16.2019.48
Mandato - indebito arricchimento
6 ottobre 2020Italiano19 min
A. Verso la fine del 2014 RE 1, intenzionato a ristrutturare l'edificio situato sulle particelle n. 536, 537,
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.48
Lugano
6 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Stefani
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 21 agosto 2019 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 21 giugno 2019 dal
Pretore del Distretto di Vallemaggia
nella causa SE.2016.7 (indebito arricchimento) da lui promossa con petizione
del 21 dicembre 2016 nei confronti della
CO 1
(rappresentata
dall'avv. RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Verso la fine del 2014 RE 1, intenzionato a ristrutturare l'edificio situato sulle particelle n. 536, 537,
538 e 540 RFD __________, di sua proprietà, ha incaricato lo studio CO 1 di
allestire un progetto e ottenere la licenza edilizia. Presentata la domanda
di costruzione, la CO 1 ha emesso, il 1° luglio 2015, una fattura di fr. 4540.– (IVA
inclusa) per il “rilievo edificio” e una di fr. 446.– (IVA inclusa) per le
“spese progetto e domanda di costruzione”, entrambe pagate dal cliente. Lo
stesso giorno lo studio d'architettura ha emesso una terza
fattura di complessivi fr. 14 880.– (IVA inclusa) per “progetto e
pubblicazione domanda di costruzione ordinaria”, calcolata sulla base della
norma SIA 102 e una tariffa oraria di fr. 135.–, così composta:
Progetto di massima
fr. 4763.–
Progetto definitivo
fr. 8845.–
Procedura di autorizzazione
fr. 1701.–
Sconto speciale 10% di fr. 15309.–
- fr. 1531.–
Totale lavoro
fr. 13778.–
IVA 8% di fr. 3269.–
fr. 1102.–
Totale fattura (IVA inclusa)
fr. 14880.–
Il 12 gennaio 2016 il
Comune di __________ ha rilasciato la licenza edilizia, ma non consta che i
lavori siano iniziati. Sollecitato invano il pagamento delle proprie
prestazioni, il 30 aprile 2016 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto
esecutivo n. __________1 dell'Ufficio di esecuzione di Cevio per l'incasso di
fr. 14 880.– più interessi al 5% dal 1° agosto 2015 indicando quale motivo del
credito “fattura onorario progetto domanda di costruzione del 1° luglio 2015”,
al quale l'escusso non ha interposto opposizione. Dopo l'emissione di un avviso
di pignoramento, il 19 agosto 2016 RE 1 ha versato all'Ufficio di esecuzioni di
Cevio fr. 15 855.35 a saldo dell'esecuzione.
B. Il 28 settembre 2016 RE 1 si è rivolto al Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Vallemaggia per un tentativo di conciliazione
nei confronti della CO 1 inteso a ottenere “la ripetizione dell'indebito di cui
all'esecuzione n. __________1 UE di Cevio, determinato previo perizia, oltre
interessi al 5% dal 19 agosto 2016”. Constatata l'impossibilità di conciliare
le parti, il Segretario assessore ha
rilasciato il 16 novembre 2016 l'autorizzazione ad agire all'istante e ha posto
a suo carico le spese processuali di fr. 800.– (inc. CM.2016.14).
C. Con petizione
del 21 dicembre 2016 RE 1 si è
rivolto al Pretore del Distretto di Vallemaggia chiedendo di condannare la CO 1 a versargli “l'importo che
risulterà dalla differenza fra quanto pagato in totale (fr. 19 866.–) dedotto
l'onorario di architetto determinato previa perizia durante l'istruttoria di
causa” e si è riservato “il diritto di modificare tale importo in corso di
causa in ragione delle emergenze istruttorie”. Nelle sue osservazioni del 22 febbraio 2017 la convenuta ha proposto di respingere la
petizione. Alle prime arringhe dell'11 luglio 2017 le parti hanno confermato le rispettive posizioni
e hanno offerto prove. L'istruttoria, durante la quale l'arch. __________ B__________
ha rilasciato una perizia sulla necessità delle prestazioni eseguite dalla convenuta
e sull'ammontare della retribuzione dell'architetto, è terminata il 13 febbraio
2019. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28 marzo 2019 l'attore ha precisato in fr. 7910.40. la richiesta di pagamento nei confronti
della convenuta. Nel proprio allegato del 15 aprile 2019 quest'ultima ha ribadito il suo punto di vista.
D. Statuendo con
decisione del 21 giugno 2019 il Pretore ha respinto la petizione. Le spese
processuali di complessivi fr. 10 287.65 (comprese spese peritali di fr.
8700.–) sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla
convenuta fr. 2000.– per ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 agosto 2019
chiedendo di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel
senso di accogliere la petizione per fr. 7910.40. Nelle
sue osservazioni del 18 ottobre 2019 la CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore
il 24 giugno 2019 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti).
Cominciato a decorrere l'indomani, il termine è rimasto sospeso dal
15.
luglio al 15 agosto 2019 incluso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett.
b CPC e sarebbe scaduto domenica 25 agosto 2019, salvo prorogarsi al
lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 21 agosto 2019 (cfr.
timbro sulla busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Pretore ha accertato, sulla scorta delle risultanze peritali, che
la convenuta non è andata “oltre a quanto gli incombeva effettuare per ottenere
una licenza edilizia” e che per l'esperto l'onorario congruo della convenuta ammontava
a fr. 17 389.– (fr. 15 688.– di onorario, fr. 446.– di spese e
fr. 1255.– di IVA) calcolato sulla base di un dispendio orario di circa
148.
ore (38 ore per la fase di rilievo, 45 ore per quella dei progetti di
massima e 65 ore per quella del progetto definitivo e della procedura di
autorizzazione) alla tariffa oraria media di fr. 106.– basata sulle raccomandazioni
emanate della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e
degli immobili della Confederazione. Egli ha poi ritenuto che le parti avevano
concluso un contratto di mandato e che, non avendo pattuito un onorario per le
prestazioni eseguite, la congruità della fattura andava stabilita sulla base del
lavoro svolto dal mandatario, o meglio in base “agli usi e costumi correnti
validi nel settore, proprio come effettuato dal perito giudiziario nel suo
referto”. A suo parere, egli ha epilogato “poco importa dunque se
il perito ha quantificato l'onorario orario con un importo inferiore rispetto a
quello preteso dalla società convenuta, ritenuto che comunque l'esperto ha
anche indicato che per adempiere alle condizioni di mandato, l'architetto S__________
avrebbe dovuto impiegare almeno 148 ore e che, con l'onorario orario stabilito
dalla normativa valida nel settore, l'importo fatturato risulta essere coperto,
senza che sia dunque nemmeno necessario decidere se debba o meno essere
applicata la norma SIA, siccome prevede un importo maggiore”. Onde, in
definitiva, la reiezione della petizione.
4.
Per la
convenuta, il Pretore avrebbe dovuto d'acchito respingere la petizione già per
il fatto che l'attore, venendo meno al suo obbligo di sostanziare le allegazioni,
ha omesso di precisare quale sarebbe l'indebito versatole né ha quantificato la
richiesta di giudizio lasciando che fosse il perito a definirla. L'argomentazione
non può essere seguita. Con la petizione, l'attore ha sostenuto di non avere discusso
l'onorario con la convenuta di modo che, a suo avviso, la mercede non doveva
essere determinata in base alla norma SIA 102 ma secondo il valore del lavoro e
le spese (art. 374 CO). Richiamato l'art. 86 LEF, che consente all'escusso di ripetere
in giudizio la somma sborsata per omessa opposizione provando unicamente
l'inesistenza del debito, egli ha chiesto la restituzione della differenza fra
quanto pagato (fr. 19 866.–) e l'onorario spettante alla convenuta per i soli lavori
pattuiti, calcolato secondo il valore del lavoro e le spese, indicando a tal
fine l'importo di fr. 12 000.– come valore litigioso provvisorio con la precisazione
di poter quantificare esattamente la sua pretesa solo dopo l'esecuzione di una
perizia giudiziaria. Ora, per l'art. 85 cpv. 1 CPC se non è possibile o non può
essere ragionevolmente preteso che l'entità della pretesa sia precisata già
all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza
specificare il valore litigioso ma indicarne uno minimo provvisorio. E in
concreto, a prescindere dal fatto che nella risposta la convenuta non si è
lamentata di una qualche carenza formale, l'attore ha sufficientemente
sostanziato le ragioni alla base dell'indebito e ha determinato in almeno fr.
12.
000.– la sua pretesa provvisoria. Ciò può essere considerato sufficiente affinché
il Pretore potesse statuire sulla pretesa litigiosa. Al proposito non occorre
dilungarsi.
5.
Il reclamante ribadisce che la convenuta ha diritto unicamente a essere rimunerata per il dispendio di tempo impiegato
per eseguire le prestazioni incluse nel mandato e non per gli atti da lei
compiuti eccedenti i limiti dell'incarico conferitole. Premesso che a suo
parere il perito ha correttamente applicato una tariffa oraria media di
fr. 106.– in base alle raccomandazioni KBOB 2015 e non quella di
fr. 135.– in virtù della norma SIA 102 come prospettato dalla convenuta, egli ritiene che qualora il Pretore
avesse tenuto conto del dispendio di tempo necessario per eseguire le prestazioni
incluse nel mandato come stabilito dal perito, l'onorario sarebbe ammontato a
fr. 11 955.58 (IVA inclusa), donde un indebito versamento di fr. 7910.40.
a) Nel
caso in esame, la convenuta ha preteso i seguenti importi, per un totale di fr. 19
866.– (IVA inclusa):
Rilievo dell'edificio (prezzo a
corpo) fr. 4540.– (fr. 4203.70 + IVA)
Spese fr.
446.– (fr. 413.– + IVA)
Progetto
di massima (35.24 ore) fr. 4629.– (fr. 4286.70 + IVA)
Progetto
definitivo (65.5 ore) fr. 8597.35 (fr. 7960.50 + IVA)
Procedura
di autorizzazione (12.6 ore) fr. 1653.– (fr. 1531.– + IVA).
L'arch.
__________ B__________ ha ritenuto congrua una retribuzione complessiva di
fr. 17 389.– (IVA inclusa), così composta:
Rilievo dell'edificio (38 ore) fr.
4350.24
(fr. 4028.– + IVA)
Spese fr.
446.– (fr. 413.– + IVA)
Progetti
di massima (45 ore) fr. 5151.50 (fr. 4770.– + IVA)
Progetto
definitivo e procedura
di
autorizzazione (65 ore) fr. 7441.20 (fr. 6890.– + IVA).
Il
reclamante, come si è detto, riconosce fr. 7910.40 secondo il calcolo seguente:
Rilievo
dell'edificio (38 ore) fr. 4350.24 (fr. 4028.– + IVA)
Spese fr.
250.–
1° progetto
di massima (zero ore) fr. 0.–
2°
Progetto di massima (10.5 ore) fr. 1202.04
Progetto
definitivo e procedura
di
autorizzazione (53.75 ore) fr. 6153.30 (fr. 5697.50 + IVA).
b)
Il
reclamante si duole del fatto che il Pretore non ha considerato che il primo
progetto di massima, redatto dalla convenuta di propria
iniziativa, non doveva essere da lui retribuito e che quindi dal totale delle
ore indicate dal perito vanno sottratte le 25 ore
ritenute dall'esperto necessarie per elaborare il primo progetto di massima,
corrispondenti a fr. 2662.– (25 ore x 106 fr./ore = 2650.–, fr. 212.– IVA). A suo avviso, inoltre, per allestire il secondo progetto di massima
non sono state necessarie le 20 ore stimate dal perito (2 ore di riunione con
la committenza per la discussione del progetto, 10 ore di progettazione, 1 ora
di riunione con la committenza per verificare la direzione progettuale e 7 ore
di progettazione), corrispondenti a una mercede di fr. 2289.60 (20 ore x 106
fr./ore = fr. 2120.–, fr. 169.60 IVA) ma 10.5 ore (30 minuti incontro
committenza e 10 ore di progettazione), per cui per la progettazione di massima
la mercede ammonta a fr. 1202.– (10.5 ore x 106 fr./ore = 1113.–, IVA
fr. 89.–). Essa ritiene altresì che per le fasi del progetto definitivo e
della procedura di autorizzazione non si debba considerare il dispendio di
tempo di 65 ore stimato dal perito ma quello di 53.75 ore indicato dalla
convenuta nella sua specifica del 1° febbraio 2017 (doc. 18), per cui per
queste fasi va considerata una mercede di fr. 6153.30 (53.75 ore x 106
fr./ore = 5697.50.–, IVA fr. 455.80), anziché di fr. 7441.20 come valutato
dall'esperto.
c) Il
giudice valuta liberamente la forza probatoria di una perizia (art. 157 CPC).
Trattandosi di conoscenze professionali particolari, però, egli può scostarsi
dall'opinione del perito giudiziario solo per ragioni importanti che gli
spetta di indicare, come – per esempio – qualora la perizia denoti incoerenze o
attribuisca un senso o una portata inesatta ai documenti o alle dichiarazioni
cui essa si riferisce. Ciò vale in specie qualora l'esperto non abbia risposto
a domande, qualora le sue conclusioni appaiano manifestamente contraddittorie o
fondate su accertamenti di fatto erronei oppure il referto risulti viziato da
difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire nemmeno a un esame non
specialistico. In circostanze del genere il giudice deve appurare se, sulla
base di altre prove e delle osservazioni formulate dalle parti, serie obiezioni
finiscano per far vacillare le conclusioni del perito. Se le conclusioni di lui
si rivelano dubbie su questioni essenziali, per fugare i dubbi il giudice può
essere tenuto finanche ad assumere prove complementari (DTF 142 IV
53.
consid. 2.1.3 con rinvii; 138 III 198 consid. 4.3.1; analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2014.28 del 7 giugno 2016,
consid. 5b con richiami). La questione di sapere se l'autorità di primo
grado ha ritenuto convincenti o meno le spiegazioni contenute nella perizia e
se ha di conseguenza seguito a ragione le conclusioni dell'esperto concerne la
valutazione delle prove.
d) In
concreto, si potrà anche discutere dei singoli dispendi orari, quantunque per
la maggior parte dei casi le argomentazioni del reclamante sono di natura
appellatoria. Con il reclamante si può anche convenire che alcune discrepanze
tra il dispendio orario indicato nella fattura e quanto specificato nel
riepilogo di cui al doc. 18 destano qualche perplessità. Resta il fatto che il
perito, chiamato a quantificare le ore lavorative impiegate per allestire la documentazione
occorrente per ottenere la licenza edilizia secondo la relazione tecnica
allegata alla domanda di costruzione, e riassunta dal Pretore al considerando
n. 1 della sentenza impugnata, ha stimato il tempo “che si può ragionevolmente
e oggettivamente presumere come necessario per lo svolgimento delle prestazioni
relative a un progetto della portata di quello documentato agli atti” in
complessive 148 ore (perizia del dicembre 2017, pag. 30). Considerato che per
la fase di rilievo, che la convenuta ha fatturato a corpo, il perito ha
indicato un dispendio di 38 ore, a ben vedere, per le altre fasi (progettazione
di massima, progetto definitivo e procedura di autorizzazione) le ore stimate
dal perito (110) non si scostano apprezzabilmente da quelle indicate dalla
convenuta (113.5).
e) È
vero che la convenuta ha dichiarato di avere rinunciato a fatturare il tempo
dedicato all'elaborazione del primo progetto di massima (deposizione di __________
P__________ del 13 febbraio 2019, verbali pag. 9). Ed è altrettanto indubbio
che il perito, così richiesto, ha avuto modo di indicare che per allestire tale
progetto potevano ritenersi necessarie 25 ore (delucidazione dell'agosto 2018,
pag. 5). Nondimeno, non appare arbitrario ritenere che dandosi un dispendio
peritale di 110 ore, con la fatturazione di 113.5 ore all'atto pratico la
convenuta ha effettivamente rinunciato a esporre altre prestazioni oltre a quelle
strettamente necessarie per adempiere il mandato. E ciò a maggior ragione ove
si pensi che il perito ha finanche rilevato che, “trattandosi di
un progetto unitario, riferito ad una casa di 3 livelli” e “ipotizzato che il
tempo necessario per uno dei 3 livelli sia 1/3 del tempo complessivo” per
studiare una soluzione distributiva ideale per tutto lo stabile, il dispendio
di tempo necessario per il progetto di massima (eseguito in due versioni o in
fase unica) ammontava globalmente a 45 ore. Sotto questo profilo l'accertamento
del Pretore, che ha confermato le ore stimate dal perito, resiste alla critica.
f) Relativamente
alle spese di fr. 446.– che il reclamante chiede di ridurre a fr. 250.– per
tenere conto della quota di spese per il primo progetto di massima,
l'argomentazione si riduce per finire a una mera congettura, senza alcun
riscontro probatorio. Del resto il perito ha ritenuto congruo anche tale
importo. Al proposito il reclamo vede la sua sorte segnata.
g) Relativamente
alla tariffa oraria, la convenuta ha applicato quella di fr. 135.– sulla base
della norma SIA 112. Dal canto suo il perito non ha tenuto contro di tale
norma “questione giuridica non di sua competenza” ma ha utilizzato la tariffa
media di fr. 106.– come proposto dalle KBOB 2015 (raccomandazioni emanate
della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili
della Confederazione: perizia pag. 31). Il Pretore, da parte sua, ha per finire
respinto la petizione poiché “con l'onorario orario stabilito
dalla normativa valida nel settore, l'importo fatturato risulta essere coperto,
senza che sia dunque nemmeno necessario decidere se debba o meno essere
applicata la norma SIA, siccome prevede un importo maggiore”.
L'argomentazione
testé riprodotta è invero poco comprensibile, ma permette di comprendere quanto
meno che egli non ha tenuto conto della tariffa oraria applicata dal perito ma
si è riferito a un generico “onorario orario stabilito dalla normativa valida
nel settore”. Se non che, come si è detto in precedenza, per scostarsi dalle
indicazioni peritali il giudice avrebbe dovuto indicarne i motivi, dei
quali tutto si ignora in concreto. A quale norma egli si sia ispirato resta un
mistero, tanto più che la convenuta medesima, dopo aver fatturato le sue prestazioni
in base alla norma SIA 102 ha dichiarato che “le parti non si erano accordate
preventivamente sull'onorario dell'architetto e sull'applicazione delle norme
SIA”, rinviando per contro alle KBOB 2014 (risposta pag. 7). Ne segue che su
questo punto la decisione del Pretore appare arbitraria e il reclamo deve essere
accolto.
h) Soccorrendo
le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, in esito al reclamo questa Camera può
riformare direttamente la decisione del Pretore. Ora, per le sue prestazioni la
convenuta ha esposto complessivi fr. 19 886.– già comprensivi dell'IVA (fr. 4540.–
+ fr. 446.– + fr. 14 880.–). Dalla perizia, da cui non si scorgono motivi
per scostarsi, risulta un onorario congruo per un totale di fr. 17 389.–. Ne segue che l'attore ha dimostrato, come gli
incombeva, l'inesistenza di un debito nei suoi confronti per fr. 2497.–. Non essendo stata
richiesta la ripetizione di altri importi accessori (interessi o spese
esecutive), la petizione deve essere accolta in tale misura.
6.
Le spese del
giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'attore ottiene la restituzione di fr. 2497.– ma non nella misura
richiesta di fr. 7910.40. Nel
complesso si giustifica di porre gli oneri processuali per 5/7 a carico
del reclamante e 2/7 a carico dell'opponente, alla quale il reclamante
rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte.
L'esito dell'attuale giudizio impone di
riformare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo
grado, che segue la medesima
sorte.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo
è accolto parzialmente nel senso che la decisione impugnata è così
riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che la CO 1 è
condannata a restituire a RE 1 fr. 2497.–.
2. Le
spese processuali di fr. 10 287.65 (tassa di giustizia in fr. 1000.–, spese
della Pretura fr. 587.65 e spese peritali fr. 8700.–) così come quelle della
procedura di conciliazione (inc. CM.2016.14) di fr. 800.– sono poste per 5/7 a
carico di RE 1 e per 2/7 a carico della CO 1. L'attore rifonderà alla
convenuta fr. 900.– per ripetibili ridotte.
II. Le
spese del reclamo di fr. 850.–, da anticipare dal reclamante, sono poste per 5/7
a carico RE 1 e per 2/7 a carico della
CO 1, alla quale il reclamante rifonderà fr. 400.–
per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.