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Decisione

16.2019.17

Reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo

16 maggio 2019Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2019.17

Lugano

16 maggio 2019/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo 28 febbraio 2019 presentato da

RE

1

(rappresentato

dalla PA 1 )

contro

la sentenza emessa il 22 gennaio 2019 dal Giudice di pace del circolo di

Lugano Ovest nella causa n. 75C18PE (mutuo) promossa nei suoi confronti con istanza

25 settembre 2019 da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

premesso

che con decisione del 22 gennaio 2019 il Giudice di pace del Circolo di Lugano

Ovest ha condannato RE 1CO 1 fr. 4000.– oltre interessi al 5% dal 29 novembre

2017 a titolo di restituzione di un mutuo;

preso

atto che contro il giudizio appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un

reclamo del 28 febbraio 2019 per ottenerne la riforma nel senso di respingere

la petizione;

rammentato

che il 14 marzo 2019 il reclamante è stato invitato a depositare entro il 1°

aprile successivo la somma di fr. 500.– in sul conto corrente postale __________

del Tribunale di appello, introiti agiti,

in garanzia delle spese processuali presumibili;

ricordato

che una richiesta del reclamante de 27 marzo 2019 intesa all'esenzione delle

spese è stata respinta da questa Camera con decisione del 2 aprile 2019;

constatato

che il 3 aprile 2019 al reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 19

aprile 2019 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso

infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art.

101 cpv. 3 CPC);

appurato

che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine

suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame;

posto

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda

frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a

rinunciare a ogni prelievo;

stabilito

che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

per osservazioni;

decreta: 1. Il

reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese processuali.

3.

Notificazione

a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.