Lexipedia

Decisione

16.2019.54

Irricevibilità del rimedio giuridico: scelta consapevole del rappresentante professionale di presentare un appello invece di un reclamo

18 ottobre 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorta al Tribunale di appello con un appello del 7

ottobre 2019 chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere

la petizione. Il rimedio giuridico non è stato notificato alla convenuta.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). L'appello è

ammissibile solo se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC),

in difetto di che è dato unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC). Nella fattispecie

è indubbio che il valore litigioso ammontava a fr. 5565.– di modo che la decisione

in esame era impugnabile me­dian­te reclamo.

2.

L'attrice

ha però presentato un appello. Ora, se un ricorrente presenta per errore un

appello invece di un reclamo, l'appello va dichiarato irricevibile. In

circostanze partico­lari è possibile all'autorità di secon­do grado convertire

un appello in reclamo, ma la giurisprudenza più recente precisa che ciò è

lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a

svista o inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del

rimedio giuridico non fosse facilmente ricono­scibile. La conversione è

esclusa, per contro, ove un mandatario professionale inoltri scientemente un

appello pur dovendo sape­re, usando la debita diligenza, che questo mezzo

d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giu­gno

2018.

consid. 3 con richiami, pubblicata in: RSPC 2018 pag. 408; v. anche

CCR sentenze inc. 16.2016.79 del 21 dicem­bre 2018 consid. 2 e inc. 16.2017.21 del 15 aprile 2019 consid. 2

e inc. 16.2018.6 del 27 agosto 2019 consid. 2). Identico

principio vigeva, nel Cantone Ticino, già prima che entrasse in vigore il nuovo

Codice di procedura civile (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, ap­pendice 2000/2004 n. 55 ad art. 307; v.

anche II CCA, sentenza inc. 12.2006.23 del 24 gennaio 2006 e CCC, sentenza inc.

16.2006.78

del 27 luglio 2006).

3.

Nella

fattispecie, l'introduzione dell'appello in quanto tale non può dirsi dovuta a

svista o inavvertenza manifesta. Intanto, l'attrice, oltre a intitolare il

memoriale “Appello (art. 311 e seguenti CPC)”, ha indicato che il termine per “proporre

appello giunge a scadenza il…”, si è definita come “odierna appellante”, ha

richiamato il “potere di esame del giudice dell'appello” e nella richiesta di

giudizio ha chiesto che “l'appello è accolto” e ciò quantunque nei rimedi

giuridici in calce alla decisione impugnata, il Pretore avesse indicato

chiaramente il reclamo quale rimedio esperibile contro la decisione da lui

emanata. Per di più, in nessuna parte del memoriale, essa ha mai preteso che il

Pretore fosse incorso in un accertamento manifestamente errato dei

fatti, ciò che rappresenta la principale distinzione tra i due rimedi giuridici

(art. 320 lett. b CPC).

4.

Nelle

circostanze descritte, il mandatario professionale dell'attrice,

che non poteva ignorare il corretto rimedio giuridico contro le

decisioni inappellabili, ha introdotto consapevolmente un appello

che non può essere convertito in reclamo. Ciò basta per emanare un sindacato di

irricevibilità senza addentrarsi in altre disamine.

5.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro, fino a un valore

litigioso di fr. 30 000.–, è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di

malafede o temerarietà processuali, circostanze non ancora realizzate nella

fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di ripetibili alla controparte

cui il rimedio non è stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.