16.2019.15
Locazione: tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie in materia di locazione con un valore litigioso fino a 5000 franchi – competenza dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione e non del Giudice di pace
25 maggio 2020Italiano12 min
2018 la società RE 1, cui è affidata la gestione del lido patriziale di __________,
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2019.15
Lugano
25 maggio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 15 febbraio 2019 presentato dalla
RE 1
contro
la decisione emessa il 24 gennaio 2019 dal
Giudice di pace del circolo delle Isole
nella causa SE 5/2018 (locazione) promossa nei suoi confronti con petizione del 12 ottobre 2018 da
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel mese di marzo
2018 la società RE 1, cui è affidata la gestione del lido patriziale di __________,
ha concluso un accordo con CO 1 in virtù del quale essa concedeva a
quest'ultimo la possibilità di istallare in una porzione dell'area dello
stabilimento balneare, da metà maggio a metà settembre 2018, un banco per la
vendita di dolci e popcorn, dietro rimborso del costo dell'elettricità, così
come di poter stazionare, in occasione di eventi musicali e durante i fine
settimana, un furgoncino dotato di cucina attrezzata per la preparazione e la
vendita di pasti (food truck) dietro versamento di un corrispettivo
“pari al 20% sul venduto”. CO 1 ha iniziato la sua attività il 25 giugno 2018 salvo
vedersela interrompere il 18 luglio 2018 su disdetta della RE 1.
B. Il 17 agosto 2018 CO
1 si è rivolto con un'istanza di conciliazione al Giudice di pace del circolo
delle Isole per ottenere dalla RE 1 il pagamento di fr. 4999.– a titolo di
mancato guadagno della sua attività dal 15 luglio al 15 agosto 2018. Il
tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso, di modo che CO 1 ha
convenuto il 12 ottobre 2018 la RE 1 davanti al Giudice di pace per ottenere
quanto richiesto in conciliazione. Nelle sue osservazioni del 13 novembre
2018 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e in via
riconvenzionale ha rivendicato il pagamento di fr. 4498.– quale “affitto
per il posizionamento del food truck dell'attore nell'area del lido”. Replicando
il 19 novembre 2018 l'attore si è opposto alla domanda riconvenzionale.
Duplicando il 12 dicembre 2018 la convenuta ha confermato il suo punto di
vista. Alle prime arringhe del 10 dicembre 2018 (sic!), proseguite
il 13 dicembre successivo, le parti hanno ribadito le loro posizioni. Il
Giudice di pace ha comunicato alle parti “di non fare ulteriore istruttoria” e
ha assegnato loro un termine per presentare le conclusioni. Nel suo memoriale dell'11
gennaio 2019 la convenuta ha confermato una volta di più le sue domande.
L'attore è rimasto silente.
C. Statuendo con
decisione del 20 gennaio 2019 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la
petizione obbligando la convenuta a versare all'attore fr. 2250.–. Le spese
processuali di complessivi fr. 480.–, compresa la tassa di giustizia della
procedura di conciliazione, sono state poste per un terzo a carico dell'attore
e per il resto a carico della convenuta, tenuta a versare alla controparte
fr. 360.– a titolo di indennità. La domanda riconvenzionale è stata
respinta, senza riscuotere oneri processuali.
D. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 febbraio
2019 in cui chiede l'annullamento decisione impugnata. Nelle sue osservazioni
del 15 aprile 2019 CO 1 ha proposto la reiezione del reclamo. In una replica spontanea
del 16 maggio 2019 e in una duplica spontanea del 23 maggio 2019 le parti
hanno mantenuto i loro punti di vista.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni
dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC), sempre che si tratti di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. In concreto,
tale presupposto è dato anche considerando che alla petizione con un valore di
fr. 4999.– è stata contrapposta una domanda riconvenzionale del valore di fr.
4498.– (cfr. art. 94 cpv. 1 CPC), donde la competenza di questa Camera
(art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 21 gennaio
2019.
Il reclamo datato 15 febbraio 2019 ma impostato il 18 febbraio
2019.
(cfr. timbro postale sulla busta d'invio) è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF
142.
II 380 consid. 4.3 con rinvii).
3.
Al reclamo la RE 1,
oltre a documenti già presenti nell'incarto trasmesso d'ufficio dal Giudice di pace,
allega delle dichiarazioni scritte di __________ R__________, __________ S__________
e __________ D__________ del 9, 10 e 12 febbraio 2019. Alle osservazioni al
reclamo CO 1 acclude il formulario per la notificazione di attività alimentari
del 2 maggio 2018. Nella procedura di reclamo, tuttavia, nuove conclusioni,
nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono esclusi (art. 326 cpv. 1 CPC). Non
sottoposti al Giudice di pace, questi documenti sono perciò inammissibili.
4.
La reclamante chiede
il semplice annullamento della decisione impugnata. Ora, è vero che di
principio il reclamo è un rimedio cassatorio, ma un reclamante non può tuttavia
limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata, ma deve
indicare anche quali siano le modifiche proposte affinché l'autorità
giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il
giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad
art. 321; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.88 dell'11 novembre 2019
consid. 3a con rinvio). In concreto, dalla motivazione del memoriale, letta in
parallelo con la decisione impugnata, emerge ad ogni modo senza ombra di dubbio
che la reclamante vuole ottenere l'integrale reiezione della petizione e l'accoglimento
della sua domanda riconvenzionale.
5.
Nella fattispecie, CO 1 rivendica l'importo
di fr. 4999.– quale risarcimento del danno per l'inadempimento di
un contratto da parte della convenuta. La qualifica giuridica del loro
accordo non è tuttavia stata precisata dalle parti né è stata stabilita dal
Giudice di pace. Questi ha invero definito “affitto” il corrispettivo che
l'attore era tenuto a pagare alla convenuta ciò che potrebbe fare pensare a un
contratto di locazione o simili. Prima di vagliare il reclamo occorre quindi
determinare la natura dell'accordo tra le parti, valutando l'insieme delle
circostanze del caso concreto, (sentenza del Tribunale federale 4A_21/2015
dell'8 marzo 2016, consid. 3 con riferimenti). Tale disamina va svolta a
maggior ragione ove si pensi che in virtù dell'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG in materia
di locazione i giudici di pace non hanno competenza né per fungere da autorità
di conciliazione né per statuire sulle controversie anche quando il valore
litigioso non supera fr. 5000.–.
a) In concreto, il Giudice di pace ha accertato che le parti avevano
concluso un accordo orale secondo cui “l'attore avrebbe
potuto tenere un banco fisso di vendita di derrate alimentari all'interno del
lido di __________ e che raggiunta una certa soglia di guadagno avrebbe dovuto
corrispondere alla convenuta un compenso (20% del guadagno lordo conseguito)”.
In realtà, dagli atti risulta che per la stagione 2018 la
convenuta concedeva all'attore l'uso gratuito di una superficie all'interno del
lido patriziale di __________ per potere installare un banco per la vendita di
dolci e popcorn dietro pagamento di “un minimo rimborso per l'elettricità” da
lui utilizzata (cfr. e-mail del 9 aprile
2018.
della RE 1 a CO 1). La convenuta, inoltre, in
occasione di eventi musicali e durante i fine settimana, concedeva
altresì all'attore l'uso di una superficie nell'area del lido dove
posizionare il suo food truck e contro pagamento di un corrispettivo “pari
al 20% sul venduto” (cfr. e-mail del 9
aprile 2018 della RE 1 a CO 1).
b) Le
parti hanno quindi pattuito due accordi. Il primo con elementi
riconducibili al comodato, il quale pur essendo di
principio gratuito non esclude che il comodatario sia tenuto ad assumersi gli
oneri legati o generati dal suo utilizzo, quali i costi della corrente
elettrica (art. 307 cpv. 1 CO; Higi in:
Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 11 ad art. 307 CO).
Quanto al secondo accordo, nella misura in cui la RE 1 cedeva in uso a CO
1.
una parte di superficie del fondo da lei gestito per una certa
durata dietro pagamento di una parte della cifra d'affari, le parti si sono
accordate sui quattro elementi essenziali della locazione nel senso dell'art.
253.
CO, ovvero la cessione dell'uso, di un bene, per una certa durata e un
certo corrispettivo (Bohnet/ Dietschy-Martenet in:
Bohnet/Carron/Montini [curatori], Droit du bail à loyer et à ferme
– Commentaire pratique, 2ª edizione, n. 58 ad art. 253 CO), fermo
restando che il corrispettivo può consistere in una pigione proporzionale alla
cifra d'affari (DTF 116 II 587 consid. 2a; Lachat, Commentaire romand, CO I, 2a edizione, n. 23 ad. 269a CO).
c) In
concreto, sapere se le parti abbiano pattuito un contratto misto (di comodato e
locazione) o un contratto composto (da un contratto di comodato e uno di
locazione) non è decisivo. Dandosi come elemento preponderante l'aspetto locativo,
un eventuale litigio va sottoposto previamente alle autorità di conciliazioni
paritetiche. Il problema è che secondo l'art. 4 della legge di applicazione del
codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC; RL 270.100) gli Uffici
di conciliazione in materia di locazione istituiti nel Cantone Ticino sono
competenti per le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni
e di locali commerciali, come pure di posteggi. Con l'entrata in vigore, il 14.11.2014,
della modifica di tale norma, il Cantone Ticino ha sostanzialmente esteso la
competenza di tali uffici paritetici a tutte le liti formulate nel quadro di un
rapporto di locazione riferite a tutti i beni immobiliari (cfr. Messaggio 25 giugno 2013 n. 6823 del Consiglio di Stato,
pag. 8; Rapporto 27 agosto 2014 n. 6823 R della Commissione della
legislazione, pag. 11), salvo gli appartamenti di vacanza locati per meno di
tre mesi (Trezzini, Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione,
n. 3 ad art. 201 con rinvio alla nota 73). In circostanze siffatte, l'istanza
di conciliazione andava obbligatoriamente preceduta da un tentativo di
conciliazione davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Minusio, con giurisdizione nel comune di Ascona (art. 4 lett. h LACPC).
d) Certo, la convenuta non ha eccepito la mancanza di una valida
autorizzazione ad agire né ha contestato la competenza materiale del giudice
adito. Resta il fatto che l'esistenza di una valida autorizzazione ad agire è
una condizione di ricevibilità dell'azione (presupposto processuale) che il
giudice deve esaminare d'ufficio (art. 60 CPC; DTF 141 III 163 consid. 2.1 con
rinvio; 140 III 229 consid. 3.2). Spetta quindi al giudice del merito verificare
che l'autorizzazione ad agire sia stata rilasciata dall'autorità di
conciliazione competente (sentenza del Tribunale federale 4A_135/2020 consid.
7.1). Inoltre, dandosi un'autorità materialmente incompetente, la decisione è a
rischio nullità (DTF 142 II 187 consid. 2.2.3). Ne segue che sotto questo
profilo in mancanza di una valida autorizzazione ad agire, la petizione deve
essere dichiarata inammissibile.
e) Relativamente
alla domanda riconvenzionale è vero che essa è un'azione indipendente e che di
principio sussiste anche in casi di non entrata in materia sull'azione
principale. Se non che, venendo meno la possibilità di trattare in un solo
procedimento la pretesa e la contro pretesa senza poi correre il rischio di giudizi
contraddittori, si giustifica eccezionalmente di non entrare nel merito nemmeno
della domanda riconvenzionale (cfr. Willisegger
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 19 e 57 ad art. 224; Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol II, 2ª edizione,
n. 30 ad art. 224).
6.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 106
cpv. 2 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare
– eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non
si pone problema di ripetibili o indennità di inconvenienza,
oltre a non essere state rivendicate, le parti non si sono avvalse del
patrocinio di legali e le stesure dei loro rispettivi memoriali non hanno
verosimilmente causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). L'esito
del giudizio impone una modifica del dispositivo sugli oneri processuali
di primo grado che sono suddivisi tra le parti in ragione di metà
ciascuno. Non ricorrono invece gli estremi per attribuire alle parti
un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è irricevibile.
2. La
domanda riconvenzionale è irricevibile.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 480.–, compresa la tassa di giustizia
della procedura di conciliazione, anticipate dall'attore, sono poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno.
II. Non si prelevano spese
processuali.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.