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Decisione

16.2019.2

Mandato: remunerazione del mandatario - procedura decisionale dell'art. 212 CPC

27 marzo 2020Italiano17 min

1080.–, corrispondente a dieci ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 100.– più

Source ti.ch

Incarto

n.

16.2019.2

Lugano

27 marzo 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 10 gennaio 2019 presentato dalla

RE 1

(ora

patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 10 dicembre 2018

dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 37/B/18/Co (mandato) promossa con istanza del 3 settembre 2018 da

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 19 ottobre 2017 CO

1, titolare della ditta individuale CO 1 attiva in particolare nella direzione

lavori, ha trasmesso alla RE 1 una nota professionale di complessivi fr.

1080.–, corrispondente a dieci ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 100.– più

IVA all'8% per prestazioni svolte in vista dell'ultima­zione di lavori in uno

stabile a __________ eseguite dal 30 maggio al 12 giugno 2017. Tale nota è

rimasta impagata.

B. Il 3 settembre 2018 CO

1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare

la RE 1 a un tentativo di conciliazione, e in caso di mancata con­ciliazione

di emanare una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC, volto a

ottenere il pagamento di fr. 1080.– oltre interessi al 5% dal 19

ottobre 2017. All'udienza

di conciliazione del 14 novembre 2018 le parti non hanno raggiunto un'intesa e han­no

chiesto all'autorità di conciliazione di decidere la controversia.

C. Statuendo con

decisione del 10 dicembre 2018 il Giudice di pace ha accolto l'istanza,

obbligando la convenuta a versare all'istante fr. 1080.– oltre interessi

al 5% dall'8 ottobre 2018. Le spese processuali di fr. 125.– sono state

poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte

un'indennità di fr. 150.–.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 gennaio

2019, in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo –

l'annullamento della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso di

respingere la petizione. Con decreto dell'11 febbraio 2019 il presidente di

questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue

osservazioni del 26 febbraio 2019 CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.

1.

CPC sono impugnabili con re­clamo entro trenta giorni dalla

notificazione della sentenza (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/ Leuen­berger

[curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta l'11

dicembre 2018. Introdotto il 10 gennaio 2019, il reclamo in esa­me è

senz'altro tempestivo.

2.

L'istanza di conciliazione

è stata presentata dalla ditta individuale “CO 1”. Se non che, una ditta individua­le è

sprovvista della personalità giuridica e non ha la capacità di essere parte.

Legittimato ad agire è solo il suo titolare, quale persona fisica (v. CCR, sentenza inc. 16.2017.16 del 13 febbraio

2019.

consid. 2 con rinvii). Premesso ciò, in concreto, non sussistono

confusione o dubbi in merito alla parte istante, CO 1, titolare della ditta,

avendo egli stesso sottoscritto tutti gli atti della procedura. Ne segue che la

denominazione della parte istante “nel rubrum” va corretta senza

ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).

3.

Al reclamo la

reclamante allega della documentazione che a suo dire è stata da lei prodotta in

prima sede ma le è poi stata restituita dal primo giudice. In realtà, dall'elenco

di spedizione compilato dal Giudice di pace allegato al fascicolo processuale

trasmesso a questa Camera in virtù dell'art. 327 cpv. 1 CPC risulta che la

parte convenuta non ha prodotto alcun documento. Tale attestazione va presunta

completa e veritiera, tanto più che i documenti prodotti dall'istante,

regolarmente protocollati, figurano nell'incarto della Giudicatura di pace.

Certo, i documenti non riportano alcuna timbratura ma, contrariamente a quanto

previsto per le Preture, al Giudice di pace è imposto solo di tenere un

protocollo di ogni atto di procedura (art. 3 del Regolamento delle Giudicature

di pace RL 177. 110) e non la timbratura dei documenti con la data di ricezione

(giorno, mese, anno) e con l'indicazione dell'incarto (art. 3 del Regolamento delle

Preture dell'11 novembre 2003, RL 177.120).

Premesso ciò, per l'art. 326 cpv.

1.

CPC in sede di reclamo non sono ammesse l'allegazione di nuovi fatti o la

produzione di nuove prove. In concreto, gli scambi e-mail del 24 aprile

2018.

tra __________ __________E__________ e CO 1 così come gli sms dal 5 giugno

al 20 giugno 2017 tra P__________ D__________ e CO 1 sono già stati prodotti

dall'istante e la loro produzione è superflua. Il resto della documentazione (l'e-mail

dell'8 giugno 2017 inviata da CO 1 a P__________ D__________ e quella del 13

novembre 2018 inviata da quest'ultimo a __________ __________E__________) non è

stata sottoposta al primo giudice e andrebbe pertanto dichiarata inammissibile.

Ad ogni modo, si volesse per avventura tenere conto di tali documenti, e ritenere

che il Giudice di pace li abbia inopinatamente restituiti alla parte prima

della scadenza del termine di ricorso, la loro valenza non soccorre alla

posizione della reclamante.

4.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara

e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.

9.

Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,

in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con

rinvii).

5.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace ha rilevato anzitutto che le parti, non avendo

all'udienza di conciliazione “trovato un accordo, poiché il signor __________E__________

[amministratore unico della convenuta] non è al corrente dei fatti in quanto se

ne è occupato il signor D__________”, gli hanno chiesto di emanare una decisione

in applicazione dell'art. 212 CPC. Egli ha accolto la domanda di pagamento dell'istante

di fr. 1080.– concernente la fattura relativa a prestazioni di direzione lavori

e a consulenza per l'ultimazione di un cantiere, perché a suo avviso lo scambio

di messaggi telefonici prodotti dall'istante prova che le parti hanno

concordato diversi appuntamenti inerenti un cantiere a Lugano mentre dalle

e-mail agli atti risultano unicamente “contestazioni [della nota professionale]

senza alcuna comprova di quanto sostenuto” mosse peraltro non dal referente

dell'istante P__________ D__________ ma da __________ __________E__________.

Quanto agli interessi di mora, il Giudice di pace ha stabilito che “in mancanza

di una messa in mora documentata agli atti”, essi decorrono dall'8 ottobre

2018, data dell'intimazione dell'istanza alla convenuta.

6.

Nel reclamo RE 1espone

lo svolgimento dei fatti alla base del contenzioso spiegando, in sostanza, di non

volere pagare quanto preteso in causa poiché al professionista non è mai stato conferito

alcun mandato. A suo parere, l'istante ha svolto solo delle prestazioni

gratuite

“preliminari all'assunzione di un mandato, mai

formalizzato”. Se non che, come per i documenti prodotti in questa sede,

così argomentando la convenuta adduce fatti e obiezioni che non risultano

essere stati allegati in prima sede, il verbale del 14 novembre 2018 nulla

menzionando. Nuo­ve, tali allegazioni andrebbero ritenute inammissibili (art.

326.

cpv. 1 CPC).

a)

Sia come sia, si dà atto che il Giudice di pace non ha segui­to, come gli

incombeva, quanto previsto proceduralmente in caso di passaggio dalla procedura

conciliativa a quella decisionale. Al riguardo giovi ricordare che qualora l'istante

chie­da l'emanazione di una decisione in applicazione dell'art. 212 cpv.

1.

CPC, l'autorità di conciliazione, dopo avere chiuso a verbale la

procedura di conciliazione, deve aprire formalmen­te una procedura decisionale

nella quale agisce come una vera e propria giurisdizione di prima istanza. In

tale procedu­ra, cui si applicano le disposizioni relative alla procedura sem­plificata,

va così tenuto un verbale, che deve conte­ne­re di principio gli elementi

essenziali del processo che non fi­gurino già in atti scritti e segnatamente le

conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le

indicazioni concernen­ti i fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art.

235.

cpv. 1 lett. d CPC). Il fatto che per l'art. 212 cpv. 2 CPC la pro­cedura

sia orale significa unicamente che non è previsto uno scambio di allegati

scritti. Per di più, il verbale nella procedura decisionale è indispensabile in

caso impugna­zione della decisione. L'autorità di reclamo deve sapere,

infatti, qua­li sono state, in prima sede, le domande, le allegazioni e i mezzi

di prova delle parti, dovendo determinare se il reclamo contenga inammissibili

conclusioni, allegazioni e mez­zi di pro­va nuovi. Questi principii sono stati diffusamente

e ripetutamente illustrati da questa Camera (CCR, sentenze inc. 16.2018.56 del 19

dicembre 2019 consid. 7; inc.

16.2014.54

del 14 aprile 2016 consid. 6a; inc. 16.2017.9 del 22 marzo

2019.

consid. 9; inc. 16.2017.37 del 12 febbraio 2019 consid. 6).

b) Premesso

ciò, la convenuta ha firmato il verbale d'udienza del 14 novembre 2018

senza riserve. Per di più, in questa sede, quantunque assistita da un legale, essa

nemmeno lamenta alcuna violazione procedurale, segnatamente la mancata

verbalizzazione delle proprie allegazioni di modo che questa Camera non

potrebbe che ritenere nuove le allegazioni e contestazioni esposte nel reclamo.

Ad ogni modo, quand'anche si volesse tenere conto degli argomenti sollevati in

questa sede, il suo rimedio, come si vedrà in appresso, è destinato

all'insuccesso.

7.

La reclamante lamenta un accertamento manifestamente

erroneo (errato, carente e incompleto) dei fatti poiché dal riassunto di P__________

D__________ all'allora amministratore unico della società, __________ __________E__________,

risulta come l'istante si fosse proposto tramite la ditta S__________ SA, che

lo stesso, prima di fare un'offerta, avrebbe dovuto vedere i documenti, ciò che

avrebbe specificato davanti a testimoni, che la precedente direzione lavori non

ha vo­luto consegnare la documentazione, che preso atto di ciò l'istante ha

inviato un messaggio in cui esponeva la sua offerta tariffaria “sui documenti

che avevamo” e che la società gli ha comunicato di non possedere la documentazione

e perciò l'istante non ha mai iniziato un rapporto lavorativo. A parere della

reclamante, tale riepilogo è confermato dallo scambio degli sms e delle e-mail

agli atti, dai quali risulta che l'istante “si è limitato ad attivarsi

nell'ambito di atti preliminari all'assunzione di un mandato, i quali

notoriamente e per prassi non sono remunerati nemmeno qualora il mandato non

venga, come nel caso in esame, conferito”.

Così

argomentando, la reclamante si limita per finire a un'interpretazione personale

degli atti, contrapponendola a quella del primo giudice, il quale, quanto meno

implicitamente, ha accertato che la nota emessa dall'istante si riferiva a

prestazioni di direzio­ne lavori e consulenza per l'ultimazione di un cantiere

a __________ e che tra le parti vi erano stati diversi incontri

(“appuntamenti”) inerenti quel cantiere di modo che per finire tra le parti era

sorta una relazione contrattuale. Tale conclusione, sarà fors'anche opinabile,

ma non può dirsi

manifestamente insostenibile e trova riscontro negli atti.

a) L'istante,

a sostengo della sua pretesa, ha prodotto la seguente nota professionale (doc.

A):

30.05.2017

Riunione con P__________ e R__________ per capire

cosa c'è da fare ancora nel cantiere. Sopr della situazione attuale del

cantiere con R__________. Tempo compreso di trasferta da __________ a __________

e ritorno.

ore 2

01.06.2017

Riunione con L__________ dello studio M__________ i quali

mi hanno passato tutta la lista delle ditte che hanno e devono lavorare. Mi

hanno spiegato quali lavori sono stati fatti e quali dovrebbero essere in programma.

Preso contatto con P__________ e definito appuntamento per il prossimo

martedì 06.06 ore 14.00 presso il bar.

Tempo compreso di trasferta da __________ a __________

e ritorno.

ore 3

07.06.2017

Inviato mail a L__________ con la richiesta di

ricevere la lista di tutte le opere ancora da fare, le offerte già deliberate

e quelle già discusse, ma non ancora deliberate. Inviato una mail a Pasquale

con il concetto con il quale desidero procedere con preghiera di conferma.

07.06.2017

Riunione con L__________ per definire i documenti da

ricevere e riunione con P__________ per definire i dettagli di come

procedere.

Tempo compreso di trasferta da __________ a __________

e ritorno.

ore 3.5

12.06.2017

Sopr lavori

Era previsto il sopr per le porte con P__________,

ma lui ha annullato l'appuntamento senza dirmelo. Al momento è presente in cantiere

un operaio che sta togliendo la carta da parati dai muri e l'elettricista ha

marcato quasi tutte le scanalature per le nuove tapparelle.

Scritto a P__________ per sms dal cantiere la mia

proposta di forfettario a partire da subito. In attesa di conferma.

Tempo compreso di trasferta da __________ a __________

e ritorno.

ore 1.5

Al riguardo,

nemmeno la reclamante pretende che le prestazioni elencate non siano chiare e precise.

Ne segue che senza arbitrio il Giudice di pace poteva ricondurre tali

prestazioni a un'attività di direzione lavori in vista dell'ultimazione di

lavori in un immobile di proprietà della convenuta a __________.

b) Ora,

che tra le parti vi sia stato un solo incontro, che la prece­dente direzione

lavori non abbia consegnato la documentazione necessaria, che la convenuta a un

certo punto abbia messo in discussione persino la necessità di una direzione

lavori è possibile. Resta il fatto che proprio dalla e-mail dell'8 giugno 2017

risulta come l'istante non si sia limitato a prestazioni preliminari in vista

della conclusione del contratto, ma avesse già iniziato l'attività di direttore

lavori tant'è che ha sot­to­posto alla convenuta “il sistema corretto per procede­re” all'ultimazione

dei lavori, ovvero uno dei compiti tipici di tale professione. Da tale

circostanza la convenuta non poteva ragionevolmente ritenere che l'attività

svolta dall'istante si fosse limitata a semplici trattative preliminari o in

una mera valutazione della situazione in vista di allestire un'offerta sui

costi del suo intervento. Per di più, in uno scambio di SMS del giorno successivo

P__________ D__________ aveva detto a CO 1 “sei l'incaricato” e aveva dato il

proprio consenso al fatto che egli scrivesse alla precedente direzione dei

lavori che “a nome e per conto del mio cliente” sarebbe passato nei suoi uffici

per “ritirare la lista dei lavori ancora da fare, così come le offerte dei

suddetti già deliberati e non”, invitandolo però a non menzionarlo ma a

indicare il nome della RE 1.

c) Sulla

scorta dell'accertamento che precede, la conclusione del Giudice di pace di

ritenere che tra le parti sia sorta una relazione contrattuale non può

ritenersi errata ove appena si pensi che un contratto di mandato, salvo ipotesi

estranee alla fattispecie, non è sottoposto a esigenze di forma (Weber in: Basler Kommentar, OR I,

6ª edizione, n. 9 ad art. 395; Werro

in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 12 ad art.

395). Esso può dunque sorgere tacitamente o anche per

atti concludenti (Tercier/ Bieri/ Carron,

Les contrats spéciaux, 5a edizione, n. 4372). Poco importa che

l'attività si sia esaurita in poco tempo, con la conclusione del mandato, il

mandatario ha diritto alla mercede stipulata o voluta dall'uso (art. 394 cpv. 3

CC), anche perché l'onerosità costituisce oggi la regola e la

gratuità è l'eccezione (Fellmann in:

Berner Kommentar, 1992, n. 388 e 389 ad art. 394 CO; Werro, op. cit., n. 14, 18 e 38 ad art.

394).

d) Non si

disconosce che tra le parti non era stato raggiunto un accordo sulla

remunerazione del mandatario, tant'è che la pro­posta del 12 giugno 2017 di

quest'ultimo di essere disposto a presenziare in cantiere “per due ore al

giorno a fr. 100.– all'ora fino alla fine del cantiere più le trasferte”

(sms del 12 giugno 2017 di CO 1 a P__________

D__________) non è stata accettata dalla convenuta. Se non che, tale aspetto

non costituisce un elemento essenziale del contratto di mandato. In assenza di accordi specifici la remunerazione può

essere dedotta dagli usi del settore o dall'ipotetica volontà delle parti (Werro, op. cit., n. 12 ad art. 394). Se non vi è alcun

uso comune, il giudice fissa la remunerazione dovuta tenendo conto di tutte le

circostanze pertinenti, fermo restando che essa deve essere oggettivamente

proporzionata ai servizi resi (DTF 135 III 262 consid. 2.2; RtiD II-2007 n. 42c

pag. 736; CCR sentenza inc. 16.2016.79 del 21 dicembre 2018 consid. 8).

e) Premesso

ciò, il

Giudice di pace ha ammesso la remunerazione rivendicata

dall'istante poiché “dalle e-mail sembra che la pretesa rimunerativa sia contestata

ma non più della persona corrispondente [P__________ D__________] ma da __________

__________E__________”. A ragione la reclamante fa valere che quest'ultimo, a

quel tempo amministratore unico della società, era abilitato a rappresentare la

stessa e quindi autorizzato a contestare la nota professionale dell'istante. Resta il fatto che la convenuta nulla ha eccepito, nemmeno

in questa sede, in merito ai criteri applicati dall'istante per stabilire la

sua remunerazione

(fr. 100.– l'ora). In tali circostanze la conclusione del primo giudice, che ha

implicitamente ritenuto la remunerazione rivendicata oggettivamente proporzionata

alle prestazioni da lui eseguite, resiste alla critica.

8.

Visto quanto precede

il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore

nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del

Giudice di pace, vede la sua sorte segna­ta. Le spese processuali seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di

inconvenienza al resistente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nessuna richiesta in

tal sen­so essendo stata da lui formulata.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

200.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.