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Decisione

16.2019.48

Mandato - indebito arricchimento

6 ottobre 2020Italiano19 min

A. Verso la fine del 2014 RE 1, intenzionato a ristrutturare l'edificio situato sulle particelle n. 536, 537,

Source ti.ch

Incarto n.

16.2019.48

Lugano

6 ottobre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Stefani

e Bozzini

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 21 agosto 2019 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 21 giugno 2019 dal

Pretore del Distretto di Vallemaggia

nella causa SE.2016.7 (indebito arricchimento) da lui promossa con petizione

del 21 dicembre 2016 nei confronti della

CO 1

(rappresentata

dall'avv. RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Verso la fine del 2014 RE 1, intenzionato a ristrutturare l'edificio situato sulle particelle n. 536, 537,

538 e 540 RFD __________, di sua proprietà, ha incaricato lo studio CO 1 di

allestire un progetto e ottenere la licenza edilizia. Presentata la domanda

di costruzione, la CO 1 ha emesso, il 1° luglio 2015, una fattura di fr. 4540.– (IVA

inclusa) per il “rilievo edificio” e una di fr. 446.– (IVA inclusa) per le

“spese progetto e domanda di costruzione”, entrambe pagate dal cliente. Lo

stesso giorno lo studio d'architettura ha emesso una terza

fattura di complessivi fr. 14 880.– (IVA inclusa) per “progetto e

pubblicazione doman­da di costruzione ordinaria”, calcolata sulla base della

norma SIA 102 e una tariffa oraria di fr. 135.–, così composta:

Progetto di massima

fr. 4763.–

Progetto definitivo

fr. 8845.–

Procedura di autorizzazione

fr. 1701.–

Sconto speciale 10% di fr. 15309.–

- fr. 1531.–

Totale lavoro

fr. 13778.–

IVA 8% di fr. 3269.–

fr. 1102.–

Totale fattura (IVA inclusa)

fr. 14880.–

Il 12 gennaio 2016 il

Comune di __________ ha rilasciato la licenza edilizia, ma non consta che i

lavori siano iniziati. Sollecitato invano il pagamento delle proprie

prestazioni, il 30 aprile 2016 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto

esecutivo n. __________1 dell'Ufficio di esecuzione di Cevio per l'incasso di

fr. 14 880.– più interessi al 5% dal 1° agosto 2015 indicando quale motivo del

credito “fattura onorario proget­to domanda di costruzione del 1° luglio 2015”,

al quale l'escusso non ha interposto opposizione. Dopo l'emissione di un avviso

di pignoramento, il 19 agosto 2016 RE 1 ha versato all'Ufficio di esecuzioni di

Cevio fr. 15 855.35 a saldo dell'esecuzione.

B. Il 28 settembre 2016 RE 1 si è rivolto al Segretario assessore della

Pretura del Distretto di Vallemaggia per un tentativo di conciliazione

nei confronti della CO 1 inteso a ottenere “la ripetizione dell'indebito di cui

all'esecuzione n. __________1 UE di Cevio, determinato previo perizia, oltre

interes­si al 5% dal 19 agosto 2016”. Constatata l'impossibilità di conciliare

le parti, il Segretario assessore ha

rilasciato il 16 novembre 2016 l'autorizzazione ad agire all'istante e ha posto

a suo carico le spese processuali di fr. 800.– (inc. CM.2016.14).

C. Con petizione

del 21 dicembre 2016 RE 1 si è

rivolto al Pre­tore del Distretto di Vallemaggia chiedendo di condannare la CO 1 a versargli “l'importo che

risulte­rà dalla differenza fra quanto pagato in totale (fr. 19 866.–) dedot­to

l'onorario di architetto determinato previa perizia durante l'istruttoria di

causa” e si è riservato “il diritto di modificare tale importo in corso di

causa in ragione delle emergenze istruttorie”. Nelle sue osservazioni del 22 febbraio 2017 la convenuta ha proposto di respingere la

petizione. Alle prime arringhe dell'11 luglio 2017 le parti hanno confermato le rispettive posizioni

e hanno offerto prove. L'i­struttoria, durante la quale l'arch. __________ B__________

ha rilasciato una perizia sulla necessità delle prestazioni esegui­te dalla convenuta

e sull'ammontare della retribuzione dell'architetto, è terminata il 13 febbraio

2019. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitan­dosi a

conclusioni scritte. Nel suo memo­riale del 28 marzo 2019 l'attore ha precisato in fr. 7910.40. la richiesta di pagamento nei confronti

della convenuta. Nel proprio allegato del 15 aprile 2019 quest'ultima ha ribadito il suo punto di vista.

D. Statuendo con

decisione del 21 giugno 2019 il Pretore ha respin­to la petizione. Le spese

processuali di complessivi fr. 10 287.65 (comprese spese peritali di fr.

8700.–) sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla

convenuta fr. 2000.– per ripetibili.

E. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 21 agosto 2019

chiedendo di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel

senso di accogliere la petizione per fr. 7910.40. Nelle

sue osservazioni del 18 ottobre 2019 la CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore

il 24 giugno 2019 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti).

Cominciato a decorrere l'indomani, il termine è rimasto sospeso dal

15.

luglio al 15 agosto 2019 incluso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett.

b CPC e sarebbe scaduto domenica 25 agosto 2019, salvo prorogarsi al

lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 21 agosto 2019 (cfr.

timbro sulla busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara

e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Pretore ha accertato, sulla scorta delle risultanze peritali, che

la convenuta non è andata “oltre a quanto gli incombeva effettuare per ottenere

una licenza edilizia” e che per l'esperto l'onorario congruo della convenuta ammontava

a fr. 17 389.– (fr. 15 688.– di onorario, fr. 446.– di spese e

fr. 1255.– di IVA) calcolato sulla base di un dispendio orario di circa

148.

ore (38 ore per la fase di rilievo, 45 ore per quella dei progetti di

massima e 65 ore per quella del progetto definitivo e della procedura di

autorizzazione) alla tariffa oraria media di fr. 106.– basata sulle raccomandazioni

emanate della Conferen­za di coordinamento degli organi della costruzione e

degli immobili della Confederazione. Egli ha poi ritenuto che le parti avevano

concluso un contratto di mandato e che, non avendo pattuito un onorario per le

prestazioni eseguite, la congruità della fattura andava stabilita sulla base del

lavoro svolto dal mandatario, o meglio in base “agli usi e costumi correnti

validi nel settore, proprio come effettuato dal perito giudiziario nel suo

referto”. A suo parere, egli ha epilogato “poco importa dunque se

il perito ha quantificato l'onorario orario con un importo inferiore rispetto a

quello preteso dalla società convenuta, ritenuto che comunque l'esperto ha

anche indicato che per adempiere alle condizioni di mandato, l'architetto S__________

avrebbe dovuto impiegare almeno 148 ore e che, con l'onorario orario stabilito

dalla normativa valida nel settore, l'importo fatturato risulta essere coperto,

senza che sia dunque nemmeno necessario decidere se debba o meno essere

applicata la norma SIA, siccome prevede un importo mag­giore”. Onde, in

definitiva, la reiezione della petizione.

4.

Per la

convenuta, il Pretore avrebbe dovuto d'acchito respingere la petizione già per

il fatto che l'attore, venendo meno al suo obbligo di sostanziare le allegazioni,

ha omesso di precisare quale sarebbe l'indebito versatole né ha quantificato la

richiesta di giudizio lasciando che fosse il perito a definirla. L'argomentazione

non può essere seguita. Con la petizione, l'attore ha sostenuto di non avere discusso

l'onorario con la convenuta di modo che, a suo avviso, la mercede non doveva

essere determinata in base alla norma SIA 102 ma secondo il valore del lavoro e

le spese (art. 374 CO). Richiamato l'art. 86 LEF, che consente all'escusso di ripetere

in giudizio la somma sborsata per omessa opposizio­ne provando unicamente

l'inesistenza del debito, egli ha chiesto la restituzione della differenza fra

quanto pagato (fr. 19 866.–) e l'onorario spettante alla convenuta per i soli lavori

pattuiti, calcolato secondo il valore del lavoro e le spese, indicando a tal

fine l'importo di fr. 12 000.– come valore litigioso provvisorio con la precisazione

di poter quantificare esattamente la sua pretesa solo dopo l'esecuzione di una

perizia giudiziaria. Ora, per l'art. 85 cpv. 1 CPC se non è possibile o non può

essere ragionevolmente preteso che l'entità della pretesa sia precisata già

all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza

specificare il valore litigioso ma indicarne uno minimo provvisorio. E in

concreto, a prescindere dal fatto che nella risposta la con­venuta non si è

lamentata di una qualche carenza formale, l'attore ha sufficientemente

sostanziato le ragioni alla base dell'in­debito e ha determinato in almeno fr.

12.

000.– la sua pretesa provvisoria. Ciò può essere considerato sufficiente affinché

il Pretore potesse statuire sulla pretesa litigiosa. Al proposito non occorre

dilungarsi.

5.

Il reclamante ribadisce che la convenuta ha diritto unicamente a essere rimunerata per il dispendio di tempo impiegato

per esegui­re le prestazioni incluse nel mandato e non per gli atti da lei

compiuti eccedenti i limiti dell'incarico conferitole. Premesso che a suo

parere il perito ha correttamente applicato una tariffa oraria media di

fr. 106.– in base alle raccomandazioni KBOB 2015 e non quella di

fr. 135.– in virtù della norma SIA 102 come prospet­tato dalla convenuta, egli ritiene che qualora il Pretore

aves­se tenuto conto del dispendio di tempo necessario per eseguire le pre­stazioni

incluse nel mandato come stabilito dal perito, l'onorario sarebbe ammontato a

fr. 11 955.58 (IVA inclusa), donde un indebito versamento di fr. 7910.40.

a) Nel

caso in esame, la convenuta ha preteso i seguenti importi, per un totale di fr. 19

866.– (IVA inclusa):

Rilievo dell'edificio (prezzo a

corpo) fr. 4540.– (fr. 4203.70 + IVA)

Spese fr.

446.– (fr. 413.– + IVA)

Progetto

di massima (35.24 ore) fr. 4629.– (fr. 4286.70 + IVA)

Progetto

definitivo (65.5 ore) fr. 8597.35 (fr. 7960.50 + IVA)

Procedura

di autorizzazione (12.6 ore) fr. 1653.– (fr. 1531.– + IVA).

L'arch.

__________ B__________ ha ritenuto congrua una retribuzione complessiva di

fr. 17 389.– (IVA inclusa), così composta:

Rilievo dell'edificio (38 ore) fr.

4350.24

(fr. 4028.– + IVA)

Spese fr.

446.– (fr. 413.– + IVA)

Progetti

di massima (45 ore) fr. 5151.50 (fr. 4770.– + IVA)

Progetto

definitivo e procedura

di

autorizzazione (65 ore) fr. 7441.20 (fr. 6890.– + IVA).

Il

reclamante, come si è detto, riconosce fr. 7910.40 secondo il calcolo seguente:

Rilievo

dell'edificio (38 ore) fr. 4350.24 (fr. 4028.– + IVA)

Spese fr.

250.–

1° progetto

di massima (zero ore) fr. 0.–

Progetto di massima (10.5 ore) fr. 1202.04

Progetto

definitivo e procedura

di

autorizzazione (53.75 ore) fr. 6153.30 (fr. 5697.50 + IVA).

b)

Il

reclamante si duole del fatto che il Pretore non ha considerato che il primo

progetto di massima, redatto dalla convenu­ta di propria

iniziativa, non doveva essere da lui retribuito e che quin­di dal totale delle

ore indicate dal perito vanno sottrat­te le 25 ore

ritenute dall'esperto necessarie per elaborare il primo proget­to di massima,

corrispondenti a fr. 2662.– (25 ore x 106 fr./ore = 2650.–, fr. 212.– IVA). A suo avviso, inoltre, per allestire il secon­do progetto di massima

non sono sta­te necessarie le 20 ore stimate dal perito (2 ore di riunione con

la committenza per la discus­sione del progetto, 10 ore di progettazione, 1 ora

di riunione con la committenza per verificare la direzione progettuale e 7 ore

di progettazione), corrispondenti a una mercede di fr. 2289.60 (20 ore x 106

fr./ore = fr. 2120.–, fr. 169.60 IVA) ma 10.5 ore (30 minuti incontro

committenza e 10 ore di progettazione), per cui per la progettazione di massima

la mercede ammonta a fr. 1202.– (10.5 ore x 106 fr./ore = 1113.–, IVA

fr. 89.–). Essa ritiene altresì che per le fasi del progetto definitivo e

della procedura di autorizzazione non si debba considerare il dispendio di

tempo di 65 ore stimato dal perito ma quello di 53.75 ore indicato dalla

convenuta nella sua specifica del 1° febbraio 2017 (doc. 18), per cui per

queste fasi va considerata una merce­de di fr. 6153.30 (53.75 ore x 106

fr./ore = 5697.50.–, IVA fr. 455.80), anziché di fr. 7441.20 come valutato

dall'esperto.

c) Il

giudice valuta liberamente la forza probatoria di una perizia (art. 157 CPC).

Trattandosi di conoscenze professionali particolari, però, egli può scostarsi

dal­l'opinione del perito giudizia­rio solo per ragioni importanti che gli

spetta di indicare, come – per esempio – qualora la perizia denoti incoerenze o

attribuisca un senso o una portata inesatta ai documenti o alle dichiarazioni

cui essa si riferisce. Ciò vale in specie qualora l'esperto non abbia risposto

a domande, qualora le sue conclusioni appaiano manifestamente contraddittorie o

fondate su accertamenti di fatto erronei oppure il referto risulti viziato da

difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire nemmeno a un esame non

specialistico. In circostanze del genere il giudice deve appurare se, sulla

base di altre prove e delle osservazioni formulate dalle parti, serie obiezioni

finiscano per far vacillare le conclusioni del perito. Se le conclusioni di lui

si rivelano dubbie su questioni essenziali, per fuga­re i dubbi il giudice può

essere tenuto finanche ad assume­re prove complementari (DTF 142 IV

53.

consid. 2.1.3 con rinvii; 138 III 198 consid. 4.3.1; analogamente:

I CCA, senten­za inc. 11.2014.28 del 7 giugno 2016,

consid. 5b con richiami). La questione di sapere se l'autorità di primo

grado ha ritenuto convincenti o meno le spiegazioni contenute nella perizia e

se ha di conseguenza seguito a ragione le conclusioni dell'esperto concerne la

valutazione delle prove.

d) In

concreto, si potrà anche discutere dei singoli dispendi orari, quantunque per

la maggior parte dei casi le argomentazioni del reclamante sono di natura

appellatoria. Con il reclamante si può anche convenire che alcune discrepanze

tra il dispendio orario indicato nella fattura e quanto specificato nel

riepilogo di cui al doc. 18 destano qualche perplessità. Resta il fatto che il

perito, chiamato a quantificare le ore lavorative impiegate per allestire la documentazione

occorrente per ottenere la licenza edilizia secondo la relazione tecnica

allegata alla domanda di costruzione, e riassunta dal Pretore al considerando

n. 1 della sentenza impugnata, ha stimato il tempo “che si può ragionevolmente

e oggettivamente presumere come necessario per lo svolgimento delle prestazioni

relative a un progetto della portata di quello documentato agli atti” in

complessive 148 ore (perizia del dicembre 2017, pag. 30). Considerato che per

la fase di rilievo, che la convenuta ha fatturato a corpo, il perito ha

indicato un dispendio di 38 ore, a ben vedere, per le altre fasi (progettazione

di massi­ma, progetto definitivo e procedura di autorizzazione) le ore stimate

dal perito (110) non si scostano apprezzabilmente da quelle indicate dalla

convenuta (113.5).

e) È

vero che la convenuta ha dichiarato di avere rinunciato a fatturare il tempo

dedicato all'elaborazione del primo progetto di massima (deposizione di __________

P__________ del 13 febbraio 2019, verbali pag. 9). Ed è altrettanto indubbio

che il perito, così richiesto, ha avuto modo di indicare che per allestire tale

progetto potevano ritenersi necessarie 25 ore (delucidazione dell'agosto 2018,

pag. 5). Nondimeno, non appare arbitrario ritenere che dandosi un dispendio

peritale di 110 ore, con la fatturazione di 113.5 ore all'atto pratico la

convenuta ha effettivamente rinunciato a esporre altre prestazioni oltre a quelle

strettamente necessarie per adempiere il mandato. E ciò a maggior ragione ove

si pensi che il perito ha finanche rilevato che, “trattandosi di

un progetto unitario, riferito ad una casa di 3 livelli” e “ipotizzato che il

tempo necessario per uno dei 3 livelli sia 1/3 del tempo complessivo” per

studiare una soluzione distributiva ideale per tutto lo stabile, il dispendio

di tem­po necessario per il progetto di massima (eseguito in due versioni o in

fase unica) ammontava globalmente a 45 ore. Sotto questo profilo l'accertamento

del Pretore, che ha confermato le ore stimate dal perito, resiste alla critica.

f) Relativamente

alle spese di fr. 446.– che il reclamante chie­de di ridurre a fr. 250.– per

tenere conto della quota di spese per il primo progetto di massima,

l'argomentazione si riduce per finire a una mera congettura, senza alcun

riscontro probatorio. Del resto il perito ha ritenuto congruo anche tale

importo. Al proposito il reclamo vede la sua sorte segnata.

g) Relativamente

alla tariffa oraria, la convenuta ha applicato quella di fr. 135.– sulla base

della norma SIA­ 112. Dal canto suo il perito non ha tenuto contro di tale

norma “questione giuridica non di sua competenza” ma ha utilizzato la tariffa

media di fr. 106.– come proposto dalle KBOB 2015 (raccomandazioni emanate

della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili

della Confederazione: perizia pag. 31). Il Pretore, da parte sua, ha per finire

respinto la petizione poiché “con l'onorario orario stabilito

dalla normativa valida nel settore, l'importo fatturato risulta essere coperto,

senza che sia dunque nemmeno necessario decidere se debba o meno essere

applicata la norma SIA, siccome prevede un importo maggiore”.

L'argomentazione

testé riprodotta è invero poco comprensibile, ma permette di comprendere quanto

meno che egli non ha tenuto conto della tariffa oraria applicata dal perito ma

si è riferito a un generico “onorario orario stabilito dalla normativa valida

nel settore”. Se non che, come si è detto in preceden­za, per scostarsi dalle

indicazioni peritali il giudice avrebbe dovuto indicarne i motivi, dei

quali tutto si ignora in concreto. A quale norma egli si sia ispirato resta un

mistero, tanto più che la convenuta medesima, dopo aver fatturato le sue prestazioni

in base alla norma SIA 102 ha dichiarato che “le parti non si erano accordate

preventivamente sull'onorario dell'architetto e sull'applicazione delle norme

SIA”, rinviando per contro alle KBOB 2014 (risposta pag. 7). Ne segue che su

questo punto la decisione del Pretore appare arbitraria e il reclamo deve essere

accolto.

h) Soccorrendo

le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, in esito al reclamo questa Camera può

riformare direttamente la decisione del Pretore. Ora, per le sue prestazioni la

convenuta ha esposto complessivi fr. 19 886.– già comprensivi dell'IVA (fr. 4540.–

+ fr. 446.– + fr. 14 880.–). Dalla perizia, da cui non si scorgono motivi

per scostarsi, risulta un onorario congruo per un totale di fr. 17 389.–. Ne segue che l'atto­re ha dimostrato, come gli

incombeva, l'inesistenza di un debito nei suoi confronti per fr. 2497.–. Non essendo stata

richiesta la ripetizione di altri importi accessori (interessi o spe­se

esecutive), la petizione deve essere accolta in tale misura.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). L'attore ottiene la restituzione di fr. 2497.– ma non nella misura

richiesta di fr. 7910.40. Nel

complesso si giustifica di porre gli oneri processuali per 5/7 a carico

del reclamante e 2/7 a carico dell'opponente, alla quale il reclamante

rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte.

L'esito dell'attuale giudizio impone di

riformare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo

grado, che segue la medesima

sorte.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo

è accolto parzialmente nel senso che la decisione impugnata è così

riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che la CO 1 è

condannata a restituire a RE 1 fr. 2497.–.

2. Le

spese processuali di fr. 10 287.65 (tassa di giustizia in fr. 1000.–, spese

della Pretura fr. 587.65 e spese peritali fr. 8700.–) così come quelle della

procedura di conciliazione (inc. CM.2016.14) di fr. 800.– sono poste per 5/7 a

carico di RE 1 e per 2/7 a carico della CO 1. L'attore rifonderà alla

convenuta fr. 900.– per ripetibili ridotte.

II. Le

spese del reclamo di fr. 850.–, da anticipare dal reclamante, sono poste per 5/7

a carico RE 1 e per 2/7 a carico della

CO 1, alla quale il reclamante rifonderà fr. 400.–

per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.