16.2019.34
Contratto di appalto: contestazione della mercede
14 settembre 2020Italiano19 min
15 marzo 2016 RE 1 ha inviato a CO 1 una fattura di complessivi fr. 7261.– per ‟lavori
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.34
16.2019.35
Lugano
14 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 4 giugno 2019 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 6 maggio 2019 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2018.25 (contratto di appalto) da lui promossa con petizione
del 19 luglio 2018 nei confronti di
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
e sulla contestuale richiesta
di gratuito patrocinio (inc. 16.2019.35),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
15 marzo 2016 RE 1 ha inviato a CO 1 una fattura di complessivi fr. 7261.– per ‟lavori
eseguiti presso la vostra abitazione, fornitura, trasporti, demolizioni e messa
in operaˮ. Visto il mancato pagamento della fattura, RE 1 ha fatto
notificare a CO 1, il 28 dicembre 2016, il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno per l'incasso di complessivi
fr. 7261.– più interessi del 5% dal 15 aprile 2016, indicando quale causa
dell'obbligazione “lavori edili + fornitura di materiale e trasportiˮ, al
quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Il
20 marzo 2018 RE 1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città per un tentativo di conciliazione nei confronti di
CO 1 inteso a ottenere il pagamento fr. 7261.– più interessi del 5% dal 15 aprile
2016, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposto al citato precetto
esecutivo. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario
assessore ha rilasciato il 24 aprile 2018 all'istante l'autorizzazione ad
agire. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante
(inc. CM.0218.24).
C. Il
19 luglio 2018 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della medesima
giurisdizione per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, quanto
postulato in sede conciliativa. Invitata a presentare osservazioni, in una
lettera del 30 luglio 2018 la convenuta ha dichiarato di non avere concluso
nessun contratto con l'attore. Alle prime arringhe dell'11 ottobre 2018, le
parti hanno ribadito le loro posizioni, la convenuta chiedendo inoltre la
cancellazione del precetto esecutivo, e hanno notificato prove. L'istruttoria è
cominciata seduta stante ed è stata terminata il 28 novembre 2018. Alle
arringhe finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte
del 2 gennaio e del 14 febbraio 2019 nelle quali hanno mantenuto i loro punti
di vista.
D. Statuendo
con sentenza del 6 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e
ha dichiarato inammissibile la richiesta della convenuta di cancellare il
citato precetto esecutivo. RE 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito
patrocinio. Le spese processuali di fr. 1000.– e quella della procedura di
conciliazione di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attore tenuto a
rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4
giugno 2019 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio e
concessione dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo
nel senso di accogliere la petizione. Con decreto del 13 giugno 2019 il
presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle
sue osservazioni del 21 agosto 2019 CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–,
con reclamo entro trenta giorni dal-la notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore
il 7 maggio 2019. Introdotto il 4 giugno 2019, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9.
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Il
Pretore aggiunto ha innanzitutto esaminato se tra le parti fosse sorto un
contratto di appalto, ciò che la convenuta contestava. Al riguardo il primo
giudice, dopo avere constatato l'assenza di scritti tra le parti, ha accertato
sulla scorta dell'istruttoria che per i lavori di smantellamento e
pavimentazione preliminari alla posa di piastrelle la parti avevano concluso
quantomeno tacitamente un contratto d'appalto. Per contro, egli ha considerato come
l'istruttoria non avesse dimostrato un analogo incarico per la posa delle piastrelle,
la presenza sul cantiere anche di I__________ __________, che aveva poi
fatturato direttamente alla convenuta il suo intervento, non permetteva di
concludere con sufficiente certezza che l'attore fosse stato incaricato di
posare le piastrelle.
Premesso
ciò, il Pretore aggiunto ha nondimeno respinto interamente la petizione poiché
l'attore non aveva dimostrato l'ammontare della mercede. A suo parere, alla
luce della sufficiente contestazione della convenuta della mercede formulata nella
duplica incombeva all'attore dimostrarne la congruità. Se non che, egli ha
epilogato, le fatture “dubbie e alcune peraltro non datate e senza indicazione dell'acquirente
e della destinazione dei materiali non erano sufficienti per dimostrare la
propria pretesa.
4.
Il
reclamante si duole in primo luogo del fatto che il Pretore aggiunto non abbia
accertato la conclusione di contratto d'appalto con la convenuta anche per la
posa delle piastrelle. Egli adduce che a causa di un problema alla spalla aveva
chiesto l'intervento di I__________ __________ solo per posare le ultime
piastrelle, ciò che era stato confermato anche da W__________ __________. A suo
parere, salvo le affermazioni della convenuta nulla dimostra invece che la posa
delle piastrelle sia stata eseguita dal solo I__________ __________ né che lo
stesso abbia poi fatturato il lavoro alla medesima.
L'attore
obietta poi che la convenuta ha contestato la fattura solamente nelle sue
conclusioni, in modo generico e abbondanziale privandolo “in mala fede” della
possibilità di esprimersi al riguardo. Egli non discute che un appaltatore debba
dimostrare il valore del materiale e del lavoro così come i criteri di fatturazione
ma rileva che ciò è il caso solo in presenza di specifiche contestazioni della
parte avversaria, assenti in concreto. In ogni caso, egli afferma, che in caso
di dubbi sulla fattura il primo giudice avrebbe dovuto far uso dell'interpello.
Egli ribadisce di avere anticipato le spese per l'acquisito del materiale e spiega
che l'intestazione di una fattura all'arch. M__________ __________ era dovuta
al fatto che tale professionista poteva beneficiare di sconti. A suo avviso, sulla
scorta delle dichiarazioni dei vari testimoni in merito alla natura dei lavori
e alla dimensione del cantiere, il Pretore aggiunto avrebbe potuto verificare senza
particolari problemi l'ammontare della fattura.
5.
Come
ricordato dal primo giudice, la conclusione di un contratto d'appalto non è
soggetta a una forma particolare, potendo essere validamente concluso anche
oralmente o tacitamente (cfr. Gauch,
Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 167 n. 406). Sapere se le parti hanno
raggiunto un accordo e hanno quindi stipulato un contratto è una questione di
interpretazione delle loro volontà, la quale può essere manifestata
espressamente o tacitamente (art. 1 cpv. 2 CO; DTF 128 III 422 consid. 2.2).
Affinché un contratto sia considerato concluso, le parti devono aver avuto la
volontà di esservi vincolate. Al riguardo occorre in primo luogo ricercare la
vera e concorde volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva),
eventualmente, in modo empirico, sulla base di indizi (DTF 144 III 98 consid.
5.2.2). Al proposito, costituiscono indizi in tal senso non solo il contenuto
delle dichiarazioni di volontà – scritte o orali – ma anche il contesto
generale, cioè tutte le circostanze che permettono di scoprire la reale volontà
delle parti, siano esse dichiarazioni fatte prima della conclusione del
contratto o fatti successivi ad esso, in particolare il comportamento
successivo delle parti che stabilisce ciò che le parti contraenti stesse hanno
compreso all'epoca. L'interpretazione soggettiva è questione di fatto.
Ove
non esistono degli accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà
delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà
dell'altra, la loro (presunta) volontà viene accertata interpretando le loro
dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (interpretazione
oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva
ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella
situazione concreta. L'interpretazione oggettiva è questione di diritto.
6.
Nella fattispecie, che
l'attore abbia eseguito la
demolizione della pavimentazione precedente e preparato la nuova platea sulla
quale sarebbero state posate le nuove piastrelle non è rimesso in discussione
nemmeno dalla convenuta. Per quel che è della posa della nuova pavimentazione, per
il primo giudice la presenza sul cantiere di due diversi artigiani, che entrambi
avevano fatturato le loro prestazioni alla convenuta, non permetteva di
concludere “con sufficiente certezza che l'attore fosse stato incaricato anche
di posare le piastrelle”.
La
questione, in tale contesto, non è tanto quella di sapere se l'attore abbia
eseguito tale opera ma di sapere se l'abbia eseguita sulla base di un accordo
con la convenuta. In realtà, nulla di tutto ciò si riscontra nel caso concreto.
Certo, la tesi del reclamante secondo cui in un primo tempo sia stato lui a
posare le piastrelle e che solo l'ultimazione dei lavori è stata eseguita da I__________
__________ trova conferma nella dichiarazione di W__________ __________ “da
quanto mi aveva detto mio nipote [I__________ __________] quel giorno che mi ha
interpellato era andato sul cantiere per aiutare l'attore a fare le fughe e le
giunte delle piastrelleˮ (deposizione del 28 novembre 2018, verbali pag.
9). Ma per tacere del fatto che il medesimo teste ha anche più volte affermato
che ‟il lavoro di posa delle piastrelle l'ha eseguito mio nipoteˮ
(loc. cit.), la mera esecuzione di tale lavoro ancora non dimostra che la
convenuta lo avesse incaricato della posa. Che poi il lavoro di I__________ __________
sia stato fatturato direttamente alla convenuta è finanche stato prospettato
dall'attore medesimo (“penso che la fattura per i lavori eseguiti dal signor __________
sia stata emessa da lui medesimo all'indirizzo della convenuta”: interrogatorio
del 28 novembre 2018, verbali pag. 10). Per di più, lo stesso attore si è
definito “muratore” mentre I__________ __________ era piastrellista, ciò che
non rende inverosimile la suddivisione delle due tipologie di lavoro e la
presenza sul cantiere di due diversi artigiani. In ultima analisi la versione
fornita dal reclamante potrà fors'anche apparire sostenibile, ma non basta per
rendere quella del primo giudice manifestamente insostenibile. Su questo punto il
reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.
7.
Per quel che riguarda l'ammontare
della mercede, come già rilevato dal Pretore aggiunto, incombe all'appaltatore,
che chiede il pagamento della propria mercede, l'onere della prova per quel che
concerne l’esistenza e l'entità (cfr. Gauch,
op. cit., pag. 440 n. 103 segg.).
a) Premesso
ciò, dal profilo procedurale, la
parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione
(DTF 142 III 462 consid. 4.3 pag. 465). Inoltre, quando, come in concreto, è
applicabile la massima dispositiva il giudice deve unicamente assumere i mezzi
di prova concernenti fatti pertinenti debitamente contestati (art. 150 cpv. 1
CPC; DTF 144 III 522 consid. 5.1). Controverso è un fatto che dopo essere stato
debitamente allegato e specificato è stato dettagliatamente contestato in causa
nei termini dell'art. 55 CPC (cfr. CCR sentenza inc. 16.2018.29 del 7 ottobre
2019.
consid. 5b con riferimento). Nei processi che sottostanno alla massima
dispositiva il convenuto deve specificare nella risposta quali dei fatti
esposti dall'attore riconosca o contesti (art. 222 cpv. 2 CPC). La
contestazione deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere
all'attore di capire quali siano le allegazioni contestate e conseguentemente i
fatti da provare. Le esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno
severe di quelle che vigono per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate:
più quest'ultime sono dettagliate, più la controparte deve specificare
concretamente quali sono i singoli fatti che contesta (DTF 144 III 524 consid.
5.2.2.1; 141 III 437 consid. 2.6; v. anche Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,
2ª edizione, n. 51 segg. ad art. 55 CPC). Ove l'attore adduca nella sua
petizione l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii
per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e completa,
questa si considera ammessa e non deve essere provata se il convenuto non
concretizza la sua contestazione indicando con precisione le posizioni della
stessa che contesta (DTF 144 III 525 consid. 5.2.2.3). Contestazioni globali
non bastano (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.1; v. anche CCR sentenza
inc.16.2018.29 del 7 ottobre 2019 consid. 5b).
b) Nella
fattispecie l'attore ha chiesto il pagamento di fr. 7261.– rinviando per il
dettaglio alla sua fattura finale del 15 marzo 2016 allegata all'istanza di
conciliazione richiamata (doc. C nell'inc. CM. 2018.24). Si tratta di un
conteggio dettagliato che riporta i costi dei diversi materiali forniti, quelli
dei vari trasposti, quelli dello sgombero dei materiali di demolizione e ingombranti,
così come quelli per i lavori di messa in opera. In circostanze siffatte si può
ammettere che l'attore aveva correttamente fatto fronte al proprio onere di
sostanziare l'allegazione. Non si disconosce che talune fatture o giustificativi
delle ditte venditrici del materiale possano destare qualche perplessità
(mancanza di data, annotazione a mano della cliente, intestazione a terzi; cfr.
plico doc. D nell'inc. CM. 2018.24). Resta il fatto che la fattura prodotta
dall'attore era esplicita e conteneva le necessarie informazioni affinché la
convenuta potesse esprimersi con cognizione di causa.
c) Visto
quanto precede, la contestazione della convenuta della fattura doveva essere
sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attore di capire quali
fossero le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. In
concreto, la convenuta si è però limitata a contestare di avere concluso un
contratto con l'attore ma di avere commissionato i lavori a I__________ __________
il quale li aveva effettuati ed era stato pagato (osservazioni del 30 luglio
2018). Si tratta di una contestazione meramente generica (soprattutto a fronte
del grado di specificazione dell'allegazione dell'attore). Non si disconosce
che a quel momento la convenuta non era rappresentata da un legale e si può
fors'anche ammettere che in tale circostanza in occasione delle prime arringhe
il Pretore aggiunto avrebbe dovuto far capo al suo dovere d'interpello (art. 56
CPC). Sta di fatto che duplicando all'udienza dell'11 ottobre 2018, la
convenuta, debitamente assistita, una volta di più si è limitata a contestare
‟integralmente ogni pretesa in quanto priva di qualsiasi motivazione e
giustificazione”. Anche tale contestazione, del tutto globale e generica, era insufficiente.
d) Certo,
come rilevato dal Pretore aggiunto, la convenuta contestava anzitutto l'esistenza
del contratto stesso, sicché di riflesso anche l'obbligo di pagare una mercede.
Ciò non la esonerava tuttavia dal motivare debitamente la sua contestazione
sull'ammontare dell'eventuale mercede, quanto meno in via subordinata qualora
fosse stata riconosciuta la conclusione di un contratto d'appalto. Limitando la
contestazione alla mancanza di un accordo e muovendo contestazioni globali e generiche
sull'ammontare della mercede richiesta dall'attore, le allegazioni in merito
alla fatturazione di quest'ultimo potevano ritenersi come non controverse e
dunque tali da non essere oggetto di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). Quanto al
fatto che con le conclusioni la convenuta abbia eccepito l'inattendibilità
delle fatture e dei bollettini presentati dall'attore così come non ha definito
sproporzionata la fattura di fr. 7261.– per 20 m² di piastrelle, ammesso che ciò bastasse,
tale contestazione era palesemente tardiva, l'istruttoria essendo ormai
conclusa.
8.
Nelle
sue osservazioni al reclamo la convenuta ribadisce di non avere concluso nessun
accordo con l'attore ma di avere incaricato e remunerato I__________ __________.
Ora sull'esistenza di un contratto d'appalto tra le parti in merito alla posa
della nuova pavimentazione il reclamo dell'attore, come si è visto poc'anzi, è stato
respinto. Quanto alla fase di demolizione e preparazione della platea sulla
quale posare le nuove piastrelle, l'interessata nemmeno revoca in dubbio le
varie testimonianze assunte dalle quali risulta che I__________ __________ non
ha eseguito la platea (deposizione di W__________ __________ del 28 novembre
2018, verbali pag., 9) che è però stata eseguita dall'attore (deposizioni di M__________
D__________ __________ e J__________ __________, loc. cit., verbali pag. 2-5).
Nessuno di questi due ultimi testi ha accennato in quella fase dei lavori alla
presenza sul cantiere, foss'anche di sfuggita, di I__________ __________. Ne
segue che la conclusione del primo giudice, per il quale l'attore abbia “agito
in forza di un contratto d'appalto concluso, quantomeno tacitamente, con la
convenuta” resiste alla critica.
9.
Visto
quanto precede la conclusione del primo giudice, secondo cui l'attore non aveva
dimostrato la congruità della mercede richiesta, si avvera pertanto errata e il
reclamo va accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC,
il giudizio impugnato va riformato nel senso che la pretesa dell'attore deve
essere accolta per fr. 5011.– (fr. 7261.– ./. fr. 2250.– esposti per la posa
delle piastrelle) oltre interessi del 5% dal 16 marzo 2016, la convenuta non
avendo mai contestato la valida messa in mora. Limitatamente a tale importo va
altresì pronunciato il rigetto
definitivo dell'opposizione
interposta al precetto esecutivo fatto notificare alla convenuta.
10.
Le
spese processuali di entrambe le sedi vanno suddivise tra le parti (art. 106
cpv. 2 CPC). Visto il maggior grado di soccombenza della convenuta, si
giustifica di addebitarle cinque settimi degli oneri processuali, con obbligo
di rifondere all'attore, un'indennità per ripetibili ridotte (tre settimi
dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Il dispositivo sulle spese
e le ripetibili di primo grado segue identica sorte, fermo restando che
l'indennità per ripetibili va dedotta dalla retribuzione già riconosciuta alla
patrocinatrice dell'attore, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Un
estratto di questo considerando va notificato allo Stato del Cantone Ticino.
11.
L'assegnazione
di adeguate ripetibili renderebbe di per sé caduca la richiesta di gratuito
patrocinio avanzata dal reclamante, il legale di quest'ultimo avendo il diritto
di riscuotere personalmente l'indennità (sentenza del Tribunale federale
5A_754/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 5, in: RSPC 2014 pag. 229). L'obbligo
di CO 1 si riduce tuttavia alla rifusione di un'indennità meramente ridotta.
Ciò giustifica di conferire all'interessato il beneficio richiesto, le gravi
ristrettezze di lui essendo già state constatate dal Pretore aggiunto (consid.
14) e il reclamo apparendo – almeno in parte – provvisto di buon diritto (art.
117.
CPC). Per quanto riguarda l'indennità
spettante alla patrocinatrice d'ufficio, l'art. 11 cpv. 2 1 lett. a del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310), prevede
che in sede di appello o altro rimedio giuridico le ripetibili sono fissate fra il 30 e il 60% dell'importo calcolato
secondo l'art. 11 cpv. 1. A ciò si aggiungono spese fisse del 10% (art. 6 cpv.
1.
del regolamento) e l'IVA. In concreto le prestazioni della
patrocinatrice d'ufficio sono consistite, davanti a questa Camera, nella
redazione del reclamo nell'ambito di una causa già conosciuta che verteva, per
finire, su una sola questione. L'aliquota del 40% può dunque dirsi ampiamente
adeguata. Dandosi un'indennità per ripetibili di prima sede di fr. 1000.–
complessivi (spese e IVA comprese), non oggetto di contestazioni, si giustifica
di riconoscere una retribuzione di fr. 400.–. L'indennità per
ripetibili ridotte (fr. 180.– arrotondata), che nulla induce a presumere di
difficile o impossibile incasso, va posta in deduzione di tale cifra. La
patrocinatrice d'ufficio riceverà pertanto una mercede di fr. 220.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto.
1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che CO 1 è
condannata a versare a RE 1 l'importo di
fr. 5011.– oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2016.
L'opposizione
interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione
e fallimenti di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente a tale
importo.
2.
(invariato)
3.
(invariato)
4. Le spese processuali della presente procedura di complessivi
fr. 1000.– come quelle della procedura di conciliazione di fr. 200.– sono poste
per due settimi a carico dell'attore e per cinque settimi a carico della
convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 450.– per ripetibili ridotte
arrotondate.
5. annullato
II. Le spese del reclamo di complessivi fr. 350.– sono poste per
due settimi a carico di RE 1, e per lui al beneficio del gratuito patrocinio
dello Stato, e per cinque settimi a carico di CO 1, che rifonderà alla patrocinatrice
d'ufficio del reclamante fr. 180.– per ripetibili ridotte.
III. AP
1 è ammesso al gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato
del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità
di fr. 220.–.
IV. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. ;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, consid. 10 e
11 e dispositivi n. I/4, II e III).
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.