16.2019.4
Contratto di compravendita mobiliare - esigenze di motivazione del reclamo
12 marzo 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.4
Lugano
12 marzo 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 17 gennaio 2019 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 31 dicembre 2018 dal Giudice di pace del circolo di
Giubiasco nella causa 0003-2017-O (contratto di compravendita mobiliare)
promossa nei suoi confronti con petizione del 6 giugno 2017 da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 12 giugno 2014 RE
1 ha acquistato da CO 1 una F__________ __________ d'occasione, senza garanzia,
al prezzo di fr. 3350.–, di cui fr. 150.– da versare alla consegna e il
restante in sedici rate mensili di fr. 200.– entro il 30 di ogni mese. Su
richiesta dell'acquirente, il venditore ha poi sostituito, a proprie spese, la
batteria del veicolo. Il 18 giugno 2014 RE 1 ha inviato a CO 1 una lettera, da
lui non ritirata, in cui ha dichiarato di disdire il contratto e, nonostante vari
solleciti di pagamento, essa non ha versato alcuna rata ma ha chiesto al
venditore di riprendersi il veicolo. Dopo un infruttuoso scambio di corrispondenza,
il 17 dicembre 2014 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Mendrisio
per l'incasso di fr. 1350.–, oltre a interessi del 5% su vari importi e varie
scadenze, corrispondenti alle rate già scadute ed esigibili, indicando quale
titolo il “contratto di vendita F__________ __________, matricola __________,
del 12 giugno 2014”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, il 6 giugno 2017 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti alla
Giudice di pace del circolo di Giubiasco per ottenere il pagamento di fr.
3200.– oltre interessi al 5% su vari importi e varie scadenze.
La convenuta ha presentato le sue osservazioni il 19 luglio 2017. All'udienza
del 20 novembre 2017, indetta per il dibattimento, l'attore, unico comparente,
ha ribadito la sua domanda. Terminata l'istruttoria il 26 febbraio 2018, le
parti hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte
in cui entrambe hanno riaffermato il loro punto di vista.
C. Statuendo con
decisione del 31 dicembre 2018 il Giudice di pace ha accolto la petizione ponendo
le spese processuali di fr. 300.– e quelle della conciliazione di fr. 250.– a
carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 1000.– per ripetibili.
D. In una lettera a
questa Camera del 17 gennaio 2018 RE 1 fornisce la sua versione dei fatti e si
dichiara disposta a pagare al massimo “fr. 20.– mensili”. L'atto non è stato
notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, l'atto
in questione, introdotto tempestivamente, va così trattato come reclamo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Un
reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso,
riferendosi all'oggetto del litigio, in che cosa consiste la violazione e su
quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid.
2.
).
3.
Il Giudice di pace, accertato
la conclusione tra le parti di un contratto di compravendita, ha accolto la
petizione considerando, in sintesi, che al momento della consegna alla
convenuta l'automobile funzionava, che i difetti segnalati dalla convenuta sono
stati risolti dall'attore con la sostituzione a sue spese della batteria e la
fornitura di nuovi pneumatici e che “troppe paiono le contraddizioni della
convenuta sia sulle modalità di ricerca dell'auto […] sia sul destino dell'auto
acquistata […]”, la convenuta non sapendo neppure “dove l'auto è finita”.
4.
La reclamante
evidenzia di non avere riscontrato la “massima sincerità” in una serie di
dettagli della decisione, ma per motivare un reclamo non basta esporre una propria
versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare per
quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano
manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti
oppure offendano in modo urtante il sentimento della giustizia e di equità. Già
per questo motivo il rimedio si rivela d'acchito irricevibile.
Sia come sia, in concreto
la questione di sapere chi abbia pubblicato l'annuncio e chi
abbia risposto allo stesso è irrilevante ai fini del processo giacché, per
finire, le parti hanno sottoscritto, il 12 giugno 2014, un contratto di
compravendita in cui la convenuta si è impegnata a pagare al venditore fr.
3200.
– in sedici rate (doc. A). Relativamente al fatto che l'automobile sia
stata consegnata con la batteria “marcia” e dopo soli venti metri il motore si
è spento la circostanza è ormai superata, la convenuta non contestando che
l'attore aveva provveduto tempestivamente a rimediare al difetto sostituendo la
batteria a proprie spese. In merito al fatto che dopo avere invano chiesto per
due anni alla controparte di riprendersi il veicolo essa aveva il diritto di
liberarsene, ammesso e non concesso che la disdetta del contratto fosse valida
e che la spesa della locazione del posteggio fosse considerevole, il diritto
del debitore di vendere la cosa del creditore soggiace ad ogni modo a un'autorizzazione
giudiziaria previa (art. 93 cpv. 1 CO). Quanto all'impossibilità di far fronte
al pagamento del debito a causa della precaria situazione finanziaria, tale
circostanze non costituisce un motivo per respingere la legittima pretesa della
controparte né, salvo accordo di quest'ultima, consente una dilazionane di
pagamento. Tutt'al più, in sede di esecuzione forzata all'interessata è assicurata
la possibilità di conservare il proprio minimo esistenziale calcolato secondo
il diritto esecutivo. Ne segue che, il reclamo è
destinato all'insuccesso e può essere deciso da questa Camera in composizione
monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
5.
Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, la
reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio
di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di
ripetibili alla controparte, il reclamo non essendole stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.