16.2019.16
Espulsione del conduttore - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
15 marzo 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.16
Lugano
15 marzo 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 21 febbraio 2019 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 12 febbraio 2019 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Città nella causa SO.2019.9 (espulsione del conduttore) promossa con
istanza del 4 gennaio 2019 nei suoi confronti e di
Caterina
CRISTEA, Muralto,
da
CO
1
(rappresentata
dall'RA 1 ),
ritenuto
in fatto: che il 7 agosto 2017 CO 1
ha sottoscritto con RE 1 e TERZ 1 un contratto di locazione per un appartamento di 2 locali a __________, per una pigione di fr. 950.– mensili oltre
a un acconto per le spese accessorie di fr. 170.– mensili;
che il 3 ottobre 2018 la locatrice ha fissato ai conduttori un termine di 30 giorni per
il pagamento di complessivi fr. 6126.– (pigione e acconto spese da
aprile a ottobre 2018) con la comminatoria della disdetta anticipata ai
sensi dell'art. 257d CO in caso di mancato pagamento;
che non avendo ricevuto
alcun versamento, il 12 novembre 2018 la proprietaria ha
notificato agli inquilini mediante l'apposito formulario
ufficiale, la disdetta del contratto di locazione per il 31 dicembre successivo;
che con istanza del 4
gennaio 2019, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti, CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città per ottenere l'espulsione immediata di RE 1 e RE 2 dall'ente locato;
che all'udienza del 4 febbraio
2019, indetta per la discussione, RE 1, unica parte convenuta presente, ha
dichiarato di non avere mai abitato in quell'appartamento, di aver firmato il
contratto in buona fede e che TERZ 1, assente all'estero, sarebbe rientrata nel
corso del medesimo mese di febbraio;
che statuendo il 12
febbraio 2019 il Pretore ha ordinato l'espulsione immediata dei convenuti dall'ente locato, disponendone l'esecuzione effettiva, e ha posto le spese processuali di fr. 200.– in solido a carico dei convenuti, tenuti
a rifondere all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità di fr.
200.–;
che con una lettera a
questa Camera del 21 febbraio 2019 RE 1 dichiara di non essere d'accordo con la
decisione del Pretore, chiede di aspettare il rientro di TERZ 1 per permetterle
di riprendersi i suoi mobili “senza polizia”;
che il memoriale non è
stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC) sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro il termine di 10 giorni
dalla notificazione (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC);
che secondo l'art.
Fatti
320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamante si
limita a chiedere di aspettare il rientro di TERZ 1, ma non esprime alcuna
critica nei confronti della decisione del Pretore;
che in tali
circostanze, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti
per un eventuale annullamento della decisione impugnata, per altro neppure
richiesto dal reclamante;
che, per altro, nemmeno
motivi umanitari permettono di differire gli effetti di una decisione
d'espulsione dall'ente locato (CCR sentenza inc. 16.2019.10 del 1° marzo 2019
Considerandi
consid. 4 con rinvio a sentenza del Tribunale federale 4A_252/2014 del 28
maggio 2014 consid. 4.2);
che eventuali dilazioni,
oltre a poter essere accordate dal locatore, possono tutt'al più essere
concesse dall'autorità di esecuzione;
che
in definitiva il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso da questa
Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);
che
gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si
giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, il reclamante,
sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio
di un legale;
che
non si pone problema di indennità, il reclamo non essendo stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione a:
– ;
– Pretura della
giurisdizione di Locarno Città.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.