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Decisione

16.2019.4

Contratto di compravendita mobiliare - esigenze di motivazione del reclamo

12 marzo 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, il 6 giugno 2017 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti alla

Giudice di pace del circolo di Giubiasco per ottenere il pagamento di fr.

3200.– oltre interessi al 5% su vari importi e varie scadenze.

La convenuta ha presentato le sue osservazioni il 19 luglio 2017. All'udienza

del 20 novembre 2017, indetta per il dibattimento, l'attore, unico comparente,

ha ribadito la sua domanda. Terminata l'istruttoria il 26 febbraio 2018, le

parti hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte

in cui entrambe hanno riaffermato il loro punto di vista.

C. Statuendo con

decisione del 31 dicembre 2018 il Giudice di pace ha accolto la petizione ponendo

le spese processuali di fr. 300.– e quelle della conciliazione di fr. 250.– a

carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 1000.– per ripetibili.

D. In una lettera a

questa Camera del 17 gennaio 2018 RE 1 fornisce la sua versione dei fatti e si

dichiara disposta a pagare al massimo “fr. 20.– mensili”. L'atto non è stato

notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, l'atto

in questione, introdotto tempestivamente, va così trattato come reclamo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Un

reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,

relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso,

riferendosi all'oggetto del litigio, in che cosa consiste la violazione e su

quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid.

2.

).

3.

Il Giudice di pace, accertato

la conclusione tra le parti di un contratto di compravendita, ha accolto la

petizione considerando, in sintesi, che al momento della consegna alla

convenuta l'automobile funzionava, che i difetti segnalati dalla convenuta sono

stati risolti dall'attore con la sostituzione a sue spese della batteria e la

fornitura di nuovi pneumatici e che “trop­pe paiono le contraddizioni della

convenuta sia sulle modalità di ricerca dell'auto […] sia sul destino dell'auto

acquistata […]”, la convenuta non sapendo neppure “dove l'auto è finita”.

4.

La reclamante

evidenzia di non avere riscontrato la “massima sincerità” in una serie di

dettagli della decisione, ma per motivare un reclamo non basta esporre una propria

versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare per

quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano

manifesta­mente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti

oppure offendano in modo urtante il sentimento della giustizia e di equità. Già

per questo motivo il rimedio si rivela d'acchito irricevibile.

Sia come sia, in concreto

la questione di sapere chi abbia pubblicato l'annuncio e chi

abbia risposto allo stesso è irrilevante ai fini del processo giacché, per

finire, le parti hanno sottoscritto, il 12 giugno 2014, un contratto di

compravendita in cui la convenuta si è impegnata a pagare al venditore fr.

3200.

– in sedici rate (doc. A). Relativamente al fatto che l'automobile sia

stata consegnata con la batteria “marcia” e dopo soli venti metri il motore si

è spento la circostanza è ormai superata, la convenuta non contestando che

l'attore aveva provveduto tempestivamente a rimediare al difetto sostituendo la

batteria a proprie spese. In merito al fatto che dopo avere invano chiesto per

due anni alla controparte di riprendersi il veicolo essa aveva il diritto di

liberarsene, ammesso e non concesso che la disdetta del contratto fosse valida

e che la spesa della locazione del posteggio fosse considerevole, il diritto

del debitore di vendere la cosa del creditore soggiace ad ogni modo a un'autorizzazione

giudiziaria previa (art. 93 cpv. 1 CO). Quanto all'impossibilità di far fronte

al pagamento del debito a causa della precaria situazione finanziaria, tale

circostanze non costituisce un motivo per respingere la legittima pretesa della

controparte né, salvo accordo di quest'ultima, consente una dilazionane di

pagamento. Tutt'al più, in sede di esecuzione forzata all'interessata è assicurata

la possibilità di conservare il proprio minimo esistenziale calcolato secondo

il diritto esecutivo. Ne segue che, il reclamo è

destinato all'insuccesso e può essere deciso da questa Camera in composizione

monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

5.

Le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, la

reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio

di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di

ripetibili alla controparte, il reclamo non essendole stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.