16.2019.38
Azione di rivendicazione - sublocazione - tutela giurisdizionale nei casi manifesti
20 febbraio 2020Italiano17 min
RFD di __________, appartenente al locale Patriziato, è gravata di un diritto di superficie per sé stante e permanente in
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2019.38
Lugano
20 febbraio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 17 giugno 2019 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 5 giugno 2019 dal
Pretore del Distretto di Riviera nella
causa SO.2017.5 (azione di rivendicazione) promossa con istanza del 14 gennaio 2017 dalla
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. La particella n. 3934
RFD di __________, appartenente al locale Patriziato, è gravata di un diritto di superficie per sé stante e permanente in
favore della n. 4696, di proprietà del Comune di __________, la quale è a sua
volta gravata di un diritto di superficie per sé stante e permanente in favore della particella n. 5250
appartenuta alla A__________ SA. Quest'ultima società è stata dichiarata in
fallimento il 26 novembre 2004 e nell'ambito della procedura di liquidazione,
l'amministratore speciale del fallimento, avv. __________ __________, ha sottoscritto
il 10 agosto 2005 un contratto di locazione con la S__________ avente per
oggetto lo stabile industriale posto su tale fondo. Il 19 giugno 2009 la CO 1
si è aggiudicata ai pubblici incanti la particella n. 5250, subentrando
nel contratto di locazione con la S__________.
B. Adito il 22 febbraio
2016 dalla CO 1, con decisione del 4 ottobre 2016 il Pretore del Distretto di
Riviera ha ordinato alla S__________ l'immediata riconsegnare dell'immobile (inc.
SO.2016.41). Nel corso della procedura, l'istituto bancario ha scoperto che un appartamento
dello stabile era abitato da RE 1 sulla base di un contratto di sublocazione. Il
16 dicembre 2016 la proprietaria gli
ha intimato di lasciare i locali. Senza esito, quest'ultimo abita tuttora nell'appartamento, rifiutando di
andarsene.
C. Il 9 ottobre 2018 la CO
1 ha promosso un'azione di rivendicazione con la procedura a tutela
giurisdizionale nei casi manifesti davanti al medesimo Pretore perché RE 1 fosse
condannato – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – a sgomberare l'immobile e
per essere autorizzata a far intervenire la polizia nel caso in cui il convenuto
non ottemperassero all'ingiunzione. All'udienza del 15 marzo 2017, indetta per
il dibattimento, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Il Pretore ha respinto seduta stante le prove offerte
dal convenuto, ha ammesso il richiamo degli incarti riguardanti la
procedura di contestazione della disdetta del contratto di locazione tra
l'istante e la S__________ e quello relativo alla susseguente procedura di
espulsione (inc. SE.2013.17 e SO.2016.41) respingendo la richiesta del
convenuto di assegnargli un termine per esaminarli e di formulare in un secondo
tempo le osservazioni conclusive. Alle arringhe finali, indette dopo una pausa
di 40 minuti per consentire al convenuto di visionare gli incarti richiamati,
le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
D. Statuendo con
decisione del 5 giugno 2019 il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato a RE
1 di riconsegnare immediatamente l'appartamento alla CO 1, con facoltà per
quest'ultima di ricorrere, su semplice richiesta, all'aiuto delle forze di
polizia. In caso di disobbedienza egli ha autorizzato
le forze dell'ordine a far depositare i mobili e gli oggetti del convenuto a
spese di quest'ultimo in un luogo da esse indicato. Le spese processuali
di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante
fr. 100.– per ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17
giugno 2019, nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di
annullare il giudizio impugnato e ritornare gli atti al primo giudice affinché,
dopo “l'assunzione delle prove notificate dal convenuto e la fissazione di un
termine alle parti per formulare osservazioni conclusive scritte sulle prove
assunte”, emani un nuovo giudizio. Con decreto dell'11 luglio 2019 il
presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo.
Nelle
sue osservazioni del 31 luglio 2019 la CO 1 conclude per la reiezione del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in materia di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi
di procedura sommaria, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.
Dandosi un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto (fr. 5600.–), il rimedio è quello
del reclamo (art. 319 lett. a CPC), donde la competenza di questa
Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del ricorso,
la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 6 giugno
2019.
Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe
scaduto così domenica 16 giugno 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo
in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 17 giugno 2019, ultimo
giorno utile, il reclamo in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF
140.
III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata il Pretore, richiamate
le condizioni per accordare una tutela giurisdizionale nei casi manifesti in
procedura sommaria (art. 257 CPC), ha innanzitutto escluso una violazione
del diritto di essere sentito del convenuto, per il quale il tempo concessogli per
potere consultare gli incarti richiamati non era stato sufficiente, osservando
che “in realtà 40 minuti per consultare detti incarti e formulare le
conclusioni (come peraltro preannunciato all'occasione della citazione del
dibattimento) sono più che sufficienti” e che “peraltro l'unico fatto e
documento necessario ai fini della presente procedura è la sentenza di
espulsione contro S__________ (a comprova del rapporto di locazione tra
l'istante e S__________, con relativa disdetta e decisione di espulsione: nulla
di più, argomenti su cui il convenuto si è espresso)”.
A
suo avviso, una contestazione sull'esistenza della sentenza di espulsione, passata
in giudicato, non era comprensibile e violava il principio della buona fede
processuale, sia perché essa era nota al patrocinatore del convenuto, già rappresentante
della locataria in quella procedura sia perché anche il convenuto ne era a
conoscenza quantomeno dal 15 dicembre 2016, tant'è che tale fatto è accennato nella
lettera dell'instante inviatagli il 16 dicembre 2016. Per il primo giudice, con
la decisione di espulsione del 4 ottobre 2016 il contratto di locazione principale
si è estinto di modo che quand'anche fosse esistito un valido contratto di sublocazione
questo sarebbe decaduto con la fine della locazione principale. Non potendo
pertanto invocare alcun diritto di restare nei locali, per il primo giudice la sua
occupazione era illecita, donde il diritto per l'istante di rivendicare la
proprietà sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC. Il Pretore ha infine ritenuto
infondata l'obiezione del convenuto secondo cui l'istante, lasciandogli le
chiavi, avrebbe acconsentito alla permanenza nei locali. Ciò premesso, il
primo giudice, ha ritenuto adempiuti i presupposti dell'art. 257 cpv. 1
CPC e ha accolto l'istanza.
4.
Il reclamante si duole di varie violazioni del
suo diritto di essere sentito garantito dagli art. 29
cpv. 2 Cost. e 53 CPC. Tali censure vanno esaminate prioritariamente,
poiché tale diritto ha natura formale e la sua lesione comporta – per principio
– l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza
del ricorso nel merito (DTF 141 V 563 consid. 3). Premesso ciò, il diritto di essere
sentito comprende in generale il diritto dell'interessato di esprimersi
sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad avere
effetti sulla sua situazione giuridica, di consultare l'incarto, di offrire
mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare
alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in
cui possano influire sulla decisione (DTF 142 III 53 consid. 4.1.1).
a) Il reclamante rimprovera in primo luogo al
Pretore di avergli “negato un compiuto e completo accesso agli atti processuali
e soprattutto il diritto di prendere posizione sugli incarti acquisiti entro un
termine adeguato”. Assume che il tempo concesso per esaminare personalmente e approfonditamente
tutti gli atti degli incarti richiamati e per formulare delle osservazioni
conclusive era insufficiente. A suo avviso il diniego di un adeguato lasso di
tempo non si giustificava dalla circostanza che il suo patrocinatore conoscesse
il contenuto degli incarti richiamati. Né dalla celerità insita nella procedura
sommaria tanto meno ove si pensi che la decisione è stata pronunciata a oltre
due anni dall'udienza di discussione.
Nella
fattispecie, prima di procedere alle arringhe finali, il Pretore ha accordato
al convenuto 40 minuti per esaminare gli incarti richiamati seduta stante. Che
un tale lasso di tempo potesse essere insufficiente per una parte ignara del
contenuto di tali atti è verosimile. Se non che il convenuto, personalmente presente
all'udienza, era assistito dal medesimo legale che aveva patrocinato una delle
parti coinvolte in quei procedimenti. Premesso ciò, per tacere del fatto che
l'interessato non spiega per quali atti avrebbe necessitato di ulteriore tempo
prima di esprimersi al loro riguardo, il tempo concesso per la consultazione
era fors'anche stretto ma per quell'avvocato era adeguato alla situazione. Per
di più, alle arringhe finali il convenuto ha potuto esporre le sue obbiezioni
sulle prove raccolte e contestare il contenuto delle decisioni richiamate. In
tali circostanze non si ravvisa una violazione del diritto di essere sentito. Su questo punto il reclamo cade
nel vuoto, senza che sia necessario esaminare la questione di sapere se l'assegnazione
di un breve termine alla parte convenuta sarebbe stato incompatibile con l'esigenza di celerità della
procedura sommaria. Si aggiunga, ad ogni modo, che l'emanazione
della decisione impugnata dopo due anni dalle arringhe finali è stata causata dalla
sospensione della procedura, circostanza evidentemente ignota al momento
dell'udienza.
b) In
secondo luogo il reclamante rimprovera al primo giudice di non avere ammesso il
suo interrogatorio formale né l'audizione di __________ L__________,
amministratore unico della locataria.
Ora, il diritto di far amministrare delle prove presuppone
che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia
necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle
forme e nei termini prescritti (cfr. anche art. 152 cpv. 1 CPC). Tale diritto non è tuttavia assoluto e non impedisce inoltre all'autorità di
porre un termine all'istruttoria, quando ritiene che le prove assunte le hanno
permesso di formarsi un'opinione e che le ulteriori prove offerte non
potrebbero modificare il convincimento al quale è giunta (DTF 140 I 299 consid. 6.3; RtiD I-2016
pag. 693 consid. 2.3.2 con rinvii; CCR sentenze inc. 16.2017.16 del 13 febbraio 2019 consid. 5a).
In
concreto, il Pretore ha respinto le prove offerte dal convenuto poiché nella
procedura sommaria dell'art. 257 CPC, per la quale la fattispecie deve
contemplare fatti incontestati o immediatamente comprovabili, rispettivamente
una chiara situazione giuridica, non sussiste “la facoltà e neppure esigenza di
esperire altre prove, se non quelle immediatamente acquisibili”. Inoltre, a suo
parere, qualora gli atti non fossero sufficienti per una decisione “non sarebbero
neppure concretati gli estremi di questo tipo di procedura che diverrebbe
inammissibile” (ordinanza del 15 marzo 2017). Il reclamante adduce che le prove
da lui offerte erano rilevanti ai fini di causa perché avrebbero permesso di
dimostrare la validità, contestata dall'istante, del contratto di sublocazione,
soggiungendo altresì che “nel suo interrogatorio, egli avrebbe potuto precisare
e confermare di non essere stato validamente informato della procedura di
disdetta e di espulsione della conduttrice principale”. Sulla motivazione del
Pretore si può fors'anche discutere giacché oltre ai documenti (art. 254
cpv. 1 CPC), altri mezzi istruttori sono ammissibili “se non ritardano
considerevolmente il corso della procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC).
Resta il fatto che, ai fini del
giudizio, giuridicamente rilevante non era né l'esistenza di una valida sublocazione
né la questione di sapere se il convenuto, già prima di esserne informato dall'istante,
fosse a conoscenza o meno delle menzionate procedure giudiziarie. Come ha
spiegato con pertinenza il primo giudice, anche qualora dovesse sussistere un
valido contratto di sublocazione e il convenuto non fosse stato informato dalla
locataria delle predette procedure, nella misura in cui il rapporto di
locazione principale si è estinto, il sublocatario deve restituire la cosa (DTF 139 III 355 consid. 2.1.2; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_524/2018 dell'8 aprile 2019 consid.
4.2
in: SJ 2019 pag. 474). Anche su questo punto il reclamo si appalesa dunque infondato.
5.
Il reclamante si duole del
fatto che il Pretore abbia ammesso l'adempimento delle condizioni dell'art. 257
CPC. A suo avviso egli avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'istanza poiché
avendo contestato “tutti i fatti esposti nella domanda di espulsione di
controparte”, questi non erano incontestati e gli stessi neppure erano stati immediatamente comprovati.
Adduce altresì che la situazione giuridica non era chiara, sia perché l'istante
non ha specificato su quali articoli di legge fondava la richiesta di
espulsione sia perché una tale domanda necessita di un certo potere di apprezzamento
da parte del giudice.
a) La
procedura sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'alternativa alla procedura
ordinaria o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire
all'istante, nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e
rapida (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2015 del 27 luglio 2016 consid.
2.1
con rinvio). Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura
sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257
cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett.
b). Ove non siano date le condizioni per ottenere tutela giurisdizionale in
procedura sommaria, il giudice non entra nel merito dell'istanza (art. 257 cpv.
3.
CPC). I fatti sono “immediatamente comprovabili” nel senso dell'art. 257 cpv.
1.
lett. a CPC se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. Incombe
all'istante addurre la prova piena dei fatti sui quali poggia la sua pretesa. La
mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26
consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per
principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque, come già si è detto,
altri mezzi istruttori siano ammissibili “se non ritardano considerevolmente il
corso della procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC).
Il
convenuto in una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti può
sollevare obiezioni ed eccezioni, purché sostanziate e concludenti (substanziiert
und schlüssig, motivées et concluantes), al punto che non possano
essere scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi nel convincimento del giudice (DTF 138 III 623, 141
III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). In presenza di
obiezioni o eccezioni siffatte la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non
può essere accordata, poiché la situazione di fatto non è liquida. Non occorre
che il convenuto rechi la prova piena delle proprie contestazioni (DTF 138 III
624.
consid. 6.2). Non occorre nemmeno che le renda verosimili, come si esige da
un debitore nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio
dell'opposizione (DTF 138 III 622 segg.). È sufficiente che le obiezioni o
eccezioni non appaiano destinate all'insuccesso. Per contro, un caso manifesto
è dato qualora sulla scorta degli atti il giudice giunga alla conclusione che la
pretesa dell'istante è fondata e che una disamina più approfondita delle
contestazioni mosse dal convenuto non sia di alcuna utilità (DTF 138 III 623 a
metà).
b) Una situazione giuridica è “chiara” nell'accezione
dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC se, sulla base di dottrina e giurisprudenza
invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione della
legge e conduca a un risultato univoco. Per contro, la situazione giuridica non
suole essere chiara se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate su
cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma
richiede una decisione d'apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le
circostanze del caso (DTF 144 III 464 consid. 3.1 con rinvii; cfr. anche
CCR sentenza inc. 16.2015.79 del 21
gennaio 2016 consid. 7). Per impedire
l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC non basta tuttavia che il
convenuto semplicemente sostenga che ci si trova in presenza di una simile
situazione o che la stessa potrebbe remotamente entrare in linea di conto
(sentenza del Tribunale federale 4A_383/2018 del 6 giugno 2019 consid. 3).
c) Premesso ciò, nella fattispecie il reclamante non revoca in
dubbio che l'istante abbia dimostrato di essere proprietaria dell'immobile, di
avere validamente disdetto il contratto di locazione con la S__________ e di
averne ottenuto l'espulsione. Essa ha pertanto documentato la sua
pretesa. Dandosi pertanto estinzione della locazione
principale, il sublocatore non è più in grado di fornire la propria prestazione
al sublocatario, ragione per cui questi deve restituire la cosa al proprietario,
il quale, in caso contrario dispone di un'azione di rivendicazione (art. 641
cpv. 1 CC; DTF 139 III 355
consid. 2.1.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_524/2018
dell'8 aprile 2019 consid. 4.2 in: SJ 2019 pag. 474; v. anche Lachat et Alii, Le
bail à loyer, Losanna 2019, pag. 744 seg. e 1024). In tali circostanze i fatti rilevanti per il giudizio erano
incontestati e la situazione giuridica univoca. Dal canto suo, le allegazioni
addotte dal convenuto non erano concludenti e potevano essere scartate a priori, un approfondimento
sarebbe apparso inutile. Ne segue che il Pretore non può essere rimproverato
per avere ritenuto adempiuti i presupposti per
pronunciare l'espulsione del convenuto dai locali oggetto della controversia
con la procedura sommaria di cui all'art. 257 CPC.
6.
In definitiva, il reclamo, che
non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o
nell'applicazione del diritto da parte del Pretore deve essere respinto. Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica
invece di accordare ripetibili alla resistente, che non ha dovuto far capo a un
patrocinatore poiché dotata di un servizio giuridico proprio (Tappy in: Commentaire Romand, Code
de procédure civile, 2a edizione, n. 28 ad art. 95). Né
ricorrono gli estremi per attribuirle un'indennità d'inconvenienza (art. 95
cpv. 3 lett. c CPC), per altro nemmeno richiesta.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.