16.2019.13
Procedura di conciliazione: richiesta di giudizio e conseguenze dell'assenza della parte convenuta all'udienza
1 aprile 2020Italiano13 min
interessi corrispondenti alle spese da lui sostenute per la potatura di una siepe
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2019.13
Lugano
1 aprile 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 12 febbraio 2019 presentato da
RE 1
RE 2 (EAU)
(patrocinati dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 18 gennaio 2019 dal
Giudice di pace del circolo di Mendrisio
nella causa C.37/2018 (rapporti di vicinato) promossa nei loro confronti con
istanza del 14 maggio 2018 da
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza di
conciliazione del 27 febbraio 2018 CO 1, proprietario delle particelle n. 842,
2529 e 2823 RFD di __________, ha convenuto RE 1, comproprietaria con il
fratello RE 2 della confinante particella n. 2707, davanti al Giudice di pace
del circolo di Mendrisio per ottenere il pagamento di fr. 1000.–, oltre
interessi corrispondenti alle spese da lui sostenute per la potatura di una siepe
posta sul fondo contiguo che fuoriusciva sulla sua proprietà. All'udienza del
16 aprile 2018, indetta per la conciliazione, il Giudice di pace, preso atto
che l'attore aveva dichiarato “di ritirare l'istanza riservandosi il diritto di
ripresentarla”, ha stralciato la causa dal ruolo (inc. C. 13/2018).
B. Il 14 maggio 2018 CO
1 si è nuovamente rivolto al medesimo Giudice di pace per un tentativo di
conciliazione volto a ottenere da RE 1 e da RE 2 il pagamento di fr. 1000.–,
oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2018, così come il rigetto in via definitiva
dell'opposizione da loro interposta al precetto esecutivo n. __________3 dell'Ufficio
di esecuzione di Mendrisio. Il 19 luglio 2018 il
Giudice di pace ha citato le parti all'udienza di conciliazione del 14 gennaio
2019. La citazione destinata a RE 2 è stata
trasmessa per commissione rogatoria internazionale previa traduzione degli atti
in arabo. Il 10 gennaio 2019 l'avv. PA 1 ha comunicato al Giudice di pace di
avere assunto il patrocinio dei convenuti, informandolo che essi non sarebbero comparsi
all'udienza sia perché l'istanza diretta verso RE 1 era inammissibile, sia
perché RE 2 non era tenuto a parteciparvi. All'udienza del 14 gennaio 2019 si è
così presentato il solo attore, che ha confermato le sue domande e ha chiesto l'emanazione
di una decisione in virtù dell'art. 212 CPC.
C. Statuendo
con decisione del 18 gennaio 2019 il Giudice di pace, in accoglimento dele istanze,
ha obbligato i convenuti a versare solidalmente all'attore fr. 1000.– oltre
interessi al 5% dal 19 luglio 2017. Sul rigetto dell'opposizione il giudice non
ha statuito. Le spese processuali di complessivi fr. 899.25 (tassa di giustizia
fr. 350.– e spese di traduzione fr. 549.25) sono state poste in solido a
carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'attore – sempre con vincolo di
solidarietà – un'indennità di fr. 150.–.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono
insorti a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio 2019 in cui chiedono di
riformare la decisione impugnata nel senso di dichiarare inammissibile l'istanza
in quanto diretta contro RE 1, o in ogni caso di respingerla integralmente. Con
decreto del 19 febbraio 2019 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta
di effetto sospensivo contestuale al reclamo. Invitato a presentare osservazioni,
CO 1 è rimasto silente.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate dal Giudice di pace
come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv.
1.
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione,
n. 10 ad art. 212). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti
il 21 gennaio 2019. Introdotto il 12 febbraio 2019 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato),
il reclamo è dunque tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre
in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Il Giudice di pace,
dopo avere ritenuto ingiustificata l'assenza dei convenuti all'udienza di
conciliazione, ha considerato che costoro, in veste di comproprietari del fondo
su cui era posta la siepe, andavano convenuti in litisconsorzio, la prestazione
richiesta dall'attore essendo indivisibile. Premesso ciò, il primo giudice ha
accertato che l'attore, dopo avere invano sollecitato i vicini a tagliare la
siepe, ha incaricato all'uopo un giardiniere. Richiamato l'art. 140 LAC, il Giudice
di pace ha constatato la morosità dei convenuti e la pretesa dell'attore “sufficientemente
provata e legittima” donde l'accoglimento della petizione.
4.
Nel reclamo RE 1 e RE 2 lamentano una violazione del loro diritto di essere
sentiti rilevando che quantunque all'udienza di conciliazione l'attore possa
chiedere una decisione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC, il Giudice di
pace deve dare la possibilità alle parti di esprimersi, almeno oralmente.
Inoltre, a loro dire, tale lesione non permetterebbe un'eventuale riconoscimento
della decisione all'estero, RE 2 non avendo potuto difendersi senza che ciò potesse
essergli rimproverato vista la mancanza di obbligo di presenziare all'udienza.
a)
Per
l'art. 212 cpv. 1 CPC in caso di mancata
conciliazione l'autorità può,
su richiesta dell'attore, emanare una decisione nel merito in caso di controversie
patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. Questa Camera ha già avuto modo di precisare che se
tale presupposto dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione,
affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del
genere, una richiesta di decisione può anche essere formulata in ogni tempo,
segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione all'udienza
di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà per la parte
attrice di presentare una richiesta del genere (RtiD II-2014 pag. 871 consid. 4a con vari
riferimenti; più recentemente: CCR sentenza inc. 16.2018.49 del 20 novembre 2018
consid. 6a; v. anche Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,
2ª edizione, n. 2 ad art. 212).
b) Nella fattispecie è
pacifico che nelle istanze di conciliazione CO 1 non ha chiesto al Giudice di
pace di decidere. La citazione del 19 luglio 2018 per
l'udienza di conciliazione trasmessa ai convenuti menziona la seguente
indicazioni:
4.
Proposta di giudizio (art. 210 CPC) e Decisione (art. 212 CPC)
Il
Giudice può sottoporre alle parti una proposta di giudizio fino a un valore
litigioso di fr. 5000.– (art. 210 CPC); egli può, su richiesta orale della
parte attrice, giudicare le controversie fino a un valore di fr. 2000.–
emettendo la propria decisione (art. 212 CPC).
All'udienza
di conciliazione del 14 gennaio 2019 CO 1 ha espressamente chiesto al Giudice
di pace di procedere all'emanazione di una decisione una decisione, cosa che
questi ha fatto. Premesso che l'indicazione
fornita dal primo giudice nella menzionata citazione era senz'altro sufficiente
per garantire i diritti della parte convenuta debitamente assistita come in
concreto da un rappresentante professionale, dal profilo formale la decisione
del Giudice di pace di dare seguito alla richiesta dell'attore non presta il
fianco a critiche, tanto meno in assenza di contestazione da parte dei
reclamanti.
c) Premesso
ciò, l'assenza dei convenuti era ingiustificata. Il fatto che per RE 1 l'azione
era improponibile, e sulla questione si ritornerà in appresso, non giustificava
la sua assenza, tale motivo non rientrando in quelli di dispensa previsti dall'art.
204.
cpv. 3 CPC. Quanto a RE 2 è vero che, in quanto domiciliato all'estero,
egli era esentato dalla comparizione personale (art. 204 cpv. 3 lett. a CPC),
ma proprio per tale motivo egli doveva farsi rappresentare, pena la contumacia.
E in tal caso è il rappresentante a dover comparire all'udienza munito dei
necessari poteri per perfezionare una conciliazione (Egli in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol II, 2ª edizione, n. 15 a 17 ad art. 254). Che
l'interessato non volesse assumersi costi per partecipare a un'udienza “di una
pretesa del tutto infondata” non lo esonerava dalla comparizione, per il
tramite del suo rappresentante. Ne segue che entrambi i convenuti erano contumaci
di modo che nulla impediva al Giudice di pace di procedere come in caso di
mancata conciliazione (art. 206 cpv. 2 CPC; v. anche sentenza del Tribunale
federale 4A_416/2019 del 5 febbraio 2020 consid. 3.2 con rinvio a DTF 141 III
165.
consid. 2.4). Ingiustificatamente assenti all'udienza, i convenuti vanno
rimessi alle loro responsabilità e non possono far valere violazioni del loro
diritto di essere sentiti. Né la legge impone al Giudice di pace, al momento di
passare alla fase decisionale, di convocare nuovamente le parti per dar loro la
possibilità di esprimersi. Al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.
5.
I
reclamanti sostengono che, ad ogni modo, l'istanza nei confronti di RE 1 andava
dichiarata irricevibile poiché l'attore aveva desistito nella precedente
procedura vertente sui medesimi fatti, onde la regiudicata. Per di più, essi
soggiungono, contrariamente all'opinione del primo giudice, la prestazione
richiesta era perfettamente divisibile poiché si tratta di una prestazione
pecuniaria.
a)
Con i reclamanti si conviene che in
regime di comproprietà, contrariamente alla pretesa volta a ottenere il taglio della siepe di natura
indivisibile (RtiD II-2011, pag. 694; CCR sentenza inc. 16.2014.4 del 9 maggio
2014.
consid. 4), il risarcimento del danno riguarda una pretesa divisibile
(RtiD I-2016 pag. 680 consid. 4). Resta il fatto che in caso di responsabilità
secondo l'art. 679 CC tale azione può sì essere diretta contro ogni
comproprietario, ma è altresì ammessa la solidarietà (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 1965, n. 55 ad art. 679 CC;
Steinauer, Les droits réels, vol.
I, 6ª edizione, pag. 501 n. 1827; Bohnet,
Actions civiles, Vol, I: CC et LP, 2ª edizione, § 46 n. 30). Al riguardo non
occorre dilungarsi.
b) Per
quel che riguarda l'eccezione di regiudicata, gli interessati disconoscono che
il ritiro dell'azione (desistenza incondizionata) va distinto dal ritiro dell'istanza
di conciliazione (desistenza condizionata). Soltanto la prima costituisce
desistenza in virtù dell'art. 208 cpv. 2 CPC, ovvero ha l'effetto di una
decisione passata in giudicato, ma non la seconda poiché l'onere di continuare
il processo sorge soltanto davanti al giudice del merito (Trezzini, op. cit., Vol. 2, n. 5-6 ad
art. 208). In concreto, è vero che nel decreto di stralcio del 16 aprile 2018 il
Giudice di pace ha accennato all'art. 241 cpv. 1 CPC (doc. 1). Tale indicazione
è manifestamente errata ove appena si pensi che in occasione di quell'udienza l'attore
ha specificato di ritirare l'istanza “riservandosi il diritto di
ripresentarla”. Si tratta senza equivoci di una desistenza condizionata che non
genera regiudicata (Trezzini, op.
cit., Vol. 1, 2ª edizione, n. 10 ad art. 65; Infanger
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12-13 ad art. 208). Il reclamo si
rivela infondato.
6.
I
reclamanti ritengono inoltre che la pretesa dell'attore non sia dimostrata
giacché manca la prova del pagamento della fattura del giardiniere. Non
essendovi estinzione del debito, l'attore non ha alcun credito verso di loro. La
censura potrebbe essere dichiarata d'acchito inammissibile, l'art. 326 cpv. 1
CPC vietando alle parti di addurre nuove allegazioni e contestazioni. Sia come
sia, con la loro assenza all'udienza del 14 gennaio 2019 i convenuti non hanno
contestato i fatti allegati dall'attore. E siccome sono oggetto di prova
soltanto i fatti rilevanti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC) – o quelli non
controversi ma per i quali il giudice nutre notevoli dubbi (art. 153 cpv. 2
CPC) – in assenza di contestazioni l'attore è di principio liberato dall'obbligo
di provare i fatti che ha allegato a fondamento della propria pretesa. Il
convenuto contumace corre quindi il rischio che il giudice emani una decisione
finale basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice (cfr. art. 223
cpv. 2 CPC per analogia). Ad ogni modo, i reclamanti non negano di essere stati
sollecitati dal vicino a tagliare la siepe, né che successivamente la stessa
sia stata mondata a opera di un giardiniere, il quale ha poi emesso la sua
fattura a carico dell'attore. Quest'ultimo è pertanto
debitore dell'importo indicato nella fattura e ciò basta per ammettere il
pregiudizio, trattandosi di un aumento dei passivi (cfr. sentenza del Tribunale
federale 4P.236/2003 del 16 marzo 2004 consid. 8.3.1; v. anche Trezzini, op. cit., Vol. 1, n. 66 ad art. 157). Una
volta di più il reclamo è destituito di buon diritto.
7.
RE 1 e RE 2 asseverano infine che nell'addebitare loro le spese
di traduzione il primo
giudice si è sospinto ultra petita, di modo che questa somma, “non
essendo oggetto dell'istanza non è dovuta”. La censura è manifestamente
pretestuosa. La traduzione degli atti processuali si è resa necessaria per
convocare RE 2 per commissione rogatoriale
internazionale. Si tratta manifestamente di una spesa processuale che viene poi
posta a carico della parte soccombente. Il costo nulla ha a che vedere con la
pretesa fatta valere in giudizio dall'attore. In definitiva il reclamo vede la
sua sorte segnata.
8.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). Non si pone questione di indennità per inconvenienza (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC), l'attore non avendo presentato osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico dei reclamanti.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.