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Decisione

16.2019.10

Espulsione del conduttore - notificazione della decisione - reclamo tardivo

1 marzo 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insor­ta a questa Camera con un reclamo del 5 febbraio

2019 in cui chiede sostanzialmente di respingere l'istanza. L'atto non è stato

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in

materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), come

quella in esame, sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10

giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la

decisione impugnata è stata, intimata alla convenuta giovedì 10 gennaio 2018 e

l'avviso di ricevimento è stato depositato nella cassetta delle lettere di

quest'ultima il giorno successivo (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Il 19 gennaio 2019 il plico raccomandato è stato rispedito alla

Pretura con la menzione “non ritirato”. Il 29 gennaio 2019 il Pretore ha

invitato la Polizia comunale di __________ a notificare la decisione che è

stata presa in consegna il 1° febbraio 2019 da RA 1. Il 7 febbraio 2019 (cfr.

timbro sulla busta d'intimazione) quest'ultimo, in rappresentanza della

convenuta ha interposto opposizione.

2.

La notificazione di

una decisione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo

contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando

l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in

caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo

di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi

una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Il termine di giacenza di

sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il tentativo di consegna

infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro della raccomandata è

stato depositato nella casella postale o nella cassetta delle lettere del

destinatario (DTF 134 V 51 consid. 4; 141 II 432 consid. 3.1). Poco importa che

il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (DTF 127 I 31

consid. 2b; I CCA, sentenza inc. 11.2018.105 del 3 ottobre 2018, consid. 2 con

riferimento).

3.

In concreto, come si

è visto, è indubbio che la convenuta, parte al procedimento, dovesse aspettarsi

la notificazione della decisione (cfr. anche verbale del 5 novembre 2018 pag. 2

in alto). Tenuto conto della finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), la notificazione

deve essere considerata validamente avvenuta il 18 gennaio 2019 sicché il

termine di impugnazione, cominciato a decorrere il giorno successivo, sarebbe

scaduto il 28 gennaio 2019. Introdotto il 7 febbraio 2019, il reclamo in esame

si rivela tardivo e, come tale, irricevibile (art. 143 cpv. 1 CPC).

Poco importa che il

29.

gennaio 2019 il Pretore, ricevuto di ritorno dalla Posta l'invio

raccomandato con la menzione “non ritirato”, abbia nuovamente notificato la

decisione tramite la Polizia Comunale. Una seconda notifica è di principio

sprovvista di effetti giuridici (DTF 119 V 94; 118 V 191 consid. 3a), a meno che l'autorità notifichi di nuovo, senza

riserve, la decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che

sia scaduto il termine originario. In tal caso, il termine ricorsuale è

calcolato a partire dalla seconda notificazione (DTF 115 Ia 18 consid. 4; v. anche sentenza

del Tribunale federale 6B_701/2016 del 23 maggio 2017 consid. 3.3). Ciò non è

il caso in concreto, la seconda notifica della decisione essendo intervenuta

dopo la scadenza del termine d'impugnazione.

4.

Sia come sia, foss'anche

stato tempestivo il reclamo in esame sarebbe irricevibile. A prescindere dal

fatto che la convenuta non formula alcuna domanda, l'interessata si limita a

chiedere più tempo per pagare le pigioni. Se non che, essa ammette di non avere

pagato la pigione e quindi di essere in mora, né contesta l'esistenza delle

condizioni per decretare l'espulsione di un conduttore. Perché in tali

circostanze il locatore non potrebbe ottenere giudizialmente la restituzione

dell'ente locato non è dato di vedere. Mancando qualsiasi confronto con la motivazione

del Pretore questa Camera è nell'impossibilità di giudicare su un'eventuale

errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) o su eventuali

accertamenti manifestamente errati dei fatti (art. 320 lett. b CPC). Si

aggiunga che l'eventuale disponibilità di saldare le pigioni arretrate

successivamente alla decisione di espulsione non rende inefficace la disdetta

(CCR sentenza inc. 16.2017.6 dell'8 maggio 2017 consid. 8). Per altro le

disposizioni di diritto federale riguardanti la locazione non tengono conto di

motivi umanitari, di modo che neanche il giudice può

considerarli (sentenza del Tribunale federale 4A_252/2014 del 28 maggio 2014

consid. 4.2 con rinvio a 4C.74/2006 del 12 maggio 2006 consid. 3.2.1).

Eventuali dilazioni possono essere, se del caso, concesse dal locatore. In

definitiva, il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso in virtù

dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG.

5.

Le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerato che la reclamante,

sprovvista di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio

di un legale e che l'attuale sindacato si esaurisce in una pronuncia di non

entrata in materia, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo. Non si pone per contro problema di ripetibili, il reclamo non essendo

stato oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.