16.2019.25
Locazione - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
3 maggio 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.25
Lugano
3 maggio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 5 aprile 2019 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 25 febbraio 2019 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest nella causa n. 73/A/17/PE (locazione) da lei promossa con petizione
del 30 novembre 2017 nei confronti di
CO
1 ,
ritenuto
in fatto: che con contratto di “collaborazione
nella forma indipendente” del 5 gennaio 2016 CO 1 ha messo a disposizione di RE
1 una superficie di 35 m2 di un locale da lei appigionato a __________,
per un corrispettivo di fr. 850.– mensili;
che terminata la sublocazione,
RE 1 ha rivendicato da CO 1 complessivi fr. 714.15 corrispondenti a due fattura
dell'__________ SA di complessivi fr. 245.40 per la stipulazione di un nuovo
contratto di fornitura di energia elettrica e all'allacciamento al contatore, a
una fattura di fr. 168.75 della ditta di impianti elettrici E__________ SA e a una
nota di fr. 300.– dell'arch. __________ Q__________ intervenuto come perito
comunale alla riconsegna dello spazio locato;
che visto il mancato
pagamento, il 12 maggio 2017 RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 714.15, cui l'escussa ha interposto
opposizione;
che in esito a un'azione
creditoria promossa il 30 novembre 2017 da RE 1, con decisione del 25 febbraio
2019 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha obbligato CO 1 a versare
all'attrice fr. 142.80, oltre a fr. 20.– per la conciliazione, rigettando in
via definitiva per tale importo l'opposizione al citato PE e ponendo le spese
processuali di fr. 100.– per quattro quinti a carico dell'attrice e per un
quinto a carico della convenuta;
che in una lettera a
questa Camera del 3 aprile 2019 RE 1 dichiara di non essere d'accordo con la decisione
del Giudice di pace e chiede, in sintesi, di accogliere integralmente la petizione;
che il memoriale non è
stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che secondo l'art.
Fatti
320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che per la reclamante
l'accertamento del Giudice di pace secondo cui tra le parti sorsero subito
delle problematiche è errato, le parti avendo in un primo tempo un ottimo
rapporto;
che, tuttavia, l'eventuale
inesattezza non ha alcuna incidenza sull'esito della vertenza riguardante il
risarcimento di pretesi danni insorti in seguito a una violazione contrattuale;
che, per il resto, la
reclamante chiede di accogliere integralmente la petizione, ma non esprime alcuna
critica nei confronti della decisione del Giudice di pace;
che ciò non basta per
Considerandi
motivare un reclamo, l'interessata dovendo per lo meno spiegare perché la
decisione del primo giudice sarebbe errata;
che in tali circostanze, pur
con tutta la comprensione che si deve a una parte non patrocinata, questa
Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale
riforma della decisione impugnata;
che
in definitiva il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso da questa
Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);
che
gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si
giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, la reclamante,
sprovvista di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio
di un patrocinatore;
che non si pone il
problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato notificato
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.