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Decisione

16.2019.30

Trasloco - esigenze di motivazione del reclamo

17 giugno 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

il 29 gennaio 2019 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 30 gennaio 2019

RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del Circolo di Balerna per ottenere da CO

1 la restituzione di fr. 1000.–. All'udienza del 21 marzo 2019, indetta per le

prime arringhe, l'attrice ha comunicato di avere nel frattempo ricevuto dal convenuto

fr. 447.70, mentre CO 1 ha proposto di respingere la petizione. Al dibattimento

finale del 13 maggio 2019 l'attrice, unica comparente, ha ridotto la sua

pretesa a fr. 336.–.

C. Statuendo con

sentenza del 22 maggio 2019 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la

petizione obbligando il convenuto a versare all'attrice fr. 100.–. Non sono

stati riscossi oneri processuali. Contro la decisione appena citata RE 1 è

insorta a questa Camera con un reclamo del 29 maggio 2019 in cui chiede, previo

conferimento del gratuito patrocinio, di annullare il giudizio impugnato “con

rinvio a nuovo giudizio”. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il più presto il 23

maggio 2019. Introdotto il 29 maggio 2019, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Il Giudice di pace,

constatato che il trasloco era stato attuato senza che le parti si fossero

accordate definitivamente su tutte le prestazioni che la ditta avrebbe svolto,

ha ritenuto anzitutto giustificate le 3.5 ore esposte dal convenuto per il

mancato trasloco del 9 maggio 2018 “la ditta di trasloco aveva effettivamente

destinato a tale lavoro due operai senza poterli poi effettivamente impiegare”.

Quanto al tempo di trasferta, su cui le parti non si erano accordate, il primo

giudice ha ritenuto sufficiente un dispendio di 30 minuti tenuto conto “delle

distanze e del traffico a __________ prima e dopo il trasloco”. Infine, in

mancanza di prove “inequivocabili che siano stati utilizzati o meno” egli ha

respinto la pretesa relativa al materiale d'imballaggio e il sacco per il

materasso. In definitiva il Giudice di pace ha riconosciuto la pretesa

dell'attrice limitatamente a fr. 100.–.

4.

La reclamante rimprovera

al Giudice di pace di avere omesso “ogni motivazione giuridica di cui la sua

decisione è fondata”, limitandosi a esprimere un suo parere personale acritico

e grossolanamente insufficiente alla comprensione della decisione. Essa

assevera di avere contestato la fattura del convenuto, riconoscendo unicamente

fr. 1566.30, ma non il costo della trasferta e del materiale usato per

l'imballaggio poiché “è stato adoperato il materiale di mia proprietà”.

Ribadito che aveva firmato il preventivo con riserva, per la reclamante il

primo giudice “ha mancato di chinarsi sulla volontà contrattuale delle parti”.

Se non che, così

argomentando, essa non si confronta con la motivazione del primo giudice, il

quale pur non menzionando alcuna norma giuridica, ha nondimeno esposto perché

delle tre contestazioni sollevate dall'attrice solo quella relativa alla

trasferta fosse in parte giustificata. Al riguardo l'interessata non spiega

perché sarebbe erroneo addebitare alla cliente i costi del mancato del trasloco

del 9 maggio 2018 dovuto a motivi a lei riconducibili. Né pretende che la valutazione

del primo giudice di ritenere sufficiente un dispendio di tempo di 30 minuti per

la trasferta dalla sede della ditta al luogo di esecuzione del lavoro sia manifestamente

insostenibile. E, infine, essa nemmeno spiega perché in mancanza di prove il

primo giudice sia incorso in un errore nel respingere la sua pretesa sul

materiale d'imballaggio. Quanto al precedente evocato dalla reclamante, è

possibile che in quel caso il Giudice di pace avesse esaminato la correttezza

dell'intera “fattura”. Tuttavia, in concreto, il fatto per il primo giudice di

avere esaminato unicamente le poste della fattura del convenuto contestate

dall'attrice sfugge alla critica ove appena si pensi che in mancanza di una

precisa contestazione il resto delle prestazioni svolte dal convenuto deve considerarsi

non controverso e come tale non dove essere oggetto di altre prove. Ne segue

che il reclamo si rivela d'acchito inammissibile e può essere deciso nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

5.

Relativamente alla

trasmissione di atti per via elettronica, al Giudice di pace va ricordato

che per l'art. 130 cpv. 1 prima frase CPC gli atti di causa oltre a

dover essere trasmessi in forma cartacea possono esserlo in forma elettronica.

Essi devono tuttavia essere firmati (art. 130 cpv. 1 seconda frase CPC), ciò

che difetta in caso di invio per e-mail (sulla questione: Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 7 segg. ad art.

130). Si aggiunga, per completezza, che la trasmissione in questa modalità è ad

ogni modo valida per quegli atti di causa che non sottostanno alla forma

scritta (Trezzini, op. cit., n. 13

ad art. 130).

6.

Le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma vista la precaria

situazione della reclamante si giustifica, eccezionalmente, di soprassedere a

qualsiasi riscossione. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito

patrocinio. Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non

essendo stato oggetto di notificazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio formulata dalla reclamante è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.