16.2019.33
Contratto di lavoro: retribuzione delle trasferte e delle spese del veicolo a motore
3 settembre 2020Italiano13 min
maggio e il mese di ottobre 2014 CO 1 ha lavorato per la succursale di __________
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.33
16.2019.39
Lugano
3 settembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 4 giugno 2019 (in 16.2019.33) presentato dalla
RE 1
(rappresentata
da )
come pure sul reclamo
del 19 giugno 2019 (inc. 16.2019.39) presentato da
CO
1
(rappresentato
dall'RA 1 ),
contro la decisione emessa
il 21 maggio 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa
72/C/16/PE (contratto di lavoro) promossa con petizione del 20 giugno 2016 da CO
1 nei confronti della RE 1;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Tra il mese di
maggio e il mese di ottobre 2014 CO 1 ha lavorato per la succursale di __________
della RE 1, agenzia di lavoro con sede principale a __________, la quale lo ha
messo a disposizione dell'impresa acquisitrice A__________ SA di N__________. Il
contratto di lavoro (“contratto di missione”) concluso il 9 maggio 2014 tra la
ditta prestatrice e CO 1 prevedeva in particolare che il lavoratore avrebbe
dovuto svolgere l'attività di aiuto-gessatore per un salario orario lordo di
fr. 34.32. CO 1, che ha anche lavorato in cantieri situati a M__________ e a C__________,
ha chiesto alla ditta prestatrice di
rimborsargli le spese d'utilizzo del suo veicolo per recarsi da N__________ in
quelle località e di retribuirgli le ore di trasferta. Invano.
B. Il 15 febbraio 2016 CO
1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un tentativo
di conciliazione nei confronti della RE 1 inteso a ottenere il pagamento di fr. 4429.60
più interessi al 5% dal 1° novembre 2014, corrispondente a fr. 2241.60 (km 3736
x fr./km 0.60) per le spese d'auto e a fr. 2188.– per il tempo impiegato per gli
spostamenti. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di
pace ha rilasciato il 10 giugno 2016 a AP 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese
processuali di fr. 100.– sono state poste a carico dello Stato (inc. 11/C/16/Co).
C. Con petizione del
20 giugno 2016 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per
ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 14
luglio 2016 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Replicando il 19
settembre 2016 l'attore ha mantenuto la sua domanda. All'udienza 20 marzo 2019,
indetta per le prime arringhe, le parti hanno confermato i rispettivi punti di
vista. In tale occasione il Giudice di pace ha concesso alla convenuta, su sua
richiesta, qualche giorno per sottoporre una proposta transattiva alla
controparte, con l'avvertenza che “qualora non si arrivasse a nulla, il giudice
farà la decisione finale”. Il 27 marzo 2019 l'attore ha comunicato al primo
giudice che i tentativi di giungere a un accordo erano decaduti
infruttuosi.
D. Statuendo con
decisione del 21 maggio 2019 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la
petizione nel senso che ha condannato la convenuta a versare all'attore fr.
2961.60 più interessi al 5% dal 1° novembre 2014. Le spese processuali di fr. 250.–
sono state poste a carico dello Stato, mentre la convenuta è stata tenuta
a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 300.–.
E. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 giugno
2019 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo
nel senso di respingere la petizione (inc. 16.2019.33). Il 19 giugno 2019 anche
CO 1 è insorto contro tale sentenza per ottenerne l'annullamento e la riforma
nel senso di accogliere la petizione per fr. 3429.60 più interessi al 5% dal 1°
novembre 2014. Nelle loro rispettive osservazioni del 5 e 21 agosto 2019 le
parti hanno concluso per la reiezione del reclamo avversario.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I due reclami presentati a
questa Camera sono diretti contro la stessa decisione e vertono sui medesimi
oggetti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
La petizione è stata
presentata nei confronti della RE 1 con recapito in “__________, __________”. Tale
società è tuttavia la succursale di __________ della RE 1 con sede principale a
__________. Una succursale, sebbene disponga di una certa autonomia, continua
giuridicamente a essere parte integrante della società da cui dipende, così che
è priva di esistenza giuridica e non ha la capacità di essere parte (DTF 120 III 11 consid. 1; più recentemente sentenze
4A_458/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2.2 e 4A_231/2018 del 23 luglio
2019.
consid. 1; v. anche CCC, sentenza
inc. 16.2004.9 del 18 gennaio 2005 consid. 5 con riferimenti) salvo che essa
non stia in giudizio in virtù di un potere di rappresentanza speciale
conferitole dalla società principale (RtiD II-2006 pag. 677 consid. 5.2.2; v.
anche sentenza del Tribunale federale 2C_351/2017 del 12 aprile 2018 consid.
1.5).
Dandosi errata
designazione delle parti, una rettifica è possibile nei casi in cui è escluso
un qualsivoglia rischio di confusione (sentenze del Tribunale federale 4A_231/2018 del 23
luglio 2019 consid. 1 e 2C_351/2017 del 12 aprile 2018 consid. 1.5). Premesso
ciò, in concreto, molti elementi indicano chiaramente il legame tra le due
entità ed escludono un qualsiasi rischio di confusione, in particolare la
denominazione specifica della succursale, simile a quella della società
principale e l'estratto del registro di commercio, che esplicita il legame con
quest'ultima. È pertanto possibile (e necessario) procedere alla rettifica
della designazione delle parti nel rubrum dell'incarto.
3.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la sentenza impugnata è pervenuta alle parti al più presto il 22
maggio 2019. Introdotti il 4 e il 19 giugno 2019, entrambi i reclami in esame
sono tempestivi.
4.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con
rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere
di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati
in modo manifestamente errato. La definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
5.
Nella decisione impugnata,
il Giudice di pace, stabilito che le spese d'utilizzo del veicolo privato per
le trasferte da N__________ ai cantieri di M__________
e di C__________ devono essere rimborsate al lavoratore in virtù dell'art. 327b
CO, ha accertato che “i chilometri richiesti e la tariffa applicata” non erano
contestati di modo che ha accolto la pretesa di fr. 2241.60 (km 3736 x fr./km
0.60) fatta valere dell'attore. Egli ha poi appurato che, contrariamente a
quanto affermato dalla convenuta, il tempo impiegato per raggiungere i due cantieri
non era già stato compreso nelle ore di lavoro giacché dai rapporti di lavoro nulla
era specificato in proposito. A suo avviso, il tempo impiegato per questi
spostamenti non doveva tuttavia essere retribuito “nella tariffa di paga oraria”
poiché “in fin dei conti il lavoratore non sta facendo il suo mestiere né sta
applicando il suo sapere e non ha responsabilità se non quello di guidare e
dunque la paga oraria dovuta poteva se accordata essere anche differente;
oltremodo che i tempi sono puramente teorici poiché cambiano di ora in ora e di
giorno in giorno”. Il Giudice di pace ha così stabilito che le ore impiegate andavano
retribuite a “una tariffa minima di fr. 20.– oraria” donde l'accoglimento della
pretesa limitatamente a fr. 720.– (ore 36 x fr./ora 20). Egli ha in definitiva
obbligato la convenuta a versare all'attore complessivi fr. 2961.60.
I. Sul reclamo della RE 1
6.
La convenuta contesta
la pretesa dell'attore di vedersi pagare fr. 2961.60 perché “le spese
relative ai tempi di spostamento erano comprensive nell'orario lavorativo come
riportato da rapportino di lavoro controfirmato”.
a) Contrariamente
a quanto sostiene CO 1, il reclamo non può dirsi sprovvisto di qualsiasi motivazione.
Certo, la motivazione della RE 1
è breve e succinta, ma permette di
capire perché la decisione del primo giudice sarebbe, a parere dell'interessata,
erronea. Per di più, a bene vedere, anche la motivazione del Giudice di pace, il
quale si è limitato a indicare come dai rapporti di lavoro nulla fosse
specificato in proposito, appare stringata. Ancorché si ponga ai limiti inferiori, il reclamo
appare ricevibile.
b) Premesso
ciò, dai bollettini n. 30. 31, 34, 35, 42, 43 e 44 prodotti alle prime arringhe
del 20 marzo 2019, che il lavoratore ha sottoscritto per accettazione senza
riserve, si evince che durante le settimane di lavoro a M__________, salvo le
ore supplementari regolarmente annotate, egli ha sempre lavorato per 8 ore e
mezza. Quale norma imponesse al datore di lavoro di distinguere le ore di
lavoro effettive da quelle di trasferta non è dato di vedere, il primo giudice,
né l'attore, avendola precisata. Per di più, D__________ __________ della A__________
SA ha confermato che il totale delle ore dei bollettini menzionati “comprendeva
sia le ore lavorative che il tempo di viaggi” (e-mail del 12 gennaio 2016
allegato alle osservazioni della convenuta del 14 luglio 2016).
c) Non
si disconosce che di regola una dichiarazione scritta non sostituisce una testimonianza
davanti al tribunale. Sta di fatto che a fronte di una contestazione
sostanziata del convenuto, l'attore è tenuto con la replica a concretizzare le
sue allegazioni sui fatti contestati, in modo da consentire al giudice di amministrare
le prove necessarie per chiarirli e di applicare il principio di diritto
sostanziale al caso specifico (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2). Nel caso in
esame, nella replica del 19 settembre 2016 l'attore si è limitato a contestare “recisamente”
quanto addotto dalla convenuta ma non ha messo in discussione quanto sostenuto
da D__________ __________. Si trattava pertanto di una contestazione meramente
generica (soprattutto a fronte del grado di specificazione dell'allegazione della
convenuta) e quindi del tutto insufficiente. In altri termini, il fatto
allegato dall'attore era stato debitamente contestato dalla convenuta e
incombeva pertanto all'attore provarlo tanto più che nel caso di rapporti di
lavoro firmati senza riserve sussiste una presunzione di fatto circa la
veridicità del contenuto in merito al tempo indicato. In realtà l'attore non ha addotto alcun elemento
atto a insinuare considerevoli dubbi sull'attendibilità dei rapporti di lavoro,
le sue allegazioni essendosi esaurite nel richiamo dell'art. 13 cpv. 2
dell'ordinanza 1 concernente la Legge sul lavoro e nell'indicazione di 36 ore di
trasferta. Nelle circostanze descritte, l'accertamento del Giudice di pace
secondo cui le ore di trasferta non erano comprese nelle giornaliere si rivela insostenibile
ovvero arbitrario.
d) Visto
quanto precede, non avendo l'attore dimostrato la sua allegazione, la
conclusione del primo giudice per il quale il lavoratore aveva diritto al
pagamento di ore di lavoro supplementare si rivela così errata. Ne segue che il
reclamo della convenuta si rivela fondato. Soccorrendo le premesse dell'art.
327.
cpv. 3 lett. b CPC, il giudizio impugnato va riformato nel senso che la
pretesa dell'attore di fr. 2188.– (recte: ore 36 x fr./ora 33 = fr.
1188.–) deve essere respinta. In definitiva, la petizione va accolta per fr. 2241.60.
II. Sul reclamo di
CO 1
7.
L'attore si duole
del fatto che il primo giudice, nonostante abbia riconosciuto l'obbligo della
convenuta di rimborsargli le spese di utilizzo del suo veicolo per recarsi da N__________
a M__________ e C__________ e di pagargli il tempo di trasferta, abbia però ritenuto
che lo stesso non dovesse essere remunerato come normale tempo di lavoro a fr.
33.– all'ora ma a soli fr. 20.–. A suo avviso, la decisione del primo giudice
viola l'art. 13 cpv. 2 OLL 1 e le disposizioni riguardanti il salario previste dal
CCL per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori,
le quali sono state decretate di obbligatorietà generale nel Cantone Ticino e
non sono quindi derogabili. L'accoglimento del reclamo della convenuta comporta
tuttavia la reiezione del reclamo dell'attore.
III. Sulle spese e le
ripetibili
8.
La procedura nelle
controversie fondate sul diritto del lavoro, così come quelle sulla legge del 6
ottobre 1989 sul collocamento fino a un
valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC),
salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella
fattispecie (art. 115 CPC). Quanto alle ripetibili, davanti a questa
Camera la RE 1 ha proceduto da sé, senza far capo a un patrocinatore. Né essa
ha reso verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere
subìto perdite di guadagno, ciò che avrebbe potuto legittimare un'indennità
d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). L'esito del giudizio odierno influisce sul dispositivo in materia di
spese e ripetibili di primo grado, nel senso che l'indennità in favore dell'attore
va ridotta.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 16.2019.33 e
inc. 16.2019.39 sono congiunte.
II. Il reclamo della RE 1 è accolto
e la decisione impugnata è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta nel senso che la convenuta è condannata a
pagare all'attore fr. 2241.60 più
interessi del 5% dal 1° novembre 2014.
2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico
dello Stato. La convenuta rifonderà all'attore fr. 150.– per ripetibili.
III. Per tale reclamo non si riscuotono
spese processuali.
IV. Il reclamo di CO 1
è respinto.
V. Per tale reclamo non si riscuotono
spese processuali.
VI. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.