16.2019.21
Risarcimento del torto morale - rappresentanza
23 aprile 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.21
Lugano
23 aprile 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 22 marzo 2019 presentato da
RE
1
(rappresentato
da PA 1 )
contro
la decisione emessa il 26 febbraio 2019 dal Giudice di pace del circolo di
Malvaglia nella causa PS-02-18 #050 (risarcimento del torto morale) promossa
con petizione del 21 dicembre 2018
nei confronti di
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa
del 13 luglio 2018 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1, cittadino
italiano domiciliato a __________, autore colpevole di diffamazione per avere
leso l'onore di RE 1 e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 25 aliquote
giornaliere di fr. 30.–, sospesa condizionalmente per due anni, oltre a una
multa di fr. 100.–. CO 1è stata rinviato al competente foro civile per le sue
pretese di risarcimento. Tale decreto d'accusa è passato in giudicato.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire il 10 novembre 2018, con petizione del 21 dicembre 2018 CO 1 ha
convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Malvaglia chiedendo
il pagamento di fr. 5000.– quale risarcimento del torto morale. Chiamato a
presentare osservazioni scritte, il convenuto ha proposto, il 6 febbraio 2019,
di dichiarare inammissibile la petizione, il rappresentante dell'attore non
essendo abilitato, e comunque di respingerla nel merito. Con decisione dell'8
febbraio 2019, motivata il 26 febbraio successivo, il Giudice di pace ha dichiarato
irricevibile la petizione senza riscuotere spese processuali.
C. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 marzo 2019 in cui
chiede di ammettere la rappresentanza di PA 1, di accogliere la petizione o
quanto meno di ritornare gli atti al primo giudice perché “approfondisca il
vero motivo per cui l'attore si è rivolto all'autorità giudicante civile”. Il
memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata
è stata notificata all'attore al più presto il 27 febbraio 2019. Introdotto il
22.
marzo 2019, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380
consid. 4.3 con rinvii).
3.
Il Giudice di pace
ha esaminato dapprima la rappresentanza processuale dell'attore accertando che
“per quanto concerne la procura a PA 1 non sussiste la giustificazione necessaria
alla professionalità”. Sia come sia, egli, dopo avere constatato che l'attore
non aveva minimamente motivato la sua richiesta di risarcimento, ha “approvato”
quanto espresso dalla patrocinatrice del convenuto, segnatamente il fatto che la
condanna penale costituisce già un tipo di riparazione.
4.
Relativamente alla
rappresentanza processuale, il reclamante rileva che PA 1 non è un
rappresentante professionale ma un suo semplice amico “non retribuito”, né
questi ha agito quale patrocinatore in altre cause.
a) Ora,
per l'art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi
rappresentare nel processo, fermo restando che la rappresentanza professionale
è riservata a determinate persone (cpv. 2). Di principio, quindi, in tutti i
tipi di procedure chiunque abbia la fiducia della parte può fungere da rappresentante
in giudizio a meno che svolga questa attività a titolo professionale, nel qual
caso il rappresentante sottostà ai limiti dell'art. 68 cpv. 2 CPC (Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 5 ad art. 68).
b) Nella
fattispecie, l'attore si è fatto rappresentare da PA 1 in virtù della procura
rilasciatagli il 19 dicembre 2018. Ora, è vero che dalla stessa risulta come il
mandato sia oneroso. Se non che per qualificare il rappresentante come professionale
non è tanto il fatto che egli riceva un compenso o che eserciti la
rappresentanza a scopo di lucro, ma quanto la circostanza che egli sia disposto
a intervenire in un numero indeterminato di casi (DTF 140 III 556 consid. 2). Il
precedente menzionato dal convenuto (II CCA, sentenza inc. 12.2103.97 del 7
luglio 2014) va precisato in tale misura.
c) Posto
ciò, agli atti nulla indizia che PA 1, “semplice amico” dell'attore, sia
disposto a intervenire in un numero indeterminato di casi e quindi svolga
un'attività di carattere professionale. Certo, il primo giudice non ha compiuto
alcun accertamento al riguardo, ma nemmeno consta che all'attore, la cui
rappresentanza era contestata dal convenuto, sia stata data la possibilità di fornire
le sue spiegazioni. Ciò configura finanche una violazione del diritto di essere
sentito. Per di più, dandosi una “non volontarietà” del vizio di rappresentanza,
nulla osta che il giudice assegni alla parte un breve termine per rimediarvi,
ratificando l'atto a titolo personale (Trezzini,
op. cit., n. 34 ad art. 68). La dichiarazione di irricevibilità appariva
pertanto prematura e sotto questo profilo il reclamo si avvera fondato.
5.
Quanto alla
riparazione del torto morale, con il reclamante si può fors'anche convenire sul
fatto che usando la locuzione “l'avv. PA 2 ha ben espresso tutto il contesto
della causa in corso, approvato pure dal giudice per la pertinenza nella sua decisione
dell'8 febbraio 2019” il Giudice di pace si sia espresso infelicemente, egli dovendo
mantenere equidistanza tra le parti e decidere in base agli atti secondo il proprio
convincimento. Resta il fatto che una riparazione del torto morale per lesione
della personalità è retta dall'art. 49 CO (art. 28a cpv. 3 CC), il
quale prevede il versamento di un'indennità “quando la gravità dell'offesa lo
giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo”. La norma presuppone
che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia
soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare
apparire legittimo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice
per ottenere un risarcimento. Incombe al richiedente allegare e dimostrare le
circostanze dalle quali si desume, per la grave lesione patita, la sua
personale sofferenza (sentenza del Tribunale federale 5A_639/2014 dell'8
settembre 2015 consid. 11.2.2; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.120 del 15
febbraio 2017 consid. 6 con rinvii; RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7). Né lo stanziamento
di una somma in denaro è la regola: esso si giustifica solo qualora all'offesa
non possa rimediarsi altrimenti (art. 49 cpv. 1 CO; cfr. sul fatto che la
condanna penale può costituire “un altro modo di riparazione” nel senso
dell'art. 49 cpv. 2 CO: I CCA, sentenza inc. 11.2010.84 del 14 gennaio 2013 consid.
7a).
In concreto, l'attore non
ha reso verosimile l'intensità dell'intima sofferenza patita. Invano si
cercherebbero nel fascicolo processuale elementi suscettibili di sostanziare
l'ipotesi di particolari angosce, travagli o tribolazioni. Agli atti non
figurano né rapporti specialistici né testimonianze. La vicenda avrà anche
contrariato l'interessato, gli avrà dato pensiero, l'avrà urtato, tuttavia se ciò
bastasse per assegnare un indennizzo qualsiasi grave offesa giustificherebbe
automaticamente la corresponsione di una somma in denaro, in antitesi alla
volontà del legislatore e all'indirizzo della giurisprudenza. Sfornito di buon
diritto, in ultima analisi il reclamo si rivela così destinato all'insuccesso
e può essere respinto da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b
lett. b n. 3 LOG).
6.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili
alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
;
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.