione negatoria) promossa nei suoi
confronti con petizione del 23 agosto 2018
da
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. CO
1 è proprietario delle particelle non contigue n. 5260 (53 m²) e n. 5261 (42 m²)
RFD di __________, situate nel nucleo di __________ sui monti di __________. Sul
secondo fondo sorge un fabbricato che è utilizzato da RE 1, comproprietario in
ragione di quattro quinti della vicina particella n. 5257, per il deposito di
legna e di altro materiale. Le richieste di CO 1 volte alla liberazione di tale
fondo sono rimaste senza esito.
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione del 23 agosto 2018 CO 1 si è rivolto
al Giudice di pace del circolo di Malvaglia per ottenere la “restituzione del
terreno sgombro dalle strutture nel frattempo abusivamente costruite sul fondo di
mia proprietà [particella n. 5261]”. Nelle sue osservazioni del 3 ottobre
2018 il convenuto ha riconosciuto di occupare il fabbricato posto sul fondo dell'attore,
acconsentendo a liberarlo, ma ha contestato di esserne il costruttore. L'attore
ha replicato il 15 ottobre 2018 mantenendo il suo punto di vista. Il convenuto
non ha duplicato. All'udienza del 22 novembre 2018, indetta per il
dibattimento, le parti hanno riaffermato le loro posizioni.
C. Statuendo
con decisione del 25 novembre 2018 il Giudice di pace ha accolto la petizione obbligando
il convenuto a sgomberare “ogni e qualsiasi struttura” dalla particella n. 5261
RFD di __________ e a procedere alla “relativa completa pulizia” entro 60
giorni dal passaggio in giudicato della decisione (dispositivo 1.1), con l'avvertimento
che in caso di trasgressione dell'ordine l'attore potrà procedere a sue spese allo
sgombero e alla pulizia secondo il preventivo allestito il 14 agosto 2018 dalla
ditta __________ SA di fr. 10 770.– (dispositivo 2). Non sono state prelevate
spese processuali.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20
dicembre 2018 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo,
l'annullamento della decisione impugnata e la riforma della stessa nel
senso di respingere la petizione. Con decreto dell'8 gennaio 2019 il presidente
di questa Camera ha dichiarato senza interesse la richiesta di effetto
sospensivo. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il
Giudice di pace non ha fissato il valore litigioso, ma data la sua competenza a
giudicare le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.–
(art. 31 cpv. 1 lett. a LOG), si può ritenere che il valore litigioso non superi
tale cifra, circostanza che le parti non contestano. Ne segue la competenza di
questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il
27.
novembre 2018 (cfr. tracciamento dell'invio postale n. 98__________
agli atti). Introdotto il 20 dicembre 2018, il reclamo in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9.
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace, accertato che il convenuto, come peraltro da lui
stesso ammesso, utilizza il fondo dell'attore senza il suo consenso e senza
che nessun contratto sia mai stato concluso tra le parti, ha stabilito che il
suo agire è illecito e costituisce un manifesto abuso della proprietà altrui. Dopo
aver “accettato” che il convenuto è “in buona fede affermando di non avere
costruito il manufatto”, egli ha rilevato che “una mutazione dell'azione in
corso di causa non può essere ammessa (art. 227 CPC)”, che l'art. 125 CPC
dispone di “limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni” e di non
entrare “nel merito a sapere chi di fatto ha costruito il manufatto, con quale
domanda di costruzione e con quale permesso a costruire venne autorizzato tale
fabbricato (sono altre le autorità preposte che devono intervenire secondo i
propri ruoli di competenza)”. Ricordato, infine, che l'attore ha asserito che è
da dieci anni che sta cercando invano di ottenere la liberazione del proprio
fondo occupato illegalmente dal convenuto “attraverso la costruzione di una
baracca-legnaia”, il Giudice di pace ha accolto la petizione.
4.
Il reclamante rimprovera al Giudice di
pace di non avere considerato che l'edificio posto sulla particella n. 5261 non
è stato da lui costruito e che pertanto, non essendone il costruttore, non può
essere obbligato a rimuoverlo. Per di più, egli soggiunge, l'attore non ha recato
alcuna prova a sostegno della sua allegazione secondo cui sarebbe stato il vicino
a realizzare la costruzione oggetto della vertenza.
a) Nella
fattispecie,
l'attore ha postulato la
“restituzione del terreno
sgombro dalle strutture nel frattempo abusivamente costruite sul fondo di mia
proprietà [particella n. 5261]”. Non è ben chiaro sulla base di quale norma
egli fonda la sua pretesa. Ad ogni modo, per l'art. 641 cpv. 2 CC il
proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza
diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. A tale scopo per ottenere la
restituzione della cosa di cui è spossessato egli dispone dell'azione di
rivendicazione, mentre per fare cessare una turbativa pregiudizievole per il
suo dominio sulla cosa egli ha a disposizione l'azione negatoria (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª
edizione, pag. 401 n. 1397).
Trattandosi
di una costruzione edificata interamente su un fondo altrui, l'art. 671 cpv. 1
CC prescrive che ove taluno adoperi materiale proprio per costruire su fondi
altrui, il materiale diviene parte costitutiva del fondo (principio
dell'accessione). Il proprietario del fondo può, dal canto suo, esigere la rimozione della costruzione
eseguita senza il proprio consenso, in quanto ciò si possa fare senza danno
sproporzionato (art. 671 cpv. 3 CC combinato con l'art. 671 cpv. 2 CC). La
natura dell'azione dell'art. 671 cpv. 3 CC è invero controversa. Per alcun
autori si tratta di un caso di applicazione dell'azione negativa dell'art. 641
cpv. 2 CC (Steinauer, op.
cit., pag. 409 n. 1429 e vol. II, 4ª edizione,
pag. 133 n. 1640a con rinvio ad Haab in: Zürcher Kommentar, 1977, n. 23
ad art. 671-673 CC; Marchand in: Commentaire
Romand, CC II, Basilea 2016, n. 27 ad 671; Simonius/Sutter,
Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. I, Basilea 1990, pag. 155, n. 44),
mentre per altri si tratta di una pretesa di natura obbligatoria (Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB
II, 6ª edizione, n. 13 ad art. 671 con rinvio a Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 26 ad art. 671 CC; v. anche sentenza del
Tribunale federale 5A_719/2015 del 1° marzo 2016 consid. 2.2 con rinvii).
Ad
ogni modo, l'edificazione di un manufatto su un fondo altrui senza il consenso
del proprietario del fondo è qualificata come un'usurpazione, ovvero una turbativa
pregiudizievole alla proprietà in virtù dell'art. 641 cpv. 2 CC. Il
proprietario del fondo può quindi chiedere la rimozione del manufatto con una
tale azione. L'azione negatoria va quindi diretta contro il perturbatore,
ovvero colui che è all'origine della turbativa sul fondo altrui (DTF 145 III
121.
consid. 4.1 con rinvii) e segnatamente l'autore della costruzione.
b) Nella
fattispecie, il convenuto ha ammesso sì di utilizzare il fabbricato posto sulla
particella n. 5261 appartenente all'attore per depositarvi della legna e del
materiale vario ma ha sempre contestato di essere l'autore della costruzione. Essendo
controversa quest'ultima circostanza andava pertanto provata dall'attore (art.
8.
CC; art. 150 cpv. 1 CPC). In realtà, agli atti non figura alcuna prova su
chi abbia costruito tale fabbricato, di modo che RE 1 è finanche sprovvisto
della legittimazione passiva. Egli non può dunque essere tenuto a demolire un'opera
da lui non costruita. La decisione del Giudice di pace si rivela errata e deve quindi
essere annullata.
5.
Soccorrendo
le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa
medesima sulla lite. Ora, l'uso dell'immobile posto sul fondo dell'attore da
parte del convenuto senza alcun diritto costituisce una turbativa, onde il
diritto di CO 1 di esigere la rimozione del materiale ivi depositato. Del
resto, RE 1 aveva manifestato la sua disponibilità ad asportare “quanto
di sua proprietà” dal noto fabbricato (osservazioni del 3 ottobre 2018, pag. 2;
verbale del 22 novembre 2018). Ne segue che la
decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che al convenuto dev'essere
ordinato di sgomberare il materiale da lui depositato nell'immobile posto sulla
particella n. 5261. Misure di esecuzione non
sono state richieste (art. 236 cpv. 3 CPC).
6.
Le spese processuali dell'odierno giudizio
seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il
reclamante ottiene causa vinta sulla revoca dell'ordine di demolire l'immobile ma
non l'integrale reiezione della petizione. Tutto sommato egli esce vittorioso
per due terzi e deve sopportare di conseguenza un terzo degli oneri
processuali, mentre l'attore andrebbe chiamato ad assumere la rimanenza, con
obbligo di rifondere un'indennità per ripetibili ridotta. CO 1, tuttavia, si è
astenuto dal proporre a questa Camera di respingere il reclamo, rinunciando a
formulare osservazioni. Egli non può essere ritenuto soccombente e non può
essere tenuto ad assumere costi né a rifondere indennità (DTF 139 III 38
consid. 5 in fine). Né l'interessato può ritenersi avere indotto il primo
giudice in errore, ciò che avrebbe giustificato di addebitargli le spese
(sentenza del Tribunale federale 5A_932/2016 del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4,
in: RSPC 2017 pag. 503). Ne segue che, in definitiva, conviene riscuotere
unicamente la quota di oneri processuali a carico del reclamante.
Quanto
agli oneri di primo grado, non si pone problema di spese processuali, il
Giudice di pace non avendole riscosse. Per
quel che è delle ripetibili, l'attore dovrebbe
versare al convenuto un'indennità per ripetibili ridotte. In realtà
quest'ultimo si limita a “protestare spese, tasse e ripetibili” e non indica quale
cifra gli andrebbe riconosciuta ciò che rende inammissibile la richiesta (DTF 143 III 112 consid. 2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto,
nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è accolta nel senso che è ordinato
a RE 1 di liberare entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione
l'immobile posto sulla particella n. 5261 RFD di __________ da tutto il
materiale, di qualsiasi natura, ivi depositato.
2. Non sono
prelevate spese processuali.
II. Le spese del reclamo,
ridotte, di fr. 165.– sono poste a carico di RE 1.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.