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Decisione

16.2019.5

Spese della procedura di conciliazione

19 febbraio 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 22 gennaio 2019 il

Giudice di pace “preso atto dello scritto del 21 gennaio 2019 dell'istante con

il quale comunica il ritiro dell'istanza” ha stralciato la causa dai ruoli,

ponendo le spese processuali di fr. 50.– a carico della convenuta.

C. Contro il decreto di

stralcio appena citato stabilito dal Giudice di pace, la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 24 gennaio 2019 in cui postula l'annullamento dell'addebito

delle spese processuali. La CO 1 ha presentato le sue osservazioni il 7

febbraio 2019.

Considerandi

in diritto: 1. Il

Giudice di pace, come si è detto, dopo avere preso atto “dello scritto del 21

gennaio 2019 dell'istante con il quale comunica il ritiro dell'istanza” ha

stralciato la causa dai ruoli, ponendo le spese processuali di fr. 50.– a

carico della convenuta. La reclamante fa valere che per l'art. 108 CPC le spese

vanno in realtà addossate alla parte che le ha causate.

2.

Per l'art. 207 cpv.

1.

lett. a CPC le spese della procedura di conciliazione sono addossate

all'attore se egli ritira l'istanza. Sotto questo profilo, dandosi desistenza

dell'attrice, la decisione del Giudice di pace di porre le spese a carico della

convenuta è errata. Al proposito il reclamo si rivela pertanto fondato.

3.

In realtà, come

sostiene l'attrice, dagli atti non risulta alcuna dichiarazione unilaterale con

la quale la parte attrice ha ritirato l'istanza (sulla nozione di desistenza:

sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 in: SJ

135/ 2013 I pag. 502; v. anche Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,

2ª edizione, n. 19 ad art. 2419). Ne segue che a torto il Giudice di pace ha

stralciato la causa dai ruoli. Tuttavia, in mancanza di un reclamo da parte

dell'attrice, questa Camera non è abilitata ad annullare il decreto di stralcio

in esame. L'attrice, tutt'al più, potrà ripresentare una nuova istanza di

conciliazione. In circostanze del genere, dandosi motivi

d'equità, si giustifica di annullare il dispositivo sulle spese processuali e

di rinunciare a ogni riscossione (art. 107 cpv. 2 CPC).

4.

Le spese processuali

di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i

motivi di annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi

prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano indennità d'inconvenienza

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo non avendo verosimilmente

comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così

riformato:

Non si riscuotono spese processuali.

2. Non

si prelevano spese processuali per la procedura di reclamo.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.