16.2019.43
Risarcimento danni - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
29 luglio 2019Italiano4 min
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sentenza 29 maggio 2019
Incarto n.
16.2019.43
Lugano
29 luglio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo 12 luglio 2019
presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 13 giugno 2019 dal Giudice di pace del circolo della
Melezza nella causa 2019/2 SEM (risarcimento danni) promossa nei suoi
confronti con petizione 25 aprile 2019
da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
ritenuto
in fatto: che
ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 25 aprile 2019 CO 1 ha
convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del Circolo della Melezza per
ottenere il pagamento di fr. 2901.80 oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2019
quale risarcimento del danno;
che all'udienza del 29
maggio 2019, indetta per il dibattimento, l'attore, unico comparente, ha confermato
la sua domanda;
che statuendo il 13 giugno
2019 il Giudice di pace ha accolto la petizione, obbligando il convenuto a
versare all'attore fr. 2901.– oltre interessi, e ha posto le spese processuali
di fr. 150.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr.
100.– per ripetibili;
che il 12 luglio 2019 RE 1
ha scritto al Giudice di pace manifestando “stupore, amarezza e irritazione” e
chiedendo di annullare la decisione in questione;
che il 19 luglio 2019 il
Giudice di pace ha trasmesso l'atto a questa Camera per competenza;
che non sono state chieste
osservazioni a CO 1;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili a questa Camera, trattandosi di
una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 30
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che, quantunque
indirizzato alla Giudicatura di pace, l'atto in questione, deve essere trattato
come reclamo;
che introdotto entro il
termine di impugnazione, il reclamo in esame è senz'altro tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC
con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamante chiede
l'annullamento della decisione impugnato facendo valere, sostanzialmente e in
estrema sintesi, di non aver cagionato alcun danno alla controparte, ma anzi di
avere lui stesso subìto danni alla propria proprietà, e rimprovera al Giudice
Fatti
di pace di non avere verificato l'importo rivendicato;
che, così argomentando,
l'interessato disconosce che nella procedura di reclamo non è ammessa
l'allegazione di fatti nuovi, ovvero di fatti non sottoposti previamente al
primo giudice (art. 326 cpv. 1 CPC);
che, in effetti, il
convenuto, assente ingiustificato all'udienza del 29 maggio 2019, è rimasto
contumace sicché i fatti addotti dallattore sono considerati come “non
controversi” e non necessitavano pertanto di essere provati (art. 150 cpv. 1
Considerandi
CPC);
che in circostanze del
genere il reclamo, fondato esclusivamente su fatti non allegati in prima sede,
si rivela d'acchito irricevibile e può essere deciso da questa Camera in
composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG);
che le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare
– eccezionalmente – a qualsiasi riscossione, il reclamante, sprovvisto di cognizioni
giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.