16.2019.2
Mandato: remunerazione del mandatario - procedura decisionale dell'art. 212 CPC
27 marzo 2020Italiano17 min
1080.–, corrispondente a dieci ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 100.– più
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2019.2
Lugano
27 marzo 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 10 gennaio 2019 presentato dalla
RE 1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 10 dicembre 2018
dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 37/B/18/Co (mandato) promossa con istanza del 3 settembre 2018 da
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 19 ottobre 2017 CO
1, titolare della ditta individuale CO 1 attiva in particolare nella direzione
lavori, ha trasmesso alla RE 1 una nota professionale di complessivi fr.
1080.–, corrispondente a dieci ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 100.– più
IVA all'8% per prestazioni svolte in vista dell'ultimazione di lavori in uno
stabile a __________ eseguite dal 30 maggio al 12 giugno 2017. Tale nota è
rimasta impagata.
B. Il 3 settembre 2018 CO
1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare
la RE 1 a un tentativo di conciliazione, e in caso di mancata conciliazione
di emanare una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC, volto a
ottenere il pagamento di fr. 1080.– oltre interessi al 5% dal 19
ottobre 2017. All'udienza
di conciliazione del 14 novembre 2018 le parti non hanno raggiunto un'intesa e hanno
chiesto all'autorità di conciliazione di decidere la controversia.
C. Statuendo con
decisione del 10 dicembre 2018 il Giudice di pace ha accolto l'istanza,
obbligando la convenuta a versare all'istante fr. 1080.– oltre interessi
al 5% dall'8 ottobre 2018. Le spese processuali di fr. 125.– sono state
poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte
un'indennità di fr. 150.–.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 gennaio
2019, in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo –
l'annullamento della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso di
respingere la petizione. Con decreto dell'11 febbraio 2019 il presidente di
questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue
osservazioni del 26 febbraio 2019 CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.
1.
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger
[curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta l'11
dicembre 2018. Introdotto il 10 gennaio 2019, il reclamo in esame è
senz'altro tempestivo.
2.
L'istanza di conciliazione
è stata presentata dalla ditta individuale “CO 1”. Se non che, una ditta individuale è
sprovvista della personalità giuridica e non ha la capacità di essere parte.
Legittimato ad agire è solo il suo titolare, quale persona fisica (v. CCR, sentenza inc. 16.2017.16 del 13 febbraio
2019.
consid. 2 con rinvii). Premesso ciò, in concreto, non sussistono
confusione o dubbi in merito alla parte istante, CO 1, titolare della ditta,
avendo egli stesso sottoscritto tutti gli atti della procedura. Ne segue che la
denominazione della parte istante “nel rubrum” va corretta senza
ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).
3.
Al reclamo la
reclamante allega della documentazione che a suo dire è stata da lei prodotta in
prima sede ma le è poi stata restituita dal primo giudice. In realtà, dall'elenco
di spedizione compilato dal Giudice di pace allegato al fascicolo processuale
trasmesso a questa Camera in virtù dell'art. 327 cpv. 1 CPC risulta che la
parte convenuta non ha prodotto alcun documento. Tale attestazione va presunta
completa e veritiera, tanto più che i documenti prodotti dall'istante,
regolarmente protocollati, figurano nell'incarto della Giudicatura di pace.
Certo, i documenti non riportano alcuna timbratura ma, contrariamente a quanto
previsto per le Preture, al Giudice di pace è imposto solo di tenere un
protocollo di ogni atto di procedura (art. 3 del Regolamento delle Giudicature
di pace RL 177. 110) e non la timbratura dei documenti con la data di ricezione
(giorno, mese, anno) e con l'indicazione dell'incarto (art. 3 del Regolamento delle
Preture dell'11 novembre 2003, RL 177.120).
Premesso ciò, per l'art. 326 cpv.
1.
CPC in sede di reclamo non sono ammesse l'allegazione di nuovi fatti o la
produzione di nuove prove. In concreto, gli scambi e-mail del 24 aprile
2018.
tra __________ __________E__________ e CO 1 così come gli sms dal 5 giugno
al 20 giugno 2017 tra P__________ D__________ e CO 1 sono già stati prodotti
dall'istante e la loro produzione è superflua. Il resto della documentazione (l'e-mail
dell'8 giugno 2017 inviata da CO 1 a P__________ D__________ e quella del 13
novembre 2018 inviata da quest'ultimo a __________ __________E__________) non è
stata sottoposta al primo giudice e andrebbe pertanto dichiarata inammissibile.
Ad ogni modo, si volesse per avventura tenere conto di tali documenti, e ritenere
che il Giudice di pace li abbia inopinatamente restituiti alla parte prima
della scadenza del termine di ricorso, la loro valenza non soccorre alla
posizione della reclamante.
4.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9.
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con
rinvii).
5.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace ha rilevato anzitutto che le parti, non avendo
all'udienza di conciliazione “trovato un accordo, poiché il signor __________E__________
[amministratore unico della convenuta] non è al corrente dei fatti in quanto se
ne è occupato il signor D__________”, gli hanno chiesto di emanare una decisione
in applicazione dell'art. 212 CPC. Egli ha accolto la domanda di pagamento dell'istante
di fr. 1080.– concernente la fattura relativa a prestazioni di direzione lavori
e a consulenza per l'ultimazione di un cantiere, perché a suo avviso lo scambio
di messaggi telefonici prodotti dall'istante prova che le parti hanno
concordato diversi appuntamenti inerenti un cantiere a Lugano mentre dalle
e-mail agli atti risultano unicamente “contestazioni [della nota professionale]
senza alcuna comprova di quanto sostenuto” mosse peraltro non dal referente
dell'istante P__________ D__________ ma da __________ __________E__________.
Quanto agli interessi di mora, il Giudice di pace ha stabilito che “in mancanza
di una messa in mora documentata agli atti”, essi decorrono dall'8 ottobre
2018, data dell'intimazione dell'istanza alla convenuta.
6.
Nel reclamo RE 1espone
lo svolgimento dei fatti alla base del contenzioso spiegando, in sostanza, di non
volere pagare quanto preteso in causa poiché al professionista non è mai stato conferito
alcun mandato. A suo parere, l'istante ha svolto solo delle prestazioni
gratuite
“preliminari all'assunzione di un mandato, mai
formalizzato”. Se non che, come per i documenti prodotti in questa sede,
così argomentando la convenuta adduce fatti e obiezioni che non risultano
essere stati allegati in prima sede, il verbale del 14 novembre 2018 nulla
menzionando. Nuove, tali allegazioni andrebbero ritenute inammissibili (art.
326.
cpv. 1 CPC).
a)
Sia come sia, si dà atto che il Giudice di pace non ha seguito, come gli
incombeva, quanto previsto proceduralmente in caso di passaggio dalla procedura
conciliativa a quella decisionale. Al riguardo giovi ricordare che qualora l'istante
chieda l'emanazione di una decisione in applicazione dell'art. 212 cpv.
1.
CPC, l'autorità di conciliazione, dopo avere chiuso a verbale la
procedura di conciliazione, deve aprire formalmente una procedura decisionale
nella quale agisce come una vera e propria giurisdizione di prima istanza. In
tale procedura, cui si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata,
va così tenuto un verbale, che deve contenere di principio gli elementi
essenziali del processo che non figurino già in atti scritti e segnatamente le
conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le
indicazioni concernenti i fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art.
235.
cpv. 1 lett. d CPC). Il fatto che per l'art. 212 cpv. 2 CPC la procedura
sia orale significa unicamente che non è previsto uno scambio di allegati
scritti. Per di più, il verbale nella procedura decisionale è indispensabile in
caso impugnazione della decisione. L'autorità di reclamo deve sapere,
infatti, quali sono state, in prima sede, le domande, le allegazioni e i mezzi
di prova delle parti, dovendo determinare se il reclamo contenga inammissibili
conclusioni, allegazioni e mezzi di prova nuovi. Questi principii sono stati diffusamente
e ripetutamente illustrati da questa Camera (CCR, sentenze inc. 16.2018.56 del 19
dicembre 2019 consid. 7; inc.
16.2014.54
del 14 aprile 2016 consid. 6a; inc. 16.2017.9 del 22 marzo
2019.
consid. 9; inc. 16.2017.37 del 12 febbraio 2019 consid. 6).
b) Premesso
ciò, la convenuta ha firmato il verbale d'udienza del 14 novembre 2018
senza riserve. Per di più, in questa sede, quantunque assistita da un legale, essa
nemmeno lamenta alcuna violazione procedurale, segnatamente la mancata
verbalizzazione delle proprie allegazioni di modo che questa Camera non
potrebbe che ritenere nuove le allegazioni e contestazioni esposte nel reclamo.
Ad ogni modo, quand'anche si volesse tenere conto degli argomenti sollevati in
questa sede, il suo rimedio, come si vedrà in appresso, è destinato
all'insuccesso.
7.
La reclamante lamenta un accertamento manifestamente
erroneo (errato, carente e incompleto) dei fatti poiché dal riassunto di P__________
D__________ all'allora amministratore unico della società, __________ __________E__________,
risulta come l'istante si fosse proposto tramite la ditta S__________ SA, che
lo stesso, prima di fare un'offerta, avrebbe dovuto vedere i documenti, ciò che
avrebbe specificato davanti a testimoni, che la precedente direzione lavori non
ha voluto consegnare la documentazione, che preso atto di ciò l'istante ha
inviato un messaggio in cui esponeva la sua offerta tariffaria “sui documenti
che avevamo” e che la società gli ha comunicato di non possedere la documentazione
e perciò l'istante non ha mai iniziato un rapporto lavorativo. A parere della
reclamante, tale riepilogo è confermato dallo scambio degli sms e delle e-mail
agli atti, dai quali risulta che l'istante “si è limitato ad attivarsi
nell'ambito di atti preliminari all'assunzione di un mandato, i quali
notoriamente e per prassi non sono remunerati nemmeno qualora il mandato non
venga, come nel caso in esame, conferito”.
Così
argomentando, la reclamante si limita per finire a un'interpretazione personale
degli atti, contrapponendola a quella del primo giudice, il quale, quanto meno
implicitamente, ha accertato che la nota emessa dall'istante si riferiva a
prestazioni di direzione lavori e consulenza per l'ultimazione di un cantiere
a __________ e che tra le parti vi erano stati diversi incontri
(“appuntamenti”) inerenti quel cantiere di modo che per finire tra le parti era
sorta una relazione contrattuale. Tale conclusione, sarà fors'anche opinabile,
ma non può dirsi
manifestamente insostenibile e trova riscontro negli atti.
a) L'istante,
a sostengo della sua pretesa, ha prodotto la seguente nota professionale (doc.
A):
30.05.2017
Riunione con P__________ e R__________ per capire
cosa c'è da fare ancora nel cantiere. Sopr della situazione attuale del
cantiere con R__________. Tempo compreso di trasferta da __________ a __________
e ritorno.
ore 2
01.06.2017
Riunione con L__________ dello studio M__________ i quali
mi hanno passato tutta la lista delle ditte che hanno e devono lavorare. Mi
hanno spiegato quali lavori sono stati fatti e quali dovrebbero essere in programma.
Preso contatto con P__________ e definito appuntamento per il prossimo
martedì 06.06 ore 14.00 presso il bar.
Tempo compreso di trasferta da __________ a __________
e ritorno.
ore 3
07.06.2017
Inviato mail a L__________ con la richiesta di
ricevere la lista di tutte le opere ancora da fare, le offerte già deliberate
e quelle già discusse, ma non ancora deliberate. Inviato una mail a Pasquale
con il concetto con il quale desidero procedere con preghiera di conferma.
07.06.2017
Riunione con L__________ per definire i documenti da
ricevere e riunione con P__________ per definire i dettagli di come
procedere.
Tempo compreso di trasferta da __________ a __________
e ritorno.
ore 3.5
12.06.2017
Sopr lavori
Era previsto il sopr per le porte con P__________,
ma lui ha annullato l'appuntamento senza dirmelo. Al momento è presente in cantiere
un operaio che sta togliendo la carta da parati dai muri e l'elettricista ha
marcato quasi tutte le scanalature per le nuove tapparelle.
Scritto a P__________ per sms dal cantiere la mia
proposta di forfettario a partire da subito. In attesa di conferma.
Tempo compreso di trasferta da __________ a __________
e ritorno.
ore 1.5
Al riguardo,
nemmeno la reclamante pretende che le prestazioni elencate non siano chiare e precise.
Ne segue che senza arbitrio il Giudice di pace poteva ricondurre tali
prestazioni a un'attività di direzione lavori in vista dell'ultimazione di
lavori in un immobile di proprietà della convenuta a __________.
b) Ora,
che tra le parti vi sia stato un solo incontro, che la precedente direzione
lavori non abbia consegnato la documentazione necessaria, che la convenuta a un
certo punto abbia messo in discussione persino la necessità di una direzione
lavori è possibile. Resta il fatto che proprio dalla e-mail dell'8 giugno 2017
risulta come l'istante non si sia limitato a prestazioni preliminari in vista
della conclusione del contratto, ma avesse già iniziato l'attività di direttore
lavori tant'è che ha sottoposto alla convenuta “il sistema corretto per procedere” all'ultimazione
dei lavori, ovvero uno dei compiti tipici di tale professione. Da tale
circostanza la convenuta non poteva ragionevolmente ritenere che l'attività
svolta dall'istante si fosse limitata a semplici trattative preliminari o in
una mera valutazione della situazione in vista di allestire un'offerta sui
costi del suo intervento. Per di più, in uno scambio di SMS del giorno successivo
P__________ D__________ aveva detto a CO 1 “sei l'incaricato” e aveva dato il
proprio consenso al fatto che egli scrivesse alla precedente direzione dei
lavori che “a nome e per conto del mio cliente” sarebbe passato nei suoi uffici
per “ritirare la lista dei lavori ancora da fare, così come le offerte dei
suddetti già deliberati e non”, invitandolo però a non menzionarlo ma a
indicare il nome della RE 1.
c) Sulla
scorta dell'accertamento che precede, la conclusione del Giudice di pace di
ritenere che tra le parti sia sorta una relazione contrattuale non può
ritenersi errata ove appena si pensi che un contratto di mandato, salvo ipotesi
estranee alla fattispecie, non è sottoposto a esigenze di forma (Weber in: Basler Kommentar, OR I,
6ª edizione, n. 9 ad art. 395; Werro
in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 12 ad art.
395). Esso può dunque sorgere tacitamente o anche per
atti concludenti (Tercier/ Bieri/ Carron,
Les contrats spéciaux, 5a edizione, n. 4372). Poco importa che
l'attività si sia esaurita in poco tempo, con la conclusione del mandato, il
mandatario ha diritto alla mercede stipulata o voluta dall'uso (art. 394 cpv. 3
CC), anche perché l'onerosità costituisce oggi la regola e la
gratuità è l'eccezione (Fellmann in:
Berner Kommentar, 1992, n. 388 e 389 ad art. 394 CO; Werro, op. cit., n. 14, 18 e 38 ad art.
394).
d) Non si
disconosce che tra le parti non era stato raggiunto un accordo sulla
remunerazione del mandatario, tant'è che la proposta del 12 giugno 2017 di
quest'ultimo di essere disposto a presenziare in cantiere “per due ore al
giorno a fr. 100.– all'ora fino alla fine del cantiere più le trasferte”
(sms del 12 giugno 2017 di CO 1 a P__________
D__________) non è stata accettata dalla convenuta. Se non che, tale aspetto
non costituisce un elemento essenziale del contratto di mandato. In assenza di accordi specifici la remunerazione può
essere dedotta dagli usi del settore o dall'ipotetica volontà delle parti (Werro, op. cit., n. 12 ad art. 394). Se non vi è alcun
uso comune, il giudice fissa la remunerazione dovuta tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti, fermo restando che essa deve essere oggettivamente
proporzionata ai servizi resi (DTF 135 III 262 consid. 2.2; RtiD II-2007 n. 42c
pag. 736; CCR sentenza inc. 16.2016.79 del 21 dicembre 2018 consid. 8).
e) Premesso
ciò, il
Giudice di pace ha ammesso la remunerazione rivendicata
dall'istante poiché “dalle e-mail sembra che la pretesa rimunerativa sia contestata
ma non più della persona corrispondente [P__________ D__________] ma da __________
__________E__________”. A ragione la reclamante fa valere che quest'ultimo, a
quel tempo amministratore unico della società, era abilitato a rappresentare la
stessa e quindi autorizzato a contestare la nota professionale dell'istante. Resta il fatto che la convenuta nulla ha eccepito, nemmeno
in questa sede, in merito ai criteri applicati dall'istante per stabilire la
sua remunerazione
(fr. 100.– l'ora). In tali circostanze la conclusione del primo giudice, che ha
implicitamente ritenuto la remunerazione rivendicata oggettivamente proporzionata
alle prestazioni da lui eseguite, resiste alla critica.
8.
Visto quanto precede
il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore
nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del
Giudice di pace, vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di
inconvenienza al resistente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nessuna richiesta in
tal senso essendo stata da lui formulata.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.