16.2019.17
Reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo
16 maggio 2019Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
16.2019.17
Lugano
16 maggio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo 28 febbraio 2019 presentato da
RE
1
(rappresentato
dalla PA 1 )
contro
la sentenza emessa il 22 gennaio 2019 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest nella causa n. 75C18PE (mutuo) promossa nei suoi confronti con istanza
25 settembre 2019 da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
premesso
che con decisione del 22 gennaio 2019 il Giudice di pace del Circolo di Lugano
Ovest ha condannato RE 1CO 1 fr. 4000.– oltre interessi al 5% dal 29 novembre
2017 a titolo di restituzione di un mutuo;
preso
atto che contro il giudizio appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un
reclamo del 28 febbraio 2019 per ottenerne la riforma nel senso di respingere
la petizione;
rammentato
che il 14 marzo 2019 il reclamante è stato invitato a depositare entro il 1°
aprile successivo la somma di fr. 500.– in sul conto corrente postale __________
del Tribunale di appello, introiti agiti,
in garanzia delle spese processuali presumibili;
ricordato
che una richiesta del reclamante de 27 marzo 2019 intesa all'esenzione delle
spese è stata respinta da questa Camera con decisione del 2 aprile 2019;
constatato
che il 3 aprile 2019 al reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 19
aprile 2019 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso
infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art.
101 cpv. 3 CPC);
appurato
che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine
suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame;
posto
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda
frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a
rinunciare a ogni prelievo;
stabilito
che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
per osservazioni;
decreta: 1. Il
reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese processuali.
3.
Notificazione
a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.