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Decisione

16.2019.23

Locazione - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

8 aprile 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che per l'art. 326 cpv. 1

CPC, in sede di reclamo non è ammessa, in particolare, la produzione di nuovi

mezzi di prova, ovvero di documenti non presentati al Pretore;

che, premesso ciò, i

reclamanti si limitano a rilevare di non essere d'accordo con la decisione del

Pretore, spiegando di non avere potuto compiutamente esporre le loro ragioni

davanti all'autorità di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest,

ma non esprimono alcuna critica nei confronti della decisione del Pretore;

che, in particolare, essi

non contestano di aver lasciato l'appartamento nel mese di settembre 2018

quantunque la pigione fosse dovuta fino a dicembre di quell'anno, né di non avere

versato la pigione dal mese di agosto al mese di dicembre del 2018;

Considerandi

che, per il resto, quanto

accaduto davanti all'autorità di conciliazione non è di rilievo, gli

interessati pur essendo stati regolarmente citati dal Pretore non hanno

presenziato al dibattimento del 13 marzo 2019 per esporre le loro ragioni;

che in tali circostanze, pur

con tutta la comprensione che si deve a una parte non patrocinata, questa

Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale

annullamento della decisione impugnata;

che

in definitiva il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso da questa

Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

che

gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si

giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, i reclamanti,

sprovvisti di cognizioni giuridiche, hanno agito di loro iniziativa senza

l'ausilio di un legale;

che

non si pone problema di indennità, il reclamo non essendo stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

– e ;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.