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Decisione

16.2019.49

Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo

27 dicembre 2019Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2019.49

Lugano

27 dicembre 2019/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente,

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sull'appello del 16 settembre 2019 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 23 luglio 2019 dal Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna nella causa SE.2019.7 (torto morale e risarcimento danni) da

lui promossa con petizione del 28 gennaio 2019 nei confronti di

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2

premesso con sentenza del 23

luglio 2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto una

petizione introdotta il 28 gennaio 2019 da RE 1, volta alla condanna di CO 1 al

pagamento di fr. 7292.30 oltre interessi al 5% dal 20 giugno 2017 quale

risarcimento del torto morale e la rifusione dei costi legali connessi a un

procedimento penale sfociato in una condanna della convenuta per il reato

d'ingiuria e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 750.– a carico

dell'attore tenuto a rifondere alla controparte di fr. 1600.– per

ripetibili;

preso atto che contro tale

decisione RE 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 settembre 2019

in cui chiede, previa concessione del gratuito patrocinio, di annullare la

decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore affinché istruisca la

causa, o, in ogni caso, di ridurre l'ammontare delle ripetibili a fr. 800.–;

ricordato che con

decisione del 30 settembre 2019 questa Camera ha respinto la richiesta di

gratuito patrocinio in secondo grado (inc. 16.2019.50);

rammentato che il 18 novembre

2019 l'appellante è stato invitato a depositare, entro il 4 dicembre successivo,

la somma di

fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello,

introiti agiti, in garanzia delle spese

processuali presumibili;

osservato

che non essendo intervenuto alcun versamento, all'appellante è stato impartito

il 5 dicembre 2019 un ultimo termine improrogabile fino al 17 dicembre

successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorsa

infruttuosa quella data, il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato

irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

appurato

che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine

suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;

stabilito

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma

nel caso specifico soccorrono nondimeno equi motivi per rinunciare

eccezionalmente a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

posto che non si pone problema di

ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni;

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si riscuotono spese.

3.

Notificazione a:

avv. .

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.