16.2019.49
Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo
27 dicembre 2019Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
16.2019.49
Lugano
27 dicembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente,
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sull'appello del 16 settembre 2019 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 23 luglio 2019 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna nella causa SE.2019.7 (torto morale e risarcimento danni) da
lui promossa con petizione del 28 gennaio 2019 nei confronti di
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2
premesso con sentenza del 23
luglio 2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto una
petizione introdotta il 28 gennaio 2019 da RE 1, volta alla condanna di CO 1 al
pagamento di fr. 7292.30 oltre interessi al 5% dal 20 giugno 2017 quale
risarcimento del torto morale e la rifusione dei costi legali connessi a un
procedimento penale sfociato in una condanna della convenuta per il reato
d'ingiuria e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 750.– a carico
dell'attore tenuto a rifondere alla controparte di fr. 1600.– per
ripetibili;
preso atto che contro tale
decisione RE 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 settembre 2019
in cui chiede, previa concessione del gratuito patrocinio, di annullare la
decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore affinché istruisca la
causa, o, in ogni caso, di ridurre l'ammontare delle ripetibili a fr. 800.–;
ricordato che con
decisione del 30 settembre 2019 questa Camera ha respinto la richiesta di
gratuito patrocinio in secondo grado (inc. 16.2019.50);
rammentato che il 18 novembre
2019 l'appellante è stato invitato a depositare, entro il 4 dicembre successivo,
la somma di
fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello,
introiti agiti, in garanzia delle spese
processuali presumibili;
osservato
che non essendo intervenuto alcun versamento, all'appellante è stato impartito
il 5 dicembre 2019 un ultimo termine improrogabile fino al 17 dicembre
successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorsa
infruttuosa quella data, il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato
irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato
che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine
suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;
stabilito
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma
nel caso specifico soccorrono nondimeno equi motivi per rinunciare
eccezionalmente a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
posto che non si pone problema di
ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni;
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si riscuotono spese.
3.
Notificazione a:
–
avv. .
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.