16.2019.24
Appalto: difetti - mercede - restituzione di acconti pagati in eccesso
9 settembre 2020Italiano21 min
l'architetto RE 1, intenzionato a rinnovare la casa d'abitazione posta sulla particella
Source ti.ch
IIncarto n.
16.2019.24o n.
16.2019.24
Lugano
9 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 29 marzo 2019 presentato dall'
RE
1
contro
la decisione emessa il 4 marzo 2019 dal
Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa SE 3/17 (appalto) da lui promossa con petizione dell'11 novembre 2017
nei confronti della
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 9 aprile 2014
l'architetto RE 1, intenzionato a rinnovare la casa d'abitazione posta sulla particella
1597 RFD di __________ di sua proprietà, ha incaricato la ditta CO 1 di
eseguire le opere di falegnameria descritte nelle offerte del 10 gennaio 2014,
per una mercede di complessivi fr. 23 012.80. Il contratto prevedeva, in
particolare, il pagamento di acconti “fino al 90% di lavori eseguiti” e che il
committente, in collaborazione con un terzo, si sarebbe occupato della
direzione lavori.
B. Nel corso dei lavori,
il committente ha chiesto la realizzazione di opere supplementari. Il 12
novembre 2014 la ditta ha emesso una fattura intermedia di fr. 28 124.75 e
il 14 gennaio 2015 un'altra di fr. 39 176.–. Terminati i lavori, il 2 marzo
2015 l'appaltatrice ha trasmesso al committente la liquidazione finale di
complessivi fr. 42 835.95 dalla quale, dedotti gli acconti versati di complessivi
fr. 25 500.–, risultava un saldo in suo favore di fr. 17 335.95. Il
25 marzo 2015 il committente ha versato alla ditta ulteriori fr. 6500.– mentre il
16 aprile successivo ha versato ancora fr. 6000.– chiedendo nondimeno alla
ditta di specificare le 16 posizioni della fattura finale con “prezzi globali”,
per un totale di fr. 5733.–, di indicargli il numero di operai e le ore
impiegate. Dando seguito a una nuova richiesta del committente, il 1° giugno
2015 la ditta ha trasmesso la fattura finale “con le specifiche per ogni
posizione aggiuntiva che quantificano le ore impiegate” e ha sollecitato il
pagamento del saldo di fr. 4835.95. Il 24 giugno 2015 il committente, oltre a
chiederle ulteriori chiarimenti sulla fatturazione, le ha inviato un
“promemoria” con indicati “gli errori di esecuzione della scala” e ha chiesto di
valutare una “deduzione ragionevole” della mercede. Invano.
C. Il 22 dicembre 2015 RE
1 ha inviato alla CO 1 “copia della fattura da lui rivista e corretta dopo
accurata analisi basata sulle [sue] varie contestazioni” dalla quale risultava
un saldo in suo favore di fr. 4684.25 sulla scorta del seguente conteggio:
Fattura parziale
fr. 22204.45
Regie e materiali
fr. 8430.30
Modifiche elementi scala
fr. 1850.00
Deduzioni per difetti scala
- fr. 351.50
Totale lordo
fr. 32133.25
- 4% sconto a contratto
fr. 30847.92
+ IVA 8%
fr. 33315.75
Acconti versati
fr. 38000.00
Credito a favore del committente
fr. 4684.25
D. Il
24 maggio 2016 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 un precetto esecutivo
dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio per ottenere il pagamento di fr.
4835.95. Il 26 settembre 2016 RE 1 ha fatto notificare alla CO 1 il
precetto esecutivo n. __________6 dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio per
ottenere il pagamento di fr. 4684.25 più interessi al 5% dal 30 giugno
2016 indicando come motivo del credito “esubero di acconti richiesti per
lavori eseguiti presso la mia abitazione”. Ai due precetti esecutivi gli
escussi hanno interposto opposizione.
E. Il
24 luglio 2017 AP 1si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Riva San
Vitale per un tentativo di conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a
ottenere la restituzione di fr. 4684.25 più interessi al 5% dal 30 giugno
2016 e fr. 73.30 per spese esecutive, così come il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________6 fatto
notificare alla convenuta. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti,
il Giudice di pace ha rilasciato l'11 settembre 2017 a AP 1 l'autorizzazione ad
agire. Le spese processuali di fr. 50.– sono state poste a carico dell'istante (inc.
Co6/2017).
F. Con petizione
non motivata dell'11 novembre 2017 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al medesimo
Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Al
dibattimento del 29 gennaio 2018 l'attore ha confermato le sue domande mentre
la convenuta ha proposto di respingere la petizione rivendicando, in via riconvenzionale,
il pagamento di fr. 4835.95 oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2015 a
saldo della sua mercede. L'istruttoria è terminata il 23 marzo 2018 e al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte del 31 ottobre e del 27 novembre 2018 in cui hanno confermato le loro
posizioni.
G. Statuendo
con decisione del 4 marzo 2019 il Giudice di pace ha respinto la petizione e ha
accolto la domanda riconvenzionale obbligando RE 1 a versare alla CO 1
fr. 4835.95 oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2015. Le spese processuali
di complessivi fr. 400.80 sono state poste a carico dell'attore, tenuto a
rifondere alla convenuta fr. 300.– per ripetibili.
H. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29
marzo 2019 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di
riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere la sua petizione e
respingere la domanda riconvenzionale. Con decreto del 3 maggio 2019 il presidente di questa Camera ha
respinto la richiesta di effetto sospensivo. Chiamata ad esprimersi
sul reclamo limitatamente alla questione della domanda riconvenzionale, la CO 1
ha comunicato il 7 settembre 2020 di rinunciare a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi
di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata all'attore al più presto
il 5 marzo 2019. Il reclamo datato 29 marzo 2019 ma impostato il 1°
aprile 2019 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione) è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9.
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto considerato che l'attore,
sempre presente sul cantiere durante i lavori “ha quindi potuto verificare di
persona i lavori eseguiti, seguendo la lavorazione e la tempistica, sia quale
proprietario che direzione lavori” senza però sollevare “la minima
contestazione sui lavori eseguiti nella sua abitazione”. Egli ha inoltre accertato
che rispetto al capitolato la fattura finale comprendeva diversi lavori
supplementari ordinati dall'attore e che “gli importi sulle singole posizioni
globali (calcolati sulle ore di posa e produzione più materiale) sono al metro
lineare o a corpo, ma non sono importi a regia”. Riguardo alla fattura finale,
il primo giudice ha appurato che l'attore non aveva provato superamenti “non
autorizzati”. Premesso ciò, richiamato l'art. 367 CO, egli ha constatato
che la notifica dei difetti da parte dell'attore non era
avvenuta tempestivamente anche perché questi “non ha provato […] difetti di
sorta”. Per il Giudice di pace l'attore si è palesato solo dopo avere ricevuto la
fattura finale. Per di più, egli ha epilogato, l'attore “ha anche rinunciato a
fare esperire la perizia, non fornendo la benché minima prova in merito al quantum
del minor valore dell'opera conseguente ad eventuali contestati difetti.” Ciò
posto, il primo giudice, ritenute infondate le pretese dell'attore, ha respinto
la petizione e ha contestualmente accolto la domanda riconvenzionale.
4.
Il
reclamante elenca anzitutto i documenti da lui prodotti in prima sede
(capitolato del 10 gennaio 2014, contratto d'appalto del 9 aprile 2014, fattura
finale del 2 marzo 2015 e del 1° giugno 2015, 14 suoi scritti, 9 scritti della
convenuta, PE n. __________73 del 24 maggio 2016 emesso dall'UE di Mendrisio,
PE n. __________6 del 22 settembre 2016 emesso dall'UE di Mendrisio) e si duole
del mancato rilascio di una ricevuta degli stessi da parte del Giudice di pace.
Egli invita questa Camera a chiedergli di produrre nuovamente i documenti da
lui presentati in prima sede che non figurano nel fascicolo trasmesso a questa
Camera.
a) Nella
fattispecie è pacifico che l'attore abbia prodotto dei documenti, il Giudice di
pace avendoli menzionati nell'elenco atti e inseriti nel fascicolo trasmesso a questa
Camera, ma non è però chiaro quando siano stati prodotti. L'art. 244 cpv. 3
lett. c CPC prevede invero che alla petizione vadano allegati i documenti a
disposizione, in un numero di copie sufficienti per poter essere consegnati al
giudice e a ciascuna delle controparti (art. 131 CPC), ma tale obbligo
costituisce una mera prescrizione d'ordine che non può essere sanzionata quale
inosservanza ai sensi dell'art. 147 CPC (Heinz-mann,
La procédure simplifiée, Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, pag. 191 n. 323). Premesso
che nella procedura semplificata le parti possono quindi presentare mezzi di
prova anche al dibattimento, la produzione di un numero di copie sufficienti
dei documenti, che in difetto di ciò il giudice può richiedere alle parti di
presentare o fotocopiare gli stessi a spese delle parti (Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 2 ad art. 131),
consente al giudice di notificarli, oltre che alla controparte, anche alla
parte stessa che li ha prodotti, la quale ha quindi certezza dell'avvenuta presentazione.
Al proposito non sono previste altre ricevute o certificazioni rilasciate dal
giudice.
b) L'interrogativo
del reclamante pone nondimeno un'altra questione. La documentazione menzionata
nell'elenco atti infatti diverge dalle indicazioni del reclamante, nel senso
che nel primo non appaiono il capitolato e il precetto esecutivo n. __________73
dell'UE di Mendrisio, i quali nemmeno figurano nel fascicolo processuale tra i
documenti della parte attrice. Non è quindi dato di sapere se l'inserto sia completo,
ciò che appare disdicevole, questa Camera potendo non essere in grado di
statuire con il medesimo materiale processuale del primo giudice. Ora, è vero
che, contrariamente a quanto
previsto per le Preture, al Giudice di pace è imposto solo di tenere un
protocollo di ogni atto di procedura (art. 3 del Regolamento delle Giudicature
di pace, RL 177.110) e non la timbratura dei documenti con la data di ricezione (giorno, mese,
anno) e con l'indicazione dell'incarto (art. 3 del Regolamento delle Preture
dell'11 novembre 2003, RL 177.120). A garanzia dei partecipanti al
processo ed essenzialmente per le autorità giudicanti, tuttavia, tale modalità
andrebbe però applicata per analogia anche dal Giudice di pace. Oltre a evitare
eventuali manomissioni, una menzione sui
documenti permette di accertare l'effettiva produzione e il momento
della stessa, e ciò a maggior ragione ove si pensi alla prassi delle Giudicature
di pace, contraria all'art. 131 CPC, di restituire alle parti i documenti con
la notificazione della decisione. Inoltre, dandosi reclamo, secondo l'art. 327
cpv. 1 CPC la giurisdizione
inferiore deve consegnare all'autorità giudiziaria superiore gli atti di causa
completi, ovvero gli atti con gli allegati delle parti. Spossessandosi
dei documenti, il Giudice di pace deve rivolgersi una volta ancora alle parti
per ricostituire l'inserto con il rischio che la documentazione non sia quella
esibita come prevede la procedura. Ciò
è scongiurato con la corretta timbratura degli allegati agli atti processuali.
c) Nelle
circostanze descritte la completezza del fascicolo processuale andrebbe
approfondita. Resta il fatto che, in concreto, il capitolato è agli atti
essendo stato prodotto anche dalla convenuta (doc. 1), mentre il precetto
esecutivo non appare di rilievo ai fini del giudizio, l'esistenza di una
procedura esecutiva non essendo un fatto controverso e non essendo quindi una
circostanza che andava provata dall'attore (art. 150 cpv. 1 CPC). Nulla osta,
sotto questo profilo, alla trattazione del reclamo.
5.
Secondo
RE 1, il Giudice di pace non gli ha trasmesso “diversi documenti” citati nella
decisione impugnata così come le conclusioni finali della convenuta.
a) Già
si è detto che le parti dovrebbero presentare i documenti in un numero di copie
sufficienti per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle
controparti (art. 131 CPC). Premesso ciò, solo al dibattimento del 29 gennaio
2018.
la convenuta ha presentato i documenti menzionati nella risposta.
L'attore, che aveva il diritto di consultare e di farsi rilasciare una copia
degli atti, compresi gli allegati (art. 53 cpv. 2 CPC), non consta però avere
richiesto alcunché. Presente all'udienza, nulla impediva all'interessato di
segnalare al Giudice di pace la sua intenzione di ottenerne una copia.
b) Più
delicata la questione della mancata notifica del memoriale conclusivo della
convenuta, il quale non consta effettivamente essere stato trasmesso
all'attore. Ora, è indubbio che la garanzia del diritto di essere sentito comprende
anche il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al
tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla
circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti
concretamente a influire sul giudizio (DTF 142 III 52 consid. 4.1.1 con
riferimenti). Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve
pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se
vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (CCR,
sentenze inc. 16.2019.52 del 6 marzo 2020 consid. 4 e inc. 16.2016.28 dell'11
gennaio 2017 consid. 4a). Non trasmettendo le conclusioni della convenuta
all'attore, il Giudice di pace è senz'altro incorso in una violazione del
diritto di essere sentito della parte in questione.
c) Nel caso in esame,
tuttavia, non si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare
gli atti al primo giudice affinché emani una nuova sentenza dopo avere
notificato le rispettive conclusioni alle parti. Per tacere del fatto che il
reclamante chiede a questa Camera di statuire direttamente sul merito, l'interessato
non pretende che il memoriale conclusivo, del quale egli avrebbe potuto esigere
dal Giudice di pace una copia, contenesse elementi decisivi che richiedevano
osservazioni da parte sua. Nulla osta, una volta di più all'esame del reclamo.
6.
Il
reclamante critica il Giudice di pace per avere respinto la petizione e accolto
la domanda riconvenzionale, riaffermando la sua posizione per quanto
riguarda da un lato i difetti della scala e dall'altro la riduzione della mercede
che da fr. 42 835.95 andrebbe ricondotta a fr. 33 315.75. Egli ritiene di
avere diritto alla riduzione della mercede di fr. 351.50 corrispondente
al minor valore della scala per i difetti così come da lui “valutato
nella mia revisione fattura finale” e alla restituzione di fr. 4332.45
considerati il versamento di acconti per fr. 38 000.–. Il reclamante fa valere che
i prezzi delle prestazioni supplementari, così come previsto nel capitolato
d'offerta, dovevano essere a regia e che “l'aumento dei costi tra offerta e
fattura finale dell'86% (solo per lavori descritti in offerta) è inaccettabile
e deriva in gran parte da lavori che non sono stati eseguiti a regia secondo
norma SIA, ma “a discrezione” della ditta e fatturati “come posizione globali”,
non controllabili”. Egli rimprovera al Giudice di pace di avere ritenuto la sua
notifica dei difetti alla scala tardiva e, chiedendo “che siano
considerati i diritti del committente in caso di difetti dell'opera in base
all'art. 368 CO”, così come gli art. 370 e 371 CO, postula nuovamente una diminuzione
della mercede corrispondente al minor valore dell'opera di fr. 351.–,
così come da lui “valutato nella mia revisione fattura finale”. Infine si duole
del fatto che il primo giudice non è entrato “nemmeno nel merito del rispetto”
delle disposizioni della norma SIA 118.
7.
Nella
fattispecie, con la petizione RE 1 ha chiesto, oltre alla riduzione della
mercede di fr. 351.50 per i difetti nell'esecuzione della scala, la
restituzione di complessivi fr. 4332.45 corrispondenti alla differenza tra
gli acconti da lui versati alla ditta (fr. 38 000.–) e la mercede
spettante a quest'ultima secondo il suo conteggio del 22 dicembre 2015 (fr. 33
667.25).
a)
Le pretese di restituzione, al pari di tutte le altre, possono derivare
da contratto, da atti illeciti o da indebito arricchimento e si prescrivono con
termini diversi a dipendenza di tale origine. Esclusa, in concreto, l'esistenza
di un atto illecito, sia che consista nel recupero di un pagamento indebito in
virtù dell'art. 63 cpv. 1 CO, sia che si basi sul contratto, il credito
contestato è sempre finalizzato alla restituzione di un pagamento in eccesso.
La distinzione è importante in particolare per la determinazione del termine di
prescrizione (cfr. DTF 137 III 247 consid. 4.4.1 con rinvii), ma non modifica la
ripartizione dell'onere della prova. L'attore deve dimostrare l'inesistenza del
debito (cfr. DTF 119 II 306 consid. 1b/aa). Salvo che la legge non disponga
diversamente, ogni attore deve provare i fatti che fa valere per dedurre il suo
diritto (art. 8 CC). Se i fatti giuridicamente decisivi rimangono dubbi o non
sono accertati, la conseguenza della mancanza di prove è a carico dell'attore. Tale
principio si applica di norma anche quando la prova porta su fatti negativi,
perché l'obbligo di collaborazione dell'altra parte, dedotto dal precetto della
buona fede, non tocca e non sovverte l'onere della prova. Nell'ambito dell'apprezzamento delle prove
il giudice dovrà in tal caso pronunciarsi sul risultato della collaborazione
della controparte, rispettivamente trarrà le conseguenze del rifiuto di
collaborare (DTF 119 II 306 consid. 1b/aa; v. anche 142 III 575 consid.
2.1). L'art. 8 CC garantisce anche il diritto di confutare le prove. Se una
parte ha l'onere della prova, la controparte può produrre prove di fatti che
dovrebbero ostacolare la prova principale, determinando il giudice a dubitarne
del valore (DTF 130 III 326 consid. 3.4; v. anche sentenza del Tribunale
federale 4A_256/2013 del 17 ottobre 2013 consid. 2.2).
b) Nel
caso in esame l'attore, committente, ha fondato la pretesa di restituzione
degli acconti pagati in eccesso essenzialmente sul proprio conteggio del 22
dicembre 2015, ovvero sulla “copia della fattura da lui rivista e corretta dopo
accurata analisi basata sulle [sue] varie contestazioni” dalla quale risultava
un saldo in suo favore di fr. 4684.25. La fondatezza di tale conteggio, contestato
dalla controparte, non trova tuttavia alcun riscontro nelle risultanze istruttorie e costituisce per finire
una mera affermazione di parte. La pretesa era pertanto lungi dall'essere resa
altamente verosimile, tanto meno ove si pensi che la mercede per le opere supplementari
eseguite dalla convenuta non può essere fissata unilateralmente dal committente.
Né il reclamante pretende che la convenuta abbia rifiutato la sua
collaborazione nell'assunzione di prove. D'altro canto, come accertato dal
primo giudice, in corso d'opera la convenuta ha eseguito lavori supplementari commissionati
dall'attore che hanno comportato una maggiorazione della mercede inizialmente
pattuita. Non avendo dimostrato la propria pretesa di restituzione degli
acconti, la decisione del primo giudice su questo punto non risulta essere
errata.
8.
Relativamente
ai difetti d'esecuzione della scala, una volta di più incombeva all'attore il
compito di allegarli e dimostrarli così
come incombeva a lui anche l'onere di allegare e dimostrare l'importo da
detrarre dalla mercede pattuita per l'opera eseguita a regola d'arte. Ora,
indipendentemente dalla tempestività o meno della notifica dei difetti, il
Giudice di pace ha rimproverato all'attore di non avere fornito “la
benché minima prova in merito al quantum del minor valore dell'opera”
conseguente ai difetti. Al riguardo il reclamante si limita a obiettare di non
avere “mai avuto necessità di chiedere” una perizia e a sostenere che la sua
stima del minor danno dell'opera si basa sulla sua “pluriennale esperienza
professionale come architetto” per cui era una valutazione realistica che
avrebbe dovuto essere considerata dal primo giudice. Se non che, senza mettere
in discussione le conoscenze professionali dell'interessato, le sue sole affermazioni
anche se plausibili sono, dal profilo processuale, semplici allegazioni di
parte, insufficienti a dimostrare i fatti addotti. Ne segue che in mancanza di
riscontri oggettivi, la decisione del primo giudice di respingere la
petizione resiste alla critica. Al riguardo il reclamo vede la sua sorte
segnata.
9.
Per
quel che è della domanda riconvenzionale volta all'incasso della mercede promossa
dalla ditta CO 1, il Giudice di pace l'ha accolta senza invero spiegarne i
motivi. Tuttavia, dalla lettura della decisione impugnata si può capire che
egli l'ha implicitamente ritenuta fondata perché ha respinto l'azione
dell'attore. In realtà le cose vanno diversamente.
Premesso
che essendo l'ammontare della mercede litigioso (per l'attore essa ammontava a
fr. 33 315.75 mentre per la convenuta era di fr. 42 835.95), l'onere della
prova incombeva all'appaltatore. Ora, posto che una mercede a corpo non è
presunta e tocca alla parte che sostiene un accordo in tal senso recarne la
prova (Gauch, Der Werkvertrag, 5a
edizione, pag. 411 n. 1014; Chaix
in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 34 ad art. 373), in concreto,
nulla agli atti permette di concludere a favore della pattuizione di tale modalità
per le opere supplementari ordinate dal committente. In difetto di particolari
pattuizioni, o in caso di dubbio, la mercede deve essere determinata secondo il
valore del lavoro e le spese dell'appaltatore (Gauch,
loc. cit.; Chaix, op. cit., n. 1
ad art. 374). In assenza di prove suscettibili di sostanziare l'importo addotto
in causa, la ditta avendo rinunciato alla perizia richiesta in un primo tempo,
non restava che riferirsi alla somma versata dal committente, il quale non
aveva a sua volta dimostrato di avere diritto alla restituzione di quanto
pagato in eccesso. Ne segue che su tale aspetto la decisione del Giudice di
pace si rivela errata e il reclamo va accolto. Soccorrendo le premesse
dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima
sulla causa nel senso che in riforma del giudizio impugnato la domanda
riconvenzionale deve essere respinta.
10.
Le
spese processuali del giudizio odierno seguirebbero la reciproca soccombenza
delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). La CO 1 non ha tuttavia presentato
osservazioni e non può considerarsi soccombente. Non può dunque essere tenuta ad assumere costi né a rifondere
ripetibili. In simili condizioni viene prelevata la sola quota di spese a
carico del reclamante per la soccombenza sull'azione principale.
L'esito
dell'attuale giudizio impone altresì la suddivisione a metà delle spese di
primo grado. Quanto alle ripetibili, dandosi
una ripartizione delle spese processuali tra una parte patrocinata e una non
assistita che non ha reso verosimile i presupposti per ottenere un'indennità
d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), come in concreto, la parte
soccombente non assistita da un rappresentante professionale va chiamata a
rifondere alla controparte la quota ridotta delle ripetibili da questa
sopportate (un terzo: cfr. analogamente I CCA, sentenza inc. 11.2019.31 del 5
giugno 2020 consid. 6 con rinvio).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
2. L'azione
riconvenzionale è respinta.
4. La tassa
di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 108.80 sono poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno.
5.
L'attore rifonderà alla controparte fr. 150.– per ripetibili.
Per il resto il reclamo è
respinto.
II. Le spese processuali del
reclamo, ridotte, di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.
III. Notificazione a:
–
arch. ;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.