16.2019.5
Spese della procedura di conciliazione
19 febbraio 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.5
Lugano
19 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 24 gennaio 2019 presentato dalla
RE 1
contro
il decreto di stralcio del 22 gennaio 2019 emesso dal Giudice di pace del
circolo di Bellinzona nella causa n. 0054-2018-t (azione creditoria) promossa
nei suoi confronti con istanza del 14 settembre 2018
dalla
CO 1 ,
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza di
conciliazione del 14 settembre 2018 la società CO 1, si è rivolta al Giudice di
pace del circolo di Bellinzona chiedendogli di convocare la ditta RE 1 a un
tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 2027.– oltre a
interessi del 12% dal 14 settembre 2018, spese di sollecito e spese d'incasso, credito
cedutole dalla S__________ GmbH, società attiva nell'emissione di carte di
credito. Il 10 ottobre 2018 il Giudice di pace ha citato la convenuta a
comparire personalmente all'udienza di conciliazione del 12 dicembre 2018. Su
richiesta deIla convenuta, il 12 dicembre 2018 il Giudice di pace ha posticipato
l'udienza “a data da concordare”.
Fatti
B. Il 22 gennaio 2019 il
Giudice di pace “preso atto dello scritto del 21 gennaio 2019 dell'istante con
il quale comunica il ritiro dell'istanza” ha stralciato la causa dai ruoli,
ponendo le spese processuali di fr. 50.– a carico della convenuta.
C. Contro il decreto di
stralcio appena citato stabilito dal Giudice di pace, la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 24 gennaio 2019 in cui postula l'annullamento dell'addebito
delle spese processuali. La CO 1 ha presentato le sue osservazioni il 7
febbraio 2019.
Considerandi
in diritto: 1. Il
Giudice di pace, come si è detto, dopo avere preso atto “dello scritto del 21
gennaio 2019 dell'istante con il quale comunica il ritiro dell'istanza” ha
stralciato la causa dai ruoli, ponendo le spese processuali di fr. 50.– a
carico della convenuta. La reclamante fa valere che per l'art. 108 CPC le spese
vanno in realtà addossate alla parte che le ha causate.
2.
Per l'art. 207 cpv.
1.
lett. a CPC le spese della procedura di conciliazione sono addossate
all'attore se egli ritira l'istanza. Sotto questo profilo, dandosi desistenza
dell'attrice, la decisione del Giudice di pace di porre le spese a carico della
convenuta è errata. Al proposito il reclamo si rivela pertanto fondato.
3.
In realtà, come
sostiene l'attrice, dagli atti non risulta alcuna dichiarazione unilaterale con
la quale la parte attrice ha ritirato l'istanza (sulla nozione di desistenza:
sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 in: SJ
135/ 2013 I pag. 502; v. anche Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,
2ª edizione, n. 19 ad art. 2419). Ne segue che a torto il Giudice di pace ha
stralciato la causa dai ruoli. Tuttavia, in mancanza di un reclamo da parte
dell'attrice, questa Camera non è abilitata ad annullare il decreto di stralcio
in esame. L'attrice, tutt'al più, potrà ripresentare una nuova istanza di
conciliazione. In circostanze del genere, dandosi motivi
d'equità, si giustifica di annullare il dispositivo sulle spese processuali e
di rinunciare a ogni riscossione (art. 107 cpv. 2 CPC).
4.
Le spese processuali
di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i
motivi di annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi
prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano indennità d'inconvenienza
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo non avendo verosimilmente
comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così
riformato:
Non si riscuotono spese processuali.
2. Non
si prelevano spese processuali per la procedura di reclamo.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.