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Decisione

16.2019.24

Appalto: difetti - mercede - restituzione di acconti pagati in eccesso

9 settembre 2020Italiano21 min

l'architetto RE 1, intenzionato a rinnovare la casa d'abitazione posta sulla particella

Source ti.ch

IIncarto n.

16.2019.24o n.

16.2019.24

Lugano

9 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 29 marzo 2019 presentato dall'

RE

1

contro

la decisione emessa il 4 marzo 2019 dal

Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa SE 3/17 (appalto) da lui promossa con petizione dell'11 novembre 2017

nei confronti della

CO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 9 aprile 2014

l'architetto RE 1, intenzionato a rinnovare la casa d'abitazione posta sulla particella

1597 RFD di __________ di sua proprietà, ha incaricato la ditta CO 1 di

eseguire le opere di falegnameria descritte nelle offerte del 10 gennaio 2014,

per una mercede di complessivi fr. 23 012.80. Il contratto prevedeva, in

particolare, il pagamento di acconti “fino al 90% di lavori eseguiti” e che il

committente, in collaborazione con un terzo, si sarebbe occupato della

direzione lavori.

B. Nel corso dei lavori,

il committente ha chiesto la realizzazione di opere supplementari. Il 12

novembre 2014 la ditta ha emesso una fattura intermedia di fr. 28 124.75 e

il 14 gennaio 2015 un'altra di fr. 39 176.–. Terminati i lavori, il 2 marzo

2015 l'appaltatrice ha trasmesso al committente la liquidazione finale di

complessivi fr. 42 835.95 dalla quale, dedotti gli acconti versati di complessivi

fr. 25 500.–, risultava un saldo in suo favore di fr. 17 335.95. Il

25 marzo 2015 il committente ha versato alla ditta ulteriori fr. 6500.– mentre il

16 aprile successivo ha versato ancora fr. 6000.– chiedendo nondimeno alla

ditta di specificare le 16 posizioni della fattura finale con “prezzi globali”,

per un totale di fr. 5733.–, di indicargli il numero di operai e le ore

impiegate. Dando seguito a una nuova richiesta del committente, il 1° giugno

2015 la ditta ha trasmesso la fattura finale “con le specifiche per ogni

posizione aggiuntiva che quantificano le ore impiegate” e ha sollecitato il

pagamento del saldo di fr. 4835.95. Il 24 giugno 2015 il committente, oltre a

chiederle ulteriori chiarimenti sulla fatturazione, le ha inviato un

“promemoria” con indicati “gli errori di esecuzione della scala” e ha chiesto di

valutare una “deduzione ragionevole” della mercede. Invano.

C. Il 22 dicembre 2015 RE

1 ha inviato alla CO 1 “copia della fattura da lui rivista e corretta dopo

accurata analisi basata sulle [sue] varie contestazioni” dalla quale risultava

un saldo in suo favore di fr. 4684.25 sulla scorta del seguente conteggio:

Fattura parziale

fr. 22204.45

Regie e materiali

fr. 8430.30

Modifiche elementi scala

fr. 1850.00

Deduzioni per difetti scala

- fr. 351.50

Totale lordo

fr. 32133.25

- 4% sconto a contratto

fr. 30847.92

+ IVA 8%

fr. 33315.75

Acconti versati

fr. 38000.00

Credito a favore del committente

fr. 4684.25

D. Il

24 maggio 2016 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 un precetto esecutivo

dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio per ottenere il pagamento di fr.

4835.95. Il 26 settembre 2016 RE 1 ha fatto notificare alla CO 1 il

precetto esecutivo n. __________6 dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio per

ottenere il pagamento di fr. 4684.25 più interessi al 5% dal 30 giugno

2016 indicando come motivo del credito “esubero di acconti richiesti per

lavori eseguiti presso la mia abitazione”. Ai due precetti esecutivi gli

escussi hanno interposto opposizione.

E. Il

24 luglio 2017 AP 1si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Riva San

Vitale per un tentativo di conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a

ottenere la restituzione di fr. 4684.25 più interessi al 5% dal 30 giugno

2016 e fr. 73.30 per spese esecutive, così come il rigetto definitivo

dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________6 fatto

notificare alla convenuta. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti,

il Giudice di pace ha rilasciato l'11 settembre 2017 a AP 1 l'autorizzazione ad

agire. Le spese processuali di fr. 50.– sono state poste a carico dell'istante (inc.

Co6/2017).

F. Con petizione

non motivata dell'11 novembre 2017 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al medesimo

Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Al

dibattimento del 29 gennaio 2018 l'attore ha confermato le sue domande mentre

la convenuta ha proposto di respingere la petizione rivendicando, in via ricon­venzionale,

il pagamento di fr. 4835.95 oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2015 a

saldo della sua mercede. L'istruttoria è terminata il 23 marzo 2018 e al

dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte del 31 ottobre e del 27 novembre 2018 in cui hanno confermato le loro

posizioni.

G. Statuendo

con decisione del 4 marzo 2019 il Giudice di pace ha respinto la petizione e ha

accolto la domanda riconvenzionale obbligando RE 1 a versare alla CO 1

fr. 4835.95 oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2015. Le spese processuali

di complessivi fr. 400.80 sono state poste a carico dell'attore, tenuto a

rifondere alla convenuta fr. 300.– per ripetibili.

H. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29

marzo 2019 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di

rifor­mare la decisione impugnata nel senso di accogliere la sua petizione e

respingere la domanda riconvenzionale. Con decreto del 3 maggio 2019 il presidente di questa Camera ha

respinto la richiesta di effetto sospensivo. Chiamata ad esprimersi

sul reclamo limitatamente alla questione della domanda riconvenzionale, la CO 1

ha comunicato il 7 settembre 2020 di rinunciare a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi

di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata all'attore al più presto

il 5 marzo 2019. Il reclamo datato 29 marzo 2019 ma impostato il 1°

aprile 2019 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione) è pertanto tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara

e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.

9.

Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto considerato che l'attore,

sempre presente sul cantiere durante i lavori “ha quindi potuto verificare di

persona i lavori eseguiti, seguendo la lavorazione e la tempistica, sia quale

proprietario che direzione lavori” senza però sollevare “la minima

contestazione sui lavori eseguiti nella sua abitazione”. Egli ha inoltre accertato

che rispetto al capitolato la fattura finale comprendeva diversi lavori

supplementari ordinati dall'attore e che “gli importi sulle singole posizioni

globali (calcolati sulle ore di posa e produzione più materiale) sono al metro

lineare o a corpo, ma non sono importi a regia”. Riguardo alla fattura finale,

il primo giudice ha appurato che l'attore non aveva provato superamenti “non

autorizzati”. Premesso ciò, richiamato l'art. 367 CO, egli ha constatato

che la notifica dei difetti da parte dell'attore non era

avvenuta tempestivamente anche perché questi “non ha provato […] difetti di

sorta”. Per il Giudice di pace l'attore si è palesato solo dopo avere ricevuto la

fattura finale. Per di più, egli ha epilogato, l'attore “ha anche rinunciato a

fare esperire la perizia, non fornendo la benché minima prova in merito al quantum

del minor valore dell'opera conseguente ad eventuali contestati difetti.” Ciò

posto, il primo giudice, ritenute infondate le pretese dell'attore, ha respinto

la petizione e ha contestualmente accolto la domanda riconvenzionale.

4.

Il

reclamante elenca anzitutto i documenti da lui prodotti in prima sede

(capitolato del 10 gennaio 2014, contratto d'appalto del 9 aprile 2014, fattura

finale del 2 marzo 2015 e del 1° giugno 2015, 14 suoi scritti, 9 scritti della

convenuta, PE n. __________73 del 24 maggio 2016 emesso dall'UE di Mendrisio,

PE n. __________6 del 22 settembre 2016 emesso dall'UE di Mendrisio) e si duole

del mancato rilascio di una ricevuta degli stessi da parte del Giudice di pace.

Egli invita questa Camera a chiedergli di produrre nuovamente i documenti da

lui presentati in prima sede che non figurano nel fascicolo trasmesso a questa

Camera.

a) Nella

fattispecie è pacifico che l'attore abbia prodotto dei documenti, il Giudice di

pace avendoli menzionati nell'elenco atti e inseriti nel fascicolo trasmesso a questa

Camera, ma non è però chiaro quando siano stati prodotti. L'art. 244 cpv. 3

lett. c CPC prevede invero che alla petizione vadano allegati i documenti a

disposizione, in un numero di copie sufficienti per poter essere consegnati al

giudice e a ciascuna delle controparti (art. 131 CPC), ma tale obbligo

costituisce una mera prescrizione d'ordine che non può essere sanzionata quale

inosservanza ai sensi dell'art. 147 CPC (Heinz-mann,

La procédure simplifiée, Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, pag. 191 n. 323). Premesso

che nella procedura semplificata le parti possono quindi presentare mezzi di

prova anche al dibattimento, la produzione di un numero di copie sufficienti

dei documenti, che in difetto di ciò il giudice può richiedere alle parti di

presentare o fotocopiare gli stessi a spese delle parti (Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 2 ad art. 131),

consente al giudice di notificarli, oltre che alla controparte, anche alla

parte stessa che li ha prodotti, la quale ha quindi certezza dell'avvenuta presentazione.

Al proposito non sono previste altre ricevute o certificazioni rilasciate dal

giudice.

b) L'interrogativo

del reclamante pone nondimeno un'altra questione. La documentazione menzionata

nell'elenco atti infatti diverge dalle indicazioni del reclamante, nel senso

che nel primo non appaiono il capitolato e il precetto esecutivo n. __________73

dell'UE di Mendrisio, i quali nemmeno figurano nel fascicolo processuale tra i

documenti della parte attrice. Non è quindi dato di sapere se l'inserto sia completo,

ciò che appare disdicevole, questa Camera potendo non essere in grado di

statuire con il medesimo materiale processuale del primo giudice. Ora, è vero

che, contrariamente a quanto

previsto per le Preture, al Giudice di pace è imposto solo di tenere un

protocollo di ogni atto di procedura (art. 3 del Regolamento delle Giudicature

di pace, RL 177.110) e non la timbratura dei documenti con la data di ricezione (giorno, mese,

anno) e con l'indicazione dell'incarto (art. 3 del Regolamento delle Preture

dell'11 novembre 2003, RL 177.120). A garanzia dei partecipanti al

processo ed essenzialmente per le autorità giudicanti, tuttavia, tale modalità

andrebbe però applicata per analogia anche dal Giudice di pace. Oltre a evitare

eventuali manomissioni, una menzione sui

documenti permette di accertare l'effettiva produzione e il momento

della stessa, e ciò a maggior ragione ove si pensi alla prassi delle Giudicature

di pace, contraria all'art. 131 CPC, di restituire alle parti i documenti con

la notificazione della decisione. Inoltre, dandosi reclamo, secondo l'art. 327

cpv. 1 CPC la giurisdizione

inferiore deve consegnare all'autorità giudiziaria superiore gli atti di causa

completi, ovvero gli atti con gli allegati delle parti. Spossessandosi

dei documenti, il Giudice di pace deve rivolgersi una volta ancora alle parti

per ricostituire l'inserto con il rischio che la documentazione non sia quella

esibita come prevede la procedura. Ciò

è scongiurato con la corretta timbratura degli allegati agli atti processuali.

c) Nelle

circostanze descritte la completezza del fascicolo processuale andrebbe

approfondita. Resta il fatto che, in concreto, il capitolato è agli atti

essendo stato prodotto anche dalla convenuta (doc. 1), mentre il precetto

esecutivo non appare di rilievo ai fini del giudizio, l'esistenza di una

procedura esecutiva non essendo un fatto controverso e non essendo quindi una

circostanza che andava provata dall'attore (art. 150 cpv. 1 CPC). Nulla osta,

sotto questo profilo, alla trattazione del reclamo.

5.

Secondo

RE 1, il Giudice di pace non gli ha trasmesso “diversi documenti” citati nella

decisione impugnata così come le conclusioni finali della convenuta.

a) Già

si è detto che le parti dovrebbero presentare i documenti in un numero di copie

sufficienti per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle

controparti (art. 131 CPC). Premesso ciò, solo al dibattimento del 29 gennaio

2018.

la convenuta ha presentato i documenti menzionati nella risposta.

L'attore, che aveva il diritto di consultare e di farsi rilasciare una copia

degli atti, compresi gli allegati (art. 53 cpv. 2 CPC), non consta però avere

richiesto alcunché. Presente all'udien­za, nulla impediva all'interessato di

segnalare al Giudice di pace la sua intenzione di ottenerne una copia.

b) Più

delicata la questione della mancata notifica del memoria­le conclusivo della

convenuta, il quale non consta effettivamente essere stato trasmesso

all'attore. Ora, è indubbio che la garanzia del diritto di essere sentito comprende

anche il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al

tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla

circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti

concretamente a influire sul giudizio (DTF 142 III 52 consid. 4.1.1 con

riferimenti). Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve

pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se

vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (CCR,

sentenze inc. 16.2019.52 del 6 marzo 2020 consid. 4 e inc. 16.2016.28 dell'11

gennaio 2017 consid. 4a). Non trasmettendo le conclusioni della convenuta

all'attore, il Giudice di pace è senz'altro incorso in una violazione del

diritto di essere sentito della parte in questione.

c) Nel caso in esame,

tuttavia, non si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare

gli atti al primo giudice affinché emani una nuova sentenza dopo avere

notificato le rispettive conclusioni alle parti. Per tacere del fatto che il

reclamante chiede a questa Camera di statuire direttamente sul merito, l'interessato

non pretende che il memoriale conclusivo, del quale egli avrebbe potuto esigere

dal Giudice di pace una copia, contenesse elementi decisivi che richiedevano

osservazioni da parte sua. Nulla osta, una volta di più all'esame del reclamo.

6.

Il

reclamante critica il Giudice di pace per avere respinto la petizione e accolto

la domanda riconvenzionale, riaffermando la sua posizione per quanto

riguarda da un lato i difetti della scala e dall'altro la riduzione della mercede

che da fr. 42 835.95 andreb­be ricondotta a fr. 33 315.75. Egli ritiene di

avere diritto alla riduzione della mercede di fr. 351.50 corrispondente

al minor valore della scala per i difetti così come da lui “valutato

nella mia revisio­ne fattura finale” e alla restituzione di fr. 4332.45

considerati il versamento di acconti per fr. 38 000.–. Il reclamante fa valere che

i prezzi delle prestazioni supplementari, così come previsto nel capitolato

d'offerta, dovevano essere a regia e che “l'aumen­to dei costi tra offerta e

fattura finale dell'86% (solo per lavori descritti in offerta) è inaccettabile

e deriva in gran parte da lavori che non sono stati eseguiti a regia secondo

norma SIA, ma “a discrezione” della ditta e fatturati “come posizione globali”,

non controllabili”. Egli rimprovera al Giudice di pace di avere ritenuto la sua

notifi­ca dei difetti alla scala tardiva e, chiedendo “che siano

considerati i diritti del committente in caso di difetti dell'opera in base

all'art. 368 CO”, così come gli art. 370 e 371 CO, postula nuovamente una diminuzione

della mercede corrispondente al minor valore dell'opera di fr. 351.–,

così come da lui “valutato nella mia revisione fattura finale”. Infine si duole

del fatto che il primo giudice non è entrato “nemmeno nel merito del rispetto”

delle disposizioni della norma SIA 118.

7.

Nella

fattispecie, con la petizione RE 1 ha chiesto, oltre alla riduzione della

mercede di fr. 351.50 per i difetti nell'esecuzione della scala, la

restituzione di complessivi fr. 4332.45 corrispondenti alla differenza tra

gli acconti da lui versati alla ditta (fr. 38 000.–) e la mercede

spettante a quest'ultima secondo il suo conteggio del 22 dicembre 2015 (fr. 33

667.25).

a)

Le pretese di restituzione, al pari di tutte le altre, possono derivare

da contratto, da atti illeciti o da indebito arricchimento e si prescrivono con

termini diversi a dipendenza di tale origine. Esclusa, in concreto, l'esistenza

di un atto illecito, sia che consista nel recupero di un pagamento indebito in

virtù dell'art. 63 cpv. 1 CO, sia che si basi sul contratto, il credito

contestato è sempre finalizzato alla restituzione di un pagamento in eccesso.

La distinzione è importante in particolare per la determinazione del termine di

prescrizione (cfr. DTF 137 III 247 consid. 4.4.1 con rinvii), ma non modifica la

ripartizione dell'onere della prova. L'attore deve dimostrare l'inesistenza del

debito (cfr. DTF 119 II 306 consid. 1b/aa). Salvo che la legge non disponga

diversamente, ogni attore deve provare i fatti che fa valere per dedurre il suo

diritto (art. 8 CC). Se i fatti giuridicamente decisivi rimangono dubbi o non

sono accertati, la conseguenza della mancanza di prove è a carico dell'attore. Tale

principio si applica di norma anche quando la prova porta su fatti negativi,

perché l'obbligo di collaborazione dell'altra parte, dedotto dal precetto della

buona fede, non tocca e non sovverte l'onere della prova. Nell'ambito dell'apprezzamento delle prove

il giudice dovrà in tal caso pronunciarsi sul risultato della collaborazione

della controparte, rispettivamente trarrà le conseguenze del rifiuto di

collaborare (DTF 119 II 306 consid. 1b/aa; v. anche 142 III 575 consid.

2.1). L'art. 8 CC garantisce anche il diritto di confutare le prove. Se una

parte ha l'onere della prova, la controparte può produrre prove di fatti che

dovrebbero ostacolare la prova principale, determinando il giudice a dubitarne

del valore (DTF 130 III 326 consid. 3.4; v. anche sentenza del Tribunale

federale 4A_256/2013 del 17 ottobre 2013 consid. 2.2).

b) Nel

caso in esame l'attore, committente, ha fondato la pretesa di restituzione

degli acconti pagati in eccesso essenzialmente sul proprio conteggio del 22

dicembre 2015, ovvero sulla “copia della fattura da lui rivista e corretta dopo

accurata analisi basata sulle [sue] varie contestazioni” dalla quale risultava

un saldo in suo favore di fr. 4684.25. La fondatezza di tale conteggio, contestato

dalla controparte, non trova tuttavia alcun riscontro nelle risultanze istruttorie e costituisce per finire

una mera affermazione di parte. La pretesa era pertanto lungi dall'essere resa

altamente verosimile, tanto meno ove si pensi che la mercede per le opere supplementari

eseguite dalla convenuta non può essere fissata unilateralmente dal committente.

Né il reclamante pretende che la convenuta abbia rifiutato la sua

collaborazione nell'assunzione di prove. D'altro canto, come accertato dal

primo giudice, in corso d'opera la convenuta ha eseguito lavori supplementari commissionati

dall'attore che hanno comportato una maggiorazione della mercede inizialmente

pattuita. Non avendo dimostrato la propria pretesa di restituzione degli

acconti, la decisione del primo giudice su questo punto non risulta essere

errata.

8.

Relativamente

ai difetti d'esecuzione della scala, una volta di più incombeva all'attore il

compito di allegarli e dimostrarli così

come incombeva a lui anche l'onere di allegare e dimostrare l'importo da

detrarre dalla mercede pattuita per l'opera eseguita a regola d'arte. Ora,

indipendentemente dalla tempestività o meno della notifica dei difetti, il

Giudice di pace ha rimproverato all'attore di non avere fornito “la

benché minima prova in merito al quantum del minor valore dell'opera”

conseguente ai difetti. Al riguardo il reclamante si limita a obiettare di non

avere “mai avuto necessità di chiedere” una perizia e a sostenere che la sua

stima del minor danno dell'opera si basa sulla sua “pluriennale esperienza

professionale come architetto” per cui era una valutazione realistica che

avrebbe dovuto essere considerata dal primo giudice. Se non che, senza mettere

in discussione le conoscenze professionali dell'interessato, le sue sole affermazioni

anche se plausibili sono, dal profilo processuale, semplici allegazioni di

parte, insufficienti a dimostrare i fatti addotti. Ne segue che in mancanza di

riscontri oggettivi, la decisione del primo giudice di respingere la

petizione resiste alla critica. Al riguardo il reclamo vede la sua sorte

segnata.

9.

Per

quel che è della domanda riconvenzionale volta all'incasso della mercede promossa

dalla ditta CO 1, il Giudice di pace l'ha accolta senza invero spiegarne i

motivi. Tuttavia, dalla lettura della decisione impugnata si può capire che

egli l'ha implicitamente ritenuta fondata perché ha respinto l'azio­ne

dell'attore. In realtà le cose vanno diversamente.

Premesso

che essendo l'ammontare della mercede litigioso (per l'attore essa ammontava a

fr. 33 315.75 mentre per la convenuta era di fr. 42 835.95), l'onere della

prova incombeva all'appaltatore. Ora, posto che una mercede a corpo non è

presunta e tocca alla parte che sostiene un accordo in tal senso recarne la

prova (Gauch, Der Werkvertrag, 5a

edizione, pag. 411 n. 1014; Chaix

in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 34 ad art. 373), in concreto,

nulla agli atti permette di concludere a favore della pattuizione di tale modalità

per le opere supplementari ordinate dal committente. In difetto di particolari

pattuizioni, o in caso di dubbio, la mercede deve essere determinata secondo il

valore del lavoro e le spese dell'appaltatore (Gauch,

loc. cit.; Chaix, op. cit., n. 1

ad art. 374). In assenza di prove suscettibili di sostanziare l'importo addotto

in causa, la ditta avendo rinunciato alla perizia richiesta in un primo tempo,

non restava che riferirsi alla somma versata dal committente, il quale non

aveva a sua volta dimostrato di avere diritto alla restituzione di quanto

pagato in eccesso. Ne segue che su tale aspetto la decisione del Giudice di

pace si rivela errata e il reclamo va accolto. Soccorrendo le premesse

dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima

sulla causa nel senso che in riforma del giudizio impugnato la domanda

riconvenzionale deve essere respinta.

10.

Le

spese processuali del giudizio odierno seguirebbero la reciproca soccombenza

delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). La CO 1 non ha tuttavia presentato

osservazioni e non può considerarsi soccombente. Non può dunque essere tenuta ad assumere costi né a rifondere

ripetibili. In simili condizioni viene prelevata la sola quota di spese a

carico del reclamante per la soccombenza sull'azione principale.

L'esito

dell'attuale giudizio impone altresì la suddivisione a metà delle spese di

primo grado. Quanto alle ripetibili, dandosi

una ripartizione delle spese processuali tra una parte patrocinata e una non

assistita che non ha reso verosimile i presupposti per ottenere un'indennità

d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), come in concreto, la parte

soccombente non assistita da un rappresentante professionale va chiamata a

rifondere alla controparte la quota ridotta delle ripetibili da questa

sopportate (un terzo: cfr. analogamente I CCA, sentenza inc. 11.2019.31 del 5

giugno 2020 consid. 6 con rinvio).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:

2. L'azione

riconvenzionale è respinta.

4. La tassa

di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 108.80 sono poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno.

5.

L'attore rifonderà alla controparte fr. 150.– per ripetibili.

Per il resto il reclamo è

respinto.

II. Le spese processuali del

reclamo, ridotte, di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

III. Notificazione a:

arch. ;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.