16.2019.28
Proprietà per piani - azione promossa nei confronti di un "condominio" - reclamo insufficientemente motivato
6 marzo 2020Italiano12 min
diritto esclusivo sull'appartamento n. 13 appartiene a RE 1. Il regolamento per l'uso e l'amministrazione
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2019.28
Lugano
6 marzo 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 23 aprile 2019 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 10 aprile 2019 dal
Giudice di pace del circolo di Caneggio
nella causa PS 1 19 (proprietà per piani) promossa con petizione del 5 febbraio 2019 nei
confronti del
CO
1
(rappresentata dall'amministrazione
CO 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla particella n.
180 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“CO 1”) composta di trenta
appartamenti. L'unità n. 1650, pari a 33/1000, con
diritto esclusivo sull'appartamento n. 13 appartiene a RE 1. Il regolamento per l'uso e l'amministrazione
della proprietà per piani prevedeva, tra l'altro, l'assegnazione a ogni comproprietario
di una porzione di giardino da adibire a orto. All'assemblea generale straordinaria del 30 ottobre 2017 i comproprietari
hanno deciso di smantellare i trenta orti esistenti e di crearne nuovi per i
soli proprietari interessati ad averne uno. Il 26 febbraio 2018 RE 1,
intenzionato a tenere un appezzamento, ha versato alla comunione dei
comproprietari del “CO 1” l'importo richiestogli di fr. 600.– quale acconto
per i lavori di esecuzione dei nuovi orti.
B. Terminati
i lavori di sistemazione dell'area, RE 1 si è lamentato della presenza nel
proprio orto di pietre dovuta al rimescolamento della “terra fertilizzata e
bonificata dei vecchi orti con quella inerte e piena di sassi che si trova
sotto lo strato fertile” mentre l'amministratore del Condominio gli ha rimproverato
di non mantenere il suo orto in ordine e senza erbacce come previsto dal
regolamento degli orti del 30 ottobre 2017. Il 12 ottobre 2018 RE 1 ha
comunicato all'amministrazione di rinunciare al suo diritto di uso di un orto e
ha chiesto la restituzione di fr. 600.–. Non ottenendo quanto richiesto, RE 1
ha fatto notificare al “CO 1” il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio per l'incasso di fr. 600.– più
interessi al 3% dal 26 febbraio 2018 a titolo di “acconto per rifacimento orti”,
al quale la parte escussa ha interposto opposizione.
C. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, con petizione del 5 febbraio 2019 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace
del circolo di Caneggio per ottenere dal “CO 1” la restituzione di fr. 600.–
oltre interessi e spese, così come il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni
del 14 febbraio 2019 la parte convenuta ha proposto di respingere la
petizione. In una replica del 4 marzo 2019 l'attore ha confermato il suo
punto di vista. All'udienza del 5 aprile 2019, indetta per il dibattimento, l'attore
ha chiesto l'esecuzione di una perizia sulla qualità del terreno, mezzo di
prova rifiutato seduta stante dal Giudice di pace poiché pur “dando per
scontato che lo stesso conteneva una certa quantità di sassi, così è stato
accettato dai condomini per ridurre i costi che sarebbero stati più elevati”.
D. Statuendo
con sentenza del 10 aprile 2019 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ponendo
le spese processuali di complessivi fr. 100.– a carico dell'attore, tenuto
a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23
aprile 2019 sostanzialmente per ottenere l'esecuzione della perizia chiesta in
prima sede. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attore l'11 aprile 2019. Datato 23
aprile 2019 ma impostato il giorno successivo (cfr. timbro sulla busta
d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
L'attore ha promosso
causa contro il “CO 1”, se non che,
un “condominio” non è un'entità provvista della personalità
giuridica e della capacità di essere parte a un procedimento giudiziario (art.
59.
cpv. 2 lett. c CPC; v. RtiD II 2018 pag. 802 consid. 2a). Ciò nondimeno, considerato
che __________ B__________, amministratore della comproprietà, non ha mai
preteso di rappresentare i singoli comproprietari o finanche sé stesso, in
assenza di vere alternative si può desumere senza particolare difficoltà che RE
1.
intendesse convenire in causa la Comunione dei comproprietari del “CO 1”,
alla quale la legge conferisce una certa capacità processuale essenzialmente
nel quadro dell'amministrazione delle parti comuni della proprietà per piani (DTF
145.
III 126 consid. 4.3.3). Ne segue che la denominazione della
parte convenuta “nel rubrum” può essere corretta senza ulteriori formalità
(cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett.
a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di
reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3
con rinvii).
4.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace ha accertato che con il versamento di fr. 600.– l'attore
ha confermato di volere beneficiare di un diritto d'uso esclusivo su uno degli
orti e si è impegnato a rispettare il relativo regolamento adottato il 30
ottobre 2017. A suo avviso, la richiesta dell'attore di restituire l'orto e
ottenere il rimborso dell'importo versato è in palese contrasto con il citato
regolamento, il quale prevede in particolare che “se un condomino decide di
tenere e coltivare l'orto e un domani non lo volesse più fare, l'orto rimane
comunque al posto assegnato ma dovrà mantenerlo in ordine come descritto al
punto 6”. A suo dire, inoltre, le precarie condizioni di salute dell'attore non
possono essere da lui addotte quale valida giustificazione per rescindere il
suo impegno nei confronti della controparte. Secondo il primo giudice, la
rinuncia a ricoprire l'ultimo strato del terreno degli orti con terra fertile e
ricca di humus è stata una scelta voluta dai comproprietari per ridurre i
costi, per cui era superfluo esperire una perizia volta a stabilire la necessità
o meno di ulteriori lavori per rendere gli orti maggiormente idonei alla coltivazione.
Del resto – egli ha proseguito – vista l'esigua estensione degli orti (10.5 m²)
l'intervento per renderlo idoneo alla semina non avrebbe richiesto interventi particolarmente
costosi né un impegno particolarmente gravoso da parte dei comproprietari. Per
di più, l'attore pur adducendo l'inadeguatezza alla coltivazione e impossibilità
ad accudire all'orto per motivi di salute, lo ha coltivato per tutta la
stagione. Ciò posto, il Giudice di pace ha respinto la petizione.
5.
Il reclamante si duole innanzitutto del fatto che il
Giudice di pace ha negato la perizia da lui chiesta, adducendo che tale mezzo
di prova è indispensabile per stabilire se i lavori di realizzazione dei nuovi
orti siano stati fatti a regola d'arte, così come era stato indicato
dall'amministratore del condominio al momento del conferimento del lavoro
all'impresa di giardinaggio. Se non che, così argomentando, egli non si
confronta con la motivazione del Giudice di pace, il quale ha rifiutato la
perizia poiché quand'anche il terreno “conteneva una certa quantità di sassi”, ciò
è stato “accettato dai condomini per ridurre i costi che sarebbero stati più
elevati” (cfr. verbale del 5 aprile 2019). In sostanza, che il terreno non
fosse ricoperto con terra fertile ma contenesse pietre di varie dimensione,
come sostiene l'attore, era una circostanza di fatto non controversa e non
necessitava di una dimostrazione. Al riguardo non occorre dilungarsi.
6.
RE
1.
adduce nuovamente che per realizzare i nuovi orti si sarebbe dovuto asportare
la parte superficiale del terreno, che era fertile, priva di sassi e di erbe
infestanti, accantonarla per poi riposizionarla a lavori ultimati mentre è
stato usato un escavatore che ha portato in superficie il terreno precedentemente
usato come riempimento. Egli rimprovera poi al primo giudice di non
avere considerato che il suo stato di salute non gli consente di eseguire dei
lavori pesanti come quelli necessari per bonificare il terreno da pietre ed
erbacce e nemmeno che prima dei lavori di rinnovamento, nonostante i suoi
problemi di salute, egli è sempre riuscito a occuparsi del suo orto, a
mantenerlo libero da erbe infestanti come preteso dalla controparte “visto che
bastava il telo da lui utilizzato a impedire la crescita di erbacce e essendo
il terreno, da lui coltivato sin dal 1975, ormai privo di sassi”. Il reclamante rileva poi che diversamente da quanto accertato
dal Giudice di pace, non tutti gli altri comproprietari “che curano uno degli
orti” hanno manifestato la loro soddisfazione per la nuova sistemazione, tant'è
che uno di loro non ha sottoscritto la lettera allestita all'uopo
dall'amministrazione. Egli sostiene infine di “essere sicuro” che nessun comproprietario
avrebbe accettato di continuare ad avere un orto se avesse saputo che quelli
nuovi sarebbero stati sassosi assumendo che gli altri comproprietari hanno
accettato la situazione poiché, in buona salute, essi hanno potuto togliere le
pietre ed estirpare le erbacce.
7.
Premesso che
l'assegnazione a un comproprietario di un orto in uso esclusivo (recte: preclusivo,
il giardino di un condominio è una
parte comune e come tale non può formare oggetto di un diritto d'uso
esclusivo), è stata decisa in esito all'assemblea straordinaria del 30 ottobre
2017.
(cfr. anche regolamento degli orti: doc. 2.2) e che l'incarico alla ditta
di giardinaggio __________ O__________ è stato conferito dalla Comunione dei comproprietari,
il problema è che, in concreto, non è dato di vedere sulla base di quale
norma legale l'attore rivendica la restituzione di fr. 600.– da lui versati alla
Comunione dei comproprietari quale contributo per la sistemazione dell'area.
Ora, da quel che è dato di
capire, RE 1 si duole della cattiva esecuzione dei lavori da parte del giardiniere,
il quale a suo avviso avrebbe dovuto asportare la
parte superiore del terreno “che era fertile, priva di sassi e di erbacce
infestanti”, accantonarla per poi riposizionarla a lavori ultimati mentre è
stato usato un escavatore che ha portato in superficie il terreno precedentemente
usato come riempimento. Si conviene che la Comunione dei comproprietari abbia
voluto un intervento minimo per contenere i costi, ma ciò non significa che
anche in un caso del genere l'opera non possa presentare dei difetti. Escluso
che il singolo comproprietario potesse agire nei confronti della ditta
esecutrice, incombeva alla Comunione dei comproprietari, che aveva incaricato
la ditta di giardinaggio, far valere, per il tramite dell'amministrazione, eventuali
pretese per difetti. E in caso di inadempienza da parte dell'amministratore, il
singolo comproprietario avrebbe dovuto seguire la via interna e provocare una
decisione dell'assemblea dei condomini affinché la committente facesse valere i
suoi diritti. Nulla di tutto ciò risulta essere stato intrapreso. Un'azione
diretta contro la Comunione dei comproprietari non entrava perciò in linea di
conto.
Né
si può dire che, da parte sua, la Comunione dei comproprietari sia risultata
inadempiente verso l'attore. Questi ha chiesto un orto e un appezzamento gli è
stato assegnato in uso preclusivo. Non consta che il regolamento per l'amministrazione
e l'uso della proprietà per piani o quello particolare sugli orti prevedesse
particolari dettagli sul come dovessero essere sistemati gli stessi. Che quanto
sia stato realizzato non corrispondeva alle aspettative soggettive di RE 1 è
possibile, ma ciò non toglie che l'orto assegnatogli non era incoltivabile tant'è
che lo stesso reclamante ha ammesso, come accertato dal primo giudice, di
averlo coltivato per tutta la stagione. Quanto ai problemi di salute del
reclamante, dei quali contrariamente alla sua opinione il Giudice di
pace ha tenuto conto, si può comprendere che essi possano rendere gravoso rivangare
e setacciare la terra, ma oltre a non avergli impedito la coltivazione, ciò non
lo esime dal rispettare il regolamento degli orti, approvato dalla maggioranza
dei comproprietari, in caso di rinuncia alla coltivazione. Problematiche
puntuali andranno se del caso discusse con l'amministrazione o con gli altri
comproprietari. In definitiva, da qualunque parte la si guardi, non è dato di
vedere quale motivo possa giustificare l'accoglimento dell'azione. Il reclamo,
infondato, deve pertanto essere respinto.
8.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità
alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
100.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.