16.2019.42
Procedura di conciliazione: richiesta di giudizio e conseguenze dell'assenza della parte convenuta all'udienza
20 agosto 2020Italiano13 min
particella n. 187 RFD di __________. Sorte contestazioni in merito all'uso della
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.42
Lugano
20 agosto 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 3 luglio 2019 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 3 giugno 2019 dal
Giudice di pace del circolo delle Isole
nella causa CO 23/2019 (azione di risarcimento) promossa con istanza del 7 maggio 2019 da
CO
1
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel gennaio del 2017
CO 1 ha acquistato, con la moglie A__________ in ragione di un mezzo ciascuno,
la proprietà per piani n. 2048 pari a 40/1000 della
particella n. 187 RFD di __________. Sorte contestazioni in merito all'uso della
cantina attribuita in uso riservato alla
propria unità ma in quel momento occupata da un altro condomino, RE 1, CO 1 si
è rivolto all'avv. __________ C__________ per dirimere la controversia. Per le
sue prestazioni, quest'ultimo ha trasmesso al mandante, il 7 dicembre 2018, una
nota professionale di complessivi fr. 700.–. Il 20 febbraio 2019 CO 1 ha invitato
RE 1 a farsi carico di tali spese legali. Invano
B. Il
7 maggio 2019 CO 1 ha adito il Giudice di pace del circolo delle Isole
chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione, e in caso di
mancata conciliazione di emanare una decisione in applicazione dell'art. 212
CPC, volto a ottenere il pagamento di fr. 700.–. Il Giudice di pace ha citato
le parti all'udienza di conciliazione del 24 maggio 2019. Il 14 maggio
2019 l'avv. M__________ __________ di __________ ha comunicato al Giudice di pace di avere assunto il
patrocinio del convenuto, che questo contestava la pretesa trattandosi di
costi preprocessuali, informandolo
che né lui né il suo cliente avrebbero partecipato all'udienza a causa
dei costi e dell'infondatezza della pretesa. All'udienza di conciliazione del 24
maggio 2019 l'istante, unico comparente, ha
confermato le sue domande e la sua richiesta di emanare una decisione in
virtù dell'art. 212 CPC.
C. Statuendo
con decisione del 3 giugno 2019 il Giudice di pace ha accolto l'istanza,
obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 700.–. Le spese
processuali di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto. Non sono
state assegnate indennità.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3
luglio 2019 in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento
della sentenza impugnata. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi
dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger
[curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto al
convenuto il 3 giugno 2019. Introdotto il 3 luglio 2019 (cfr. timbro sulla
busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Al reclamo RE 1 acclude, oltre alla decisione
impugnata, alla citazione all'udienza, al verbale d'udienza, alla lettera
dell'avv. M__________ __________, all'istanza di conciliazione e alla lettera del 27 settembre 2018 dell'avv. __________
C__________ (doc. 1, 2, 3, 4, 5, 9
e 10), una e-mail del 14 settembre 2018 di
A__________ __________ alla moglie (doc. 6), una fattura del 10 dicembre 2018 inviatagli
da M__________ F__________ (doc. 7) e una lettera del 26 settembre 2018 dell'avv.
C__________ __________ all'istante (doc. 8). I documenti da 1 a 5, 9 e
10.
figurano già nell'incarto trasmesso a questa
Camera dal Giudice di pace di modo che la loro produzione si rivela superflua.
Quanto agli altri documenti, presentati per la prima volta in questa sede e non
davanti al primo giudice, essi sono irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC).
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata
l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno
potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto –
federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al
reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in
cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo
manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le
critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da
un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
4.
Nella decisione impugnata
il Giudice di pace, accertato che solo a seguito della lettera dell'avv. __________
C__________, in
cui si minacciava l'avvio di azioni legali, il convenuto ha restituito l'uso
della cantina all'istante, legittimo proprietario, ha ritenuto “tutto sommato”
contenuta la nota professionale del legale di fr. 700.–, condannando così il
convenuto a versare all'istante tale importo.
5.
Dal profilo formale il
reclamante eccepisce anzitutto che in violazione dell'art. 137 CPC la decisione
impugnata è stata intimata al convenuto personalmente allorquando questi era
patrocinato dall'avv. M__________ __________, al quale la decisione doveva
pertanto essere notificata.
a) L'art.
137.
CPC dispone che se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte
al suo rappresentante. La notifica è compiuta solo quando è fatta al
rappresentante e non già al rappresentato (sentenza del Tribunale federale
5A_106/2012 del 20 settembre 2012, consid. 5.2 con rinvio a Bohnet in: Commentaire Romand, Code de
procédure civile, 2ª edizione, n. 3 e 8 ad art. 137). Quest'ultimo
può ritenere che l'atto è stato notificato anche al proprio rappresentante e
che quindi non sia tenuto a trasmettergliene una copia. Se, per errore, il
giudice ha notificato l'atto alla sola parte e non al suo rappresentante
contrattuale, pur essendogli noto, la notificazione è viziata (DTF 143 III 28
consid. 2.2.1 con rinvii). Non ogni notificazione irregolare comporta però la
sua nullità. Le parti sono sufficientemente tutelate se la notificazione
raggiunge comunque il suo scopo malgrado la sua irregolarità. Occorre quindi
esaminare, secondo le circostanze del caso concreto, se la parte interessata è
realmente stata indotta in errore dalla irregolarità della notificazione e se,
per questo motivo, ha subito un pregiudizio (Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol.
1, 2ª edizione, n. 8 ad art. 137).
b) In
concreto è indubbio che il 14 maggio 2019 l'avv. M__________ __________ ha
comunicato al Giudice di pace di avere assunto il patrocinio del convenuto e
che la decisione emessa il 3 giugno 2019 è stata comunicata direttamente a RE 1
e non al suo rappresentante. Resta il fatto che la notificazione viziata non ha
impedito all'interessato di difendersi adeguatamente, ovvero di impugnare
tempestivamente la decisione del Giudice di pace. Né, del resto, egli spiega quali
pregiudizi avrebbe patito dalla notificazione viziata. Ne segue che al riguardo
non occorre dilungarsi.
6.
Sempre dal profilo formale
il reclamante critica l'emanazione di una decisione in virtù dell'art. 212 cpv.
1.
CPC sostenendo che la controversia non era chiara in fatto e diritto. A suo
parere, infatti, prima di emettere una decisione il Giudice di pace avrebbe
dovuto chiarire la questione di sapere se le spese legali preprocessuali
potevano essere risarcite, ciò che egli aveva contestato nella sua lettera del
14.
maggio 2019.
a) L'autorità
di conciliazione dispone di un ampio potere di apprezzamento nel valutare se
dar seguito o no alla richiesta di giudizio dell'attore (DTF 142 III 639
consid. 3.3). È vero che scopo dell'art. 212 CPC è di permettere all'autorità
di conciliazione di emettere un giudizio solo nei casi bagatella, ovvero nelle
vertenze semplici sia dal punto di vista dei fatti che del diritto, e che non
necessitano quindi di un'istruttoria particolare (RtiD II-2012 pag. 880; da
ultimo: CCR sentenza inc.16.2018.66 del 13 gennaio 2020 consid. 5a). La
procedura decisionale, tuttavia, è prospettabile anche nei casi in cui la parte
convenuta sia assente all'udienza di conciliazione (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª
edizione, n. 10 ad art. 212).
b) Premesso
ciò è pacifico che, ancorché regolarmente citato, il convenuto non è comparso
all'udienza di conciliazione del 24 maggio 2019. Certo, in quanto domiciliato fuori Cantone, egli
era esentato dalla comparizione personale (art. 204 cpv. 3 lett. a CPC), ma
proprio per tale motivo è il rappresentante a dover comparire all'udienza
munito dei necessari poteri per perfezionare una conciliazione (CCR inc. n. 16.2019.13
del 1° aprile 2020 consid, 4c con rinvio a Egli
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Vol II, 2ª edizione, n. 15 a 17 ad art. 254). Che l'interessato non
volesse assumersi costi per partecipare a un'udienza “di una pretesa del tutto
infondata” non lo esonerava dalla comparizione, per il tramite del suo
rappresentante. Ne segue egli era contumace di modo che nulla impediva al
Giudice di pace di procedere come in caso di mancata conciliazione (art. 206
cpv. 2 CPC; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_416/2019 del 5 febbraio
2020.
consid. 3.2 con rinvio a DTF 141 III 165 consid. 2.4). Ingiustificatamente
assente all'udienza, il convenuto va rimesso alle sue responsabilità.
c) Non
si disconosce che il 14 maggio 2019 l'avv. M__________ __________ ha comunicato al Giudice di pace che il
proprio assistito contestava la pretesa avversaria, la rifusione di
costi preprocessuali non essendo ammissibile. Se non che, l'interessato non
revoca in dubbio che la controversia aveva un valore litigioso inferiore a fr.
2000.–, che con l'istanza l'attore aveva chiesto al Giudice di pace di decidere
la controversia in virtù dell'art. 212 CPC e che nella citazione all'udienza di
conciliazione il primo giudice lo ha reso attento delle conseguenze in caso di
mancata comparizione. Applicandosi alla fase decisionale la procedura
semplificata, le allegazioni e contestazioni del convenuto andavano presentate
all'udienza e al Giudice di pace non può essere mosso il rimprovero di non avere
considerato quanto indicato in un memoriale presentato in un altro contesto. Lo
stato di fatto determinante ai fini del giudizio era quello
risultante dalle allegazioni e contestazioni delle parti verbalizzate nella
procedura dell'art. 212 CPC e dall'eventuale scambio di scritti (art. 202 cpv.
4.
CPC).
d) Ne
discende che il convenuto, assente
ingiustificato, non ha contestato i fatti allegati dall'istante né ha sollevato
obiezioni o eccezioni volte a inficiare la pretesa fatta valere in giudizio In siffatte circostanze il Giudice di pace
poteva senz'altro ritenere non controversi i fatti sui quali l'istante fondava
la sua pretesa (Bohnet, op. cit., n.
10.
ad art. 212). Anche al riguardo la critica vede la sorte segnata.
7.
Il reclamante solleva
“forti dubbi sull'indipendenza” del Giudice di pace per avere deciso in favore
dell'istante ignorando fatti e principi di diritto in materia di rifusione di
spese preprocessuali. Per tacere del fatto che l'interessato non formula una
chiara domanda di ricusa, errori del giudice non sono di per sé suscettibili di
fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice (DTF 143 IV 74
consid. 3.2). Il solo fatto di avere deciso a sfavore di una parte non è per
altro motivo di ricusa. La doglianza si esaurisce per finire in una mera
recriminazione.
8.
Nel merito, il reclamante
ammette di avere occupato la cantina dell'istante ma sostiene che le parti non hanno avuto bisogno di alcun
sostegno giuridico per risolvere il litigio. Infatti – egli continua – dopo avere
accertato che la cantina da lui occupata spettava all'istante rimanevano in
discussione solo gli aspetti pratici e che si sono risolti in breve. A suo
parere, l'intervento dell'avv. C__________ riguardava piuttosto un'altra
controversia tra le parti relativa a un abuso d'ufficio perpetrato
dall'istante, agente di polizia, nei suoi confronti, tant'è che l'intervento di
quel legale è successivo a una lettera in cui il suo legale contestava tale
abuso all'istante. In ogni caso, per il
reclamante, le spese preprocessuali sono rimborsabili con l'indennità per
ripetibili nell'ambito dell'azione giudiziaria e solo in casi del tutto
eccezionali possono essere richieste in un procedimento autonomo in virtù
dell'art. 41 CO. A suo avviso, tuttavia, non è vi stato alcun atto illecito da
parte sua di modo che il primo giudice l'ha erroneamente condannato a
rimborsare le spese legali dell'attore.
a) Ora,
già si è detto che, assente ingiustificato all'udienza del 24 maggio 2019, il convenuto
non può addurre fatti non addotti davanti al primo giudice (art. 326 cpv. 1
CPC). Premesso ciò, è vero che secondo la
prassi più recente le spese
di assistenza legale precedenti l'apertura di una causa sono ripagate, di
regola, con l'indennità per ripetibili e che solo in via del tutto eccezionale
esse possono essere fatte valere separatamente come posta di un danno,
spiegando partitamente in che consista l'illiceità del comportamento avversario
(sentenza del Tribunale federale 4A_148/2016 del 30 agosto 2016 consid. 2.4, in:
SZZP/RSPC 2017 pag. 203; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.43 del 22 maggio
2020.
consid. 12). Nella fattispecie, l'istante, sebbene in modo conciso, ha
indicato, senza contestazioni da parte del convenuto, come l'illiceità del
comportamento di quest'ultimo risiedeva nell'occupazione abusiva della propria
cantina. Ora, l'occupazione di vani altrui non autorizzata dalla legge o senza il consenso del proprietario è illecita. Posto che la
controversia si è risolta prima dell'avvio di un'azione giudiziaria e che la
contestazione sulla necessità e l'adeguatezza dell'intervento del legale è
tardiva, la conclusione del Giudice di pace non può ritenersi errata. Nelle
circostanze descritte il reclamo vede la sua sorte segnata.
9.
L'emanazione del giudizio odierno rende
senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
10.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato
notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.