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Decisione

16.2019.34

Contratto di appalto: contestazione della mercede

14 settembre 2020Italiano19 min

15 marzo 2016 RE 1 ha inviato a CO 1 una fattura di complessivi fr. 7261.– per ‟lavori

Source ti.ch

Incarto n.

16.2019.34

16.2019.35

Lugano

14 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo del 4 giugno 2019 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 6 maggio 2019 dal

Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2018.25 (contratto di appalto) da lui promossa con petizione

del 19 luglio 2018 nei confronti di

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

e sulla contestuale richiesta

di gratuito patrocinio (inc. 16.2019.35),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

15 marzo 2016 RE 1 ha inviato a CO 1 una fattura di complessivi fr. 7261.– per ‟lavori

eseguiti presso la vostra abitazione, fornitura, trasporti, demolizioni e messa

in operaˮ. Visto il mancato pagamento della fattura, RE 1 ha fatto

notificare a CO 1, il 28 dicembre 2016, il precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno per l'incasso di complessivi

fr. 7261.– più interessi del 5% dal 15 aprile 2016, indicando quale causa

dell'obbligazione “lavori edili + fornitura di materiale e trasportiˮ, al

quale l'escussa ha interposto opposizione.

B. Il

20 marzo 2018 RE 1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura della

giurisdizione di Locarno Città per un tentativo di conciliazione nei confronti di

CO 1 inteso a ottenere il pagamento fr. 7261.– più interessi del 5% dal 15 aprile

2016, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposto al citato precetto

esecutivo. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario

assessore ha rilasciato il 24 aprile 2018 all'istante l'autorizzazione ad

agire. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante

(inc. CM.0218.24).

C. Il

19 luglio 2018 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della medesima

giurisdizione per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, quanto

postulato in sede conciliativa. Invitata a presentare osservazioni, in una

lettera del 30 luglio 2018 la convenuta ha dichiarato di non avere concluso

nessun contratto con l'attore. Alle prime arringhe dell'11 ottobre 2018, le

parti hanno ribadito le loro posizioni, la convenuta chiedendo inoltre la

cancellazione del precetto esecutivo, e hanno notificato prove. L'istruttoria è

cominciata seduta stante ed è stata terminata il 28 novembre 2018. Alle

arringhe finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte

del 2 gennaio e del 14 febbraio 2019 nelle quali hanno mantenuto i loro punti

di vista.

D. Statuendo

con sentenza del 6 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e

ha dichiarato inammissibile la richiesta della convenuta di cancellare il

citato precetto esecutivo. RE 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito

patrocinio. Le spese processuali di fr. 1000.– e quella della procedura di

conciliazione di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attore tenuto a

rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

E. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4

giugno 2019 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio e

concessione dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo

nel senso di accogliere la petizione. Con decreto del 13 giugno 2019 il

presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle

sue osservazioni del 21 agosto 2019 CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–,

con reclamo entro trenta giorni dal-la notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore

il 7 maggio 2019. Introdotto il 4 giugno 2019, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara

e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.

9.

Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Il

Pretore aggiunto ha innanzitutto esaminato se tra le parti fosse sorto un

contratto di appalto, ciò che la convenuta contestava. Al riguardo il primo

giudice, dopo avere constatato l'assenza di scritti tra le parti, ha accertato

sulla scorta dell'istruttoria che per i lavori di smantellamento e

pavimentazione preliminari alla posa di piastrelle la parti avevano concluso

quantomeno tacitamente un contratto d'appalto. Per contro, egli ha considerato come

l'istruttoria non avesse dimostrato un analogo incarico per la posa delle piastrelle,

la presenza sul cantiere anche di I__________ __________, che aveva poi

fatturato direttamente alla convenuta il suo intervento, non permetteva di

concludere con sufficiente certezza che l'attore fosse stato incaricato di

posare le piastrelle.

Premesso

ciò, il Pretore aggiunto ha nondimeno respinto interamente la petizione poiché

l'attore non aveva dimostrato l'ammontare della mercede. A suo parere, alla

luce della sufficiente contestazione della convenuta della mercede formulata nella

duplica incombeva all'attore dimostrarne la congruità. Se non che, egli ha

epilogato, le fatture “dubbie e alcune peraltro non datate e senza indicazione dell'acquirente

e della destinazione dei materiali non erano sufficienti per dimostrare la

propria pretesa.

4.

Il

reclamante si duole in primo luogo del fatto che il Pretore aggiunto non abbia

accertato la conclusione di contratto d'appalto con la convenuta anche per la

posa delle piastrelle. Egli adduce che a causa di un problema alla spalla aveva

chiesto l'intervento di I__________ __________ solo per posare le ultime

piastrelle, ciò che era stato confermato anche da W__________ __________. A suo

parere, salvo le affermazioni della convenuta nulla dimostra invece che la posa

delle piastrelle sia stata eseguita dal solo I__________ __________ né che lo

stesso abbia poi fatturato il lavoro alla medesima.

L'attore

obietta poi che la convenuta ha contestato la fattura solamente nelle sue

conclusioni, in modo generico e abbondanziale privandolo “in mala fede” della

possibilità di esprimersi al riguardo. Egli non discute che un appaltatore debba

dimostrare il valore del materiale e del lavoro così come i criteri di fatturazione

ma rileva che ciò è il caso solo in presenza di specifiche contestazioni della

parte avversaria, assenti in concreto. In ogni caso, egli afferma, che in caso

di dubbi sulla fattura il primo giudice avrebbe dovuto far uso dell'interpello.

Egli ribadisce di avere anticipato le spese per l'acquisito del materiale e spiega

che l'intestazione di una fattura all'arch. M__________ __________ era dovuta

al fatto che tale professionista poteva beneficiare di sconti. A suo avviso, sulla

scorta delle dichiarazioni dei vari testimoni in merito alla natura dei lavori

e alla dimensione del cantiere, il Pretore aggiunto avrebbe potuto verificare senza

particolari problemi l'ammontare della fattura.

5.

Come

ricordato dal primo giudice, la conclusione di un contratto d'appalto non è

soggetta a una forma particolare, potendo essere validamente concluso anche

oralmente o tacitamente (cfr. Gauch,

Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 167 n. 406). Sapere se le parti hanno

raggiunto un accordo e hanno quindi stipulato un contratto è una questione di

interpretazione delle loro volontà, la quale può essere manifestata

espressamente o tacitamente (art. 1 cpv. 2 CO; DTF 128 III 422 consid. 2.2).

Affinché un contratto sia considerato concluso, le parti devono aver avuto la

volontà di esservi vincolate. Al riguardo occorre in primo luogo ricercare la

vera e concorde volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva),

eventualmente, in modo empirico, sulla base di indizi (DTF 144 III 98 consid.

5.2.2). Al proposito, costituiscono indizi in tal senso non solo il contenuto

delle dichiarazioni di volontà – scritte o orali – ma anche il contesto

generale, cioè tutte le circostanze che permettono di scoprire la reale volontà

delle parti, siano esse dichiarazioni fatte prima della conclusione del

contratto o fatti successivi ad esso, in particolare il comportamento

successivo delle parti che stabilisce ciò che le parti contraenti stesse hanno

compreso all'epoca. L'interpretazione soggettiva è questione di fatto.

Ove

non esistono degli accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà

delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà

dell'altra, la loro (presunta) volontà viene accertata interpretando le loro

dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (interpretazione

oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva

ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella

situazione concreta. L'interpretazione oggettiva è questione di diritto.

6.

Nella fattispecie, che

l'attore abbia eseguito la

demolizione della pavimentazione precedente e preparato la nuova platea sulla

quale sarebbero state posate le nuove piastrelle non è rimesso in discussione

nemmeno dalla convenuta. Per quel che è della posa della nuova pavimentazione, per

il primo giudice la presenza sul cantiere di due diversi artigiani, che entrambi

avevano fatturato le loro prestazioni alla convenuta, non permetteva di

concludere “con sufficiente certezza che l'attore fosse stato incaricato anche

di posare le piastrelle”.

La

questione, in tale contesto, non è tanto quella di sapere se l'attore abbia

eseguito tale opera ma di sapere se l'abbia eseguita sulla base di un accordo

con la convenuta. In realtà, nulla di tutto ciò si riscontra nel caso concreto.

Certo, la tesi del reclamante secondo cui in un primo tempo sia stato lui a

posare le piastrelle e che solo l'ultimazione dei lavori è stata eseguita da I__________

__________ trova conferma nella dichiarazione di W__________ __________ “da

quanto mi aveva detto mio nipote [I__________ __________] quel giorno che mi ha

interpellato era andato sul cantiere per aiutare l'attore a fare le fughe e le

giunte delle piastrelleˮ (deposizione del 28 novembre 2018, verbali pag.

9). Ma per tacere del fatto che il medesimo teste ha anche più volte affermato

che ‟il lavoro di posa delle piastrelle l'ha eseguito mio nipoteˮ

(loc. cit.), la mera esecuzione di tale lavoro ancora non dimostra che la

convenuta lo avesse incaricato della posa. Che poi il lavoro di I__________ __________

sia stato fatturato direttamente alla convenuta è finanche stato prospettato

dall'attore medesimo (“penso che la fattura per i lavori eseguiti dal signor __________

sia stata emessa da lui medesimo all'indirizzo della convenuta”: interrogatorio

del 28 novembre 2018, verbali pag. 10). Per di più, lo stesso attore si è

definito “muratore” mentre I__________ __________ era piastrellista, ciò che

non rende inverosimile la suddivisione delle due tipologie di lavoro e la

presenza sul cantiere di due diversi artigiani. In ultima analisi la versione

fornita dal reclamante potrà fors'anche apparire sostenibile, ma non basta per

rendere quella del primo giudice manifestamente insostenibile. Su questo punto il

reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.

7.

Per quel che riguarda l'ammontare

della mercede, come già rilevato dal Pretore aggiunto, incombe all'appaltatore,

che chiede il pagamento della propria mercede, l'onere della prova per quel che

concerne l’esistenza e l'entità (cfr. Gauch,

op. cit., pag. 440 n. 103 segg.).

a) Premesso

ciò, dal profilo procedurale, la

parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione

(DTF 142 III 462 consid. 4.3 pag. 465). Inoltre, quando, come in concreto, è

applicabile la massima dispositiva il giudice deve unicamente assumere i mezzi

di prova concernenti fatti pertinenti debitamente contestati (art. 150 cpv. 1

CPC; DTF 144 III 522 consid. 5.1). Controverso è un fatto che dopo essere stato

debitamente allegato e specificato è stato dettagliatamente contestato in causa

nei termini dell'art. 55 CPC (cfr. CCR sentenza inc. 16.2018.29 del 7 ottobre

2019.

consid. 5b con riferimento). Nei processi che sottostanno alla massima

dispositiva il convenuto deve specificare nella risposta quali dei fatti

esposti dall'attore riconosca o contesti (art. 222 cpv. 2 CPC). La

contestazione deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere

all'attore di capire quali siano le allegazioni contestate e conseguentemente i

fatti da provare. Le esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno

severe di quelle che vigono per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate:

più quest'ultime sono dettagliate, più la controparte deve specificare

concretamente quali sono i singoli fatti che contesta (DTF 144 III 524 consid.

5.2.2.1; 141 III 437 consid. 2.6; v. anche Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,

2ª edizione, n. 51 segg. ad art. 55 CPC). Ove l'attore adduca nella sua

petizione l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii

per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e completa,

questa si considera ammessa e non deve essere provata se il convenuto non

concretizza la sua contestazione indicando con precisione le posizioni della

stessa che contesta (DTF 144 III 525 consid. 5.2.2.3). Contestazioni globali

non bastano (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.1; v. anche CCR sentenza

inc.16.2018.29 del 7 ottobre 2019 consid. 5b).

b) Nella

fattispecie l'attore ha chiesto il pagamento di fr. 7261.– rinviando per il

dettaglio alla sua fattura finale del 15 marzo 2016 allegata all'istanza di

conciliazione richiamata (doc. C nell'inc. CM. 2018.24). Si tratta di un

conteggio dettagliato che riporta i costi dei diversi materiali forniti, quelli

dei vari trasposti, quelli dello sgombero dei materiali di demolizione e ingombranti,

così come quelli per i lavori di messa in opera. In circostanze siffatte si può

ammettere che l'attore aveva correttamente fatto fronte al proprio onere di

sostanziare l'allegazione. Non si disconosce che talune fatture o giustificativi

delle ditte venditrici del materiale possano destare qualche perplessità

(mancanza di data, annotazione a mano della cliente, intestazione a terzi; cfr.

plico doc. D nell'inc. CM. 2018.24). Resta il fatto che la fattura prodotta

dall'attore era esplicita e conteneva le necessarie informazioni affinché la

convenuta potesse esprimersi con cognizione di causa.

c) Visto

quanto precede, la contestazione della convenuta della fattura doveva essere

sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attore di capire quali

fossero le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. In

concreto, la convenuta si è però limitata a contestare di avere concluso un

contratto con l'attore ma di avere commissionato i lavori a I__________ __________

il quale li aveva effettuati ed era stato pagato (osservazioni del 30 luglio

2018). Si tratta di una contestazione meramente generica (soprattutto a fronte

del grado di specificazione dell'allegazione dell'attore). Non si disconosce

che a quel momento la convenuta non era rappresentata da un legale e si può

fors'anche ammettere che in tale circostanza in occasione delle prime arringhe

il Pretore aggiunto avrebbe dovuto far capo al suo dovere d'interpello (art. 56

CPC). Sta di fatto che duplicando all'udienza dell'11 ottobre 2018, la

convenuta, debitamente assistita, una volta di più si è limitata a contestare

‟integralmente ogni pretesa in quanto priva di qualsiasi motivazione e

giustificazione”. Anche tale contestazione, del tutto globale e generica, era insufficiente.

d) Certo,

come rilevato dal Pretore aggiunto, la convenuta contestava anzitutto l'esistenza

del contratto stesso, sicché di riflesso anche l'obbligo di pagare una mercede.

Ciò non la esonerava tuttavia dal motivare debitamente la sua contestazione

sull'ammontare dell'eventuale mercede, quanto meno in via subordinata qualora

fosse stata riconosciuta la conclusione di un contratto d'appalto. Limitando la

contestazione alla mancanza di un accordo e muovendo contestazioni globali e generiche

sull'ammontare della mercede richiesta dall'attore, le allegazioni in merito

alla fatturazione di quest'ultimo potevano ritenersi come non controverse e

dunque tali da non essere oggetto di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). Quanto al

fatto che con le conclusioni la convenuta abbia eccepito l'inattendibilità

delle fatture e dei bollettini presentati dall'attore così come non ha definito

sproporzionata la fattura di fr. 7261.– per 20 m² di piastrelle, ammesso che ciò bastasse,

tale contestazione era palesemente tardiva, l'istruttoria essendo ormai

conclusa.

8.

Nelle

sue osservazioni al reclamo la convenuta ribadisce di non avere concluso nessun

accordo con l'attore ma di avere incaricato e remunerato I__________ __________.

Ora sull'esistenza di un contratto d'appalto tra le parti in merito alla posa

della nuova pavimentazione il reclamo dell'attore, come si è visto poc'anzi, è stato

respinto. Quanto alla fase di demolizione e preparazione della platea sulla

quale posare le nuove piastrelle, l'interessata nemmeno revoca in dubbio le

varie testimonianze assunte dalle quali risulta che I__________ __________ non

ha eseguito la platea (deposizione di W__________ __________ del 28 novembre

2018, verbali pag., 9) che è però stata eseguita dall'attore (deposizioni di M__________

D__________ __________ e J__________ __________, loc. cit., verbali pag. 2-5).

Nessuno di questi due ultimi testi ha accennato in quella fase dei lavori alla

presenza sul cantiere, foss'anche di sfuggita, di I__________ __________. Ne

segue che la conclusione del primo giudice, per il quale l'attore abbia “agito

in forza di un contratto d'appalto concluso, quantomeno tacitamente, con la

convenuta” resiste alla critica.

9.

Visto

quanto precede la conclusione del primo giudice, secondo cui l'attore non aveva

dimostrato la congruità della mercede richiesta, si avvera pertanto errata e il

reclamo va accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC,

il giudizio impugnato va riformato nel senso che la pretesa dell'attore deve

essere accolta per fr. 5011.– (fr. 7261.– ./. fr. 2250.– esposti per la posa

delle piastrelle) oltre interessi del 5% dal 16 marzo 2016, la convenuta non

avendo mai contestato la valida messa in mora. Limitatamente a tale importo va

altresì pronunciato il rigetto

definitivo dell'opposizione

interposta al precetto esecutivo fatto notificare alla convenuta.

10.

Le

spese processuali di entrambe le sedi vanno suddivise tra le parti (art. 106

cpv. 2 CPC). Visto il maggior grado di soccombenza della convenuta, si

giustifica di addebitarle cinque settimi degli oneri processuali, con obbligo

di rifondere all'attore, un'indennità per ripetibili ridotte (tre settimi

dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Il dispositivo sulle spese

e le ripetibili di primo grado segue identica sorte, fermo restando che

l'indennità per ripetibili va dedotta dalla retribuzione già riconosciuta alla

patrocinatrice dell'attore, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Un

estratto di questo considerando va notificato allo Stato del Cantone Ticino.

11.

L'assegnazione

di adeguate ripetibili renderebbe di per sé cadu­ca la richiesta di gratuito

patrocinio avanzata dal reclamante, il legale di quest'ultimo avendo il diritto

di riscuotere personalmen­te l'indennità (sentenza del Tribunale federale

5A_754/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 5, in: RSPC 2014 pag. 229). L'obbligo

di CO 1 si riduce tuttavia alla rifusione di un'indennità meramente ridotta.

Ciò giustifica di conferire all'interessato il beneficio richiesto, le gravi

ristrettezze di lui essendo già state constatate dal Pretore aggiunto (consid.

14) e il reclamo apparendo – almeno in parte – provvisto di buon diritto (art.

117.

CPC). Per quanto riguarda l'indennità

spettante alla patrocinatrice d'ufficio, l'art. 11 cpv. 2 1 lett. a del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310), prevede

che in sede di appello o altro rimedio giuridico le ripetibili sono fissate fra il 30 e il 60% dell'importo calcolato

secondo l'art. 11 cpv. 1. A ciò si aggiungono spese fisse del 10% (art. 6 cpv.

1.

del regolamento) e l'IVA. In concreto le prestazioni della

patrocinatrice d'ufficio sono consistite, davanti a questa Camera, nella

redazione del reclamo nell'ambito di una causa già conosciuta che verteva, per

finire, su una sola questione. L'aliquota del 40% può dunque dirsi ampiamente

adeguata. Dandosi un'indennità per ripetibili di prima sede di fr. 1000.–

complessivi (spese e IVA comprese), non oggetto di contestazioni, si giustifica

di riconoscere una retribuzione di fr. 400.–. L'indennità per

ripetibili ridotte (fr. 180.– arrotondata), che nulla induce a presumere di

difficile o impossibile incasso, va posta in deduzione di tale cifra. La

patrocinatrice d'ufficio riceverà pertanto una mercede di fr. 220.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto.

1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che CO 1 è

condannata a versare a RE 1 l'importo di

fr. 5011.– oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2016.

L'opposizione

interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione

e fallimenti di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente a tale

importo.

2.

(invariato)

3.

(invariato)

4. Le spese processuali della presente procedura di complessivi

fr. 1000.– come quelle della procedura di conciliazione di fr. 200.– sono poste

per due settimi a carico dell'attore e per cinque settimi a carico della

convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 450.– per ripetibili ridotte

arrotondate.

5. annullato

II. Le spese del reclamo di complessivi fr. 350.– sono poste per

due settimi a carico di RE 1, e per lui al beneficio del gratuito patrocinio

dello Stato, e per cinque settimi a carico di CO 1, che rifonderà alla patrocinatrice

d'ufficio del reclamante fr. 180.– per ripetibili ridotte.

III. AP

1 è ammesso al gratuito patrocinio da parte del­l'avv. PA 1. Lo Stato

del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità

di fr. 220.–.

IV. Notificazione a:

avv. ;

avv. ;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, consid. 10 e

11 e dispositivi n. I/4, II e III).

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.