16.2019.41
Irricevibilità di un reclamo per mancato versamento dell'anticipo
16 settembre 2019Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
16.2019.41
Lugano
16 settembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 2 luglio 2019 presentato dall'
ing.
RE 1
contro
la decisione emessa il 6 giugno 2019 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord nella causa n. SE.2019.19 (mandato) promossa con petizione del
20 marzo 2019 dall'
avv.
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
premesso
che con decisione del 6 giugno 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord ha obbligato RE 1 a versare all'avv. CO 1 fr. 7166.– oltre interessi al 5%
dal 1° gennaio 2018, ha rigettato in via definitiva per tale importo l'opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Mendrisio e ha posto le
spese processuali di complessivi fr. 850.– a carico del convenuto, tenuto a
rifondere all'attore fr. 1500.– per ripetibili;
preso atto
che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un
reclamo del 2 luglio 2019 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere la petizione;
ricordato
che con ordinanza del 9 luglio 2019 il reclamante è stato invitato a depositare
entro il 25 luglio 2019, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie
presunte, la somma di fr. 850.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del
Tribunale d'appello, introiti AGITI;
considerato
che, non essendo intervenuto versamento alcuno entro la scadenza fissata, con
ordinanza del 19 agosto 2019 al reclamante è stato impartito un ultimo termine
fino al 4 settembre 2019 per depositare il citato importo, con l'avvertenza
che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato
irricevibile;
appurato
che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine
suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
posto che
l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese processuali
ai reclamanti (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma equi motivi giustificano,
eccezionalmente, la rinuncia a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 CPC);
stabilito
inoltre che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, il
reclamo non essendole stato intimato per osservazioni;
decide:
1. Il
reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si riscuotono spese processuali.
3.
Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.