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Decisione

16.2019.21

Risarcimento del torto morale - rappresentanza

23 aprile 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire il 10 novembre 2018, con peti­zione del 21 dicembre 2018 CO 1 ha

convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Malvaglia chie­den­do

il pagamento di fr. 5000.– quale risarcimento del torto mo­rale. Chiamato a

presentare osservazioni scritte, il convenuto ha proposto, il 6 febbraio 2019,

di dichiarare inammissibile la peti­zione, il rappresentante dell'attore non

essendo abilitato, e comun­que di respingerla nel merito. Con decisione dell'8

feb­braio 2019, motivata il 26 febbraio successivo, il Giudice di pace ha di­chiarato

irricevibile la petizione senza riscuotere spese proces­suali.

C. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 marzo 2019 in cui

chiede di am­mettere la rappresentanza di PA 1, di accogliere la pe­tizione o

quanto meno di ritornare gli atti al primo giudice perché “approfondisca il

vero motivo per cui l'attore si è rivolto all'au­to­rità giudicante civile”. Il

memoriale non è stato oggetto di notifi­cazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controver­sie patrimoniali con un valore litigioso

inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notifica­zione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impu­gnata

è stata notificata all'attore al più presto il 27 febbraio 2019. Introdotto il

22.

marzo 2019, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manife­sta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

appli­ca­zione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'auto­rità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rive­dere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo ma­nife­sta­mente errato (DTF 142 II 380

consid. 4.3 con rinvii).

3.

Il Giudice di pace

ha esaminato dapprima la rappresentanza pro­cessuale dell'attore accertando che

“per quanto concerne la pro­cura a PA 1 non sussiste la giustificazione necessaria

alla professionalità”. Sia come sia, egli, dopo avere constatato che l'attore

non aveva minimamente motivato la sua richiesta di risarcimento, ha “approvato”

quanto espresso dalla patrocina­trice del convenuto, segnatamente il fatto che la

condanna pe­nale costituisce già un tipo di riparazione.

4.

Relativamente alla

rappresentanza processuale, il reclamante rileva che PA 1 non è un

rappresentante professionale ma un suo semplice amico “non retribuito”, né

questi ha agito quale patrocinatore in altre cause.

a) Ora,

per l'art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità proces­suale può farsi

rappresentare nel processo, fermo restando che la rappresentanza professionale

è riservata a determi­na­te persone (cpv. 2). Di principio, quindi, in tutti i

tipi di pro­ce­dure chiunque abbia la fiducia della parte può fungere da rap­presentante

in giudizio a meno che svolga questa attività a titolo professionale, nel qual

caso il rappresentante sottostà ai limiti dell'art. 68 cpv. 2 CPC (Trezzini, Commentario pra­tico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 5 ad art. 68).

b) Nella

fattispecie, l'attore si è fatto rappresentare da PA 1 in virtù della procura

rilasciatagli il 19 dicembre 2018. Ora, è vero che dalla stessa risulta come il

mandato sia oneroso. Se non che per qualificare il rappresentante co­me professionale

non è tanto il fatto che egli riceva un com­penso o che eserciti la

rappresentanza a scopo di lucro, ma quanto la circostanza che egli sia disposto

a intervenire in un numero indeterminato di casi (DTF 140 III 556 consid. 2). Il

precedente menzionato dal convenuto (II CCA, sen­tenza inc. 12.2103.97 del 7

luglio 2014) va precisato in tale misura.

c) Posto

ciò, agli atti nulla indizia che PA 1, “semplice amico” dell'attore, sia

disposto a intervenire in un numero in­determinato di casi e quindi svolga

un'attività di carattere professionale. Certo, il primo giudice non ha compiuto

alcun accertamento al riguardo, ma nemmeno consta che all'attore, la cui

rappresentanza era contestata dal convenuto, sia stata data la possibilità di fornire

le sue spiegazioni. Ciò configura finanche una violazione del diritto di essere

sentito. Per di più, dandosi una “non volontarietà” del vizio di rappresen­tan­za,

nulla osta che il giudice assegni alla parte un breve termi­ne per rimediarvi,

ratificando l'atto a titolo personale (Trez­zini,

op. cit., n. 34 ad art. 68). La dichiarazione di irrice­vibilità appariva

pertanto prematura e sotto questo profilo il reclamo si avvera fondato.

5.

Quanto alla

riparazione del torto morale, con il reclamante si può fors'anche convenire sul

fatto che usando la locuzione “l'avv. PA 2 ha ben espresso tutto il contesto

della causa in corso, approvato pure dal giudice per la pertinenza nella sua de­cisione

dell'8 febbraio 2019” il Giudice di pace si sia espresso infelicemente, egli dovendo

mantenere equidistanza tra le parti e decidere in base agli atti secondo il proprio

convincimento. Resta il fatto che una riparazione del torto morale per lesione

della per­sonalità è retta dall'art. 49 CO (art. 28a cpv. 3 CC), il

quale pre­vede il versamento di un'indennità “quando la gravità dell'offesa lo

giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo”. La norma presuppone

che la lesione alla personalità sia oggettiva­mente di una certa gravità e sia

soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare

apparire legit­timo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice

per ottenere un risarcimento. Incombe al richiedente allegare e dimostrare le

circostanze dalle quali si desume, per la grave le­sione patita, la sua

personale sofferenza (sentenza del Tribunale federale 5A_639/2014 dell'8

settembre 2015 consid. 11.2.2; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.120 del 15

febbraio 2017 consid. 6 con rinvii; RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7). Né lo stan­ziamento

di una somma in denaro è la regola: esso si giustifica solo qualora all'offesa

non possa rimediarsi altrimenti (art. 49 cpv. 1 CO; cfr. sul fatto che la

condanna penale può costituire “un altro modo di riparazione” nel senso

dell'art. 49 cpv. 2 CO: I CCA, sentenza inc. 11.2010.84 del 14 gennaio 2013 consid.

7a).

In concreto, l'attore non

ha reso verosimile l'intensità dell'intima sofferenza patita. Invano si

cercherebbero nel fascicolo proces­suale elementi suscettibili di sostanziare

l'ipotesi di particolari an­go­sce, travagli o tribolazioni. Agli atti non

figurano né rapporti spe­cialistici né testimonianze. La vicenda avrà anche

contrariato l'interessato, gli avrà dato pensiero, l'avrà urtato, tuttavia se ciò

bastasse per assegnare un indennizzo qualsiasi grave offesa giu­stificherebbe

automaticamente la correspon­­sione di una somma in denaro, in antitesi alla

volontà del legislatore e all'indirizzo del­la giurisprudenza. Sfornito di buon

diritto, in ultima analisi il recla­mo si rivela così destinato all'insuccesso

e può essere re­spinto da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b

lett. b n. 3 LOG).

6.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili

alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.