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Decisione

16.2019.58

Risarcimento del danno (spese legali sostenute in un procedimento penale) e riparazione del torto morale

30 novembre 2020Italiano23 min

proprietà per piani situata sulla particella n. 345 RFD di __________ (“__________”) in cui RE 1 è comproprietaria in

Source ti.ch

Incarto n.

16.2019.58

Lugano

30 novembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 28 ottobre 2019 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 18 settembre

2019 dal Giudice di pace supplente del circolo di Taverne nella causa 0001-2019-O (risarcimento del danno e

torto morale) promossa nei suoi confronti con petizione del 15 gennaio 2018 da

CO

1

(patrocinato

dall' PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 29

dicembre 2017 la Giudice supplente della Pretura penale ha, in particolare,

riconosciuto RE 1 colpevole di ripetuta diffamazione nei confronti della

Fiduciaria __________ SA, e del suo direttore CO 1, amministratrice della

proprietà per piani situata sulla particella n. 345 RFD di __________ (“__________”) in cui RE 1 è comproprietaria in

ragione di un mezzo ciascuno con il marito RE 1 dell'unità n. __________0. RE 1

è stata condannata alla pena

pecuniaria di 15 ali­quo­te giornaliere di fr. 130.–, sospesa condizionalmente

per due anni, oltre a una multa di fr. 100.–. La Fiduciaria __________

SA e CO 1 sono stati rinviati al

foro civile per le loro pretese di natura civile. L'appello presentato da RE 1 contro

tale decisione è stato dichiarato inammissibile il 31 agosto 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale (inc. 17.2018.48).

Analoga decisione ha preso il Tribunale federale con la sentenza 6B_1060/2018 del

9 novembre 2018. Una domanda di revisione

presentata al Tribunale federale da RE 1 è stata respinta con decisione del 29

gennaio 2019 (inc. 6F_43/2018) e un'analoga domanda di revisione è stata

dichiarata inammissibile il 16 maggio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale (inc.

17.2018.208). Il 1° luglio 2019 il Tribunale federale ha nuovamente dichiarato

inammissibile un ricorso in materia penale contro quest'ultima decisione (inc.

6B_772/2019). Infine, con sentenza 6B_1302/2019 del 16 gennaio 2020 il

Tribunale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso contro la decisione

del 4 ottobre 2019 con cui la Corte di appello e di revisione penale aveva

respinto un'istanza di rettifica della decisione del 16 maggio 2019 formulata da

RE 1 (inc. 17.2019.142).

B. Nel frattempo, ottenuta

il 28 dicembre 2018 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 15 gennaio 2019

CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Taverne per

ottenere il pagamento di fr. 3000.– quale risarcimen­to del torto morale e fr.

1500.– per il risarcimento del danno così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________1 dell'Ufficio di esecuzioni di

Luga­no. Chiamata a presentare osservazioni scritte, la convenuta ha postulato,

il 1° febbraio 2019, la sospensione della procedura in attesa dell'esito di

vari ricorsi da lei interposti al Tribunale federale sia in materia penale che

in quella civile. Il 5 aprile 2019 la Giudice di pace sup­plente __________ P__________

ha citato le parti al dibat­timento del 17 maggio successivo. Il 3 maggio 2019

la convenuta ha chiesto la ricusa di quella Giudice.

Alle prime arringhe del 17

maggio 2019, congiunte con un'analoga procedura promossa dalla Fiduciaria __________

SA nei confronti della convenuta (inc. 0002-2019-O), l'attore ha confermato le

sue domande mentre RE 1, oltre a ribadire come la causa non fosse matura per il

giudizio, ha chiesto all'attore di “motivare per quale motivo la richiesta è

avanzata sia dalla persona fisica che da quella giuridica” così come “su quale

base è fondato l'importo richiesto di fr. 3000.– quale torto morale”. In

replica l'attore ha precisato che la quantificazione del torto morale “è

avvenuta tenendo conto della gravità dell'offesa e degli altri fatti emergenti

dal procedimento penale, tenuto conto della vigente giurisprudenza”. In coda

all'udienza la Giudice di pace supplente ha comunicato alle parti che avrebbe

valutato il seguito della procedura e “qualora ritenesse la causa matura

emetterà una decisione”.

C. Statuendo con

sentenza del 18 settembre 2019 la Giudice di pace __________ P__________, nel

frattempo diventata titolare, ha parzialmente accolto la petizione condannando

la convenuta a versare all'attore fr. 1000.– per torto morale e fr. 1500.–

quale risarcimen­to dei danni, oltre interessi al 5% dal 19 settembre 2016. La

richiesta di rigetto dell'opposizione al menzionato PE è stata respinta. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.–, comprese quelle della procedura di

conciliazione, sono state poste per 1/5 a carico dell'attore e per 4/5 a carico

della convenuta. Non sono state assegnate ripetibili.

D. Contro la sentenza

appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2019

in cui chiede in estrema sintesi di riformare il giudizio impugnato nel senso

di respingere la petizione. Preso atto che il memoriale non era firmato in

originale, entro il termine fissato dal presidente di questa Camera la reclamante

ha firmato in originale il rimedio giuridico. Il 27 ottobre 2020 RE 1 ha

postulato una volta di più la ricusa del presidente di questa Camera. Invitato

a esprimersi sui “presupposti del risarcimento del danno e la riparazione del

torto morale” nelle sue osservazioni del 16 novembre 2020 CO 1 propone di dichiarare

inammissibile il reclamo o quanto meno di respingerlo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera

con reclamo en-tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 28 settembre

2019.

(cfr. tracciamento dell'invio

postale, agli atti, n. 98.__________). Consegnato

alla cancellaria del Tribunale d'appello il 28

ottobre 2019 e sanato con la

firma autogra­fa entro il termine fissato il 6 novembre successivo dal presiden­te

di questa Camera, il reclamo in esame

è per­tanto tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applica­zione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendoli rivedere

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

3.

Nelle

sue osservazioni al reclamo CO 1 lamenta l'assenza di domande di causa “che chiedano una qualsivoglia riforma o cassazione di

uno o più dispositivi della sentenza querelata”. Ora che un reclamo debba

contenere le conclusioni ed i motivi è indubbio. Le conclusioni di un reclamo devono

essere sì cassatorie ma anche riformatorie indicando le modifiche proposte

affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la

causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC. Le

domande devono essere chiare e precise, ossia enunciare esattamente quali sono

le modifiche richieste. Nel caso concreto, il reclamo non adempie simili

presupposti. Sta di fatto che un reclamo privo di formali conclusioni può

nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta

in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il

ricorrente intenda (nel medesimo senso CCR inc. 16.2019.15 del 25 maggio 2020

consid. 4). Nel caso in esame, dalla motivazione del reclamo emerge senza ombra

di dubbio che RE 1 vuole ottenere la reiezione della petizione. Il reclamo va

dunque interpretato di conseguen­za.

4.

RE

1.

chiede anzitutto di conoscere la

composizione della Corte giudicante e invita il presidente della Camera civile

dei reclami ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni

precedenti. Quest'ultima richiesta è stata reiterata il 27 ottobre 2020.

Come

noto all'interessata, per costante giurisprudenza, salvo circostanze specifiche,

le Camere civili del Tribunale d'appello non fanno precedere le loro decisioni

da una comunicazione circa la composizione ordinaria della Corte giudicante. Le

parti, in effetti, devono prendere in linea di conto che l'autorità giudiziaria

deciderà nella sua composizione ordinaria. Questo vale non solo per le parti

patrocinate da un avvocato, ma anche per le parti non rappresentate (cosiddetti

laici). La composizione della Camera civile dei reclami, per altro nota alla

ricorrente, è reperibile nel sito internet del Cantone Ticino. La domanda di “astensione”

del presidente della Camera civile dei reclami è inammissibile poiché formulata

in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi

dell'art. 47 cpv. 1 CPC. Per tacere del fatto che prima del procedimento in

esame questa Camera non ha mai trattato contenziosi in cui la reclamante è

stata coinvolta (l'incarto 16.2018.35 riguardava il marito P__________), dall'eventuale partecitazione a decisioni terminate

con un esito sfavorevole a una parte non può essere dedotta alcuna prevenzione.

Per il resto, l'interessata si limita a proferire accuse generiche, senza

sostanziarne alcuna. In tali circostanze, la domanda di astensione e il reclamo

possono essere giudicati anche dal presidente di questa Camera.

5.

La Giudice di pace ha dapprima ritenuto che la domanda

di ricu­sa formulata dalla convenuta nei suoi confronti non adempiva “i requisiti di

forma e contenuto” per essere considerata ricevibile. In seguito ha

accertato che la convenuta era stata dichiarata colpevole di diffamazione nei

confronti dell'attore, quantunque questi non avesse spiegato né allegato “in modo preciso

quali sarebbero stati gli effetti di tale diffamazione”. Inoltre, ha

soggiunto il primo giudice, la convenuta medesima non aveva contestato quanto

accaduto “né lo potrebbe vi­sto il decreto d'accusa”. A suo parere, quindi “non vi sono

motivi per non riconoscere all'attore il risarcimento ai sensi dell'art. 28a

cpv. 3 CC e 49 CO e possono giustificare in equità un'indennità per torto

morale di fr. 1000.–”. Quanto al risarcimen­to del danno, corrispondente

alla rifusione delle spese legali sostenute dall'attore per il procedimento

penale, essa ha accertato che quantunque questi chiedesse il rimborso di fr.

1500.– “pari a ¼ di fr. 6000.–”, la nota d'onorario del patrocinatore, incaricato

dall'attore e dalla Fiduciaria __________ SA, ammontava a fr. 8130.05

senza che fosse dato di capire come l'attore

“sia arrivato a suddividere in 4 parti l'onorario per le 4 distinte procedure”.

Ad ogni modo, essa ha epilogato, “visto

l'importo totale di fr. 8130.05 e che tutto sommato le argomentazioni e le

motivazioni dei coniugi sono sostanzialmente identiche, si può ritenere che

un'indennità per riconoscimento spese legali di fr. 1500.– sia corretta”.

6.

La

reclamante ribadisce in più punti di avere chiesto la ricusa della Giudice di

pace __________ P__________ per “evitare reiterate inadeguatezze procedurali” e

per essere incor­sa in varie violazioni procedurali. In realtà, la convenuta avrebbe

dovuto spiegare, con una motivazione

conforme alle esigenze dell'art. 321 cpv. 1 CPC, perché la sua istanza

di ricusa adempiva “i requisiti di

forma e contenuto” per essere considerata ricevibile e perché nel non

entrare nel merito di tale domanda il primo giudice sarebbe incorso in errore. Ciò

rende finanche irricevibile il reclamo. Ad ogni modo, è vero che dandosi domande di ricusa nei confronti dei Giudici di pace la

decisione spetta al Pretore della sede territoriale della Giudicatura di pace (art.

37.

cpv. 4 LOG). La reclamante disconosce tuttavia che esistono delle eccezioni

al principio secondo il quale, di regola, il giudice di cui è chiesta la ricusa

non dovrebbe partecipare alla decisione da rendere in merito. Come le è noto, la

giurisprudenza ammette infatti la possibilità per l'autorità di cui è postulata

la ricusa di statuire su domande prive di ogni fondamento, abusive o

manifestamente irricevibili, (cfr. anche Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,

2ª edizione, n. 5 ad art. 50), o ancora su domande di ricusa che

ripetono censure già proposte ed evase in senso sfavorevole all'istante, o basate

su altri motivi astrusi o fondate su pretesi errori commessi dai

magistrati ricusati.

Premesso

ciò, come si è appena accennato, atti procedurali, giusti o sbagliati che siano

o errori di apprezzamento compiuti da un magistrato non sono di per sé

suscettibili di fondare un'apparen­za oggettiva di prevenzione; essi vanno di

principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti,

tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri del magistrato,

potrebbero se del caso entrare in considerazione ai fini di una ricusa (DTF 143

IV 74 consid. 3.2). Estremi del genere non si scorgono nel caso specifico. Né

il fatto di far parte di un'associazione per

la pedagogia curativa e socioterapia antroposofica nel Ticino, che non consta

per altro avere scopo di lucro, costituisce un motivo di astensione, l'art. 19

cpv. 2 LOG applicandosi solo a magistrati a tempo pieno. In tali circostanze alla

Giudice di pace non può essere rimproverato di avere essa stessa giudicato la

lite senza avviare la formale procedura di ricusazio­ne. Per il resto,

rimostranze verso l'allora Giudice di pace titolare sono fuori tema nella

misura in cui __________ D__________ nemmeno è stata chiamata a statuire sulla

lite.

7.

Nella misura in cui

solleva la mancanza di una formazione giuridica di __________ P__________, la

reclamante si limita a un generico enunciato di principio inidoneo a

sostanziare l'ipotesi di un'incapacità di quella Giudice di pace a trattare il

caso con la dovuta indipendenza e a condurre il processo in modo equo. Del

resto, per tacere del fatto che non sussiste alcun diritto costituzionale a un

giudice con una formazione giuridica (DTF 134 I 16), non consta che la Giudice

di pace in questione, in carica da almeno sette anni, non sia in grado, grazie a conoscenze professionali e pratiche, di

formare la propria volontà in modo indipendente e di applicare correttamente il

diritto. Senza dimenticare che la Divisio­ne della giustizia

organizza corsi di aggiornamento per i giudici di pace, e che da alcuni anni,

come i suoi colleghi, essa può in ogni momento rivolgersi in caso di necessità

a ex magistrati per domande di carattere giuridico e organizzativo. Ne segue

che, nel caso concreto, l'operato della Giudice di pace non lede le garanzie

processuali prescritte dall'art. 30 cpv. 1 Cost.

8.

RE 1 rimprovera la mancata assunzione di prove da lei offerte

al dibattimento del 17 maggio 2019. A parte il fatto che dal verbale di

quell'udienza non risultano offerte di prove, dallo stesso si evince che dopo

la replica e la duplica, la Giudice di pace ha comunicato alle parti che sulla

scorta della documentazione prodotta, avrebbe emanato la decisione “qualora

ritenesse matura la causa”. La convenuta non ha reagito in quell'occasione né

successivamente. Ne segue che non si intravvedono violazioni del diritto della

parte all'assunzione di prove.

9.

Contrariamente

a quanto sostiene RE 1, agli atti figura la procura rilasciata da CO 1 all'avv.

PA 1 (doc. C) così come quella della Fiduciaria __________ SA al medesimo

legale (doc. C nell'inc. 0002-2019-O). Quanto al fatto che in altre procedure

giudiziarie l'avvocato PA 1 sia patrocinatore della Comunione dei

comproprietari della “__________”, della quale la convenuta fa parte, non si scorge un

conflitto d'interesse già per il fatto che l'insieme dei comproprietari, e a

maggior ragione un singolo condomino, non si identifica con la comunione, ma

costituisce un tutt'altro soggetto giuridico (DTF 145 III 126 consid. 4.3.3;

RtiD I-2019 pag. 533 consid. 3c; II-2008 pag. 662 consid. 3a).

10.

La reclamante, nell'invocare il principio della

presunzione d'innocenza, pare contestare il carattere definitivo della

decisione di condanna penale, anche perché essa ha presentato varie istan­ze di

revisione. In realtà, come si è detto in precedenza (sopra consid. A), il

ricorso al Tribunale federale del 19 ottobre 2018 contro la sentenza del 31

agosto 2018 con cui la Corte di appello e di revisione penale ha dichiarato

inammissibile, siccome tardivo, un appello di RE 1 contro un giudizio della

Pretura penale che la riconosceva autrice colpevole di ripetuta diffamazione è

stato dichiarato inammissibile con sentenza 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018.

Che l'interessata abbia introdotto svariate istanze di revisione contro l'atto

d'accusa o le sentenze della Corte di appello e di revisione penale o del

Tribunale federale, per altro tutte dichiarate inammissibili o respinte (sopra

consid. A), nulla muta al fatto che la condanna penale era passata in giudicato

e quindi definitiva. Per altro, il richiamo ad altre decisioni della Camera di

esecuzione e fallimenti e ad articoli della legge sull'esecuzione e fallimenti non

sono qui pertinenti poiché disciplinano altre questioni.

11.

RE

1.

pare rimettere in discussione il

giudizio penale sostenendo in sintesi che quanto da lei proferito nei confronti

dell'attore non costituisce una diffamazione in base all'art. 173 CP. Se non

che, l'interessata ha già tentato senza successo di contestare la diffamazione

mediante le vie di diritto previste dalla procedura penale. La Giudice di pace

poteva quindi riferirsi alle risultanze e agli accertamenti di fatto che

emergono nel processo penale. Posto che in prima sede la convenuta nemmeno ha

contestato tali risultanze né addotto altre prove, in questa sede essa si

limita a contrapporre la propria versione dei fatti e una personale interpretazione

delle proprie dichiarazioni ma non pretende che gli accertamenti del primo

giudice siano arbitrari ovvero manifestamente insostenibili. La reclamante, poi,

evidenzia tutta una serie di manchevolezze da parte dell'amministratore della “__________” ma

una volta di più essa argomenta fuori tema giacché in discussione non vi è

l'operato dell'amministratore della comproprietà per piani ma la questione di

sapere se essa debba risarcire il danno e rifondere il torto morale a seguito

alla lesione della personalità dell'attore.

12.

Relativamente al risarcimento del danno, consistente

nella quota di spese legali sostenute dall'attore in sede penale, la reclaman­te

lamenta una mancanza di un'adeguata motivazione (“non fornisce nemmeno i dettagli

per quanto concerne la motivazione di assegnazione degli importi per la

riparazione del … e risarcimento del danno di Frs. 1500.– rispetto

all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica”).

a) La

Giudice di pace ha nondimeno spiegato che pur non essendo in grado di capire

come l'attore fosse arrivato a suddividere in quattro la nota d'onorario emessa dal suo patrocinatore per le quattro

procedure che opponevano i suoi assistiti ai coniugi RE 1, “visto l'importo totale di fr. 8130.05 e che tutto

sommato le argomentazioni e le motivazioni dei coniugi sono sostanzialmente

identiche, si può ritenere che un'inden­nità per riconoscimento spese legali di

fr. 1500.– sia corret­ta”. Ancorché ai limiti inferiori, sotto questo profilo,

la decisione può ritenersi motivata.

b) Il

problema, a ben vedere, è che anche volendo considerare come la convenuta non

abbia contestato partitamente i fatti allegati dall'attore, le spese di

assistenza lega­le precedenti l'apertura di una causa civile, sempre che ciò

fosse necessario e opportuno, sono ripagate, di regola, con l'indennità per

ripetibili. Lo stesso principio vale per le spese di assistenza legale sostenute

in altri procedimenti, segnatamente in quelli penali. Se un tale procedimento permette

di ottenere ripetibili, anche se secondo una tariffa, non è più possibile far

valere un diritto al rimborso delle spese di assistenza in una successiva

azione di responsabilità civile (DTF 117 II 106 consid. 5). Detto altrimenti,

con l'assegnazione alla parte lesa di un'indennità per ripetibili, quella parte

non potrà far valere le spe­se di assistenza legale (come posta del danno) in

una successiva azione civile (DTF 133 II 363 consid. 4.1 con rinvii; sentenza 4A_674/2015

del 22 settembre 2016 consid. 2.3).

In un procedimento penale, l'accusatore privato può

far valere la rifusione delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento nei confronti dell'imputato (art. 433 cpv. 1 CPP). In tale ambito, la

parte vittoriosa deve sì accontentarsi di ripetibili calcolate secondo tariffa,

ma nel contempo è esonerata dal dover stabilire la colpa della controparte e l'entità

del suo danno (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre

2016.

consid. 3.2.2 con rinvio a DTF 112 Ib 356 consid. 3a). L'accusatore

privato non è invero obbligato a presentare una richiesta per ottene­re il

pagamento delle ripetibili (penali) dall'imputato. Egli può pertanto decidere

di rinunciare all'esercizio del suo diritto, ma ciò non lo legittima poi a

ottenere il risarcimento del corrispon­dente “danno” in una

successiva azione civile (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre

2016.

consid. 3.2.1). Il procedimento penale è pertanto l'unica sede in cui la

parte lesa può far valere il suo diritto al risarcimento da parte dell'imputato

per le spese necessarie sostenute nel procedimento (loc. cit. consid. 3.2.2; v. anche sentenza 6B_923/2015 del 24 maggio

2016.

consid. 5.2; v. anche II CCA sentenza inc. 12.2019.111 del 7 novembre 2019

consid. 6).

c) Nella

fattispecie, dalla decisione del 29 dicembre 2017 della Pretura penale nulla

risulta in merito a richieste di indennità per ripetibili, né esse sono state

assegnate. Nella misura in cui nel procedimento penale l'attore ha vinto la

causa e avrebbe potuto ottenere un'indennità per ripetibili, l'imputata essendo

stata condannata (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP), e che la nota professionale del

suo legale è pacificamente riconducibile al procedimento penale promosso nei

confronti dei coniugi RE 1 (doc. E), la successiva pretesa fatta valere in sede

civile non è più ammissibile. Non si disconosce che nel giudizio penale per le

pretese di natura civile l'accusatore privato è stato rinviato al competente foro,

ma nella nozione di “pretese civili” rientrano soltanto le pretese derivanti direttamente

dai reati in discussione, non per contro le

spese sostenute dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP (sentenza del Tribunale

federale 6B_1337/2019 del 9

dicembre 2019). Né

nella petizione l'attore ha mai allegato che parte delle spese esposte dal

proprio patrocinatore era state occasionate dalle pretese civile fatte valere

in ambito penale. Ne segue che nel riconoscere a livello civile la pretesa di

rifusione delle spese sostenute dall'attore nel procedimento penale, la Giudice

di pace ha erroneamente applicato il diritto. Su questo punto il reclamo si

rivela fondato.

13.

Per quel che è del torto morale, la reclamante lamenta

una volta di più una mancata motivazione, in particolare per quanto attiene gli

elementi che differenziano la lesione patita da una persona fisica da quella

patita da una persona giuridica (“non fornisce nemmeno i dettagli per quanto concerne la

motivazione di assegnazione degli importi per la riparazione del torto morale

di

Frs. 1000.– … rispetto all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica”). Il primo

giudice, dopo avere accertato che le diffamazioni proferite dai coniugi RE 1 “sono

indubbiamente rilevanti”, ha ritenuto che non vi sono motivi per non riconoscere

all'attore il risarcimento in virtù degli art. 28a cpv. 3 CC e 49 CO.

a) In sede civile, la riparazione del torto

morale per lesione della personalità menzionata dal­l'art. 28a

cpv. 3 CC è retta dall'art. 49 CO. Così, chi è illecitamente leso nella sua

personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa

non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di

riparazione morale (art. 49 cpv. 1 CO). Il giudice può anche sostituire o

aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione (art. 49 cpv. 2 CO).

Un risarcimento a tale titolo è giustificato unicamente qualora un'offesa

oggettivamente grave abbia causato alla vittima delle sofferenze che

oltrepassano gli inconvenienti inerenti a ogni vita in società. Non è

sufficiente invece che in base alla comune esperienza l'offesa possa comportare

una certa sofferenza. Spetta alla parte lesa allegare le circostanze fattuali

dalle quali dedurre la sua sofferenza (sentenza del Tribunale federale 5A_562/2018

22.

luglio 2019 consid. 5.2; v. anche DTF 131 II 26 consid. 12.1).

b) Nel

caso in esame, l'attore ha chiesto fr. 3000.– quale torto morale, “importo commisurato alle ripetute diffamazioni di cui

è stato vittima, commesse dalla convenuta e sanzionate penal­mente” (petizione

pag. 2). Chiamato dalla convenuta a indicare “su quale base è fondato l'importo

di fr. 3000.– quale torto morale”, l'attore in replica ha precisato che la

quantificazione è avvenuta “tenuto conto della gravità dell'offesa e degli

altri fatti emer­genti dal procedimento penale, tenuto conto della vigen­te

giurisprudenza” (verbale del 17 maggio 2019 pag. 1 in fi­ne). Se non che, così

esprimendosi, egli nemmeno ha allegato e, tanto meno dimostrato, le circostanze

dalle quali si desume, per la lesione patita, la sua personale sofferenza. (I

CCA, sentenza inc. 11.2013.88 del 16 settembre 2015, consid. 3a con rinvii; v.

anche RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7). Ora, che l’interessato possa avere

patito un certo pregiudizio in seguito alla vicenda è possibile. Ciò non basta

a dimostrare però una particolare sofferenza morale, ovvero quali effetti

concreti (angosce, travagli o tribolazioni) l'offesa abbia avuto sulla sua

persona. Egli non ha precisato, né comprovato, per esempio sulla base di

certificati medici, le sue sofferenze. Invano si cercherebbe nella petizione un'allegazione

circa la soggettiva gravità della lesione subìta dall'attore né dal fascicolo processuale

emergono elementi tali da dovere ammettere che la sua sofferenza sia stata

grave al punto di giustificare un risarcimento per torto morale dell'entità

richiesta. Non avendo fatto fronte al suo onere di allegazione, la convenuta

nemmeno era tenuta a contestarla. Nella misura in cui ha obbligato la convenuta

a versare all'attore fr. 1000.–, la Giudice di pace ha manifestamente ignorato

i presupposti per riconoscere la riparazione del torto morale. Ne segue che

anche al proposito, la decisione impugnata si rivela erra­ta.

14.

In

definitiva il reclamo si rivela fondato e soccorrendo le premes­se dell'art.

327.

cpv. 3 lett. b CPC, considerato che le condizioni per ammettere il

risarcimento del danno e la riparazione del torto morale non sono adempiute, la

decisione impugnata va riformata nel senso che la petizione deve essere

respinta. Le spe­se del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'attore

(art. 106 cpv. 1 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. Non entra in

linea di conto invece l'assegnazione di ripetibili, la convenuta essendosi potuta

difendere dinanzi alla Giudice di pace e avendo potuto reclamare davanti a

questa Camera senza ricorrere all'assistenza di un patrocinatore (art. 95 cpv.

3.

lett. b CPC). Né la reclamante ha reso verosimile di aver dovuto sopportare

costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno, ciò che potrebbe

legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è riformata come

segue:

1. La

petizione è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–,

compresa la tassa di giustizia della procedura di conciliazione, sono poste a

carico dell'attore. Non si assegnano ripetibili.

II. Le spese di reclamo di fr.

150.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico di AO 1.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.