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Decisione

16.2019.1

Azione fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC e azione fondata sull'art. 671 cpv. 3 CC – condizioni alle quali è subordinato il diritto del proprietario di esigere la rimozione di opere costruite e materiale depositato sul proprio fondo senza il suo consenso

18 marzo 2020Italiano11 min

1 è proprietario delle particelle non contigue n. 5260 (53 m²) e n. 5261 (42 m²)

Source ti.ch

Incarto n.

16.2019.1

Lugano

18 marzo 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 20 dicembre 2018 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 25 novembre 2018

dal Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella causa PS-02-18 #050 (azione negatoria) promossa nei suoi

confronti con petizione del 23 agosto 2018

da

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO

1 è proprietario delle particelle non contigue n. 5260 (53 m²) e n. 5261 (42 m²)

RFD di __________, situate nel nucleo di __________ sui monti di __________. Sul

secondo fondo sorge un fabbricato che è utilizzato da RE 1, comproprietario in

ragione di quattro quinti della vicina particella n. 5257, per il deposito di

legna e di altro materiale. Le richieste di CO 1 volte alla liberazione di tale

fondo sono rimaste senza esito.

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con petizione del 23 agosto 2018 CO 1 si è rivolto

al Giudice di pace del circolo di Malvaglia per ottenere la “restituzione del

terreno sgombro dalle strutture nel frattempo abusivamente costruite sul fondo di

mia proprietà [particella n. 5261]”. Nelle sue osservazioni del 3 ottobre

2018 il convenuto ha riconosciuto di occupare il fabbricato posto sul fondo dell'attore,

acconsentendo a liberarlo, ma ha contestato di esserne il costruttore. L'attore

ha replicato il 15 ottobre 2018 mantenendo il suo punto di vista. Il convenuto

non ha duplicato. All'udienza del 22 novembre 2018, indetta per il

dibattimento, le parti hanno riaffermato le loro posizioni.

C. Statuendo

con decisione del 25 novembre 2018 il Giudice di pace ha accolto la petizione obbligando

il convenuto a sgomberare “ogni e qualsiasi struttura” dalla particella n. 5261

RFD di __________ e a procedere alla “relativa completa pulizia” entro 60

giorni dal passaggio in giudicato della decisione (dispositivo 1.1), con l'avvertimento

che in caso di trasgressione dell'ordine l'attore potrà procedere a sue spese allo

sgombero e alla pulizia secondo il preventivo allestito il 14 agosto 2018 dalla

ditta __________ SA di fr. 10 770.– (dispositivo 2). Non sono state prelevate

spese processuali.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20

dicembre 2018 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo,

l'annullamento della decisione impugnata e la riforma della stessa nel

senso di respingere la petizione. Con decreto dell'8 gennaio 2019 il presidente

di questa Camera ha dichiarato senza interesse la richiesta di effetto

sospensivo. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il

Giudice di pace non ha fissato il valore litigioso, ma data la sua competenza a

giudicare le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.–

(art. 31 cpv. 1 lett. a LOG), si può ritenere che il valore litigioso non superi

tale cifra, circostanza che le parti non contestano. Ne segue la competenza di

questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il

27.

novembre 2018 (cfr. tracciamento dell'invio postale n. 98__________

agli atti). Introdotto il 20 dicembre 2018, il reclamo in esame è pertanto

tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara

e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esau­stiva. La

definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.

9.

Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace, accertato che il convenuto, come peraltro da lui

stesso ammesso, utilizza il fon­do dell'attore senza il suo consenso e senza

che nessun contrat­to sia mai stato concluso tra le parti, ha stabilito che il

suo agire è illecito e costituisce un manifesto abuso della proprietà altrui. Dopo

aver “accettato” che il convenuto è “in buona fede affermando di non avere

costruito il manufatto”, egli ha rilevato che “una mutazione dell'azione in

corso di causa non può essere ammessa (art. 227 CPC)”, che l'art. 125 CPC

dispone di “limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni” e di non

entrare “nel merito a sapere chi di fatto ha costruito il manufatto, con quale

domanda di costruzione e con quale permesso a costruire venne autorizzato tale

fabbricato (sono altre le autorità preposte che devono intervenire secondo i

propri ruoli di competenza)”. Ricordato, infine, che l'attore ha asserito che è

da dieci anni che sta cercando invano di ottenere la liberazione del proprio

fondo occupato illegalmente dal convenuto “attraverso la costruzione di una

baracca-legnaia”, il Giudice di pace ha accolto la petizione.

4.

Il reclamante rimprovera al Giudice di

pace di non avere considerato che l'edificio posto sulla particella n. 5261 non

è stato da lui costruito e che pertanto, non essendone il costruttore, non può

essere obbligato a rimuoverlo. Per di più, egli soggiunge, l'attore non ha recato

alcuna prova a sostegno della sua allegazione secondo cui sarebbe stato il vicino

a realizzare la costruzione oggetto della vertenza.

a) Nella

fattispecie,

l'attore ha postulato la

“restituzione del terreno

sgombro dalle strutture nel frattempo abusivamente costruite sul fondo di mia

proprietà [particella n. 5261]”. Non è ben chiaro sulla base di quale norma

egli fonda la sua pretesa. Ad ogni modo, per l'art. 641 cpv. 2 CC il

proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza

diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. A tale scopo per ottenere la

restituzione della cosa di cui è spossessato egli dispone dell'azione di

rivendicazione, mentre per fare cessare una turbativa pregiudizievole per il

suo dominio sulla cosa egli ha a disposizione l'azione negatoria (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª

edizione, pag. 401 n. 1397).

Trattandosi

di una costruzione edificata interamente su un fondo altrui, l'art. 671 cpv. 1

CC prescrive che ove taluno adoperi materiale proprio per costruire su fondi

altrui, il materiale diviene parte costitutiva del fondo (principio

dell'accessione). Il proprietario del fondo può, dal canto suo, esigere la rimozione della costruzione

eseguita senza il proprio consenso, in quanto ciò si possa fare senza danno

sproporzionato (art. 671 cpv. 3 CC combinato con l'art. 671 cpv. 2 CC). La

natura dell'azione dell'art. 671 cpv. 3 CC è invero controversa. Per alcun

autori si tratta di un caso di applicazione dell'azione negativa dell'art. 641

cpv. 2 CC (Steinauer, op.

cit., pag. 409 n. 1429 e vol. II, 4ª edizione,

pag. 133 n. 1640a con rinvio ad Haab in: Zürcher Kommentar, 1977, n. 23

ad art. 671-673 CC; Marchand in: Commentaire

Romand, CC II, Basilea 2016, n. 27 ad 671; Simonius/Sutter,

Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. I, Basilea 1990, pag. 155, n. 44),

mentre per altri si tratta di una pretesa di natura obbligatoria (Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB

II, 6ª edizione, n. 13 ad art. 671 con rinvio a Meier-Hayoz

in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 26 ad art. 671 CC; v. anche sentenza del

Tribunale federale 5A_719/2015 del 1° marzo 2016 consid. 2.2 con rinvii).

Ad

ogni modo, l'edificazione di un manufatto su un fondo altrui senza il consenso

del proprietario del fondo è qualificata come un'usurpazione, ovvero una turbativa

pregiudizievole alla proprietà in virtù dell'art. 641 cpv. 2 CC. Il

proprietario del fondo può quindi chiedere la rimozione del manufatto con una

tale azione. L'azione negatoria va quindi diretta contro il perturbatore,

ovvero colui che è all'origine della turbativa sul fondo altrui (DTF 145 III

121.

consid. 4.1 con rinvii) e segnatamente l'autore della costruzione.

b) Nella

fattispecie, il convenuto ha ammesso sì di utilizzare il fabbricato posto sulla

particella n. 5261 appartenente all'attore per depositarvi della legna e del

materiale vario ma ha sempre contestato di essere l'autore della costruzione. Essendo

controversa quest'ultima circostanza andava pertanto provata dall'attore (art.

8.

CC; art. 150 cpv. 1 CPC). In realtà, agli atti non figura alcuna prova su

chi abbia costruito tale fabbricato, di modo che RE 1 è finanche sprovvisto

della legittimazione passiva. Egli non può dunque essere tenuto a demo­lire un'opera

da lui non costruita. La decisione del Giudice di pace si rivela errata e deve quindi

essere annullata.

5.

Soccorrendo

le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa

medesima sulla lite. Ora, l'uso dell'immobile posto sul fondo dell'attore da

parte del convenuto senza alcun diritto costituisce una turbativa, onde il

diritto di CO 1 di esigere la rimozione del materiale ivi depositato. Del

resto, RE 1 aveva manifestato la sua disponibilità ad asportare “quanto

di sua proprietà” dal noto fabbricato (osservazioni del 3 ottobre 2018, pag. 2;

verbale del 22 novembre 2018). Ne segue che la

decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che al convenuto dev'essere

ordinato di sgomberare il materiale da lui depositato nell'immobile posto sulla

particella n. 5261. Misure di esecuzione non

sono state richieste (art. 236 cpv. 3 CPC).

6.

Le spe­se processuali dell'odierno giudizio

seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il

reclamante ottiene causa vinta sulla revoca dell'ordine di demolire l'immobile ma

non l'integrale reiezione della petizione. Tutto sommato egli esce vittorioso

per due terzi e deve sopportare di conseguenza un ter­zo degli oneri

processuali, mentre l'attore andrebbe chiamato ad assumere la rimanenza, con

obbligo di rifondere un'indennità per ripetibili ridotta. CO 1, tuttavia, si è

astenuto dal proporre a questa Camera di respingere il reclamo, rinunciando a

formulare osservazioni. Egli non può essere ritenuto soccomben­te e non può

essere tenuto ad assumere costi né a rifondere indennità (DTF 139 III 38

consid. 5 in fine). Né l'interessato può ritenersi avere indotto il primo

giudice in errore, ciò che avrebbe giustificato di addebitargli le spese

(sentenza del Tribunale federa­le 5A_932/2016 del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4,

in: RSPC 2017 pag. 503). Ne segue che, in definitiva, conviene riscuotere

unicamente la quota di oneri processuali a carico del reclamante.

Quanto

agli oneri di primo grado, non si pone problema di spese processuali, il

Giudice di pace non avendole riscosse. Per

quel che è delle ripetibili, l'attore dovrebbe

versare al convenuto un'indennità per ripetibili ridotte. In realtà

quest'ultimo si limita a “protestare spese, tasse e ripetibili” e non indica quale

cifra gli andrebbe riconosciuta ciò che rende inammissibile la richiesta (DTF 143 III 112 consid. 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto,

nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è accolta nel senso che è ordinato

a RE 1 di liberare entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione

l'immobile posto sulla particella n. 5261 RFD di __________ da tutto il

materiale, di qualsiasi natura, ivi depositato.

2. Non sono

prelevate spese processuali.

II. Le spese del reclamo,

ridotte, di fr. 165.– sono poste a carico di RE 1.

III. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.