16.2019.14
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore - diritto di abitazione
14 novembre 2019Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2019.14
Lugano
14 novembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 18 febbraio 2019 presentato da
RE
1
(rappresentata
dalla madre RA 1 e
patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 6 febbraio 2019 dal Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona nella causa SO.2018.1267 (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti) promossa con istanza del 6 dicembre 2018
nei confronti di
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una
procedura a protezione dell'unione coniugale avviata il 2 maggio 2002 da CO 1
(1959) nei confronti del marito __________ R__________ (1962) davanti al
Pretore del Distretto di Bellinzona, i coniugi si sono tra l'altro accordati
nel senso di affidare la figlia A__________ (1997) alla madre e di assegnare l'abitazione
coniugale (particella n. 1715 RFD di __________, proprietà del marito) alla
moglie. Il divorzio tra CO 1 e __________ R__________ è poi stato pronunciato il
16 marzo 2007. __________ R__________ è deceduto il 20 aprile 2011 e sua unica
erede è la figlia RE 1 (2006), nata da __________ G__________, l'altra figlia A__________
essendo stata diseredata.
Fatti
B. Adito da RE 1, con
sentenza del 6 luglio 2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha
respinto un'azione di natura reale volta alla restituzione della particella n.
1715 RFD di __________, rilevando in particolare che “il rapporto venuto in
essere tra le parti, sia prima, che – a maggior ragione – dopo la morte
di __________ R__________, si configura – di fatto – alla stregua di un
contratto di locazione a tempo indeterminato” e che “per ottenere la
liberazione dell'immobile” l'attrice “avrebbe dovuto rispettare la procedura
obbligatoriamente prevista dalla legge (cfr. art. 266a e segg. CO)” (inc.
SE.2014.88). Nel frattempo, con petizione del 20 ottobre 2014, RE 1 si è
rivolta al medesimo Pretore aggiunto per ottenere l'accertamento e la condanna di
CO 1 e A__________ al pagamento di complessivi fr. 71 498.– più interessi per il
periodo da maggio 2011 ad agosto 2014 e di fr. 1833.30 per ogni ulteriore mese
di “occupazione” dell'immobile. Tale procedura è tuttora pendente (inc.
OR.2014.40).
C. Il 1° giugno 2017 RE
1 ha notificato a CO 1 e A__________, a ciascuna singolarmente con il modulo
ufficiale, la disdetta della locazione con effetto al 1° ottobre 2017. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione del 18 ottobre 2017 CO 1 e A__________
si sono rivolte al medesimo Pretore aggiunto per ottenere segnatamente l'annullamento
delle disdette, il quale con decisione del 4 luglio 2018 ha, in particolare,
accolto la petizione presentata da CO 1 e ha annullato la disdetta del
contratto di locazione (inc. SE.2017.88).
D. Il 16 agosto 2018 RE
1 ha scritto a CO 1 ricordandole che essa era tenuta al versare una pigione mensile
di fr. 1532.– dal 5 settembre 2018 e l'indomani ha
diffidato CO 1 e A__________ a pagarle, entro 30 giorni, complessivi fr. 124
092.–, corrispondenti alle pigioni scoperte dal mese di maggio 2011 al mese di
gennaio 2018 e la sola CO 1 complessivi fr. 9192.–, pari alle pigioni scoperte
da febbraio a luglio 2018, prospettando la disdetta del contratto di locazione
per mora. Il 6 settembre 2018 RE 1 ha inviato a CO 1 una nuova diffida di
pagamento, con comminatoria di disdetta, invitandola a versare entro 30 giorni
la pigione del mese di agosto di fr. 1532.–. Il 23 agosto e il 18 settembre
2018 CO 1 ha contestato l'esistenza di un contratto di locazione e rilevato che
“l'ammontare di un'eventuale indennità è oggetto della causa OR.2014.40”. Non
avendo ricevuto alcun versamento, il 19 ottobre 2018 RE 1 ha notificato a CO 1,
su modulo ufficiale, la disdetta del contratto di locazione con effetto al 1°
dicembre 2018. CO 1 non ha contestato la disdetta davanti al competente
Ufficio di conciliazione in materia di locazione né ha riconsegnato l'immobile.
E. Con
istanza del 6 dicembre 2018, promossa nella procedura sommaria di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti, RE 1 si è rivolta una volta di più al medesimo
Pretore aggiunto, per ottenere da CO 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CPC, la
restituzione dell'ente locato, e l'autorizzazione a procedere, a spese della
convenuta, allo sgombero forzato dell'immobile con l'ausilio della polizia e
al deposito dei suoi mobili. All'udienza del 28 gennaio 2019, indetta per il
contradditorio, la convenuta ha chiesto, sulla scorta di un memoriale scritto, di
dichiarare l'istanza irricevibile o quanto meno di accertare la nullità o l'inefficacia
della disdetta, o eventualmente di concederle una protrazione del contratto di
locazione di quattro anni, instando per il gratuito patrocinio. Le parti hanno
replicato e duplicato mantenendo le loro posizioni.
F. Statuendo
con decisione del 6 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato l'istanza
irricevibile e posto le spese processuali di fr. 200.– a carico dell'istante,
tenuta a rifondere alla convenuta fr. 700.– per ripetibili. Contestualmente
egli ha negato alla convenuta il gratuito patrocinio.
G. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
18 febbraio 2019 per ottenere, in via principale, l'annullamento del giudizio
impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere l'istanza o, in via
subordinata, il rinvio degli atti al primo giudice per una nuova decisione.
Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2019 CO 1conclude per la reiezione del
reclamo e insta per il gratuito patrocinio anche in questa sede. In una replica
spontanea del 21 marzo 2019 la reclamante ha
riaffermato le due domande.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in
materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC),
trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10
giorni dalla notificazione con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr.
10.
000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In
concreto, il Pretore aggiunto ha stabilito tale valore in “inferiore a fr. 10
000.
–”, cifra che le parti non contestano e che non appare inverosimile. Ne
segue la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore dell'istante il 7 febbraio 2019 (cfr. tracciamento degli invii
postali n. 98.__________ prodotto dalla Pretura). Cominciato a decorrere l'indomani,
il termine di ricorso sarebbe scaduto domenica 17 febbraio 2019, salvo
prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC).
Introdotto il 18 febbraio 2019, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è
tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre
in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole
da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha osservato
innanzitutto che la contestazione della disdetta per mora sollevata dalla
convenuta solo durante la procedura di espulsione non costituisce un
pregiudizio per la medesima giacché “chi ritiene una disdetta inefficace ha la
possibilità di contestarla nel termine di 30 giorni giusta l'art. 273 cpv. 1 CO
oppure può attendere che il locatore intraprenda la procedura di espulsione per
sollevare tale obiezione”. A suo avviso, senza dover esaminare l'esistenza di
un diritto di abitazione in suo favore come preteso dalla convenuta per
legittimare la sua occupazione dell'immobile, i fatti addotti dall'istante, segnatamente
l'esistenza di un contratto di locazione con pigione concordata in fr. 1532.– e
la mora della convenuta, non consentono di accordare la tutela giurisdizionale poiché
di essi agli atti non vi una prova certa, non essendoci né un contratto di
locazione sottoscritto tra le parti né la prova di un loro accordo sull'ammontare
della pigione. Intanto, secondo il Pretore aggiunto, la decisione del 6 luglio
2015, con cui l'azione di natura reale volta alla restituzione dell'immobile è
stata respinta, non corroborava la tesi dell'istante. Inoltre, sempre a suo
avviso, proprio l'esistenza di una causa promossa dall'istante volta ad
accertare e condannare la convenuta al pagamento di fr. 71 498.– per
il periodo da maggio 2011 ad agosto 2014 e di fr. 1833.30 per ogni
ulteriore mese di “occupazione” dell'immobile (inc. OR.2014.40), non rendeva
verosimile la liquidità dell'affermazione dell'istante circa l'obbligo della
convenuta di corrisponderle fr. 1532.– mensili. Donde in definitiva l'irricevibilità
dell'istanza.
4.
La reclamante ribadisce
che le condizioni per ottenere l'espulsione della convenuta dall'ente locato
nella procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti sono dati, per cui il Pretore aggiunto è incorso in un errore
di diritto dichiarando l'istanza irricevibile per mancanza dei
presupposti dell'art. 257 CPC. A suo avviso, se il primo giudice non avesse
accertato i fatti in maniera manifestamente errata avrebbe dovuto constatare che
l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione era già stato accertato
dal Pretore aggiunto medesimo nelle decisioni da lui emesse il 6 luglio 2015 e il
4.
luglio 2018 (inc. SE.2014.88 e inc. SE.2017.88), che la conduttrice, la quale
non ha mai contestato di non avere versato alcunché, era in mora e che la
disdetta, nemmeno contestata davanti all'Ufficio di conciliaizone in materia di
locazione, era valida. Per contro, essa obbietta, le contestazioni della convenuta
concernenti l'esistenza di un diritto di abitazione e l'assenza di un contratto
di locazione non erano concludenti poiché erano state respinte con le citate
sentenze mentre nessun diritto reale figurava iscritto nel registro fondiario.
Quanto all'azione da lei
introdotta volta al pagamento delle pigioni arretrate (inc. OR.2014.40), la
reclamante ritiene che l'esito di tale procedura non è determinate ai fini del
giudizio sull'espulsione poiché la convenuta, nonostante le diffide di
pagamento, non solo non le ha versato l'importo richiestole ma non le ha pagato
alcunché e nemmeno ha contestato la disdetta. Essa si duole poi del fatto che
per il Pretore aggiunto la convenuta potesse contestare la validità della
disdetta nella presente procedura di espulsione, ritenendo quindi che la
disdetta fosse nulla o inefficace, ma senza dare alcuna spiegazione in merito. La
reclamante epiloga facendo valere l'esistenza di un grave pregiudizio
finanziario dovendo essa pagare gli interessi ipotecari, oneri assicurativi e
fiscali senza percepire alcun corrispettivo.
5.
Nella fattispecie, l'istante ha chiesto l'espulsione
della convenuta dall'ente locato per mora nella procedura sommaria di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti.
a) La
procedura sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'alternativa alla procedura
ordinaria o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire all'istante,
nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida
(sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012 consid. 4 in:
SJ 2013 I 129). Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria
se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1
lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b). Ove
non siano date le condizioni per ottenere tutela giurisdizionale in procedura
sommaria, il giudice non entra nel merito dell'istanza (art. 257 cpv. 3 CPC). I
fatti sono incontestati se essi non sono stati contestati dal convenuto e sono
immediatamente comprovabili se essi possono essere accertati senza indugio e
senza troppe spese. L'istante deve recare la prova piena dei fatti sui quali
fonda la pretesa, di regola mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC). Se il
convenuto fa valere obiezioni o eccezioni motivate e concludenti che non
possono essere risolte subito e che possono far vacillare il convincimento del
giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va
dichiarata inammissibile (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 621 consid. 5.1.1;
RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c).
b) Una
situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC
inoltre se, sulla base di dottrina e giurisprudenza invalse, la conseguenza
giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e conduca a
un risultato univoco. Per contro, la situazione giuridica non suole essere
chiara se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice
non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione
di una decisione d'apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le
circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2;
sentenza 4A_132/2015 dell'8 gennaio 2016 consid. 5 in: SJ 2016 I 229). Il
convenuto in ogni modo non può limitarsi a muovere obiezioni o eccezioni che
potrebbero contraddire la liquidità della fattispecie o della situazione giuridica; deve addurre mezzi di difesa
motivati e concludenti (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2015 del 27
luglio 2016 consid. 2.1).
6.
Dandosi una richiesta di espulsione da
un ente locato in seguito a disdetta straordinaria per mora, l'istante
deve provare l'esistenza di un contratto di locazione, il mancato pagamento delle
pigioni, l'invio della diffida di pagamento con la comminatoria della disdetta straordinaria,
la notifica della disdetta straordinaria mediante il formulario
ufficiale e la mancata riconsegna dei locali alla scadenza del contratto.
a) Nella
fattispecie, l'esistenza di un contratto di locazione tra le parti non può
seriamente essere revocato in dubbio ove appena si pensi che lo stesso Pretore
aggiunto ha respinto un'azione reale promossa dall'istante sulla base dell'art.
641.
cpv. 2 CC proprio perché “il rapporto venuto in essere tra le parti, sia
prima, che – a maggior ragione – dopo la morte di __________ R__________, si
configura – di fatto – alla stregua di un contratto di locazione a tempo
indeterminato” (decisione del 6 luglio 2015, pag. 4). E ancor più
esplicitamente, nella decisione del 4 luglio 2018, egli ha rilevato che “se è
vero che in origine le attrici hanno occupato l'immobile in virtù di un diritto
d'uso, è altrettanto vero che lo stesso è stato pattuito a titolo oneroso già
perché con la sentenza di divorzio è stato concesso il diritto a __________ R__________
di compensare gli alimenti dovuti a moglie e figlia (specificando fino a
concorrenza di quali cifre), nell'ipotesi in cui avesse assunto direttamente
gli oneri ipotecari e assicurativi gravanti l'abitazione coniugale di __________.
Quanto precede consente si assimilare il rapporto in essere tra le parti ad un
contratto di locazione” (pag. 4). Tale fatto, quantunque avversato dalla
convenuta ma su cui si ritornerà in appresso, deve ritenersi accertato senza
indugio.
La
convenuta obbietta che in realtà non sussiste alcun contratto di locazione ma
essa è al beneficio di un diritto di abitazione in applicazione dell'art. 121
cpv. 3 CC. La questione è stata invero già trattata dal primo giudice nella
decisione del 6 luglio 2015. Al riguardo, egli ha accertato per finire che il giudice
del divorzio non aveva preso alcuna decisione sul destino dell'abitazione coniugale
anche perché difettava una richiesta della moglie di vedersi riconoscere un diritto
di abitazione. Ora, che dopo la separazione di fatto CO 1 abbia
occupato la casa in virtù del diritto matrimoniale, non per contratto, è
indubbio. Resta il fatto che nella procedura di divorzio essa non ha postulato
alcun diritto di abitazione, il quale non è stato oggetto di un giudizio
costitutivo (Scyboz in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010,
n. 21 ad art. 121 con rinvio). Terminata la procedura
di divorzio l'interessata non disponeva più di un valido titolo per occupare l'immobile,
salvo poi vedersi riconoscere dal Pretore aggiunto l'esistenza di un contratto
di locazione. Rimettere continuamente in discussione tale circostanza appare ai
limiti della pretestuosità.
b) Non
si disconosce che, per essere perfezionato, un contratto di
locazione deve riportare l'ammontare della pigione. Trattandosi di elemento
essenziale dello stesso non basta che le parti siano d'accordo sul principio
della cessione a titolo oneroso dell'uso di una cosa perché sorga un contratto
di locazione (DTF 119 II 347 consid. 5; Weber
in: Basler Kommentar, OR I, 6ª
edizione, n. 6 ad art. 253; Bohnet/Dietschy-Martenet in:
Bohnet/Carron/Montini [curatori], Droit du bail à loyer et à ferme -
Commentaire pratique, 2ª
edizione, n. 65 ad art. 253 CO; Lachat
in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 13 ad art. 253). Nella fattispecie, lo stesso
Pretore aggiunto, per ammettere l'esistenza di un contratto di locazione, ha precisato
che l'amministratore della successione, avv. __________ L__________, aveva “tollerato (recte: concesso) alle convenute [CO 1 e A__________]
di continuare a occupare l'immobile indicando nell'inventario assicurativo del
2.
agosto 2011 un credito per affitto dal maggio del 2011” (decisione del 6 luglio 2015, pag. 5). E per lo stesso Pretore
aggiunto il valore locativo ammontava per finire a fr. 1532.– mensili. La
pigione era pertanto determinata o quanto meno determinabile. Tanto basta per
rendere accertabile senza indugio anche tale circostanza.
c) Quanto
al mancato pagamento delle pigioni, nemmeno la convenuta pretende di aver
versato un corrispettivo all'istante. Certo, essa sostiene che la sua determinazione
è oggetto della causa promossa dalla controparte il 20 ottobre 2014 (OR.2014.40)
tuttora pendente e che secondo
il perito giudiziario ing. __________ M__________, dal 18 giugno 2003 l'immobile
è sprovvisto del permesso di abitabilità per cui non sarebbe possibile esigere
alcuna pigione (memoriale di osservazioni de 28 gennaio 2019, pag. 4). Il che
sarà anche vero, ma per tacere del fatto che il 30 luglio 2018 il Municipio di __________
ha rilasciato il permesso di abitabilità (doc. D), l'interessata non contesta
che dopo di allora essa non ha versato alcun corrispettivo. Per il resto,
oggetto dell'azione promossa da RE 1 il 20 ottobre 2014 appare volta all'incasso
delle pigioni arretrate e fors'anche la riduzione della stessa mentre l'ammontare
era già stato accertato con la decisione del 6 luglio 2015.
d) La
convenuta, poi, nemmeno confuta il fatto che il 6 settembre 2018 la
proprietaria l'ha poi diffidata a versare la pigione di fr. 1532.– per il mese
di agosto 2018 entro 30 giorni (doc. H), tant'è che l'ha contestata (doc. 2) e che,
malgrado ciò, essa non vi ha dato seguito. Quanto all'importo di fr. 890.–
stabilito dal primo giudice nella decisione del 4 luglio 2018 quale valore
litigioso (inc. SE.2017.88), esso corrisponde agli attuali interessi ipotecari
gravanti l'immobile, ma un'eventuale riduzione del canone di locazione va richiesta
giudizialmente (art. 259d CO). Relativamente alla disdetta, dagli atti risulta
che il 19 ottobre 2018 l'istante l'ha trasmessa alla convenuta sia per raccomandata
che per invio per Posta “A Plus” (doc. M e N). Poco importa che il 22
ottobre successivo la destinataria abbia respinto la prima (doc. 6). In caso di
disdetta, anche per mora, la manifestazione di volontà scritta produce i suoi
effetti dal momento in cui la stessa entra nella sfera d'influenza del
destinatario o del suo rappresentante, e ciò indipendentemente dal fatto che
questi ne prenda effettivamente conoscenza o meno (per l'invio raccomandata: DTF 137 III
208, consid. 3.1.2; Wessner in:
Bohnet/Carron/Montini [curatori], Droit du bail à loyer et à ferme –
Commentaire pratique, op. cit., n. 33 ad art. 257 CO; per l'invio “A Plus”: sentenza
del Tribunale federale 8C_754/2008 del 7 marzo 2019 condif. 7.2.2 e 7.2.3 in:
SJ 2019 pag. 414). Ne segue che la mancata presa di
conoscenza della disdetta va a suo discapito. Per quel che riguarda l'eventuale
compensazione, per impedire una disdetta straordinaria, avrebbe dovuto essere
invocata durante il termine di grazia (DTF 119 II 248 consid. 6b/bb-cc; Aubert in: Bohnet/Carron/Montini
[curatori], Droit du bail à loyer, op. cit., n. 63 ad art. 259g; CCR 16.2017.18
del 19 giugno 2017). In definitiva, non vi sono ragioni per ritenere nulle o inefficaci
la diffida e la disdetta.
e) CO
1.
fa valere l'esistenza di
regiudicata poiché il Pretore aggiunto ha già respinto un'analoga istanza presentata
dalla proprietaria nei suoi confronti. In realtà, così argomentando l'interessata
sorvola sul fatto che la precedente procedura era fondata su una disdetta
ordinaria, la mora essendo stata sollevata nel memoriale conclusivo, mentre in
quella attuale la disdetta è stata invocata per mora. Non si può pertanto dire
che le due azioni fossero identiche e che per quella in esame difettasse un
presupposto processuale.
f) Per
quel che è dell'abuso di diritto invocato dalla convenuta (art. 2 cpv. 2 CC),
ci si può chiedere se non sia l'agire di quest'ultima a connotarne gli estremi.
A ogni modo, l'interessata non spiega, né si intravvede, perché nel chiedere l'espulsione
di una persona che occupa un immobile senza versare alcun corrispettivo né intenzionata
a farlo, l'istante abuserebbe dei suoi diritti.
g) Infine,
per quel che concerne una eventuale protrazione della locazione, la convenuta
dimentica che tale facoltà non è data in caso di mora (art. 272a cpv. 1
lett. a CO).
7.
Visto quanto precede le condizioni dell'art. 257 CPC per concedere una
tutela giurisdizionale nei casi manifesti risultano essere adempiute. La conclusione
del primo giudice si avvera pertanto errata e il reclamo va accolto.
Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può
statuire essa mede-sima sulla lite. La decisione impugnata deve quindi essere
riformata nel senso che va ordinata l'espulsione della convenuta dall'immobile
appartenente all'istante.
8.
Le
spese processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). La reclamante, assistita da un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata
indennità per ripetibili. In mancanza di adeguata motivazione non si giustifica
di maggiorare le ripetibili di prima sede come richiesto dalla reclamante.
9.
La
richiesta di gratuito patrocinio formulata da CO 1 in questa sede merita accoglimento.
La sua indigenza appare verosimile (art. 117 lett. a CPC; doc. 10), mentre la
sua resistenza non appariva sprovvista di buon diritto, l'interessata essendo
risultata vincente in prima sede. Per quanto riguarda l'indennità
spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale
(che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale
2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3), si procede per apprezzamento. In
concreto, il legale ha redatto le osservazioni (5 pagine) in una procedura
ampiamente nota. Anche presumendo un colloquio e uno scambio di corrispondenza
con il cliente, un legale solerte e speditivo non avrebbe verosimilmente
profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di due ore di lavoro.
Retribuite fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del
regolamento) e l'IVA, simili prestazioni giustificano di retribuire il patrocinatore
d'ufficio con fr. 450.– arrotondati.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto e la decisione
impugnata è così riformata:
1. L'istanza è accolta nel senso che è fatto ordine
a CO 1 di sgomberare la particella n. 1715 RFD di __________ e di consegnare l'immobile
a RE 1 entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione.
a) Il
presente ordine è impartito con la comminatoria dell'azione penale per
disobbedienza a decisione dell'autorità, prevista dall'art. 292 CP che recita
che “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità
competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena
prevista nel presente articolo, è punito con la multa.”
b) In caso
di disubbidienza all'ordine di cui al punto 1, trascorsi 10 giorni dal passaggio
in giudicato della presente decisione, RE 1 potrà avvalersi delle forze di
polizia per porre in esecuzione la presente decisione.
c) In caso
di disubbidienza all'ordine di cui al punto 1, trascorsi 10 giorni dal
passaggio in giudicato della presente decisione, RE 1 potrà avvalersi della
forza pubblica per far depositare i mobili e gli oggetti di CO 1 in un luogo da
lei indicato con spese a carico di quest'ultima.
2. Le spese
processuali di fr. 200.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della
convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili.
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Le spese processuali di fr. 200.–, da anticipare dalla
reclamante, sono poste a carico di CO 1, e per essa a carico delle Stato. CO 1 rifonderà
alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
III. CO 1 è ammessa al gratuito
patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà
per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 450.–.
IV. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. ;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 9,
più dispositivo n. II e III).
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.