16.2019.40
Proprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari
6 ottobre 2020Italiano14 min
in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. __________0 (per 53.81/1000). Amministratore della
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.40
Lugano
6 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 1° luglio 2019 presentato da
RE 1
(rappresentato dall'avv. )
e
RE 2
contro
la decisione emessa il 28 maggio 2019 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 66/C/18/PE (contestazione di delibere assembleari) da
loro promossa con petizione del 28 agosto 2018
nei confronti della
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla particella n.
345 RFD di __________ sorge una proprietà
per piani (“Residenza __________”) composta di 14 appartamenti (unità da
n. __________9 a n. __________2). RE 1 con la moglie RE 2 sono comproprietari,
in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. __________0 (per 53.81/1000). Amministratore della
proprietà per piani è la CO 1 di __________. All'assemblea generale ordinaria del
22 marzo 2018 i comproprietari hanno approvato a maggioranza, tra l'altro, i
conti 2017 e la relativa ripartizione tra condomini (oggetto n. 3), vari lavori
straordinari (tinteggio dei vani scala, sistemazione e l'abbellimento del
giardino "ingresso blocchi B/C”, sistemazione di una terrazza di un'unità,
aggiunta di un secondo locale stenditoio, adeguamento normative antincendio,
prolungamento di un cordolo della rampa d'uscita dell'autorimessa e risoluzione
di problemi di infiltrazioni nell'autorimessa (oggetto n. 4), l'autorizzazione all'amministrazione
di procedere nei confronti di un condomino per l'incasso delle spese comuni
(oggetto n. 8). Il consesso è stato altresì aggiornato sulle cause giudiziarie
in corso nei confronti dei coniugi RE 1 (oggetto n. 5) e ha discusso su varie
tematiche sollevate dai coniugi RE 1 (oggetto n. 11) così come sulla loro proposta
formulata “agli eventuali” di trovare una nuova ditta di pulizia (oggetto n.
12).
B. Il 22 maggio
2018 RE 1 e RE 2 si sono
rivolti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un tentativo di conciliazione nei confronti della CO
1 inteso a “procedere a un'attenta valutazione delle controversie presentate
per assegnare gli importi dubitevoli e validare la richiesta di destituzione
dell'amministrazione”. Constatata
l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace
ha rilasciato il 20 agosto 2018 l'autorizzazione ad agire agli istanti e ha
posto a loro carico le spese processuali di fr. 100.– (inc. 40/C/18/Co).
C. Con
petizione del 28 agosto 2018 RE 1 e RE 2 hanno
adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede
conciliativa. Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2019 la convenuta ha
proposto di respingere la petizione, contestando in particolare la
legittimazione passiva e la tempestività dell'azione. In una replica del 12
marzo 2019 gli attori hanno mantenuto il loro punto di vista. Duplicando il 25
marzo 2019 la convenuta ha proposto una volta di più di respingere la petizione.
Alle prime arringhe del 9 maggio 2019 gli attori hanno chiesto la ricusa del
Giudice di pace mentre la convenuta ha riaffermato la sua posizione.
D. Statuendo con sentenza del 28 maggio 2019 il Giudice
di pace ha dichiarato irricevibile la petizione poiché tardiva. Le spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, sono state poste a carico degli attori tenuti a rifondere alla
convenuta fr. 300.– per indennità.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 e RE 2
sono insorti a questa Camera con un
reclamo del 1° luglio 2019 con cui chiedono, per quanto è dato di capire,
l'annullamento della decisione impugnata. L'atto non è stato notificato per
osservazioni. Il 6 settembre 2019 i reclamanti hanno introdotto un ulteriore
scritto in cui reiterano la richiesta di conoscere anticipatamente la
composizione della Camera giudicante, richiedono la ricusa del presidente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella
procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera
con reclamo en-tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta agli attori il 31 maggio 2019.
Iniziato a decorrere l'indomani, il termine sarebbe scaduto così la domenica 30 giugno 2019, ma si è
protratto all'indomani giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC. Consegnato
alla cancellaria del Tribunale d'appello il 1°
luglio 2019 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III
367.
consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Il
Giudice di pace ha dapprima rilevato di non riscontrare gli estremi per una sua
astensione, come postulato dagli attori, poiché non era a conoscenza di
procedure “davanti al Tribunale di appello che coinvolgono la mia persona o la
Giudicatura di pace che dirigo”. A suo
avviso, pertanto, la richiesta era manifestamente irricevibile o priva di ogni
fondamento. Nel merito, il primo giudice ha accertato che in quanto presenti
all'assemblea del 22 marzo 2018, il termine per impugnare le varie delibere
decorreva da qual momento e non dalla ricezione dell'invio raccomandato in cui
essi sono entrati in possesso del verbale assembleare. Donde la tardività dell'istanza
di conciliazione, del 28 maggio 2018 e di conseguenza dell'azione.
4.
Nella
fattispecie si pone innanzitutto il problema della capacità processuale di RE 1,
al quale con decisioni cautelari 30 settembre 2019 e 9 dicembre 2019 l'Autorità
regionale di protezione 9 con sede a Torricella-Taverne ha nominato un curatore
di rappresentanza in applicazione dell'art. 394 CC nella persona dell'avv. __________
C__________, con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti
giudiziari civili o amministrativi. Il quesito di sapere se, giusta l'art. 132
cpv. 1 CPC, il rimedio giuridico debba essere trasmesso al curatore per
ratifica può tuttavia essere lasciato aperto dato che il reclamo, come si vedrà
in seguito, sfugge comunque a un esame di merito.
5.
Il
rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti in violazione delle esigenze
poste dall'art. 130 cpv. 1 seconda frase CPC. Non occorre tuttavia assegnar loro
un termine per sanare il vizio constatato (art. 132 cpv. 1 CPC), dato che il reclamo
è in ogni modo destinato all'insuccesso.
6.
Da
quanto è possibile capire dal loro prolisso e confuso rimedio, RE 1 e RE 2 chiedono
anzitutto di conoscere la composizione della Corte giudicante e invitano i giudici
della Camera medesima ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a
decisioni precedenti.
Per
costante giurisprudenza, salvo circostanze specifiche, le Camere civile del Tribunale
d'appello non fanno precedere le loro decisioni da una comunicazione circa la
composizione ordinaria della Corte giudicante. Le parti, in effetti, devono
prendere in linea di conto che l'autorità giudiziaria deciderà nella sua
composizione ordinaria. Questo vale non solo per le parti patrocinate da un
avvocato, ma anche per le parti non rappresentate (cosiddetti laici). La
composizione della Camera civile dei reclami, per altro nota ai ricorrenti, è
reperibile nel sito internet del Cantone Ticino. La domanda di “astensione” dei
membri della Camera civile dei reclami è poi inammissibile, poiché formulata in
maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi
dell'art. 47 cpv. 1 CPC. Dalla partecipazione a decisioni terminate con un
esito sfavorevole ai reclamanti, ad ogni modo, non può essere dedotta alcuna
prevenzione. In tali circostanze, la domanda di astensione e il reclamo possono
essere giudicati dal presidente di questa Camera. I giudici Fiscalini e Stefani
non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.
7.
I
reclamanti ritengono che il Giudice di pace, del quale avevano chiesto la ricusa,
non avrebbe potuto pronunciarsi nel merito, ma avrebbe dovuto trasmettere la
sua richiesta all'autorità competente. Ora la competenza per decidere le
domande di ricusa nei confronti dei giudici di pace spetta al Pretore (art. 37
cpv. 4 LOG) e non a questa Camera o al Consiglio della magistratura. I
reclamanti disconoscono tuttavia che esistono delle eccezioni al principio
secondo il quale, di regola, il giudice di cui è chiesta la ricusa non dovrebbe
partecipare alla decisione da rendere in merito. La giurisprudenza ammette
infatti la possibilità per il tribunale di cui è postulata la ricusa di
statuire su domande prive di ogni fondamento, abusive o manifestamente
irricevibili (cfr. Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,
2ª edizione, n. 5 ad art. 50).
Premesso
ciò, gli attori fanno valere che il primo giudice è incorso in varie
violazioni procedurali. Foss'anche come essi pretendono tuttavia, errori di
procedura o di apprezzamento compiuti da un magistrato non sono sufficienti per
dimostrare oggettivamente una parvenza di prevenzione. Soltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti,
tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri del magistrato,
potrebbero se del caso entrare in considerazione ai fini di una ricusa. Estremi
del genere non si scorgono nel caso specifico. Né l'eventuale invio di un precetto
esecutivo per l'incasso di spese processuali di un precedente procedimento
indizia, da solo, per un accanimento nei confronti della parte, creditore
essendo la Giudicatura di pace e non il Giudice di pace personalmente. In tali
circostanze al Giudice di pace non può essere rimproverato di avere egli stesso
giudicato la lite senza avviare la formale procedura di ricusazione.
8.
Nel
merito, i reclamanti, dopo avere passato in rassegna le varie motivazioni del
Giudice di pace, contestano la tardività della loro azione. A loro avviso, in
estrema sintesi, il verbale assembleare del 22 marzo 2018 è stato loro
recapitato il 5 maggio successivo donde la tempestività della loro azione
introdotta il 22 maggio 2018.
Secondo
gli art. 712m cpv. 2 e 75 CC ogni comproprietario che non abbia aderito a
una risoluzione assembleare (sia votando contro sia astenendosi dal votare) ha
la facoltà di impugnare quest'ultima davanti al giudice entro un mese da quando
ne ha avuto conoscenza. Si tratta di un termine perentorio (ovvero che non può
essere prolungato o ripristinato (Wermelinger
in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 240 ad art. 712m CC), da
esaminare d'ufficio, che decorre dal momento in cui l'interessato conosce la
decisione (DTF 143 III 541 consid. 4.2.2 con riferimenti). Trattandosi di
comproprietari presenti all'assemblea si presume che tale presupposto sia dato
dalla sola partecipazione alla medesima (CCR sentenza inc. 16.2013.29 del 7
gennaio 2015 consid. 4 con rinvii; v. anche Wermelinger,
op. cit., n. 241 ad art. 712m CC). E in concreto, i reclamanti non
revocano in dubbio che all'assemblea del 22 marzo 2018 quantomeno RE 1 era
presente. A conoscenza dell'intero tenore delle delibere assembleari già alla
conclusione dell'assemblea, il termine per contestarle decorreva pertanto da
quella data. Poco importa pertanto che il verbale sia stato notificato solo in
un secondo tempo. Ne segue che la decisione del Giudice di pace non può
ritenersi errata.
9.
Ad
ogni modo, a prescindere dalla tardività, la petizione di RE 1 e RE 2 sarebbe risultata
d'acchito infondata anche per un altro motivo. L'azione di contestazione di
delibere assembleari non va infatti promossa contro l'amministratore della
proprietà per piani, come nella fattispecie, ma contro la comunione dei
comproprietari (DTF 119 II 408 consid. 5; Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 520 n. 1867). Orientata verso una persona a cui difettava la
legittimazione passiva, questione per altro sollevata dalla convenuta in prima
sede, l'azione appariva manifestamente destinata all'insuccesso.
10.
Si
aggiunga che anche per quel che concerne la destituzione dell'amministrazione
l'azione in esame non avrebbe avuto esito positivo. Posto che la decisione
sulla destituzione compete all'assemblea dei comproprietari (art. 712r cpv.
1.
CC), non consta che la questione fosse oggetto dell'ordine del giorno
dell'assemblea del 22 marzo 2018, né che essa sia poi stata discussa e decisa.
Inoltre, anche in questo caso, l'azione va diretta non nei confronti
dell'amministratore ma contro la comunione dei comproprietari (DTF 119 II 408
consid. 5; più recentemente: sentenza 4A_8/2014 del 6 giugno 2014 consid. 2.3;
v. anche Wermelinger, op. cit., n.
31.
ad art. 712r CC). Il tutto senza dimenticare che il valore litigioso dell'azione
di revoca dell'amministratore in applicazione dell'art. 712r CC corrisponde
di regola alla mercede annuale dell'amministratore moltiplicata per venti
annualità (Bohnet, Actions
civiles, Conditions et conclusions, 2ª edizione, § 51 n. 6 con rinvio alla
sentenza del Tribunale federale 5C.243/2004 del 2 marzo 2005 consid. 1), che la
procedura è quella sommaria (art. 249 lett. d n. 4 CPC) senza che sia necessaria una
conciliazione previa (art. 198 lett. a CPC). Tali criticità, per altro, erano
già state evidenziate sia nella decisione del 16 maggio 2018 del Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. CM.2018.311),
sia nella sentenza del 10 settembre 2018 della Terza camera civile del
Tribunale di appello (inc. 13.2018.34).
11.
I
reclamanti contestano, infine, l'addebito delle spese processuali di fr. 100.–,
che chiedono di porle a carico dello Stato, così come l'indennità di
inconvenienza riconosciuta alla convenuta “perché fuori luogo, non esigibile e
che rivela una ritorsione per stizza personale”.
a) Nella fattispecie non
è dato di vedere perché una parte soccombente dovrebbe essere esonerata dal
pagamento di spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC). Né nel caso in esame si
scorgono motivi di equità che permettono al giudice di scostarsi dai principi
di ripartizione (art. 107 CPC). Certo, già in sede di conciliazione, la
questione della tardività dell'azione era stata sollevata, ma ciò non esimeva
il primo giudice dal rilasciare l'autorizzazione ad agire. L'autorità di conciliazione non ha in linea di
principio alcuna competenza decisionale. Il suo compito primario consiste nel
cercare di conciliare le parti in un'udienza senza formalità (art. 201 cpv. 1
CPC). Se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione rilascia in
linea di principio l'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 1 CPC). La facoltà
di terminare la procedura con una decisione di inammissibilità presuppone la
possibilità di determinare in modo affidabile la mancanza di presupposti
processuali quali la competenza materiale o territoriale. Essa non deve per
contro esaminare le condizioni di ricevibilità dell'azione come tale, da
demandare al giudice del merito. Per il resto, dandosi il rilascio di
un'autorizzazione ad agire, le spese della procedura di conciliazione sono
addossate all'attore (art. 207 cpv. 1 lett. c CPC).
b) Quanto
all'indennità d'inconvenienza i reclamanti si limitano a contestarla “perché
fuori luogo, non esigibile e che rivela una ritorsione per stizza personale”, ma non spiegano in che
modo il Giudice di pace ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento.
12.
In
definitiva il reclamo vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono
la soccombenza. Non si pone problemi di indennità alla convenuta, alla quale il
reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
300.– sono poste a carico dei reclamanti.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.