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Decisione

16.2019.25

Locazione - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

3 maggio 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che per la reclamante

l'accertamento del Giudice di pace secondo cui tra le parti sorsero subito

delle problematiche è errato, le parti avendo in un primo tempo un ottimo

rapporto;

che, tuttavia, l'eventuale

inesattezza non ha alcuna incidenza sull'esito della vertenza riguardante il

risarcimento di pretesi danni insorti in seguito a una violazione contrattuale;

che, per il resto, la

reclamante chiede di accogliere integralmente la petizione, ma non esprime alcuna

critica nei confronti della decisione del Giudice di pace;

che ciò non basta per

Considerandi

motivare un reclamo, l'interessata dovendo per lo meno spiegare perché la

decisione del primo giudice sarebbe errata;

che in tali circostanze, pur

con tutta la comprensione che si deve a una parte non patrocinata, questa

Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale

riforma della decisione impugnata;

che

in definitiva il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso da questa

Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

che

gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si

giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, la reclamante,

sprovvista di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio

di un patrocinatore;

che non si pone il

problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato notificato

per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.