16.2019.20
Azione di disconoscimento di debito derivante da un rapporto di locazione: incompetenza per materia del Giudice di pace
3 aprile 2020Italiano12 min
delle spese accessorie e la garanzia siano pervenuti al locatore” (punto 7.3). Il
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2019.20
Lugano
3 aprile 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 19 marzo 2019 presentato dalla
RE 1
contro
la decisione emessa il 25 febbraio 2019
dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa CD18-001 (disconoscimento del debito) promossa nei suoi
confronti con petizione dell'11 settembre 2018
dalla
CO 1 ;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 23 settembre 2015
la CO 1, proprietaria di un immobile industriale a __________, ha sottoscritto
con la RE 1, rappresentata da __________ D__________ e __________ R__________,
un contratto di locazione per “diversi CA-210 MQ” per una pigione annua di fr.
25 200.–, pagabile in rate trimestrali di fr. 6300.–, oltre alle spese
accessorie e di due posteggi esterni. Il contratto, con inizio previsto il 1°
novembre 2015, contemplava altresì il deposito di una garanzia di fr. 15 000.–.
Le condizioni generali allegate al contratto prevedevano che la garanzia doveva
essere versata al più tardi alla firma del contratto (punto 3.2) e che la
consegna dell'ente locato sarebbe avvenuta il giorno dell'inizio della
locazione “a condizione che nel frattempo il pagamento della prima pigione,
delle spese accessorie e la garanzia siano pervenuti al locatore” (punto 7.3). Il
25 ottobre 2016 la RE 1 ha comunicato alla locatrice la disdetta del contratto
di locazione per il 30 giugno 2017, indicando che avrebbe lasciato i locali il
1° dicembre 2016. Nel marzo del 2017 la locatrice ha trasmesso alla locataria
un conteggio dal quale risultava un credito in suo favore di fr. 2499.70 quale “residuo
affitto pigione febbraio 2017”.
B. Visto il mancato
pagamento la CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________2
dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 2499.70
oltre interessi al 7% dal 1° febbraio 2017, al quale l'escussa ha interposto
opposizione. Adito il 10 luglio 2018 dalla creditrice, con decisione del 27
agosto 2018 il Giudice di pace del circolo di Paradiso ha rigettato
in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo e ha
posto le spese processuali di fr. 180.– a carico della debitrice,
tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 80.– (inc. S18-184).
C. Con petizione dell'11
settembre 2018 la RE 1 si è rivolta al medesimo Giudice di pace affinché
disconoscesse il debito nei confronti della CO 1. All'udienza del 13 novembre
2018, indetta per il dibattimento, la convenuta ha proposto di rigettare la
petizione. In memoriali del 7 dicembre 2018 e 8 gennaio 2019 le parti hanno mantenuto
le loro posizioni.
D. Statuendo con
decisione del 25 febbraio 2019 il Giudice di pace ha respinto la petizione e ha
rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo.
Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'attrice,
tenuta a rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 100.–.
E. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 marzo 2019
in cui chiede, di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere la
petizione. Nelle sue osservazioni del 7 maggio 2019 la CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo a questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
1.
CPC). Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata è
pervenuta all'attrice al più presto il 26 febbraio 2019. Introdotto il 19 marzo
2019, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
L'azione
di disconoscimento del debito introdotta dalla RE 1 davanti al Giudice di pace
del circolo di Paradiso riguarda pacificamente un credito vantato dalla CO 1 in
virtù del contratto di locazione sottoscritto tra le parti il 23 settembre
2015.
Il primo giudice ha invero accennato all'eventualità che in tal caso
sarebbe stato “opportuno/auspicabile passare prima dall'ufficio di conciliazione
in materia di locazione”. In realtà le cose stanno altrimenti.
a) Un'azione
giudiziaria deve essere promossa davanti al tribunale competente per materia.
Si tratta di un presupposto di ricevibilità che il giudice deve esaminare d'ufficio
(art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC). Ove tale esame sia stato omesso, la decisione
emanata da un giudice incompetente è viziata da grave difetto che, a seconda
delle circostanze, può comportare la nullità della stessa (DTF 145 III 438
consid. 4 con rinvii). Le autorità di ricorso sono anch'esse tenute a esaminare
d'ufficio i presupposti processuali delle procedure anteriori, quantunque le
parti non li mettano in discussione. Dandosi incompetenza del giudice di primo
grado, in caso di ricorso l'autorità di appello o di reclamo può e deve
limitarsi ad annullare il giudizio impugnato dichiarando irricevibile l'azione
(sentenza del Tribunale federale 4A_77/2028 del 7 maggio 2018 consid. 6).
b) In
virtù dell'art. 83 cpv. 2 LEF, l'escusso può domandare, entro 20 giorni dal
rigetto dell'opposizione, con la procedura ordinaria il disconoscimento del
debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Si tratta di un'azione di diritto
materiale la cui sentenza acquisisce l'autorità di cosa giudicata (DTF 124 III
208, consid. 3a). Essa va promossa pertanto davanti al giudice ordinario (DTF
136.
III 530 consid, 3.2; più recentemente: 5A_450/2019 del 24 febbraio 2020
consid. 3.1; v. anche CEF sentenza inc. 14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid.
2), il quale va determinato secondo il diritto cantonale (art. 4 cpv. 1 CPC). Ove
tale ordinamento preveda tribunali particolari, l'azione va proposta pertanto davanti
a tale autorità (D. Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 39 ad art. 83; Vock in: SchKG,
Kurzkommentar, 2ª edizione,
n. 8 ad art. 82). Nel Cantone Ticino l'art. 31 cpv. 2 LOG esclude dalla
competenza del Giudice di pace le controversie in materia di locazione. L'azione
di disconoscimento di un debito in esame andava pertanto promossa davanti al
Pretore (art. 37 cpv. 1 LOG), fermo restando che una conciliazione previa non
era necessaria (art. 198 lett. e n. 1 CPC; cfr. D.
Staehelin, op. cit., n. 41ad art. 83).
c) In
circostanze del genere, di conseguenza, il Giudice di pace non avrebbe neppure
dovuto entrare nel merito dell'istanza dovendo preliminarmente dichiarare la
propria incompetenza per materia (nel medesimo senso: CCC, sentenza inc. 11.1999.101
dell'11 novembre 1999). Ne segue che il reclamo va respinto ma la decisione del
primo giudice va nondimeno rettificata nel senso che la petizione è dichiarata
irricevibile. Si aggiunga che nel caso specifico foss'anche stata ricevibile,
il reclamo sarebbe ad ogni modo risultato infondato, come si vedrà in appresso.
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che l'entrata in possesso
dell'ente locato da parte dell'attrice è avvenuta con la consegna delle chiavi
del 4 novembre 2015 così come risultava dalla e-mail del giorno precedente. A
suo parere, l'attrice non aveva dimostrato che tale consegna costituiva “un
atto di forza” così come non erano di rilevanza le “affermazioni riguardanti le
e-mail e le considerazioni sul destinatario degli stessi, indirizzo di posta
elettronica”.
4.
La
reclamante asseverava che, contrariamente all'accertamento del Giudice di pace,
le chiavi dell'ente locato le sono state consegnate solo il 18 dicembre 2015,
come risulta dal relativo verbale di consegna. Essa rilevava poi che la proprietaria
aveva modificato senza alcun preavviso alcuni punti indicati nella “riservazione”,
tra cui l'ammontare della cauzione e aveva quindi “ritardato l'avviamento della
neo costituita società”. A suo avviso, dal documento su cui il primo giudice si
è fondato, risultava unicamente che la consegna sarebbe stata stabilita
successivamente.
a) Per l'art.
256.
cpv. 1 CO il locatore deve, in particolare, consegnare la cosa nel
momento pattuito, il quale avviene, di regola, con l'inizio della locazione. L'obbligo
di consegna che il locatore si assume consiste nel tenere l'ente locato a
disposizione del locatario alla data pattuita in modo che quest'ultimo ne possa
prendere il possesso. In linea di principio tale obbligo è rispettato con la
messa a disposizione delle chiavi. Sempre di regola, al momento della consegna
dei locali, le parti compilano il verbale di presa in consegna (Lachat, Le bail à loyer, edizione 2019,
pag. 232 n. 1.3; Giger in: Berner
Kommentar, 2015, n. 27 segg. ad art. 256 CO;
Blumer in: Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/3, Basilea 2012, pag.
153.
n. 501 segg.). Se il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito, il
conduttore può avvalersi degli art. 107-109 CO relativi all'inadempimento del
contratto (art. 258 cpv.1 CO) e quindi il locatore si troverà in mora.
Le
parti possono però differire contrattualmente la consegna, prevedendo l'adempimento
preventivo di determinati presupposti da parte del conduttore quali la prova
del pagamento della cauzione o della prima pigione. Se il locatario è responsabile
per il ritardo nella consegna della cosa nel momento pattuito, egli non può invocare
un inadempimento da parte del locatore e avvalersi degli art. 107-109 CO (Aubert in: Bohnet/Carron/Montini
[curatori], Droit du bail à loyer et à ferme - Commentaire pratique, 2ª
edizione, n. 10 ad art. 258 CO; Tschudi,
Das Schweizerische Mietrecht, 4ª edizione, n. 6 ad art. 258 CO).
b) Nella
fattispecie, il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 23 settembre
2015, indicava, quale data d'inizio il 1° novembre 2015. Esso prevedeva inoltre
il pagamento di una pigione trimestrale di fr. 6300.–, oltre alle spese
accessorie e di due posteggi esterni, così come il deposito di una garanzia di
fr. 15 000.– (doc. C). Le condizioni generali allegate al contratto prevedevano
che la garanzia doveva essere versata al più tardi alla firma del contratto
(art. 3.2) e che la consegna dell'ente locato sarebbe avvenuta il giorno dell'inizio
della locazione “a condizione che nel frattempo il pagamento della prima
pigione, delle spese accessorie e la garanzia siano pervenuti al locatore”
(art. 7.3).
c) Con
la reclamante si sarebbe potuto convenire che la e-mail del 3 novembre 2015 inviata
da __________ SA, rappresentante della locataria, a __________ D__________,
rappresentante della locatrice, non attestava la consegna dell'ente locato, la
mittente avendo specificato che “per la consegna delle chiavi e locali, la
prego di contattarmi quando avete versato la cauzione e i relativi documenti”
(doc. E nell'inc. S18-184 richiamato). Premesso ciò, che la consegna delle
chiavi possa essere avvenuta il 18 dicembre 2015 era verosimile. Non tanto
sulla base dell'aggiunta manoscritta indicante tale data sul verbale di
consegna (doc. E), ma dal tenore delle e-mail del 19 novembre, 14 e 17 dicembre
2015.
(doc. 2-5).
Da
tale corrispondenza emergeva che dopo avere corrisposto due canoni di locazione
il 16 ottobre 2015 (doc. 3 nell'inc. S18-184 richiamato), l'attrice avrebbe
ancora dovuto versare il deposito di fr. 15 000.–. Se non che, nella e-mail del
19.
novembre 2015 essa aveva comunicato alla locatrice di avere versato fr. 10
000.–, preannunciandole il pagamento del saldo “entro venerdì prossimo [27
novembre]” (doc. 3). Alla richiesta della medesima di “poter procedere alla
consegna delle chiavi”, la locatrice aveva però comunicato che “la cauzione
doveva essere interamente alla firma del contratto” e che con l'avvenuto
versamento “provvederemo alla consegna ufficiale” (doc. 2). Nelle e-mail del 14
dicembre 2015, infine, __________ D__________ si scusava per il ritardo nel
pagamento del saldo della cauzione e avvisava __________ dell'imminente
versamento, mentre il 17 dicembre successivo egli aveva chiesto ad __________ K__________,
della C__________ SA, di poter accedere ai locali l'indomani per potervi
depositare del materiale (doc. 4 e 5). Sotto questo profilo l'accertamento del
Giudice di pace, secondo cui già dal 4 novembre 2015 l'attrice aveva a propria
disposizione l'ente locato, era manifestamente errato.
d) Resta
il fatto che la mora nella consegna dell'ente locato era attribuibile all'attrice,
la quale prima di poter prendere possesso dell'ente locato avrebbe dovuto
versare interamente la cauzione, come era stato pattuito contrattualmente. Essa
non poteva quindi prevalersi di un'inadempienza da parte della locataria, la
quale quanto meno dal 1° novembre 2015, teneva l'ente locato a disposizione
dell'attrice affinché quest'ultima potesse prenderne possesso. Poco importava
quindi che la reclamante abbia ricevuto le chiavi solo il 18 dicembre 2015 e abbia
potuto quel giorno accedere all'ente locato. Non si sarebbe disconosciuto che sul
formulario di riservazione del 15 settembre 2015 la cauzione richiesta
ammontava a soli fr. 5000.– (cfr. doc. F nell'inc. S18-184 richiamato). Non
constava tuttavia, né era stato preteso, che la questione fosse stata oggetto
di contestazione o di discussione, tant'è che il contratto poi sottoscritto
menzionava per finire un deposito di fr. 15 000.–. In definitiva, nel risultato
la decisione impugnata avrebbe resistito alla critica.
6.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili chieste dalla convenuta, non se ne
giustifica l'attribuzione già per il fatto che essa si è difesa da sé, senza
far capo a un patrocinatore (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Che in concreto
ricorrano gli estremi per un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) non è
preteso nemmeno dall'interessata.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Il
dispositivo n. 1 della decisione impugnata è rettificato nel senso che l'istanza
della RE 1 è dichiarata irricevibile.
3. Le
spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.
4. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.