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Decisione

16.2019.18

Azione di accertamento negativo - responsabilità per culpa in contrahendo

4 giugno 2020Italiano17 min

interrotte prima della conclusione di un contratto. Il 16 novembre 2017 la CO 1ha

Source ti.ch

Incarto n.

16.2019.18

Lugano

4 giugno 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 6 marzo 2019 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 31 gennaio 2019 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,

nella causa SE.2018.33 (azione di accertamento negativo) promossa con petizione

del 30 gennaio 2018 nei confronti della

CO 1

(rappresentata

dalla RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. RE 1, alla ricerca

di un appartamento dove trasferirsi con la famiglia durante il periodo in cui

la sua abitazione sarebbe sta­ta oggetto di lavori di ristrutturazione, ha

preso contatto con la CO 1 poiché interessato a locare, dal 15 ottobre al 14

dicembre 2017, un appartamento a __________ di proprietà di quest'ultima per

una pigione mensile di fr. 1450.– oltre a fr. 180.– di spese accessorie e fr.

240.– per due posteggi. Sull'esito delle trattative la posizione della CO 1 e

di RE 1 divergono. Per la proprietaria, le negoziazioni sarebbero sfociate in

un contratto di locazione, per il secondo, invece, sarebbero state da lui

interrotte prima della conclusione di un contratto. Il 16 novembre 2017 la CO 1ha

fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso

di fr. 3260.– oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2017 indicando

quale titolo di credito “contratto di locazione appartamento

n. 6 in via __________ a __________”, al quale l'escusso ha interposto

opposizione.

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione

n. 6 di Massagno, con petizione del 29 gennaio 2018 RE 1 ha convenuto la

CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo di

accertare l'inesistenza del debito di fr. 3260.– di cui al

precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano, di annullare la predetta

esecuzione e di autorizzarlo, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, a

chiedere all'UE di Lugano la cancellazione della citata esecuzione. Nelle

sue osservazioni del 12 febbraio 2018 la convenuta ha proposto di respingere

la petizione. In una replica spontanea del 21 febbraio 2018 e in

una duplica spontanea del 23 febbraio 2018 le parti hanno confermato i loro

punti di vista. Alle prime arringhe

del 1° marzo 2018 le parti hanno riaffermato le rispettive posizioni e notificato

prove. L'istruttoria è terminata il 19 aprile 2018 e alla discussione

finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte dell'8

maggio e dell'11 maggio 2018 in cui hanno reiterato le loro domande.

C. Statuendo con

decisione del 31 gennaio 2019 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo

le spese processuali di complessivi fr. 800.– a carico dell'attore, tenuto a

rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 200.–.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2019

per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso

di accogliere la petizione. Invitata a presentare osservazioni al reclamo la CO

1 è rimasta silente.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il

valore litigioso ammonta a fr. 3260.–, donde la competenza di questa Camera per

trattare il reclamo (art. 48 lett. d n. 1 CPC). Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore

dell'attore il 5 febbraio 2019 (cfr. tracciamento dell'invio n. 98.__________

agli atti). Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale d'appello il

6.

marzo 2019, il reclamo in esame è pertanto tem­pestivo.

2.

Al reclamo RE 1

allega il contratto di locazione del 12 ottobre 2017 da lui concluso con la C__________

SA (doc. D), il quale prevede una pigione mensile di fr. 3600.– oltre a fr. 100.–

per un secondo posto auto. La ricevibilità di tale atto, non sottoposto al

Pretore, appare dubbia (art. 326 cpv. 2 CPC). Il reclamante fa valere tuttavia

che il documento serve per dimostrare l'arbitrarietà dell'accertamento del

Pretore, basato su una verifica effettuata d'ufficio dei prezzi degli

appartamenti indicati sul sito internet della C__________ SA, secondo cui

l'appartamento di quest'ultima da lui preso in locazione sarebbe stato più

economico rispetto a quello della controparte oggetto della vertenza. Trattandosi

di mezzi di prova di rilievo per contestare un'argomentazione oggettivamente

imprevedibile per una parte prima di ricevere il giudizio, la produzione di

nuovi documenti parrebbe lecita (DTF 145 III 428 consid. 5.2 con rinvio alla

sentenza 5A_866/2018 del 18 marzo 2019 consid. 3.3). Ad ogni modo, come si

vedrà in appresso, la valenza del documento non è di rilievo ai fini del giudizio.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore e spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara

e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'ar­bitrio

(art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti.

Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione

impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per

quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero

manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale,

gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso

oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF

144.

III 146 consid. 2 con rinvii).

4.

Nella decisione

impugnata il Pretore, dopo avere ammesso la ricevibilità dell'azione di

accertamento negativo in applicazione dell'art. 88 CPC, ha respinto la tesi

dell'attore secondo cui la sua petizione era fondata già solo perché l'oggetto

della contestata locazione non si trova, come indicato nel precetto esecutivo

fattogli notificare dalla convenuta “in via __________ a __________” ma “in via

__________ a __________”, l'errore non costituendo un'indicazione

essenziale e non avendo creato alcun pregiudizio all'atto­re. Posto ciò, egli

ha accertato che le parti avevano concordato di concludere un contratto di

locazione in forma scritta (art. 16 CO) ma ha escluso che un tale contratto si fosse perfezionato, al

momento in cui l'attore aveva comunicato alla convenuta di aver reperito

un'altra soluzione abitativa nessun contratto era stato firmato da entrambe le

parti.

Il

Pretore ha ad ogni modo esaminato se l'attore potesse essere ritenuto responsabile

nei confronti della convenuta per avere interrotto in malafede le trattative in

vista della conclusione del contratto (culpa in contrahendo). Egli ha

considerato, in particolare, che dall'e-mail dell'11 ottobre 2017, con cui

l'attore aveva inviato alla controparte la bozza del contratto da

lui sottoscritta con delle modifiche da lui apportate, “non è

ravvisabile in alcun modo che qualora la convenuta non le avesse accettate egli

non avrebbe sottoscritto il contratto” e che “le modifiche in questione, del

resto, non riguardavano i punti essenziali del contratto”. Per il primo

giudice, da una verifica effettuata d'ufficio sul sito internet della C__________

SA [con cui l'attore ha sottoscritto un contratto di locazione] “si evince che

l'appartamento più grande situato nel Residence viene locato al prezzo di fr.

1400.– mensili” e che “non è richiesto il deposito di garanzia”. A suo parere,

l'immediata interruzione delle trattative è “quindi da attribuire alla

possibilità concreta di sottoscrivere un contratto di locazione più vantaggioso

e che gli evitasse pure il mal tollerato versamento della garanzia. Il tutto,

come detto, dopo aver da parte sua già sottoscritto la bozza di contratto in

suo possesso e lasciato intendere alla controparte di voler entrare nell'appartamento

nel giro di brevissimo tempo”. La convenuta – egli ha soggiunto – ricevuta la

bozza di contratto firmata dall'attore, si è improvvisamen­te ritrovata con

l'appartamento vuoto e nell'impossibilità concreta di rilocarlo immediatamente,

in un momento che non coincideva con le scadenze di disdetta nel Luganese

(marzo e settembre). In siffatte circostanze, il Pretore ha ritenuto equo

riconoscere alla convenuta l'intera perdita locativa da lei subìta,

l'appartamento essendo rimasto a disposizione dell'attore per l'intero periodo,

donde la reiezione della petizione.

5.

Il reclamante ribadisce

che il precetto esecutivo fattogli notificare dalla convenuta indica quale

motivo del credito l'esistenza di un contratto di locazione e che la sua azione

di accertamento negativo (art. 88 CPC) era volta appunto ad accertare

l'inesistenza di quel credito. Egli ritiene che il primo giudice, appurata l'inesisten­za

di un contratto di locazione, avrebbe dovuto concludere per l'inesistenza anche

della causa del credito vantato nel precetto esecutivo e accogliere la sua

petizione. A suo avviso, il primo giudice nel fondare il proprio giudizio sulla

culpa in contrahendo è andato ultra petita e ha violato il suo

diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC). Se il Pretore

gli avesse dato la possibilità di esprimersi sulla questione della

responsabilità precontrattuale, egli avrebbe sollevato l'eccezione di

prescrizione poiché dalla notificazione del precetto esecutivo, avvenuta il 16

novembre 2017, la controparte non ha proposto alcun atto interruttivo del

termine annuale di prescrizione (art. 60 CO).

6.

Nella fattispecie,

l'attore ha introdotto un'azione di accertamento negativo fondata sull'art. 88

CPC chiedendo al Pretore di accertare “l'inesistenza del debito di cui al

precetto esecutivo del 14.11.2017 per un ammontare di fr. 3260.–” e di

conseguenza annullare “l'esecuzione di cui al PE __________ del 14.11.2017”. Ed

è indiscusso che il precetto esecutivo cui l'attore si riferisce indichi come

motivo del credito “contratto di locazione appartamento n. 6 …” (doc. B).

Se non che, l'attore,

oltre a sostenere che non si era perfeziona­to un contratto di locazione con la

controparte, ha addotto che la pretesa di fr. 3260.– vantata dalla convenuta era

inesistente, anche perché non era ravvisabile una sua culpa in contrahendo

(petizione, pag. 4 e conclusioni, pag. 4). Pur dando atto che il giudice è

vincolato dalle domande di giudizio, sia dal loro oggetto che dalla loro

entità, quando è lo stesso attore a qualificare le sue pretese nelle proprie

domande di giudizio (DTF 142 II 238 consid. 2.2), nel caso in esame proprio perché

l'attore aveva motivato l'inesistenza del debito anche su un'altra causa non

menzionata nel noto precetto esecutivo, il Pretore poteva legittimamente

ritenere che in realtà la richiesta di giudizio fosse volta all'accertamento

dell'inesistenza di qualsiasi debito della convenuta riconducibile all'intera

fattispecie “locazione dell'appartamento n. 6 ….”, compresa quindi anche la

fase precontrattuale. In tali circostanze, non si intravvede alcuna violazione

del principio dispositivo né una violazione del diritto di essere sentito

del convenuto, un altro fondamento giuridico essendo stato finanche invocato

all'attore medesimo. Su questo punto il reclamo si rivela dunque infondato.

7.

Resta da esaminare

se il comportamento dell'attore sia suscettibile di fondare una responsabilità

per culpa in contrahendo e giustifichi riconoscere alla convenuta

di un'indennità di fr. 3260.–.

a) Il reclamante nega che il suo comportamento sia costitutivo di una culpa in contrahendo,

ciò che la convenuta non ha per altro mai sostenuto. Per il reclamante, le

modifiche da lui apportate alla bozza del contratto erano fondamentali e

assevera che la convenuta, dopo averle rifiutate, gli aveva chiesto se voleva

“procedere” e aveva soggiunto “nel caso non esiti a contattarmi”, per cui egli

ha ritenuto di essere libero di accettare o no le sue condizioni. A suo avviso

il Pretore ha arbitrariamente accertato che la pigione massima richiesta dalla

C__________ SA per i suoi appartamenti ammontava a fr. 1400.– e nega di

avere preso in locazione un appartamen­to da tale società solo per risparmiare

sulla pigione. Il suo contratto con la C__________ SA – egli evidenzia –

prevedeva per altro una pigione di fr. 3600.– mensili oltre a

fr. 100.– per un secondo posto auto sicché “non è la convenienza finanziaria” il motivo

della sua scelta di non concludere un contratto con la convenuta.

b) I

principi che reggono la responsabilità precontrattuale sono già stati riassunti

dal Pretore. Al riguardo giovi ricordare che alla parte che si prevale con

successo della responsabilità precontrattuale può essere riconosciuto di regola

solo il rimborso dell'interesse negativo (DTF 140 III 203 consid. 5.2). Si

tratta per l'essenziale delle spese affrontate in vista della conclusione e

dell'adempimento del contratto che non si è concluso. In altre parole, la parte

danneggiata dev'essere posta nella situazione in cui si troverebbe qualora le

trattative non fossero mai avvenute. Certo l'interesse negativo può includere

anche il mancato guadagno. Non però di quello che sarebbe intervenuto se il

contratto fosse stato regolarmente concluso e adempiuto – perché allora si

tratterebbe di interesse positivo – bensì, ad esempio, di quello che il

danneggiato avrebbe realizzato mediante la conclusione del contratto con un

terzo cui ha rinunciato a causa delle trattative in corso (sentenza del

Tribunale federale 4C.399/2005 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.1 e 5.2.2

con riferimenti).

c) Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che la convenuta

non si è prevalsa di una qualsivoglia culpa in contrahendo della

controparte e delle conseguenze che ne derivano, il riconoscimento della perdita locativa dovuta alla mancata

conclusione del contratto con l'attore rientra, come si è detto, nel concetto di

interesse positivo. Certo, il giudice, nei limiti delle richieste di giudizio

(art. 58 cpv. 1 CPC) e dei fatti allegati e provati può argomentare

diversamente rispetto alle tesi giuridiche sviluppate dalle parti e modificare

il fondamento giuridico di una pretesa applicando le norme di diritto che

meglio ritiene adattabili al caso concreto, senza violare la massima

dispositiva. In concreto, tuttavia, la convenuta non ha mai preteso davanti al

primo giudice di aver rinunciato ad un'opportunità concreta di locare

l'appartamento a un terzo né tantomeno indicato l'ammontare dell'eventuale

guadagno che avrebbe perso. Essa si è sempre limitata a sostenere di avere

diritto alla pigione pattuita sulla base del contratto di locazione. Né si

scorgono ragioni di equità, per altro anch'esse nemmeno addotte, per

riconoscere un risarcimento supplementare. Su questo punto la decisione del

Pretore si rivela errata e il reclamo va accolto.

8.

Visto quanto precede, soccorrendo le premesse dell'art. 327

cpv. 3 lett. b CPC, la decisione impugnata va riformata nel senso che deve

essere accertata l'inesistenza del credito di fr. 3260.– vantato dalla

convenuta nei confronti dell'attore ed annullata l'esecuzione n. __________ del

14.

novembre 2017 emessa dall'UE di Lugano. Non compete per contro a questo

giudice autorizzare l'attore a chiedere all'UE di Lugano la cancellazione della

menzionata esecuzione (sentenza del Tribunale federale 4A_229/2018 del 12 ottobre

2018.

consid. 7 in fine). Una richiesta di cancellazione di un'esecuzione –

ovvero il divieto di comunicazione a terzi secondo l'art. 8a cpv. 3 LEF

– dev'essere diretta all'ufficio di esecuzione competente, il quale decide se

sono date le condizioni per accoglierla, in particolare se l'esecuzione è stata

dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale (lett. a). La

decisione dell'uffi­cio di esecuzione può poi essere impugnata con ricorso

all'Autorità di vigilanza (art. 13, 17 e 18 LEF; RtiD II-2017 pag. 864; CCR,

sentenza inc. 16.2017.38 dell'11 giugno 2019 consid. 7b).

9.

Le spese processuali del giudizio odierno

seguirebbero la soccom­benza (art. 106 cpv. 1 CPC). La resistente, tuttavia,

non ha presentato osservazioni e non può essere considerata soccombente di modo

che non può essere tenuta al pagamento di spese (CCR, sentenza 16.2017.5 del 26

febbraio 2019 consid. 5 con rinvio; v. anche DTF 139 III 38 consid. 5 in fine).

In condizioni del genere tanto vale rinunciare in questa sede al prelievo di

oneri e ad assegnare ripetibili. Allo Stato del Cantone Ticino, poi, possono

essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2

CPC).

L'esito

del giudizio impone una modifica del dispositivo sugli one­ri processuali

di primo grado, nel senso che le spese processuali seguono la soccombenza della

convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore, patrocinato da un legale, ha diritto

a un'equa indennità per ripetibili. Egli chiede a tale titolo fr. 1500.–.

Ora, dandosi un valore litigioso di fr. 3260.–, l'art. 11 cpv. 1 lett. a del Regolamen­to sulla tariffa per

i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissa­zione

delle ripetibili (RL 178.310) preve­de un'indennità per ripetibili varianti tra

fr. 489.– (15%) e fr. 815.– (25%). Tra il minimo e il massimo l'indennità

va poi fissata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della

lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato

dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11

cpv. 5 del regolamento). In concreto, la causa in esame non può ritenersi

particolarmente complessa né in fatto né in diritto e nemmeno è risultata

particolarmente impegnativa. Il patrocinio ha comportato la redazione di tre

allegati e nella partecipazione a due udienze. Nelle circostanze descritte, si

giustifi­ca di applicare l'aliquota media del 20% onde

un'indennità di fr. 650.–. A ciò si aggiungono le spese (10%: art. 6

cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, per un totale di fr. 780.–

(arrotondati).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto nel

senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. La

petizione è accolta. Di

conseguenza:

1.1 È accertata l'inesistenza

del credito di fr. 3260.– vantato dalla CO 1 nei confronti di RE 1 di cui al

precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di

Lugano.

1.2 Il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano fatto spiccare dalla CO 1 nei confronti di RE 1 è annullato.

2. La tassa di giustizia di fr. 650.– e le spese

di fr. 150.–, da anticipare dall'attore,

sono poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 780.–

per ripetibili.

II. Non si prelevano spese

processuali.

III. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115

LTF.