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Decisione

16.2019.43

Risarcimento danni - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

29 luglio 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di pace di non avere verificato l'importo rivendicato;

che, così argomentando,

l'interessato disconosce che nella procedura di reclamo non è ammessa

l'allegazione di fatti nuovi, ovvero di fatti non sottoposti previamente al

primo giudice (art. 326 cpv. 1 CPC);

che, in effetti, il

convenuto, assente ingiustificato all'udienza del 29 maggio 2019, è rimasto

contumace sicché i fatti addotti dallattore sono considerati come “non

controversi” e non necessitavano pertanto di essere provati (art. 150 cpv. 1

Considerandi

CPC);

che in circostanze del

genere il reclamo, fondato esclusivamente su fatti non allegati in prima sede,

si rivela d'acchito irricevibile e può essere deciso da questa Camera in

composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG);

che le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare

– eccezionalmente – a qualsiasi riscossione, il reclamante, sprovvisto di cognizioni

giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Melezza.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.