16.2019.18
Azione di accertamento negativo - responsabilità per culpa in contrahendo
4 giugno 2020Italiano17 min
interrotte prima della conclusione di un contratto. Il 16 novembre 2017 la CO 1ha
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.18
Lugano
4 giugno 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 6 marzo 2019 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 31 gennaio 2019 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
nella causa SE.2018.33 (azione di accertamento negativo) promossa con petizione
del 30 gennaio 2018 nei confronti della
CO 1
(rappresentata
dalla RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. RE 1, alla ricerca
di un appartamento dove trasferirsi con la famiglia durante il periodo in cui
la sua abitazione sarebbe stata oggetto di lavori di ristrutturazione, ha
preso contatto con la CO 1 poiché interessato a locare, dal 15 ottobre al 14
dicembre 2017, un appartamento a __________ di proprietà di quest'ultima per
una pigione mensile di fr. 1450.– oltre a fr. 180.– di spese accessorie e fr.
240.– per due posteggi. Sull'esito delle trattative la posizione della CO 1 e
di RE 1 divergono. Per la proprietaria, le negoziazioni sarebbero sfociate in
un contratto di locazione, per il secondo, invece, sarebbero state da lui
interrotte prima della conclusione di un contratto. Il 16 novembre 2017 la CO 1ha
fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso
di fr. 3260.– oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2017 indicando
quale titolo di credito “contratto di locazione appartamento
n. 6 in via __________ a __________”, al quale l'escusso ha interposto
opposizione.
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione
n. 6 di Massagno, con petizione del 29 gennaio 2018 RE 1 ha convenuto la
CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo di
accertare l'inesistenza del debito di fr. 3260.– di cui al
precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano, di annullare la predetta
esecuzione e di autorizzarlo, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, a
chiedere all'UE di Lugano la cancellazione della citata esecuzione. Nelle
sue osservazioni del 12 febbraio 2018 la convenuta ha proposto di respingere
la petizione. In una replica spontanea del 21 febbraio 2018 e in
una duplica spontanea del 23 febbraio 2018 le parti hanno confermato i loro
punti di vista. Alle prime arringhe
del 1° marzo 2018 le parti hanno riaffermato le rispettive posizioni e notificato
prove. L'istruttoria è terminata il 19 aprile 2018 e alla discussione
finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte dell'8
maggio e dell'11 maggio 2018 in cui hanno reiterato le loro domande.
C. Statuendo con
decisione del 31 gennaio 2019 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo
le spese processuali di complessivi fr. 800.– a carico dell'attore, tenuto a
rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 200.–.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2019
per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso
di accogliere la petizione. Invitata a presentare osservazioni al reclamo la CO
1 è rimasta silente.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il
valore litigioso ammonta a fr. 3260.–, donde la competenza di questa Camera per
trattare il reclamo (art. 48 lett. d n. 1 CPC). Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore
dell'attore il 5 febbraio 2019 (cfr. tracciamento dell'invio n. 98.__________
agli atti). Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale d'appello il
6.
marzo 2019, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Al reclamo RE 1
allega il contratto di locazione del 12 ottobre 2017 da lui concluso con la C__________
SA (doc. D), il quale prevede una pigione mensile di fr. 3600.– oltre a fr. 100.–
per un secondo posto auto. La ricevibilità di tale atto, non sottoposto al
Pretore, appare dubbia (art. 326 cpv. 2 CPC). Il reclamante fa valere tuttavia
che il documento serve per dimostrare l'arbitrarietà dell'accertamento del
Pretore, basato su una verifica effettuata d'ufficio dei prezzi degli
appartamenti indicati sul sito internet della C__________ SA, secondo cui
l'appartamento di quest'ultima da lui preso in locazione sarebbe stato più
economico rispetto a quello della controparte oggetto della vertenza. Trattandosi
di mezzi di prova di rilievo per contestare un'argomentazione oggettivamente
imprevedibile per una parte prima di ricevere il giudizio, la produzione di
nuovi documenti parrebbe lecita (DTF 145 III 428 consid. 5.2 con rinvio alla
sentenza 5A_866/2018 del 18 marzo 2019 consid. 3.3). Ad ogni modo, come si
vedrà in appresso, la valenza del documento non è di rilievo ai fini del giudizio.
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore e spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio
(art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti.
Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione
impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per
quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero
manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso
oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF
144.
III 146 consid. 2 con rinvii).
4.
Nella decisione
impugnata il Pretore, dopo avere ammesso la ricevibilità dell'azione di
accertamento negativo in applicazione dell'art. 88 CPC, ha respinto la tesi
dell'attore secondo cui la sua petizione era fondata già solo perché l'oggetto
della contestata locazione non si trova, come indicato nel precetto esecutivo
fattogli notificare dalla convenuta “in via __________ a __________” ma “in via
__________ a __________”, l'errore non costituendo un'indicazione
essenziale e non avendo creato alcun pregiudizio all'attore. Posto ciò, egli
ha accertato che le parti avevano concordato di concludere un contratto di
locazione in forma scritta (art. 16 CO) ma ha escluso che un tale contratto si fosse perfezionato, al
momento in cui l'attore aveva comunicato alla convenuta di aver reperito
un'altra soluzione abitativa nessun contratto era stato firmato da entrambe le
parti.
Il
Pretore ha ad ogni modo esaminato se l'attore potesse essere ritenuto responsabile
nei confronti della convenuta per avere interrotto in malafede le trattative in
vista della conclusione del contratto (culpa in contrahendo). Egli ha
considerato, in particolare, che dall'e-mail dell'11 ottobre 2017, con cui
l'attore aveva inviato alla controparte la bozza del contratto da
lui sottoscritta con delle modifiche da lui apportate, “non è
ravvisabile in alcun modo che qualora la convenuta non le avesse accettate egli
non avrebbe sottoscritto il contratto” e che “le modifiche in questione, del
resto, non riguardavano i punti essenziali del contratto”. Per il primo
giudice, da una verifica effettuata d'ufficio sul sito internet della C__________
SA [con cui l'attore ha sottoscritto un contratto di locazione] “si evince che
l'appartamento più grande situato nel Residence viene locato al prezzo di fr.
1400.– mensili” e che “non è richiesto il deposito di garanzia”. A suo parere,
l'immediata interruzione delle trattative è “quindi da attribuire alla
possibilità concreta di sottoscrivere un contratto di locazione più vantaggioso
e che gli evitasse pure il mal tollerato versamento della garanzia. Il tutto,
come detto, dopo aver da parte sua già sottoscritto la bozza di contratto in
suo possesso e lasciato intendere alla controparte di voler entrare nell'appartamento
nel giro di brevissimo tempo”. La convenuta – egli ha soggiunto – ricevuta la
bozza di contratto firmata dall'attore, si è improvvisamente ritrovata con
l'appartamento vuoto e nell'impossibilità concreta di rilocarlo immediatamente,
in un momento che non coincideva con le scadenze di disdetta nel Luganese
(marzo e settembre). In siffatte circostanze, il Pretore ha ritenuto equo
riconoscere alla convenuta l'intera perdita locativa da lei subìta,
l'appartamento essendo rimasto a disposizione dell'attore per l'intero periodo,
donde la reiezione della petizione.
5.
Il reclamante ribadisce
che il precetto esecutivo fattogli notificare dalla convenuta indica quale
motivo del credito l'esistenza di un contratto di locazione e che la sua azione
di accertamento negativo (art. 88 CPC) era volta appunto ad accertare
l'inesistenza di quel credito. Egli ritiene che il primo giudice, appurata l'inesistenza
di un contratto di locazione, avrebbe dovuto concludere per l'inesistenza anche
della causa del credito vantato nel precetto esecutivo e accogliere la sua
petizione. A suo avviso, il primo giudice nel fondare il proprio giudizio sulla
culpa in contrahendo è andato ultra petita e ha violato il suo
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC). Se il Pretore
gli avesse dato la possibilità di esprimersi sulla questione della
responsabilità precontrattuale, egli avrebbe sollevato l'eccezione di
prescrizione poiché dalla notificazione del precetto esecutivo, avvenuta il 16
novembre 2017, la controparte non ha proposto alcun atto interruttivo del
termine annuale di prescrizione (art. 60 CO).
6.
Nella fattispecie,
l'attore ha introdotto un'azione di accertamento negativo fondata sull'art. 88
CPC chiedendo al Pretore di accertare “l'inesistenza del debito di cui al
precetto esecutivo del 14.11.2017 per un ammontare di fr. 3260.–” e di
conseguenza annullare “l'esecuzione di cui al PE __________ del 14.11.2017”. Ed
è indiscusso che il precetto esecutivo cui l'attore si riferisce indichi come
motivo del credito “contratto di locazione appartamento n. 6 …” (doc. B).
Se non che, l'attore,
oltre a sostenere che non si era perfezionato un contratto di locazione con la
controparte, ha addotto che la pretesa di fr. 3260.– vantata dalla convenuta era
inesistente, anche perché non era ravvisabile una sua culpa in contrahendo
(petizione, pag. 4 e conclusioni, pag. 4). Pur dando atto che il giudice è
vincolato dalle domande di giudizio, sia dal loro oggetto che dalla loro
entità, quando è lo stesso attore a qualificare le sue pretese nelle proprie
domande di giudizio (DTF 142 II 238 consid. 2.2), nel caso in esame proprio perché
l'attore aveva motivato l'inesistenza del debito anche su un'altra causa non
menzionata nel noto precetto esecutivo, il Pretore poteva legittimamente
ritenere che in realtà la richiesta di giudizio fosse volta all'accertamento
dell'inesistenza di qualsiasi debito della convenuta riconducibile all'intera
fattispecie “locazione dell'appartamento n. 6 ….”, compresa quindi anche la
fase precontrattuale. In tali circostanze, non si intravvede alcuna violazione
del principio dispositivo né una violazione del diritto di essere sentito
del convenuto, un altro fondamento giuridico essendo stato finanche invocato
all'attore medesimo. Su questo punto il reclamo si rivela dunque infondato.
7.
Resta da esaminare
se il comportamento dell'attore sia suscettibile di fondare una responsabilità
per culpa in contrahendo e giustifichi riconoscere alla convenuta
di un'indennità di fr. 3260.–.
a) Il reclamante nega che il suo comportamento sia costitutivo di una culpa in contrahendo,
ciò che la convenuta non ha per altro mai sostenuto. Per il reclamante, le
modifiche da lui apportate alla bozza del contratto erano fondamentali e
assevera che la convenuta, dopo averle rifiutate, gli aveva chiesto se voleva
“procedere” e aveva soggiunto “nel caso non esiti a contattarmi”, per cui egli
ha ritenuto di essere libero di accettare o no le sue condizioni. A suo avviso
il Pretore ha arbitrariamente accertato che la pigione massima richiesta dalla
C__________ SA per i suoi appartamenti ammontava a fr. 1400.– e nega di
avere preso in locazione un appartamento da tale società solo per risparmiare
sulla pigione. Il suo contratto con la C__________ SA – egli evidenzia –
prevedeva per altro una pigione di fr. 3600.– mensili oltre a
fr. 100.– per un secondo posto auto sicché “non è la convenienza finanziaria” il motivo
della sua scelta di non concludere un contratto con la convenuta.
b) I
principi che reggono la responsabilità precontrattuale sono già stati riassunti
dal Pretore. Al riguardo giovi ricordare che alla parte che si prevale con
successo della responsabilità precontrattuale può essere riconosciuto di regola
solo il rimborso dell'interesse negativo (DTF 140 III 203 consid. 5.2). Si
tratta per l'essenziale delle spese affrontate in vista della conclusione e
dell'adempimento del contratto che non si è concluso. In altre parole, la parte
danneggiata dev'essere posta nella situazione in cui si troverebbe qualora le
trattative non fossero mai avvenute. Certo l'interesse negativo può includere
anche il mancato guadagno. Non però di quello che sarebbe intervenuto se il
contratto fosse stato regolarmente concluso e adempiuto – perché allora si
tratterebbe di interesse positivo – bensì, ad esempio, di quello che il
danneggiato avrebbe realizzato mediante la conclusione del contratto con un
terzo cui ha rinunciato a causa delle trattative in corso (sentenza del
Tribunale federale 4C.399/2005 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.1 e 5.2.2
con riferimenti).
c) Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che la convenuta
non si è prevalsa di una qualsivoglia culpa in contrahendo della
controparte e delle conseguenze che ne derivano, il riconoscimento della perdita locativa dovuta alla mancata
conclusione del contratto con l'attore rientra, come si è detto, nel concetto di
interesse positivo. Certo, il giudice, nei limiti delle richieste di giudizio
(art. 58 cpv. 1 CPC) e dei fatti allegati e provati può argomentare
diversamente rispetto alle tesi giuridiche sviluppate dalle parti e modificare
il fondamento giuridico di una pretesa applicando le norme di diritto che
meglio ritiene adattabili al caso concreto, senza violare la massima
dispositiva. In concreto, tuttavia, la convenuta non ha mai preteso davanti al
primo giudice di aver rinunciato ad un'opportunità concreta di locare
l'appartamento a un terzo né tantomeno indicato l'ammontare dell'eventuale
guadagno che avrebbe perso. Essa si è sempre limitata a sostenere di avere
diritto alla pigione pattuita sulla base del contratto di locazione. Né si
scorgono ragioni di equità, per altro anch'esse nemmeno addotte, per
riconoscere un risarcimento supplementare. Su questo punto la decisione del
Pretore si rivela errata e il reclamo va accolto.
8.
Visto quanto precede, soccorrendo le premesse dell'art. 327
cpv. 3 lett. b CPC, la decisione impugnata va riformata nel senso che deve
essere accertata l'inesistenza del credito di fr. 3260.– vantato dalla
convenuta nei confronti dell'attore ed annullata l'esecuzione n. __________ del
14.
novembre 2017 emessa dall'UE di Lugano. Non compete per contro a questo
giudice autorizzare l'attore a chiedere all'UE di Lugano la cancellazione della
menzionata esecuzione (sentenza del Tribunale federale 4A_229/2018 del 12 ottobre
2018.
consid. 7 in fine). Una richiesta di cancellazione di un'esecuzione –
ovvero il divieto di comunicazione a terzi secondo l'art. 8a cpv. 3 LEF
– dev'essere diretta all'ufficio di esecuzione competente, il quale decide se
sono date le condizioni per accoglierla, in particolare se l'esecuzione è stata
dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale (lett. a). La
decisione dell'ufficio di esecuzione può poi essere impugnata con ricorso
all'Autorità di vigilanza (art. 13, 17 e 18 LEF; RtiD II-2017 pag. 864; CCR,
sentenza inc. 16.2017.38 dell'11 giugno 2019 consid. 7b).
9.
Le spese processuali del giudizio odierno
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La resistente, tuttavia,
non ha presentato osservazioni e non può essere considerata soccombente di modo
che non può essere tenuta al pagamento di spese (CCR, sentenza 16.2017.5 del 26
febbraio 2019 consid. 5 con rinvio; v. anche DTF 139 III 38 consid. 5 in fine).
In condizioni del genere tanto vale rinunciare in questa sede al prelievo di
oneri e ad assegnare ripetibili. Allo Stato del Cantone Ticino, poi, possono
essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2
CPC).
L'esito
del giudizio impone una modifica del dispositivo sugli oneri processuali
di primo grado, nel senso che le spese processuali seguono la soccombenza della
convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore, patrocinato da un legale, ha diritto
a un'equa indennità per ripetibili. Egli chiede a tale titolo fr. 1500.–.
Ora, dandosi un valore litigioso di fr. 3260.–, l'art. 11 cpv. 1 lett. a del Regolamento sulla tariffa per
i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (RL 178.310) prevede un'indennità per ripetibili varianti tra
fr. 489.– (15%) e fr. 815.– (25%). Tra il minimo e il massimo l'indennità
va poi fissata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della
lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato
dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11
cpv. 5 del regolamento). In concreto, la causa in esame non può ritenersi
particolarmente complessa né in fatto né in diritto e nemmeno è risultata
particolarmente impegnativa. Il patrocinio ha comportato la redazione di tre
allegati e nella partecipazione a due udienze. Nelle circostanze descritte, si
giustifica di applicare l'aliquota media del 20% onde
un'indennità di fr. 650.–. A ciò si aggiungono le spese (10%: art. 6
cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, per un totale di fr. 780.–
(arrotondati).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto nel
senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La
petizione è accolta. Di
conseguenza:
1.1 È accertata l'inesistenza
del credito di fr. 3260.– vantato dalla CO 1 nei confronti di RE 1 di cui al
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di
Lugano.
1.2 Il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano fatto spiccare dalla CO 1 nei confronti di RE 1 è annullato.
2. La tassa di giustizia di fr. 650.– e le spese
di fr. 150.–, da anticipare dall'attore,
sono poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 780.–
per ripetibili.
II. Non si prelevano spese
processuali.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115
LTF.