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Decisione

16.2019.37

Azione di accertamento dell'inesistenza del debito - reclamo tardivo – tentativo di conciliazione - buona fede

28 agosto 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

30 aprile 2018 RE 1 si è rivolto al Giudice

di pace del circolo di Lugano Ovest con un'azione di inesistenza del debito in procedura

semplificata chiedendogli di “accertare

l'inesistenza del debito per avvenuto pagamento” e di “ordinare l'annullamento

della procedura esecutiva n. __________ di fr. 900.– dell'UE di Lugano”. Nelle sue osservazioni delCO 1 ha

proposto di respingere l'azione, osservando in particolare di non eccepire la

mancata preventiva conciliazione per facilitare la fine della vertenza. Con una replica del

29 agosto 2018 e una duplica del 14 novembre 2018 le parti hanno ribadito i

rispettivi punti di vista. All'udienza del 20

marzo 2019, indetta per una “conciliazione”, le parti hanno nuovamente riaffermato

le loro posizioni e il Giudice di pace ha indicato che avrebbe emanato la

decisione.

C. Statuendo

con decisione del 29 aprile 2019 il Giudice di pace ha respinto l'istanza

(dispositivo n. 1), ha posto la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico

dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili (dispositivo

n. 2) e indicato quale rimedio giuridico esperibile contro la stessa sentenza il

reclamo a questa Camera “entro il termine di 10 giorni non sospesi dalle ferie

giudiziarie (art. 145 e art. 319 e segg. CPC)” (dispositivo n. 3). Il 2 maggio

2019 l'istante ha chiesto al Giudice di pace di rettificare il dispositivo n. 3

della predetta decisione nel senso di indicare in 30 giorni il termine

d'impugnazione. Il 27 giugno 2018 (recte: 3 maggio 2019) il

Giudice di pace ha trasmesso alle parti un nuovo esemplare della decisione

indicando di avere “corretto e sostituito la decisione senza modificare la data

di emissione, la scadenza per impugnare la decisione viene automaticamente

prolungata”.

D. Con reclamo del 6 giugno

2019 RE 1 è insorto a questa Camera chiedendo di dichiarare nulla la sentenza

emanata dal giudice di pace il 29 aprile 2019. Il 5 agosto 2019 CO 1 ha

comunicato di rinunciare a presentare osservazioni evidenziando nondimeno un

comportamento abusivo da parte del reclamante.

Considerandi

in diritto: 1. L'istante ha

presentato, sulla base di un formulario prestampato, un'azione semplificata in

virtù dell'art. 244 CPC, volta a far accertare l'inesistenza

del debito di fr. 900.– nei confronti del convenuto “per avvenuto pagamento” e

di “ordinare l'annullamento della procedura esecutiva n. __________ di fr.

900.

– dell'UE di Lugano”. Il Giudice di pace, quantunque in un'ordinanza si sia

riferito alle norme sulla procedura sommaria e abbia poi intitolato il verbale

del 20 marzo 2019 “udienza di conciliazione”, ha trattato l'istanza come un'azione di

accertamento dell'inesistenza del credito fondata sull'art. 88 CPC in procedura

semplificata. Il che è corretto giacché dandosi

opposizione a un precetto esecutivo, come in concreto, fino al 31

dicembre 2018 per ottenere l'annullamento giudiziale

dell'esecuzione unicamente l'azione di accertamento negativo ordinaria

sulla base dell'art. 88 CPC, e non quella in applicazione dell'art. 85a

LEF, era proponibile (Trezzini, Commentario pratico

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 79 e

80.

ad art. 88). Premesso ciò, le decisioni emanate dal Giudice di pace nella

procedura semplificata sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni (art.

321.

cpv. 1 CPC) sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 2 lett. a CPC).

2.

Come si è accennato,

il Giudice di pace ha emanato la sua decisione il 29 aprile 2019 salvo

trasmettere alle parti un altro esemplare della stessa, con la corretta indicazione

dei termini di impugnazione, il 3 maggio 2019. Visto che l'attore ha interposto

reclamo il 6 giugno 2019 occorre esaminare la tempestività del rimedio.

a) Che

ogni decisione debba contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione, se le

parti non hanno rinunciato all'impugnazione medesima è pacifico (art. 238 lett.

f CPC). L'omessa o l'erronea indicazione dei mezzi d'impugnazione non rende

inefficace la decisione (CCR, sentenza

inc. 16.2013.30 del 4 settembre 2013 consid. 1b con rinvii; v. anche Tappy in:

Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2a edizione, n.

12.

ad art. 238). Ciò non sospende né interrompe i termini di ricorso

che continuano a decorre (Trezzini,

op. cit., Vol. 1, 2ª edizione, n. 33 ad art. 238), tant'è che una nuova

notifica della decisione con la corretta indicazione dei rimedi giuridica non è

necessaria (Killias in: Berner

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 28 ad

art. 238). Le parti non sono quindi esonerate dal rispettare il termine di ricorso

“usuale” né autorizzate a insorgere in ogni momento (CCR, inc. 16.2013.30 del 4 settembre

2013.

consid. 1a).

Ad

ogni modo, la mancanza o la fallace indicazione di un rimedio giuridico non deve cagionare pregiudizio alle

parti. Pertanto, una parte che agisce tardivamente può valersi di

un'indicazione erronea nei rimedi giuridici e quindi invocare la

propria buona fede, se non avrebbe potuto scoprire agevolmente l'errore

anche con la dovuta diligenza che ci si poteva aspettare da lei (DTF 138 I

53.

consid. 8.3.2 con rimandi; sentenza del Tribunale federale 5A_706/2018

dell'11 gennaio 2019 consid. 3.1 in: RSPC 2019 pag. 152).

b) In

concreto, la decisione del primo giudice è pervenuta all'istante il 30 aprile

2019.

(cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________). Ora, che

l'indicazione dei rimedi di diritto fosse errata e immediatamente riconoscibile

è indubbio, tant'è che lo stesso istante se ne è prontamente accorto chiedendo

al primo giudice di rettificare la decisione. Se non che, come si è visto,

anche in tal caso il termine di impugnazione è iniziato a decorrere. Né una

rettifica in applicazione dell'art. 334 CPC entrava in linea di conto ove appena

si pensi che l'indicazione dei rimedi giuridici non fa parte del dispositivo

della sentenza. Il termine di reclamo non è dunque stato interrotto e sarebbe

scaduto il 30 maggio 2019. Introdotto il 6 giugno 2019 il reclamo in esame è

tardivo.

c) Non

si disconosce che il 3 maggio 2019 il Giudice di pace ha trasmesso alle parti

un nuovo esemplare “corretto” che sostituiva la decisione da lui emessa il 29

aprile precedente. Tuttavia, per tacere del fatto che lo stesso il Giudice di

pace ha indicato di avere sostituito la decisione “senza modificare la data di

emissione” e che “la scadenza per impugnare la decisione viene automaticamente

prolungata”, egli non ha emesso una nuova decisione nel merito in applicazione

dell'art. 334 CPC. Ne segue che quella nuova notificazione non ha fatto iniziare

un nuovo termine. Si aggiunga che in presenza di una decisione rettificata in

virtù dell'art. 334 CPC, solamente i dispostivi che sono stati oggetto di rettifica

possono essere rimessi in discussione, di modo che se il termine di ricorso

contro la decisione iniziale è scaduto, i dispositivo che non sono stati rettificati

non possono più essere contestati (DTF 143 III 525 consid.

6.3

con rinvii). Tale principio era invalso anche sotto l'egida del previgente

ordinamento processuale ticinese (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 334). In circostanze

del genere, il giudizio di questa Camera sul reclamo dell'attore potrebbe

quindi esaurirsi nelle considerazioni che precedono. Resta il fatto che, come

si vedrà in appresso, quand'anche si volesse per avventura ammetterne la tempestività,

l'esito del reclamo non muterebbe.

3.

Il reclamante,

ricordato di avere introdotto un'azione di accertamento dell'inesistenza del

debito con la procedura semplificata, rimprovera sostanzialmente il Giudice di

pace di non avere accertato che la stessa andava obbligatoriamente preceduta da

un tentativo di conciliazione. Egli chiede pertanto di dichiarare nulla la

decisione impugnata e di ritornare gli atti al primo giudice affinché convochi

le parti a un tentativo di conciliazione.

a) Ora, che la procedura decisionale debba essere preceduta

da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di conciliazione è

indubbio (art. 197 CPC). È altrettanto pacifico che l'azione promossa

dall'istante non rientri nelle eccezioni dell'art. 198 CPC né – contrariamente

a quanto sostiene il convenuto – in quella dell'art. 199 CPC, una rinuncia per

atti concludenti potendo tutt'al più intervenire in controversie patrimoniali

con un valore litigioso superiore a fr. 100 000.–. In sostanza, l'attore non

può introdurre azione senza disporre di un'autorizzazione ad agire rilasciata

dall'autorità di conciliazione in seguito al fallimento del relativo tentativo

(art. 209 CPC). L'esistenza di una valida autorizzazione ad agire costituisce

un presupposto di ricevibilità e deve di principio essere esaminata d'ufficio

dal giudice (DTF 142 III 787 consid. 3.1.2 con rinvio; 141 III 158 consid. 2.1

con rinvio).

Ove

la procedura prosegua il suo corso senza che il giudice abbia verificato

l'esistenza di una valida autorizzazione ad agire, e senza che la parte

convenuta se ne sia lamentata al momento dello scambio degli scritti, il

principio della buona fede (art. 52 CPC) si oppone, salvo casi particolari,

all'irricevibilità dell'azione per mancanza di tale presupposto (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de

procédure civile, 2ª edizione, n. 66 ad art. 59 richiamato anche da Zürcher in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 18 ad art. 60; Zingg in: Berner Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012, n. 14 ad art. 60).

b) In

concreto, come si è visto, il 30 aprile 2018 l'attore, avvalendosi di un

formulario prestampato, ha introdotto un'azione di inesistenza del debito in procedura semplificata. Nelle sue

osservazioni il convenuto ha preliminarmente eccepito la mancanza di un

tentativo di conciliazione ma “per facilitare la fine della vertenza rinuncia a

prevalersi della mancata conciliazione” (pag. 2). Sulla problematica l'attore

nemmeno ha alluso nella sua replica, limitandosi a rilevare che le

argomentazioni della controparte “non sono che questioni di lana caprina” (pag.

2). La procedura è poi proseguita e nessuno ha più accennato alla mancanza di

tale presupposto.

c) Premesso

ciò, nella misura in cui il reclamante lamenta la mancata previa conciliazione

in una causa da lui promossa dopo che la parte convenuta, nella risposta, aveva

accennato a tale difetto senza che l'attore abbia poi cercato di rimediare alla

mancanza del presupposto processuale, la

doglianza in questa sede offende l'art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona

fede processuale. Una parte non può, di conseguenza, attendere l'emissione del

giudizio per formulare censure d'ordine che avrebbe potuto opporre

precedentemente. A maggior ragione ove il difetto è riconducibile alla parte

medesima. Se ne conclude che, su questo punto il reclamo è privo di

consistenza ed è così destinato

all'insuccesso.

4.

Il reclamante

critica infine l'attribuzione alla controparte di un'indennità di fr. 500.– per

ripetibili, ritenendo che un tale ammontare sia sproporzionato rispetto al valore

di causa di fr. 900.–.

Ora,

per tacere del fatto che il reclamante nemmeno quantifica l'ammontare

dell'indennità che andrebbe riconosciuta alla controparte vittoriosa, è

possibile che, a prima vista, l'indennità riconosciuta potrebbe apparire

elevata rispetto al valore litigioso. L'interessato dimentica tuttavia che la

procedura ha richiesto lo scambio di due allegati scritti e la partecipazione a

un'udienza. Anche volendo applicare l'aliquota massima del 25% prevista dall'art.

11.

cpv. 1 Regolamento del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (RL 178.310), per le cause di valore litigioso inferiore ai fr.

20.

000.–, l'onorario di fr. 225.– non retribuirebbe nemmeno un'ora di lavoro

alla tariffa di fr. 280.– orari. Si giustifica pertanto di far capo alla deroga

prevista dall'art. 13 del regolamento, prevista in caso di manifesta

sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario

dovuto sulla scorta della tariffa. Nelle circostanze descritte, nel riconoscere

al convenuto un'indennità di fr. 500.–, che tenuto conto delle spese e dell'IVA

remunera meno di due ore di lavoro, non si può dire che il primo giudice sia

incorso in un eccesso o abuso del potere di apprezzamento di cui gode nella

determinazione delle spese giudiziarie (sentenza del Tribunale federale 5A_140/2019

del 5 luglio 2019 consid. 5.1.3 con riferimenti). Anche al riguardo la

decisione impugnata resiste pertanto alla critica.

5.

In definitiva

il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle

risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del Giudice di

pace, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, il resistente avendo per

finire rinunciato a presentare formali osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

avv. .

avv. .

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.