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Decisione

16.2019.41

Irricevibilità di un reclamo per mancato versamento dell'anticipo

16 settembre 2019Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2019.41

Lugano

16 settembre 2019/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 2 luglio 2019 presentato dall'

ing.

RE 1

contro

la decisione emessa il 6 giugno 2019 dal Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Nord nella causa n. SE.2019.19 (mandato) promossa con petizione del

20 marzo 2019 dall'

avv.

CO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

premesso

che con decisione del 6 giugno 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio

Nord ha obbligato RE 1 a versare all'avv. CO 1 fr. 7166.– oltre interessi al 5%

dal 1° gen­naio 2018, ha rigettato in via definitiva per tale importo l'opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Mendrisio e ha posto le

spese processuali di complessivi fr. 850.– a carico del convenuto, tenuto a

rifondere all'attore fr. 1500.– per ripetibili;

preso atto

che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un

reclamo del 2 luglio 2019 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel

senso di respingere la petizione;

ricordato

che con ordinanza del 9 luglio 2019 il reclamante è stato invitato a depositare

entro il 25 luglio 2019, a titolo di anti­cipo per le spese giudiziarie

presunte, la somma di fr. 850.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del

Tribunale d'appello, introiti AGITI;

considerato

che, non essendo intervenuto versamento alcuno entro la scadenza fissata, con

ordinanza del 19 agosto 2019 al reclamante è stato impartito un ultimo termine

fino al 4 settembre 2019 per depositare il citato importo, con l'avvertenza

che, de­corso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato

irricevibile;

appurato

che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine

suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

posto che

l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese processuali

ai reclamanti (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma equi motivi giustificano,

eccezionalmente, la rinuncia a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 CPC);

stabilito

inoltre che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, il

reclamo non essendole stato intimato per osservazioni;

decide:

1. Il

reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.