16.2019.30
Trasloco - esigenze di motivazione del reclamo
17 giugno 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.30
Lugano
17 giugno 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente,
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 29 maggio 2019 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 22 maggio 2019 dal Giudice di pace del circolo di
Balerna nella causa n. 3 (trasloco) da lei promossa con petizione del 30 gennaio 2019 nei
confronti di
CO
1 ,
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il
9 maggio 2018 RE 1 ha sottoscritto con CO 1, titolare di una ditta di trasporti,
una “proposta di lavoro” per un trasloco da via __________ 85 a via __________
96 a __________, da eseguirsi quel giorno. A seguito di un impedimento, il
trasloco è stato effettuato il 14 maggio successivo. Quello stesso giorno CO 1 ha
trasmesso alla cliente una fattura per le sue prestazioni di fr. 1902.30, già
dedotto un acconto di
fr. 200.–. Sul saldo la cliente ha versato ulteriori acconti di complessivi fr.
1350.– mentre l'Ufficio del sostegno sociale ha versato ad CO 1 fr. 1000.–
quale partecipazione alle spese di trasloco di RE 1.
Fatti
B. Ottenuta
il 29 gennaio 2019 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 30 gennaio 2019
RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del Circolo di Balerna per ottenere da CO
1 la restituzione di fr. 1000.–. All'udienza del 21 marzo 2019, indetta per le
prime arringhe, l'attrice ha comunicato di avere nel frattempo ricevuto dal convenuto
fr. 447.70, mentre CO 1 ha proposto di respingere la petizione. Al dibattimento
finale del 13 maggio 2019 l'attrice, unica comparente, ha ridotto la sua
pretesa a fr. 336.–.
C. Statuendo con
sentenza del 22 maggio 2019 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la
petizione obbligando il convenuto a versare all'attrice fr. 100.–. Non sono
stati riscossi oneri processuali. Contro la decisione appena citata RE 1 è
insorta a questa Camera con un reclamo del 29 maggio 2019 in cui chiede, previo
conferimento del gratuito patrocinio, di annullare il giudizio impugnato “con
rinvio a nuovo giudizio”. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il più presto il 23
maggio 2019. Introdotto il 29 maggio 2019, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Il Giudice di pace,
constatato che il trasloco era stato attuato senza che le parti si fossero
accordate definitivamente su tutte le prestazioni che la ditta avrebbe svolto,
ha ritenuto anzitutto giustificate le 3.5 ore esposte dal convenuto per il
mancato trasloco del 9 maggio 2018 “la ditta di trasloco aveva effettivamente
destinato a tale lavoro due operai senza poterli poi effettivamente impiegare”.
Quanto al tempo di trasferta, su cui le parti non si erano accordate, il primo
giudice ha ritenuto sufficiente un dispendio di 30 minuti tenuto conto “delle
distanze e del traffico a __________ prima e dopo il trasloco”. Infine, in
mancanza di prove “inequivocabili che siano stati utilizzati o meno” egli ha
respinto la pretesa relativa al materiale d'imballaggio e il sacco per il
materasso. In definitiva il Giudice di pace ha riconosciuto la pretesa
dell'attrice limitatamente a fr. 100.–.
4.
La reclamante rimprovera
al Giudice di pace di avere omesso “ogni motivazione giuridica di cui la sua
decisione è fondata”, limitandosi a esprimere un suo parere personale acritico
e grossolanamente insufficiente alla comprensione della decisione. Essa
assevera di avere contestato la fattura del convenuto, riconoscendo unicamente
fr. 1566.30, ma non il costo della trasferta e del materiale usato per
l'imballaggio poiché “è stato adoperato il materiale di mia proprietà”.
Ribadito che aveva firmato il preventivo con riserva, per la reclamante il
primo giudice “ha mancato di chinarsi sulla volontà contrattuale delle parti”.
Se non che, così
argomentando, essa non si confronta con la motivazione del primo giudice, il
quale pur non menzionando alcuna norma giuridica, ha nondimeno esposto perché
delle tre contestazioni sollevate dall'attrice solo quella relativa alla
trasferta fosse in parte giustificata. Al riguardo l'interessata non spiega
perché sarebbe erroneo addebitare alla cliente i costi del mancato del trasloco
del 9 maggio 2018 dovuto a motivi a lei riconducibili. Né pretende che la valutazione
del primo giudice di ritenere sufficiente un dispendio di tempo di 30 minuti per
la trasferta dalla sede della ditta al luogo di esecuzione del lavoro sia manifestamente
insostenibile. E, infine, essa nemmeno spiega perché in mancanza di prove il
primo giudice sia incorso in un errore nel respingere la sua pretesa sul
materiale d'imballaggio. Quanto al precedente evocato dalla reclamante, è
possibile che in quel caso il Giudice di pace avesse esaminato la correttezza
dell'intera “fattura”. Tuttavia, in concreto, il fatto per il primo giudice di
avere esaminato unicamente le poste della fattura del convenuto contestate
dall'attrice sfugge alla critica ove appena si pensi che in mancanza di una
precisa contestazione il resto delle prestazioni svolte dal convenuto deve considerarsi
non controverso e come tale non dove essere oggetto di altre prove. Ne segue
che il reclamo si rivela d'acchito inammissibile e può essere deciso nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
5.
Relativamente alla
trasmissione di atti per via elettronica, al Giudice di pace va ricordato
che per l'art. 130 cpv. 1 prima frase CPC gli atti di causa oltre a
dover essere trasmessi in forma cartacea possono esserlo in forma elettronica.
Essi devono tuttavia essere firmati (art. 130 cpv. 1 seconda frase CPC), ciò
che difetta in caso di invio per e-mail (sulla questione: Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 7 segg. ad art.
130). Si aggiunga, per completezza, che la trasmissione in questa modalità è ad
ogni modo valida per quegli atti di causa che non sottostanno alla forma
scritta (Trezzini, op. cit., n. 13
ad art. 130).
6.
Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma vista la precaria
situazione della reclamante si giustifica, eccezionalmente, di soprassedere a
qualsiasi riscossione. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito
patrocinio. Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non
essendo stato oggetto di notificazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio formulata dalla reclamante è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.