16.2019.37
Azione di accertamento dell'inesistenza del debito - reclamo tardivo – tentativo di conciliazione - buona fede
28 agosto 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2019.37
Lugano
28 agosto 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 6 giugno 2019 presentato dall'
RE
1
contro
la decisione emessa il 29 aprile 2019 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest nella causa n. 28/A/18/AN (azione di accertamento dell'inesistenza del debito) da lui promossa con istanza del 30 aprile 2018 nei
confronti di
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 27
luglio 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 ha dichiarato
inammissibile l'istanza promossa nella procedura di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti dall'RE 1 il 25 aprile 2017 volta ad ottenere da CO 1 il
pagamento di fr. 8880.– corrispondenti al saldo di una sua nota professionale
emessa il 7 novembre 2016 e ha posto le spese processuali di fr. 200.– a carico dell'istante tenuto a rifondere alla controparte fr.
900.– per ripetibili (inc. SO.2017.2058). Un reclamo
presentato dall'istante volto alla riduzione dell'ammontare delle ripetibili è
stato respinto da questa Camera il 19 gennaio 2018 (inc. 16.2017.27). Il 6 febbraio 2018 CO 1 ha fatto notificare all'RE 1 il
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per
l'incasso di fr. 900.– oltre interessi al 5% dal 27 luglio 2017, cui l'escusso
ha interposto opposizione.
Fatti
B. Il
30 aprile 2018 RE 1 si è rivolto al Giudice
di pace del circolo di Lugano Ovest con un'azione di inesistenza del debito in procedura
semplificata chiedendogli di “accertare
l'inesistenza del debito per avvenuto pagamento” e di “ordinare l'annullamento
della procedura esecutiva n. __________ di fr. 900.– dell'UE di Lugano”. Nelle sue osservazioni delCO 1 ha
proposto di respingere l'azione, osservando in particolare di non eccepire la
mancata preventiva conciliazione per facilitare la fine della vertenza. Con una replica del
29 agosto 2018 e una duplica del 14 novembre 2018 le parti hanno ribadito i
rispettivi punti di vista. All'udienza del 20
marzo 2019, indetta per una “conciliazione”, le parti hanno nuovamente riaffermato
le loro posizioni e il Giudice di pace ha indicato che avrebbe emanato la
decisione.
C. Statuendo
con decisione del 29 aprile 2019 il Giudice di pace ha respinto l'istanza
(dispositivo n. 1), ha posto la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico
dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili (dispositivo
n. 2) e indicato quale rimedio giuridico esperibile contro la stessa sentenza il
reclamo a questa Camera “entro il termine di 10 giorni non sospesi dalle ferie
giudiziarie (art. 145 e art. 319 e segg. CPC)” (dispositivo n. 3). Il 2 maggio
2019 l'istante ha chiesto al Giudice di pace di rettificare il dispositivo n. 3
della predetta decisione nel senso di indicare in 30 giorni il termine
d'impugnazione. Il 27 giugno 2018 (recte: 3 maggio 2019) il
Giudice di pace ha trasmesso alle parti un nuovo esemplare della decisione
indicando di avere “corretto e sostituito la decisione senza modificare la data
di emissione, la scadenza per impugnare la decisione viene automaticamente
prolungata”.
D. Con reclamo del 6 giugno
2019 RE 1 è insorto a questa Camera chiedendo di dichiarare nulla la sentenza
emanata dal giudice di pace il 29 aprile 2019. Il 5 agosto 2019 CO 1 ha
comunicato di rinunciare a presentare osservazioni evidenziando nondimeno un
comportamento abusivo da parte del reclamante.
Considerandi
in diritto: 1. L'istante ha
presentato, sulla base di un formulario prestampato, un'azione semplificata in
virtù dell'art. 244 CPC, volta a far accertare l'inesistenza
del debito di fr. 900.– nei confronti del convenuto “per avvenuto pagamento” e
di “ordinare l'annullamento della procedura esecutiva n. __________ di fr.
900.
– dell'UE di Lugano”. Il Giudice di pace, quantunque in un'ordinanza si sia
riferito alle norme sulla procedura sommaria e abbia poi intitolato il verbale
del 20 marzo 2019 “udienza di conciliazione”, ha trattato l'istanza come un'azione di
accertamento dell'inesistenza del credito fondata sull'art. 88 CPC in procedura
semplificata. Il che è corretto giacché dandosi
opposizione a un precetto esecutivo, come in concreto, fino al 31
dicembre 2018 per ottenere l'annullamento giudiziale
dell'esecuzione unicamente l'azione di accertamento negativo ordinaria
sulla base dell'art. 88 CPC, e non quella in applicazione dell'art. 85a
LEF, era proponibile (Trezzini, Commentario pratico
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 79 e
80.
ad art. 88). Premesso ciò, le decisioni emanate dal Giudice di pace nella
procedura semplificata sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni (art.
321.
cpv. 1 CPC) sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 2 lett. a CPC).
2.
Come si è accennato,
il Giudice di pace ha emanato la sua decisione il 29 aprile 2019 salvo
trasmettere alle parti un altro esemplare della stessa, con la corretta indicazione
dei termini di impugnazione, il 3 maggio 2019. Visto che l'attore ha interposto
reclamo il 6 giugno 2019 occorre esaminare la tempestività del rimedio.
a) Che
ogni decisione debba contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione, se le
parti non hanno rinunciato all'impugnazione medesima è pacifico (art. 238 lett.
f CPC). L'omessa o l'erronea indicazione dei mezzi d'impugnazione non rende
inefficace la decisione (CCR, sentenza
inc. 16.2013.30 del 4 settembre 2013 consid. 1b con rinvii; v. anche Tappy in:
Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2a edizione, n.
12.
ad art. 238). Ciò non sospende né interrompe i termini di ricorso
che continuano a decorre (Trezzini,
op. cit., Vol. 1, 2ª edizione, n. 33 ad art. 238), tant'è che una nuova
notifica della decisione con la corretta indicazione dei rimedi giuridica non è
necessaria (Killias in: Berner
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 28 ad
art. 238). Le parti non sono quindi esonerate dal rispettare il termine di ricorso
“usuale” né autorizzate a insorgere in ogni momento (CCR, inc. 16.2013.30 del 4 settembre
2013.
consid. 1a).
Ad
ogni modo, la mancanza o la fallace indicazione di un rimedio giuridico non deve cagionare pregiudizio alle
parti. Pertanto, una parte che agisce tardivamente può valersi di
un'indicazione erronea nei rimedi giuridici e quindi invocare la
propria buona fede, se non avrebbe potuto scoprire agevolmente l'errore
anche con la dovuta diligenza che ci si poteva aspettare da lei (DTF 138 I
53.
consid. 8.3.2 con rimandi; sentenza del Tribunale federale 5A_706/2018
dell'11 gennaio 2019 consid. 3.1 in: RSPC 2019 pag. 152).
b) In
concreto, la decisione del primo giudice è pervenuta all'istante il 30 aprile
2019.
(cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________). Ora, che
l'indicazione dei rimedi di diritto fosse errata e immediatamente riconoscibile
è indubbio, tant'è che lo stesso istante se ne è prontamente accorto chiedendo
al primo giudice di rettificare la decisione. Se non che, come si è visto,
anche in tal caso il termine di impugnazione è iniziato a decorrere. Né una
rettifica in applicazione dell'art. 334 CPC entrava in linea di conto ove appena
si pensi che l'indicazione dei rimedi giuridici non fa parte del dispositivo
della sentenza. Il termine di reclamo non è dunque stato interrotto e sarebbe
scaduto il 30 maggio 2019. Introdotto il 6 giugno 2019 il reclamo in esame è
tardivo.
c) Non
si disconosce che il 3 maggio 2019 il Giudice di pace ha trasmesso alle parti
un nuovo esemplare “corretto” che sostituiva la decisione da lui emessa il 29
aprile precedente. Tuttavia, per tacere del fatto che lo stesso il Giudice di
pace ha indicato di avere sostituito la decisione “senza modificare la data di
emissione” e che “la scadenza per impugnare la decisione viene automaticamente
prolungata”, egli non ha emesso una nuova decisione nel merito in applicazione
dell'art. 334 CPC. Ne segue che quella nuova notificazione non ha fatto iniziare
un nuovo termine. Si aggiunga che in presenza di una decisione rettificata in
virtù dell'art. 334 CPC, solamente i dispostivi che sono stati oggetto di rettifica
possono essere rimessi in discussione, di modo che se il termine di ricorso
contro la decisione iniziale è scaduto, i dispositivo che non sono stati rettificati
non possono più essere contestati (DTF 143 III 525 consid.
6.3
con rinvii). Tale principio era invalso anche sotto l'egida del previgente
ordinamento processuale ticinese (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 334). In circostanze
del genere, il giudizio di questa Camera sul reclamo dell'attore potrebbe
quindi esaurirsi nelle considerazioni che precedono. Resta il fatto che, come
si vedrà in appresso, quand'anche si volesse per avventura ammetterne la tempestività,
l'esito del reclamo non muterebbe.
3.
Il reclamante,
ricordato di avere introdotto un'azione di accertamento dell'inesistenza del
debito con la procedura semplificata, rimprovera sostanzialmente il Giudice di
pace di non avere accertato che la stessa andava obbligatoriamente preceduta da
un tentativo di conciliazione. Egli chiede pertanto di dichiarare nulla la
decisione impugnata e di ritornare gli atti al primo giudice affinché convochi
le parti a un tentativo di conciliazione.
a) Ora, che la procedura decisionale debba essere preceduta
da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di conciliazione è
indubbio (art. 197 CPC). È altrettanto pacifico che l'azione promossa
dall'istante non rientri nelle eccezioni dell'art. 198 CPC né – contrariamente
a quanto sostiene il convenuto – in quella dell'art. 199 CPC, una rinuncia per
atti concludenti potendo tutt'al più intervenire in controversie patrimoniali
con un valore litigioso superiore a fr. 100 000.–. In sostanza, l'attore non
può introdurre azione senza disporre di un'autorizzazione ad agire rilasciata
dall'autorità di conciliazione in seguito al fallimento del relativo tentativo
(art. 209 CPC). L'esistenza di una valida autorizzazione ad agire costituisce
un presupposto di ricevibilità e deve di principio essere esaminata d'ufficio
dal giudice (DTF 142 III 787 consid. 3.1.2 con rinvio; 141 III 158 consid. 2.1
con rinvio).
Ove
la procedura prosegua il suo corso senza che il giudice abbia verificato
l'esistenza di una valida autorizzazione ad agire, e senza che la parte
convenuta se ne sia lamentata al momento dello scambio degli scritti, il
principio della buona fede (art. 52 CPC) si oppone, salvo casi particolari,
all'irricevibilità dell'azione per mancanza di tale presupposto (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de
procédure civile, 2ª edizione, n. 66 ad art. 59 richiamato anche da Zürcher in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 18 ad art. 60; Zingg in: Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012, n. 14 ad art. 60).
b) In
concreto, come si è visto, il 30 aprile 2018 l'attore, avvalendosi di un
formulario prestampato, ha introdotto un'azione di inesistenza del debito in procedura semplificata. Nelle sue
osservazioni il convenuto ha preliminarmente eccepito la mancanza di un
tentativo di conciliazione ma “per facilitare la fine della vertenza rinuncia a
prevalersi della mancata conciliazione” (pag. 2). Sulla problematica l'attore
nemmeno ha alluso nella sua replica, limitandosi a rilevare che le
argomentazioni della controparte “non sono che questioni di lana caprina” (pag.
2). La procedura è poi proseguita e nessuno ha più accennato alla mancanza di
tale presupposto.
c) Premesso
ciò, nella misura in cui il reclamante lamenta la mancata previa conciliazione
in una causa da lui promossa dopo che la parte convenuta, nella risposta, aveva
accennato a tale difetto senza che l'attore abbia poi cercato di rimediare alla
mancanza del presupposto processuale, la
doglianza in questa sede offende l'art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona
fede processuale. Una parte non può, di conseguenza, attendere l'emissione del
giudizio per formulare censure d'ordine che avrebbe potuto opporre
precedentemente. A maggior ragione ove il difetto è riconducibile alla parte
medesima. Se ne conclude che, su questo punto il reclamo è privo di
consistenza ed è così destinato
all'insuccesso.
4.
Il reclamante
critica infine l'attribuzione alla controparte di un'indennità di fr. 500.– per
ripetibili, ritenendo che un tale ammontare sia sproporzionato rispetto al valore
di causa di fr. 900.–.
Ora,
per tacere del fatto che il reclamante nemmeno quantifica l'ammontare
dell'indennità che andrebbe riconosciuta alla controparte vittoriosa, è
possibile che, a prima vista, l'indennità riconosciuta potrebbe apparire
elevata rispetto al valore litigioso. L'interessato dimentica tuttavia che la
procedura ha richiesto lo scambio di due allegati scritti e la partecipazione a
un'udienza. Anche volendo applicare l'aliquota massima del 25% prevista dall'art.
11.
cpv. 1 Regolamento del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RL 178.310), per le cause di valore litigioso inferiore ai fr.
20.
000.–, l'onorario di fr. 225.– non retribuirebbe nemmeno un'ora di lavoro
alla tariffa di fr. 280.– orari. Si giustifica pertanto di far capo alla deroga
prevista dall'art. 13 del regolamento, prevista in caso di manifesta
sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario
dovuto sulla scorta della tariffa. Nelle circostanze descritte, nel riconoscere
al convenuto un'indennità di fr. 500.–, che tenuto conto delle spese e dell'IVA
remunera meno di due ore di lavoro, non si può dire che il primo giudice sia
incorso in un eccesso o abuso del potere di apprezzamento di cui gode nella
determinazione delle spese giudiziarie (sentenza del Tribunale federale 5A_140/2019
del 5 luglio 2019 consid. 5.1.3 con riferimenti). Anche al riguardo la
decisione impugnata resiste pertanto alla critica.
5.
In definitiva
il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle
risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del Giudice di
pace, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, il resistente avendo per
finire rinunciato a presentare formali osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
avv. .
–
avv. .
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.