16.2019.10
Espulsione del conduttore - notificazione della decisione - reclamo tardivo
1 marzo 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.10
Lugano
1° marzo 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 5 febbraio 2019 presentato da
RE
1
(rappresentata
da RA 1 )
contro
la sentenza emessa il 10 gennaio 2019 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Città nella causa SO. 2018.778 (espulsione del conduttore) promossa nei
sui confronti con istanza 12 ottobre 2018
dalla
CO 1 a
(rappresentata
dalla RA 2 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. In esito a
un'istanza introdotta il 12 ottobre 2018 dalla CO 1 con sentenza del 10 gennaio
2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato l'espulsione
di RE 1 da un appartamento a __________ appartenente all'istante.
Fatti
B. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 febbraio
2019 in cui chiede sostanzialmente di respingere l'istanza. L'atto non è stato
oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in
materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), come
quella in esame, sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la
decisione impugnata è stata, intimata alla convenuta giovedì 10 gennaio 2018 e
l'avviso di ricevimento è stato depositato nella cassetta delle lettere di
quest'ultima il giorno successivo (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Il 19 gennaio 2019 il plico raccomandato è stato rispedito alla
Pretura con la menzione “non ritirato”. Il 29 gennaio 2019 il Pretore ha
invitato la Polizia comunale di __________ a notificare la decisione che è
stata presa in consegna il 1° febbraio 2019 da RA 1. Il 7 febbraio 2019 (cfr.
timbro sulla busta d'intimazione) quest'ultimo, in rappresentanza della
convenuta ha interposto opposizione.
2.
La notificazione di
una decisione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo
contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando
l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in
caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo
di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi
una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Il termine di giacenza di
sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il tentativo di consegna
infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro della raccomandata è
stato depositato nella casella postale o nella cassetta delle lettere del
destinatario (DTF 134 V 51 consid. 4; 141 II 432 consid. 3.1). Poco importa che
il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (DTF 127 I 31
consid. 2b; I CCA, sentenza inc. 11.2018.105 del 3 ottobre 2018, consid. 2 con
riferimento).
3.
In concreto, come si
è visto, è indubbio che la convenuta, parte al procedimento, dovesse aspettarsi
la notificazione della decisione (cfr. anche verbale del 5 novembre 2018 pag. 2
in alto). Tenuto conto della finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), la notificazione
deve essere considerata validamente avvenuta il 18 gennaio 2019 sicché il
termine di impugnazione, cominciato a decorrere il giorno successivo, sarebbe
scaduto il 28 gennaio 2019. Introdotto il 7 febbraio 2019, il reclamo in esame
si rivela tardivo e, come tale, irricevibile (art. 143 cpv. 1 CPC).
Poco importa che il
29.
gennaio 2019 il Pretore, ricevuto di ritorno dalla Posta l'invio
raccomandato con la menzione “non ritirato”, abbia nuovamente notificato la
decisione tramite la Polizia Comunale. Una seconda notifica è di principio
sprovvista di effetti giuridici (DTF 119 V 94; 118 V 191 consid. 3a), a meno che l'autorità notifichi di nuovo, senza
riserve, la decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che
sia scaduto il termine originario. In tal caso, il termine ricorsuale è
calcolato a partire dalla seconda notificazione (DTF 115 Ia 18 consid. 4; v. anche sentenza
del Tribunale federale 6B_701/2016 del 23 maggio 2017 consid. 3.3). Ciò non è
il caso in concreto, la seconda notifica della decisione essendo intervenuta
dopo la scadenza del termine d'impugnazione.
4.
Sia come sia, foss'anche
stato tempestivo il reclamo in esame sarebbe irricevibile. A prescindere dal
fatto che la convenuta non formula alcuna domanda, l'interessata si limita a
chiedere più tempo per pagare le pigioni. Se non che, essa ammette di non avere
pagato la pigione e quindi di essere in mora, né contesta l'esistenza delle
condizioni per decretare l'espulsione di un conduttore. Perché in tali
circostanze il locatore non potrebbe ottenere giudizialmente la restituzione
dell'ente locato non è dato di vedere. Mancando qualsiasi confronto con la motivazione
del Pretore questa Camera è nell'impossibilità di giudicare su un'eventuale
errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) o su eventuali
accertamenti manifestamente errati dei fatti (art. 320 lett. b CPC). Si
aggiunga che l'eventuale disponibilità di saldare le pigioni arretrate
successivamente alla decisione di espulsione non rende inefficace la disdetta
(CCR sentenza inc. 16.2017.6 dell'8 maggio 2017 consid. 8). Per altro le
disposizioni di diritto federale riguardanti la locazione non tengono conto di
motivi umanitari, di modo che neanche il giudice può
considerarli (sentenza del Tribunale federale 4A_252/2014 del 28 maggio 2014
consid. 4.2 con rinvio a 4C.74/2006 del 12 maggio 2006 consid. 3.2.1).
Eventuali dilazioni possono essere, se del caso, concesse dal locatore. In
definitiva, il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso in virtù
dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG.
5.
Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerato che la reclamante,
sprovvista di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio
di un legale e che l'attuale sindacato si esaurisce in una pronuncia di non
entrata in materia, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo. Non si pone per contro problema di ripetibili, il reclamo non essendo
stato oggetto di intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.