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Decisione

16.2019.40

Proprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari

6 ottobre 2020Italiano14 min

in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. __________0 (per 53.81/1000). Amministratore della

Source ti.ch

Incarto n.

16.2019.40

Lugano

6 ottobre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 1° luglio 2019 presentato da

RE 1

(rappresentato dall'avv. )

e

RE 2

contro

la decisione emessa il 28 maggio 2019 dal

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 66/C/18/PE (contestazione di delibere assembleari) da

loro promossa con petizione del 28 agosto 2018

nei confronti della

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla particella n.

345 RFD di __________ sorge una proprietà

per piani (“Residenza __________”) composta di 14 appartamenti (unità da

n. __________9 a n. __________2). RE 1 con la moglie RE 2 sono comproprietari,

in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. __________0 (per 53.81/1000). Amministratore della

proprietà per piani è la CO 1 di __________. All'assemblea generale ordinaria del

22 marzo 2018 i comproprietari hanno approvato a maggioranza, tra l'altro, i

conti 2017 e la relativa ripartizione tra condomini (oggetto n. 3), vari lavori

straordinari (tinteggio dei vani scala, sistemazione e l'abbellimento del

giardino "ingresso blocchi B/C”, sistemazione di una terrazza di un'unità,

aggiunta di un secondo locale stenditoio, adeguamento normative antincendio,

prolungamento di un cordolo della rampa d'uscita dell'autorimessa e risoluzione

di problemi di infiltrazioni nell'autorimessa (oggetto n. 4), l'autorizzazione all'amministrazione

di procedere nei confronti di un condomino per l'incasso delle spese comuni

(oggetto n. 8). Il consesso è stato altresì aggiornato sulle cause giudiziarie

in corso nei confronti dei coniugi RE 1 (oggetto n. 5) e ha discusso su varie

tematiche sollevate dai coniugi RE 1 (oggetto n. 11) così come sulla loro proposta

formulata “agli eventuali” di trovare una nuova ditta di pulizia (oggetto n.

12).

B. Il 22 maggio

2018 RE 1 e RE 2 si sono

rivolti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un tentativo di conciliazione nei confronti della CO

1 inteso a “procedere a un'attenta valutazione delle controversie presentate

per assegnare gli importi dubitevoli e validare la richiesta di destituzione

dell'amministrazione”. Constatata

l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace

ha rilasciato il 20 agosto 2018 l'autorizzazione ad agire agli istanti e ha

posto a loro carico le spese processuali di fr. 100.– (inc. 40/C/18/Co).

C. Con

petizione del 28 agosto 2018 RE 1 e RE 2 hanno

adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quan­to postulato in sede

conciliativa. Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2019 la convenuta ha

proposto di respingere la petizione, contestando in particolare la

legittimazione passiva e la tempestività dell'azione. In una replica del 12

marzo 2019 gli attori hanno mantenuto il loro punto di vista. Duplicando il 25

mar­zo 2019 la convenuta ha proposto una volta di più di respingere la petizione.

Alle prime arringhe del 9 maggio 2019 gli attori han­no chiesto la ricusa del

Giudice di pace mentre la convenuta ha riaffermato la sua posizione.

D. Statuendo con sentenza del 28 maggio 2019 il Giudice

di pace ha dichiarato irricevibile la petizione poiché tardiva. Le spese

processuali, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, sono state poste a carico degli attori tenuti a rifondere alla

convenuta fr. 300.– per indennità.

E. Contro

la decisione appena citata RE 1 e RE 2

sono insorti a questa Camera con un

reclamo del 1° luglio 2019 con cui chiedono, per quanto è dato di capire,

l'annullamento della decisione impugnata. L'atto non è stato notificato per

osservazioni. Il 6 settembre 2019 i reclamanti hanno introdotto un ulteriore

scritto in cui reiterano la richiesta di conoscere anticipatamente la

composizione della Camera giudicante, richiedono la ricusa del presidente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella

procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera

con reclamo en-tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta agli attori il 31 maggio 2019.

Iniziato a decorrere l'indomani, il termine sarebbe scaduto così la domenica 30 giugno 2019, ma si è

protratto all'indomani giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC. Consegnato

alla cancellaria del Tribunale d'appello il 1°

luglio 2019 il reclamo in esame è per­tanto tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III

367.

consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Il

Giudice di pace ha dapprima rilevato di non riscontrare gli estremi per una sua

astensione, come postulato dagli attori, poiché non era a conoscenza di

procedure “davanti al Tribunale di appello che coinvolgono la mia persona o la

Giudicatura di pace che dirigo”. A suo

avviso, pertanto, la richiesta era manifestamente irricevibile o priva di ogni

fondamento. Nel merito, il primo giudice ha accertato che in quanto presenti

all'assemblea del 22 marzo 2018, il termine per impugnare le varie delibere

decorreva da qual momento e non dalla ricezione dell'invio raccomandato in cui

essi sono entrati in possesso del verbale assembleare. Donde la tardività dell'istanza

di conciliazione, del 28 maggio 2018 e di conseguenza dell'azione.

4.

Nella

fattispecie si pone innanzitutto il problema della capacità processuale di RE 1,

al quale con decisioni cautelari 30 settembre 2019 e 9 dicembre 2019 l'Autorità

regionale di protezione 9 con sede a Torricella-Taverne ha nominato un curatore

di rappresentanza in applicazione dell'art. 394 CC nella persona dell'avv. __________

C__________, con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti

giudiziari civili o amministrativi. Il quesito di sapere se, giusta l'art. 132

cpv. 1 CPC, il rimedio giuridico debba essere trasmesso al curatore per

ratifica può tuttavia essere lasciato aperto dato che il reclamo, come si vedrà

in seguito, sfugge comunque a un esame di merito.

5.

Il

rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti in violazione delle esigenze

poste dall'art. 130 cpv. 1 seconda frase CPC. Non occorre tuttavia assegnar loro

un termine per sanare il vizio constatato (art. 132 cpv. 1 CPC), dato che il reclamo

è in ogni modo destinato all'insuccesso.

6.

Da

quanto è possibile capire dal loro prolisso e confuso rimedio, RE 1 e RE 2 chiedono

anzitutto di conoscere la composizione della Corte giudicante e invitano i giudici

della Camera medesima ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a

decisioni precedenti.

Per

costante giurisprudenza, salvo circostanze specifiche, le Camere civile del Tribunale

d'appello non fanno precedere le loro decisioni da una comunicazione circa la

composizione ordinaria della Corte giudicante. Le parti, in effetti, devono

prendere in linea di conto che l'autorità giudiziaria deciderà nella sua

composizione ordinaria. Questo vale non solo per le parti patrocinate da un

avvocato, ma anche per le parti non rappresentate (cosiddetti laici). La

composizione della Camera civile dei reclami, per altro nota ai ricorrenti, è

reperibile nel sito internet del Cantone Ticino. La domanda di “astensione” dei

membri della Camera civile dei reclami è poi inammissibile, poiché formulata in

maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi

dell'art. 47 cpv. 1 CPC. Dalla partecipazione a decisioni terminate con un

esito sfavorevole ai reclamanti, ad ogni modo, non può essere dedotta alcuna

prevenzione. In tali circostanze, la domanda di astensione e il reclamo possono

essere giudicati dal presidente di questa Camera. I giudici Fiscalini e Stefani

non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

7.

I

reclamanti ritengono che il Giudice di pace, del quale avevano chiesto la ricusa,

non avrebbe potuto pronunciarsi nel merito, ma avrebbe dovuto trasmettere la

sua richiesta all'autorità competen­te. Ora la competenza per decidere le

domande di ricusa nei confronti dei giudici di pace spetta al Pretore (art. 37

cpv. 4 LOG) e non a questa Camera o al Consiglio della magistratura. I

reclamanti disconoscono tuttavia che esistono delle eccezioni al principio

secondo il quale, di regola, il giudice di cui è chiesta la ricusa non dovrebbe

partecipare alla decisione da rendere in merito. La giurisprudenza ammette

infatti la possibilità per il tribunale di cui è postulata la ricusa di

statuire su domande prive di ogni fondamento, abusive o manifestamente

irricevibili (cfr. Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,

2ª edizione, n. 5 ad art. 50).

Premesso

ciò, gli attori fanno valere che il primo giudice è incor­so in varie

violazioni procedurali. Foss'anche come essi pretendono tuttavia, errori di

procedura o di apprezzamento compiuti da un magistrato non sono sufficienti per

dimostrare oggettivamente una parvenza di prevenzione. Soltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti,

tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri del magistrato,

potrebbero se del caso entrare in considerazione ai fini di una ricusa. Estremi

del genere non si scorgono nel caso specifico. Né l'eventuale invio di un pre­cetto

esecutivo per l'incasso di spese processuali di un precedente procedimento

indizia, da solo, per un accanimento nei con­fronti della parte, creditore

essendo la Giudicatura di pace e non il Giudice di pace personalmente. In tali

circostanze al Giudice di pace non può essere rimproverato di avere egli stesso

giudicato la lite senza avviare la formale procedura di ricusazio­ne.

8.

Nel

merito, i reclamanti, dopo avere passato in rassegna le varie motivazioni del

Giudice di pace, contestano la tardività della loro azione. A loro avviso, in

estrema sintesi, il verbale assembleare del 22 marzo 2018 è stato loro

recapitato il 5 maggio successivo donde la tempestività della loro azione

introdotta il 22 maggio 2018.

Secondo

gli art. 712m cpv. 2 e 75 CC ogni comproprietario che non abbia aderito a

una risoluzione assembleare (sia votando contro sia astenendosi dal votare) ha

la facoltà di impugnare quest'ultima davanti al giudice entro un mese da quando

ne ha avuto conoscenza. Si tratta di un termine perentorio (ovvero che non può

essere prolungato o ripristinato (Wermelinger

in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 240 ad art. 712m CC), da

esaminare d'ufficio, che decorre dal momento in cui l'interessato conosce la

decisione (DTF 143 III 541 consid. 4.2.2 con riferimen­ti). Trattandosi di

comproprietari presenti all'assemblea si presume che tale presupposto sia dato

dalla sola partecipazione alla medesima (CCR sentenza inc. 16.2013.29 del 7

gennaio 2015 consid. 4 con rinvii; v. anche Wermelinger,

op. cit., n. 241 ad art. 712m CC). E in concreto, i reclamanti non

revocano in dubbio che all'assemblea del 22 marzo 2018 quantomeno RE 1 era

presente. A conoscenza dell'intero tenore delle delibere assembleari già alla

conclusione dell'assemblea, il termine per contestarle decorreva pertanto da

quella data. Poco importa pertanto che il verbale sia stato notificato solo in

un secondo tempo. Ne segue che la decisione del Giudice di pace non può

ritenersi errata.

9.

Ad

ogni modo, a prescindere dalla tardività, la petizione di RE 1 e RE 2 sarebbe risultata

d'acchito infon­data anche per un altro motivo. L'azione di contestazione di

delibere assembleari non va infatti promossa contro l'amministratore della

proprietà per piani, come nella fattispecie, ma contro la comunione dei

comproprietari (DTF 119 II 408 consid. 5; Steinauer,

Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 520 n. 1867). Orientata verso una persona a cui difettava la

legittimazione passiva, questione per altro sollevata dalla convenuta in prima

sede, l'azione appariva manifestamente destinata all'insuccesso.

10.

Si

aggiunga che anche per quel che concerne la destituzione dell'amministrazione

l'azione in esame non avrebbe avuto esito positivo. Posto che la decisione

sulla destituzione compete all'assemblea dei comproprietari (art. 712r cpv.

1.

CC), non consta che la questione fosse oggetto dell'ordine del giorno

dell'assemblea del 22 marzo 2018, né che essa sia poi stata discussa e decisa.

Inoltre, anche in questo caso, l'azione va diretta non nei confronti

dell'amministratore ma contro la comunione dei comproprietari (DTF 119 II 408

consid. 5; più recentemente: sentenza 4A_8/2014 del 6 giugno 2014 consid. 2.3;

v. anche Wermelinger, op. cit., n.

31.

ad art. 712r CC). Il tutto senza dimenticare che il valore litigioso dell'azione

di revoca dell'amministratore in applicazione dell'art. 712r CC corrisponde

di regola alla mercede annuale dell'amministratore moltiplicata per venti

annualità (Bohnet, Actions

civiles, Conditions et conclusions, 2ª edizione, § 51 n. 6 con rinvio alla

sentenza del Tribunale federale 5C.243/2004 del 2 marzo 2005 consid. 1), che la

procedura è quella sommaria (art. 249 lett. d n. 4 CPC) senza che sia necessaria una

conciliazione previa (art. 198 lett. a CPC). Tali criticità, per altro, erano

già state evidenziate sia nella decisione del 16 maggio 2018 del Segretario

assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. CM.2018.311),

sia nella sentenza del 10 settembre 2018 della Terza camera civile del

Tribunale di appello (inc. 13.2018.34).

11.

I

reclamanti contestano, infine, l'addebito delle spese processuali di fr. 100.–,

che chiedono di porle a carico dello Stato, così come l'indennità di

inconvenienza riconosciuta alla convenuta “perché fuori luogo, non esigibile e

che rivela una ritorsione per stizza per­sonale”.

a) Nella fattispecie non

è dato di vedere perché una parte soccombente dovrebbe essere esonerata dal

pagamento di spe­se giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC). Né nel caso in esame si

scorgono motivi di equità che permettono al giudice di scostarsi dai principi

di ripartizione (art. 107 CPC). Certo, già in sede di conciliazione, la

questione della tardività dell'azione era stata sollevata, ma ciò non esimeva

il primo giudice dal rilasciare l'autorizzazione ad agire. L'autorità di conciliazione non ha in linea di

principio alcuna competenza decisionale. Il suo compito primario consiste nel

cercare di conciliare le par­ti in un'udienza senza formalità (art. 201 cpv. 1

CPC). Se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione rilascia in

linea di principio l'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 1 CPC). La facoltà

di terminare la procedura con una decisione di inammissibilità presuppone la

possibilità di determinare in modo affidabile la mancanza di presupposti

processuali quali la competenza materiale o territoriale. Essa non deve per

contro esaminare le condizioni di ricevibilità dell'azione come tale, da

demandare al giudice del merito. Per il resto, dandosi il rilascio di

un'autorizzazione ad agire, le spese della procedura di conciliazione sono

addossate all'attore (art. 207 cpv. 1 lett. c CPC).

b) Quanto

all'indennità d'inconvenienza i reclamanti si limitano a contestarla “perché

fuori luogo, non esigibile e che rivela una ritorsione per stizza personale”, ma non spiegano in che

modo il Giudice di pace ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento.

12.

In

definitiva il reclamo vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono

la soccombenza. Non si pone problemi di indennità alla convenuta, alla quale il

reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

300.– sono poste a carico dei reclamanti.

3. Notificazione a:

avv. ;

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.