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Decisione

16.2019.13

Procedura di conciliazione: richiesta di giudizio e conseguenze dell'assenza della parte convenuta all'udienza

1 aprile 2020Italiano13 min

interessi corrispondenti alle spese da lui sostenute per la potatura di una siepe

Source ti.ch

Incarto

n.

16.2019.13

Lugano

1 aprile 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 12 febbraio 2019 presentato da

RE 1

RE 2 (EAU)

(patrocinati dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 18 gennaio 2019 dal

Giudice di pace del circolo di Mendrisio

nella causa C.37/2018 (rapporti di vicinato) promossa nei loro confronti con

istanza del 14 maggio 2018 da

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza di

conciliazione del 27 febbraio 2018 CO 1, proprietario delle particelle n. 842,

2529 e 2823 RFD di __________, ha convenuto RE 1, comproprietaria con il

fratello RE 2 della confinante particella n. 2707, davanti al Giudice di pace

del circolo di Mendrisio per ottenere il pagamento di fr. 1000.–, oltre

interessi corrispondenti alle spese da lui sostenute per la potatura di una siepe

posta sul fondo contiguo che fuoriusciva sulla sua proprietà. All'udienza del

16 aprile 2018, indetta per la conciliazione, il Giudice di pace, preso atto

che l'attore aveva dichiarato “di ritirare l'istanza riservandosi il diritto di

ripresentarla”, ha stralciato la causa dal ruolo (inc. C. 13/2018).

B. Il 14 maggio 2018 CO

1 si è nuovamente rivolto al medesimo Giudice di pace per un tentativo di

conciliazione volto a ottenere da RE 1 e da RE 2 il pagamento di fr. 1000.–,

oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2018, così come il rigetto in via definitiva

dell'opposizione da loro interposta al precetto esecutivo n. __________3 dell'Ufficio

di esecuzione di Mendrisio. Il 19 luglio 2018 il

Giudice di pace ha citato le parti all'udienza di conciliazione del 14 gennaio

2019. La citazione destinata a RE 2 è stata

trasmessa per commissione rogatoria internazionale previa traduzione degli atti

in arabo. Il 10 gennaio 2019 l'avv. PA 1 ha comunicato al Giudice di pace di

avere assunto il patrocinio dei convenuti, informandolo che essi non sarebbero comparsi

all'udienza sia perché l'istanza diretta verso RE 1 era inammissibile, sia

perché RE 2 non era tenuto a parteciparvi. All'udienza del 14 gennaio 2019 si è

così presentato il solo attore, che ha confermato le sue domande e ha chiesto l'emanazione

di una decisione in virtù dell'art. 212 CPC.

C. Statuendo

con decisione del 18 gennaio 2019 il Giudice di pa­ce, in accoglimento dele istanze,

ha obbligato i convenuti a versare solidalmente all'attore fr. 1000.– oltre

interessi al 5% dal 19 luglio 2017. Sul rigetto dell'opposizione il giudice non

ha statuito. Le spese processuali di complessivi fr. 899.25 (tassa di giustizia

fr. 350.– e spese di traduzione fr. 549.25) sono state poste in solido a

carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'attore – sempre con vincolo di

solidarietà – un'indennità di fr. 150.–.

D. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono

insorti a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio 2019 in cui chiedono di

riformare la decisione impugnata nel senso di dichiarare inammissibile l'istanza

in quanto diretta contro RE 1, o in ogni caso di respingerla integralmente. Con

decreto del 19 febbraio 2019 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta

di effetto sospensivo contestuale al reclamo. Invitato a presentare osservazioni,

CO 1 è rimasto silente.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate dal Giudice di pace

come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv.

1.

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione,

n. 10 ad art. 212). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti

il 21 gennaio 2019. Introdotto il 12 febbraio 2019 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato),

il reclamo è dunque tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre

in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Il Giudice di pace,

dopo avere ritenuto ingiustificata l'assenza dei convenuti all'udienza di

conciliazione, ha considerato che costoro, in veste di comproprietari del fondo

su cui era posta la siepe, andavano convenuti in litisconsorzio, la prestazione

richiesta dall'attore essendo indivisibile. Premesso ciò, il primo giudice ha

accertato che l'attore, dopo avere invano sollecitato i vicini a tagliare la

siepe, ha incaricato all'uopo un giardiniere. Richiamato l'art. 140 LAC, il Giudice

di pace ha constatato la morosità dei convenuti e la pretesa dell'attore “sufficientemente

provata e legittima” donde l'accoglimento della petizione.

4.

Nel reclamo RE 1 e RE 2 lamentano una violazione del loro diritto di essere

sentiti rilevando che quantunque all'udienza di conciliazione l'attore possa

chiedere una decisione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC, il Giudice di

pace deve dare la possibilità alle parti di esprimersi, almeno oralmente.

Inoltre, a loro dire, tale lesione non permetterebbe un'eventuale riconoscimento

della decisione all'estero, RE 2 non avendo potuto difendersi senza che ciò potesse

essergli rimproverato vista la mancanza di obbligo di presenziare all'udienza.

a)

Per

l'art. 212 cpv. 1 CPC in caso di mancata

conciliazione l'autorità può,

su richiesta dell'attore, emanare una decisione nel merito in caso di controversie

patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. Questa Camera ha già avuto modo di precisare che se

tale presupposto dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione,

affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del

genere, una richiesta di decisione può anche essere formulata in ogni tempo,

segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione all'udienza

di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà per la parte

attrice di presentare una richiesta del genere (RtiD II-2014 pag. 871 consid. 4a con vari

riferimenti; più recentemente: CCR sentenza inc. 16.2018.49 del 20 novembre 2018

consid. 6a; v. anche Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,

2ª edizione, n. 2 ad art. 212).

b) Nella fattispecie è

pacifico che nelle istanze di conciliazione CO 1 non ha chiesto al Giudice di

pace di decidere. La citazione del 19 luglio 2018 per

l'udienza di conciliazione trasmessa ai convenuti menziona la seguente

indicazioni:

4.

Proposta di giudizio (art. 210 CPC) e Decisione (art. 212 CPC)

Il

Giudice può sottoporre alle parti una proposta di giudizio fino a un valore

litigioso di fr. 5000.– (art. 210 CPC); egli può, su richiesta orale della

parte attrice, giudicare le controversie fino a un valore di fr. 2000.–

emettendo la propria decisione (art. 212 CPC).

All'udienza

di conciliazione del 14 gennaio 2019 CO 1 ha espressamente chiesto al Giudice

di pace di procedere all'emanazione di una decisione una decisione, cosa che

questi ha fatto. Premesso che l'indicazione

fornita dal primo giudice nella menzionata citazione era senz'altro sufficiente

per garantire i diritti della parte convenuta debitamente assistita come in

concreto da un rappresentante professionale, dal profilo formale la decisione

del Giudice di pace di dare seguito alla richiesta dell'attore non presta il

fianco a critiche, tanto meno in assenza di contestazione da parte dei

reclamanti.

c) Premesso

ciò, l'assenza dei convenuti era ingiustificata. Il fatto che per RE 1 l'azione

era improponibile, e sulla questione si ritornerà in appresso, non giustificava

la sua assenza, tale motivo non rientrando in quelli di dispensa previsti dall'art.

204.

cpv. 3 CPC. Quanto a RE 2 è vero che, in quanto domiciliato all'estero,

egli era esentato dalla comparizione personale (art. 204 cpv. 3 lett. a CPC),

ma proprio per tale motivo egli doveva farsi rappresentare, pena la contumacia.

E in tal caso è il rappresentante a dover comparire all'udienza munito dei

necessari poteri per perfezionare una conciliazione (Egli in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische

Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol II, 2ª edizione, n. 15 a 17 ad art. 254). Che

l'interessato non volesse assumersi costi per partecipare a un'udienza “di una

pretesa del tutto infondata” non lo esonerava dalla comparizione, per il

tramite del suo rappresentante. Ne segue che entrambi i convenuti erano contumaci

di modo che nulla impediva al Giudice di pace di procedere come in caso di

mancata conciliazione (art. 206 cpv. 2 CPC; v. anche sentenza del Tribunale

federale 4A_416/2019 del 5 febbraio 2020 consid. 3.2 con rinvio a DTF 141 III

165.

consid. 2.4). Ingiustificatamente assenti all'udienza, i convenuti vanno

rimessi alle loro responsabilità e non possono far valere violazioni del loro

diritto di essere sentiti. Né la legge impone al Giudice di pace, al momento di

passare alla fase decisionale, di convocare nuovamente le parti per dar loro la

possibilità di esprimersi. Al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.

5.

I

reclamanti sostengono che, ad ogni modo, l'istanza nei confronti di RE 1 andava

dichiarata irricevibile poiché l'attore aveva desistito nella precedente

procedura vertente sui medesimi fatti, onde la regiudicata. Per di più, essi

soggiungono, contrariamente all'opinione del primo giudice, la prestazione

richiesta era perfettamente divisibile poiché si tratta di una prestazione

pecuniaria.

a)

Con i reclamanti si conviene che in

regime di comproprietà, contrariamente alla pretesa volta a ottenere il taglio della siepe di natura

indivisibile (RtiD II-2011, pag. 694; CCR sentenza inc. 16.2014.4 del 9 maggio

2014.

consid. 4), il risarcimento del danno riguarda una pretesa divisibile

(RtiD I-2016 pag. 680 consid. 4). Resta il fatto che in caso di responsabilità

secondo l'art. 679 CC tale azione può sì essere diretta contro ogni

comproprietario, ma è altresì ammessa la solidarietà (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 1965, n. 55 ad art. 679 CC;

Steinauer, Les droits réels, vol.

I, 6ª edizione, pag. 501 n. 1827; Bohnet,

Actions civiles, Vol, I: CC et LP, 2ª edizione, § 46 n. 30). Al riguardo non

occorre dilungarsi.

b) Per

quel che riguarda l'eccezione di regiudicata, gli interessati disconoscono che

il ritiro dell'azione (desistenza incondizionata) va distinto dal ritiro dell'istanza

di conciliazione (desistenza condizionata). Soltanto la prima costituisce

desistenza in virtù dell'art. 208 cpv. 2 CPC, ovvero ha l'effetto di una

decisione passata in giudicato, ma non la seconda poiché l'onere di continuare

il processo sorge soltanto davanti al giudice del merito (Trezzini, op. cit., Vol. 2, n. 5-6 ad

art. 208). In concreto, è vero che nel decreto di stralcio del 16 aprile 2018 il

Giudice di pace ha accennato all'art. 241 cpv. 1 CPC (doc. 1). Tale indicazione

è manifestamente errata ove appena si pensi che in occasione di quell'udienza l'attore

ha specificato di ritirare l'istanza “riservandosi il diritto di

ripresentarla”. Si tratta senza equivoci di una desistenza condizionata che non

genera regiudicata (Trezzini, op.

cit., Vol. 1, 2ª edizione, n. 10 ad art. 65; Infanger

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12-13 ad art. 208). Il reclamo si

rivela infondato.

6.

I

reclamanti ritengono inoltre che la pretesa dell'attore non sia dimostrata

giacché manca la prova del pagamento della fattura del giardiniere. Non

essendovi estinzione del debito, l'attore non ha alcun credito verso di loro. La

censura potrebbe essere dichiarata d'acchito inammissibile, l'art. 326 cpv. 1

CPC vietando alle parti di addurre nuove allegazioni e contestazioni. Sia come

sia, con la loro assenza all'udienza del 14 gennaio 2019 i convenuti non hanno

contestato i fatti allegati dall'attore. E siccome sono oggetto di prova

soltanto i fatti rilevanti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC) – o quelli non

controversi ma per i quali il giudice nutre notevoli dubbi (art. 153 cpv. 2

CPC) – in assenza di contestazioni l'attore è di principio liberato dall'obbligo

di provare i fatti che ha allegato a fondamento della propria pretesa. Il

convenuto contumace corre quindi il rischio che il giudice emani una decisione

finale basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice (cfr. art. 223

cpv. 2 CPC per analogia). Ad ogni modo, i reclamanti non negano di essere stati

sollecitati dal vicino a tagliare la siepe, né che successivamente la stessa

sia stata mondata a opera di un giardiniere, il quale ha poi emesso la sua

fattura a carico dell'attore. Quest'ultimo è pertanto

debitore dell'importo indicato nella fattura e ciò basta per ammettere il

pregiudizio, trattandosi di un aumento dei passivi (cfr. sentenza del Tribunale

federale 4P.236/2003 del 16 marzo 2004 consid. 8.3.1; v. anche Trezzini, op. cit., Vol. 1, n. 66 ad art. 157). Una

volta di più il reclamo è destituito di buon diritto.

7.

RE 1 e RE 2 asseverano infine che nell'addebitare loro le spese

di traduzione il primo

giudice si è sospinto ultra petita, di modo che questa somma, “non

essendo oggetto dell'istanza non è dovuta”. La censura è manifestamente

pretestuosa. La traduzione degli atti processuali si è resa necessaria per

convocare RE 2 per commissione rogatoriale

internazionale. Si tratta manifestamente di una spesa processuale che viene poi

posta a carico della parte soccombente. Il costo nulla ha a che vedere con la

pretesa fatta valere in giudizio dall'attore. In definitiva il reclamo vede la

sua sorte segnata.

8.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). Non si pone questione di indennità per inconvenienza (art. 95 cpv. 3

lett. c CPC), l'attore non avendo presentato osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carico dei reclamanti.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.