16.2019.58
Risarcimento del danno (spese legali sostenute in un procedimento penale) e riparazione del torto morale
30 novembre 2020Italiano23 min
proprietà per piani situata sulla particella n. 345 RFD di __________ (“__________”) in cui RE 1 è comproprietaria in
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.58
Lugano
30 novembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 28 ottobre 2019 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 18 settembre
2019 dal Giudice di pace supplente del circolo di Taverne nella causa 0001-2019-O (risarcimento del danno e
torto morale) promossa nei suoi confronti con petizione del 15 gennaio 2018 da
CO
1
(patrocinato
dall' PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 29
dicembre 2017 la Giudice supplente della Pretura penale ha, in particolare,
riconosciuto RE 1 colpevole di ripetuta diffamazione nei confronti della
Fiduciaria __________ SA, e del suo direttore CO 1, amministratrice della
proprietà per piani situata sulla particella n. 345 RFD di __________ (“__________”) in cui RE 1 è comproprietaria in
ragione di un mezzo ciascuno con il marito RE 1 dell'unità n. __________0. RE 1
è stata condannata alla pena
pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 130.–, sospesa condizionalmente
per due anni, oltre a una multa di fr. 100.–. La Fiduciaria __________
SA e CO 1 sono stati rinviati al
foro civile per le loro pretese di natura civile. L'appello presentato da RE 1 contro
tale decisione è stato dichiarato inammissibile il 31 agosto 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale (inc. 17.2018.48).
Analoga decisione ha preso il Tribunale federale con la sentenza 6B_1060/2018 del
9 novembre 2018. Una domanda di revisione
presentata al Tribunale federale da RE 1 è stata respinta con decisione del 29
gennaio 2019 (inc. 6F_43/2018) e un'analoga domanda di revisione è stata
dichiarata inammissibile il 16 maggio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale (inc.
17.2018.208). Il 1° luglio 2019 il Tribunale federale ha nuovamente dichiarato
inammissibile un ricorso in materia penale contro quest'ultima decisione (inc.
6B_772/2019). Infine, con sentenza 6B_1302/2019 del 16 gennaio 2020 il
Tribunale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso contro la decisione
del 4 ottobre 2019 con cui la Corte di appello e di revisione penale aveva
respinto un'istanza di rettifica della decisione del 16 maggio 2019 formulata da
RE 1 (inc. 17.2019.142).
B. Nel frattempo, ottenuta
il 28 dicembre 2018 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 15 gennaio 2019
CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Taverne per
ottenere il pagamento di fr. 3000.– quale risarcimento del torto morale e fr.
1500.– per il risarcimento del danno così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________1 dell'Ufficio di esecuzioni di
Lugano. Chiamata a presentare osservazioni scritte, la convenuta ha postulato,
il 1° febbraio 2019, la sospensione della procedura in attesa dell'esito di
vari ricorsi da lei interposti al Tribunale federale sia in materia penale che
in quella civile. Il 5 aprile 2019 la Giudice di pace supplente __________ P__________
ha citato le parti al dibattimento del 17 maggio successivo. Il 3 maggio 2019
la convenuta ha chiesto la ricusa di quella Giudice.
Alle prime arringhe del 17
maggio 2019, congiunte con un'analoga procedura promossa dalla Fiduciaria __________
SA nei confronti della convenuta (inc. 0002-2019-O), l'attore ha confermato le
sue domande mentre RE 1, oltre a ribadire come la causa non fosse matura per il
giudizio, ha chiesto all'attore di “motivare per quale motivo la richiesta è
avanzata sia dalla persona fisica che da quella giuridica” così come “su quale
base è fondato l'importo richiesto di fr. 3000.– quale torto morale”. In
replica l'attore ha precisato che la quantificazione del torto morale “è
avvenuta tenendo conto della gravità dell'offesa e degli altri fatti emergenti
dal procedimento penale, tenuto conto della vigente giurisprudenza”. In coda
all'udienza la Giudice di pace supplente ha comunicato alle parti che avrebbe
valutato il seguito della procedura e “qualora ritenesse la causa matura
emetterà una decisione”.
C. Statuendo con
sentenza del 18 settembre 2019 la Giudice di pace __________ P__________, nel
frattempo diventata titolare, ha parzialmente accolto la petizione condannando
la convenuta a versare all'attore fr. 1000.– per torto morale e fr. 1500.–
quale risarcimento dei danni, oltre interessi al 5% dal 19 settembre 2016. La
richiesta di rigetto dell'opposizione al menzionato PE è stata respinta. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.–, comprese quelle della procedura di
conciliazione, sono state poste per 1/5 a carico dell'attore e per 4/5 a carico
della convenuta. Non sono state assegnate ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2019
in cui chiede in estrema sintesi di riformare il giudizio impugnato nel senso
di respingere la petizione. Preso atto che il memoriale non era firmato in
originale, entro il termine fissato dal presidente di questa Camera la reclamante
ha firmato in originale il rimedio giuridico. Il 27 ottobre 2020 RE 1 ha
postulato una volta di più la ricusa del presidente di questa Camera. Invitato
a esprimersi sui “presupposti del risarcimento del danno e la riparazione del
torto morale” nelle sue osservazioni del 16 novembre 2020 CO 1 propone di dichiarare
inammissibile il reclamo o quanto meno di respingerlo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera
con reclamo en-tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 28 settembre
2019.
(cfr. tracciamento dell'invio
postale, agli atti, n. 98.__________). Consegnato
alla cancellaria del Tribunale d'appello il 28
ottobre 2019 e sanato con la
firma autografa entro il termine fissato il 6 novembre successivo dal presidente
di questa Camera, il reclamo in esame
è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendoli rivedere
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
3.
Nelle
sue osservazioni al reclamo CO 1 lamenta l'assenza di domande di causa “che chiedano una qualsivoglia riforma o cassazione di
uno o più dispositivi della sentenza querelata”. Ora che un reclamo debba
contenere le conclusioni ed i motivi è indubbio. Le conclusioni di un reclamo devono
essere sì cassatorie ma anche riformatorie indicando le modifiche proposte
affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la
causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC. Le
domande devono essere chiare e precise, ossia enunciare esattamente quali sono
le modifiche richieste. Nel caso concreto, il reclamo non adempie simili
presupposti. Sta di fatto che un reclamo privo di formali conclusioni può
nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta
in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il
ricorrente intenda (nel medesimo senso CCR inc. 16.2019.15 del 25 maggio 2020
consid. 4). Nel caso in esame, dalla motivazione del reclamo emerge senza ombra
di dubbio che RE 1 vuole ottenere la reiezione della petizione. Il reclamo va
dunque interpretato di conseguenza.
4.
RE
1.
chiede anzitutto di conoscere la
composizione della Corte giudicante e invita il presidente della Camera civile
dei reclami ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni
precedenti. Quest'ultima richiesta è stata reiterata il 27 ottobre 2020.
Come
noto all'interessata, per costante giurisprudenza, salvo circostanze specifiche,
le Camere civili del Tribunale d'appello non fanno precedere le loro decisioni
da una comunicazione circa la composizione ordinaria della Corte giudicante. Le
parti, in effetti, devono prendere in linea di conto che l'autorità giudiziaria
deciderà nella sua composizione ordinaria. Questo vale non solo per le parti
patrocinate da un avvocato, ma anche per le parti non rappresentate (cosiddetti
laici). La composizione della Camera civile dei reclami, per altro nota alla
ricorrente, è reperibile nel sito internet del Cantone Ticino. La domanda di “astensione”
del presidente della Camera civile dei reclami è inammissibile poiché formulata
in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi
dell'art. 47 cpv. 1 CPC. Per tacere del fatto che prima del procedimento in
esame questa Camera non ha mai trattato contenziosi in cui la reclamante è
stata coinvolta (l'incarto 16.2018.35 riguardava il marito P__________), dall'eventuale partecitazione a decisioni terminate
con un esito sfavorevole a una parte non può essere dedotta alcuna prevenzione.
Per il resto, l'interessata si limita a proferire accuse generiche, senza
sostanziarne alcuna. In tali circostanze, la domanda di astensione e il reclamo
possono essere giudicati anche dal presidente di questa Camera.
5.
La Giudice di pace ha dapprima ritenuto che la domanda
di ricusa formulata dalla convenuta nei suoi confronti non adempiva “i requisiti di
forma e contenuto” per essere considerata ricevibile. In seguito ha
accertato che la convenuta era stata dichiarata colpevole di diffamazione nei
confronti dell'attore, quantunque questi non avesse spiegato né allegato “in modo preciso
quali sarebbero stati gli effetti di tale diffamazione”. Inoltre, ha
soggiunto il primo giudice, la convenuta medesima non aveva contestato quanto
accaduto “né lo potrebbe visto il decreto d'accusa”. A suo parere, quindi “non vi sono
motivi per non riconoscere all'attore il risarcimento ai sensi dell'art. 28a
cpv. 3 CC e 49 CO e possono giustificare in equità un'indennità per torto
morale di fr. 1000.–”. Quanto al risarcimento del danno, corrispondente
alla rifusione delle spese legali sostenute dall'attore per il procedimento
penale, essa ha accertato che quantunque questi chiedesse il rimborso di fr.
1500.– “pari a ¼ di fr. 6000.–”, la nota d'onorario del patrocinatore, incaricato
dall'attore e dalla Fiduciaria __________ SA, ammontava a fr. 8130.05
senza che fosse dato di capire come l'attore
“sia arrivato a suddividere in 4 parti l'onorario per le 4 distinte procedure”.
Ad ogni modo, essa ha epilogato, “visto
l'importo totale di fr. 8130.05 e che tutto sommato le argomentazioni e le
motivazioni dei coniugi sono sostanzialmente identiche, si può ritenere che
un'indennità per riconoscimento spese legali di fr. 1500.– sia corretta”.
6.
La
reclamante ribadisce in più punti di avere chiesto la ricusa della Giudice di
pace __________ P__________ per “evitare reiterate inadeguatezze procedurali” e
per essere incorsa in varie violazioni procedurali. In realtà, la convenuta avrebbe
dovuto spiegare, con una motivazione
conforme alle esigenze dell'art. 321 cpv. 1 CPC, perché la sua istanza
di ricusa adempiva “i requisiti di
forma e contenuto” per essere considerata ricevibile e perché nel non
entrare nel merito di tale domanda il primo giudice sarebbe incorso in errore. Ciò
rende finanche irricevibile il reclamo. Ad ogni modo, è vero che dandosi domande di ricusa nei confronti dei Giudici di pace la
decisione spetta al Pretore della sede territoriale della Giudicatura di pace (art.
37.
cpv. 4 LOG). La reclamante disconosce tuttavia che esistono delle eccezioni
al principio secondo il quale, di regola, il giudice di cui è chiesta la ricusa
non dovrebbe partecipare alla decisione da rendere in merito. Come le è noto, la
giurisprudenza ammette infatti la possibilità per l'autorità di cui è postulata
la ricusa di statuire su domande prive di ogni fondamento, abusive o
manifestamente irricevibili, (cfr. anche Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,
2ª edizione, n. 5 ad art. 50), o ancora su domande di ricusa che
ripetono censure già proposte ed evase in senso sfavorevole all'istante, o basate
su altri motivi astrusi o fondate su pretesi errori commessi dai
magistrati ricusati.
Premesso
ciò, come si è appena accennato, atti procedurali, giusti o sbagliati che siano
o errori di apprezzamento compiuti da un magistrato non sono di per sé
suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione; essi vanno di
principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti,
tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri del magistrato,
potrebbero se del caso entrare in considerazione ai fini di una ricusa (DTF 143
IV 74 consid. 3.2). Estremi del genere non si scorgono nel caso specifico. Né
il fatto di far parte di un'associazione per
la pedagogia curativa e socioterapia antroposofica nel Ticino, che non consta
per altro avere scopo di lucro, costituisce un motivo di astensione, l'art. 19
cpv. 2 LOG applicandosi solo a magistrati a tempo pieno. In tali circostanze alla
Giudice di pace non può essere rimproverato di avere essa stessa giudicato la
lite senza avviare la formale procedura di ricusazione. Per il resto,
rimostranze verso l'allora Giudice di pace titolare sono fuori tema nella
misura in cui __________ D__________ nemmeno è stata chiamata a statuire sulla
lite.
7.
Nella misura in cui
solleva la mancanza di una formazione giuridica di __________ P__________, la
reclamante si limita a un generico enunciato di principio inidoneo a
sostanziare l'ipotesi di un'incapacità di quella Giudice di pace a trattare il
caso con la dovuta indipendenza e a condurre il processo in modo equo. Del
resto, per tacere del fatto che non sussiste alcun diritto costituzionale a un
giudice con una formazione giuridica (DTF 134 I 16), non consta che la Giudice
di pace in questione, in carica da almeno sette anni, non sia in grado, grazie a conoscenze professionali e pratiche, di
formare la propria volontà in modo indipendente e di applicare correttamente il
diritto. Senza dimenticare che la Divisione della giustizia
organizza corsi di aggiornamento per i giudici di pace, e che da alcuni anni,
come i suoi colleghi, essa può in ogni momento rivolgersi in caso di necessità
a ex magistrati per domande di carattere giuridico e organizzativo. Ne segue
che, nel caso concreto, l'operato della Giudice di pace non lede le garanzie
processuali prescritte dall'art. 30 cpv. 1 Cost.
8.
RE 1 rimprovera la mancata assunzione di prove da lei offerte
al dibattimento del 17 maggio 2019. A parte il fatto che dal verbale di
quell'udienza non risultano offerte di prove, dallo stesso si evince che dopo
la replica e la duplica, la Giudice di pace ha comunicato alle parti che sulla
scorta della documentazione prodotta, avrebbe emanato la decisione “qualora
ritenesse matura la causa”. La convenuta non ha reagito in quell'occasione né
successivamente. Ne segue che non si intravvedono violazioni del diritto della
parte all'assunzione di prove.
9.
Contrariamente
a quanto sostiene RE 1, agli atti figura la procura rilasciata da CO 1 all'avv.
PA 1 (doc. C) così come quella della Fiduciaria __________ SA al medesimo
legale (doc. C nell'inc. 0002-2019-O). Quanto al fatto che in altre procedure
giudiziarie l'avvocato PA 1 sia patrocinatore della Comunione dei
comproprietari della “__________”, della quale la convenuta fa parte, non si scorge un
conflitto d'interesse già per il fatto che l'insieme dei comproprietari, e a
maggior ragione un singolo condomino, non si identifica con la comunione, ma
costituisce un tutt'altro soggetto giuridico (DTF 145 III 126 consid. 4.3.3;
RtiD I-2019 pag. 533 consid. 3c; II-2008 pag. 662 consid. 3a).
10.
La reclamante, nell'invocare il principio della
presunzione d'innocenza, pare contestare il carattere definitivo della
decisione di condanna penale, anche perché essa ha presentato varie istanze di
revisione. In realtà, come si è detto in precedenza (sopra consid. A), il
ricorso al Tribunale federale del 19 ottobre 2018 contro la sentenza del 31
agosto 2018 con cui la Corte di appello e di revisione penale ha dichiarato
inammissibile, siccome tardivo, un appello di RE 1 contro un giudizio della
Pretura penale che la riconosceva autrice colpevole di ripetuta diffamazione è
stato dichiarato inammissibile con sentenza 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018.
Che l'interessata abbia introdotto svariate istanze di revisione contro l'atto
d'accusa o le sentenze della Corte di appello e di revisione penale o del
Tribunale federale, per altro tutte dichiarate inammissibili o respinte (sopra
consid. A), nulla muta al fatto che la condanna penale era passata in giudicato
e quindi definitiva. Per altro, il richiamo ad altre decisioni della Camera di
esecuzione e fallimenti e ad articoli della legge sull'esecuzione e fallimenti non
sono qui pertinenti poiché disciplinano altre questioni.
11.
RE
1.
pare rimettere in discussione il
giudizio penale sostenendo in sintesi che quanto da lei proferito nei confronti
dell'attore non costituisce una diffamazione in base all'art. 173 CP. Se non
che, l'interessata ha già tentato senza successo di contestare la diffamazione
mediante le vie di diritto previste dalla procedura penale. La Giudice di pace
poteva quindi riferirsi alle risultanze e agli accertamenti di fatto che
emergono nel processo penale. Posto che in prima sede la convenuta nemmeno ha
contestato tali risultanze né addotto altre prove, in questa sede essa si
limita a contrapporre la propria versione dei fatti e una personale interpretazione
delle proprie dichiarazioni ma non pretende che gli accertamenti del primo
giudice siano arbitrari ovvero manifestamente insostenibili. La reclamante, poi,
evidenzia tutta una serie di manchevolezze da parte dell'amministratore della “__________” ma
una volta di più essa argomenta fuori tema giacché in discussione non vi è
l'operato dell'amministratore della comproprietà per piani ma la questione di
sapere se essa debba risarcire il danno e rifondere il torto morale a seguito
alla lesione della personalità dell'attore.
12.
Relativamente al risarcimento del danno, consistente
nella quota di spese legali sostenute dall'attore in sede penale, la reclamante
lamenta una mancanza di un'adeguata motivazione (“non fornisce nemmeno i dettagli
per quanto concerne la motivazione di assegnazione degli importi per la
riparazione del … e risarcimento del danno di Frs. 1500.– rispetto
all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica”).
a) La
Giudice di pace ha nondimeno spiegato che pur non essendo in grado di capire
come l'attore fosse arrivato a suddividere in quattro la nota d'onorario emessa dal suo patrocinatore per le quattro
procedure che opponevano i suoi assistiti ai coniugi RE 1, “visto l'importo totale di fr. 8130.05 e che tutto
sommato le argomentazioni e le motivazioni dei coniugi sono sostanzialmente
identiche, si può ritenere che un'indennità per riconoscimento spese legali di
fr. 1500.– sia corretta”. Ancorché ai limiti inferiori, sotto questo profilo,
la decisione può ritenersi motivata.
b) Il
problema, a ben vedere, è che anche volendo considerare come la convenuta non
abbia contestato partitamente i fatti allegati dall'attore, le spese di
assistenza legale precedenti l'apertura di una causa civile, sempre che ciò
fosse necessario e opportuno, sono ripagate, di regola, con l'indennità per
ripetibili. Lo stesso principio vale per le spese di assistenza legale sostenute
in altri procedimenti, segnatamente in quelli penali. Se un tale procedimento permette
di ottenere ripetibili, anche se secondo una tariffa, non è più possibile far
valere un diritto al rimborso delle spese di assistenza in una successiva
azione di responsabilità civile (DTF 117 II 106 consid. 5). Detto altrimenti,
con l'assegnazione alla parte lesa di un'indennità per ripetibili, quella parte
non potrà far valere le spese di assistenza legale (come posta del danno) in
una successiva azione civile (DTF 133 II 363 consid. 4.1 con rinvii; sentenza 4A_674/2015
del 22 settembre 2016 consid. 2.3).
In un procedimento penale, l'accusatore privato può
far valere la rifusione delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento nei confronti dell'imputato (art. 433 cpv. 1 CPP). In tale ambito, la
parte vittoriosa deve sì accontentarsi di ripetibili calcolate secondo tariffa,
ma nel contempo è esonerata dal dover stabilire la colpa della controparte e l'entità
del suo danno (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre
2016.
consid. 3.2.2 con rinvio a DTF 112 Ib 356 consid. 3a). L'accusatore
privato non è invero obbligato a presentare una richiesta per ottenere il
pagamento delle ripetibili (penali) dall'imputato. Egli può pertanto decidere
di rinunciare all'esercizio del suo diritto, ma ciò non lo legittima poi a
ottenere il risarcimento del corrispondente “danno” in una
successiva azione civile (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre
2016.
consid. 3.2.1). Il procedimento penale è pertanto l'unica sede in cui la
parte lesa può far valere il suo diritto al risarcimento da parte dell'imputato
per le spese necessarie sostenute nel procedimento (loc. cit. consid. 3.2.2; v. anche sentenza 6B_923/2015 del 24 maggio
2016.
consid. 5.2; v. anche II CCA sentenza inc. 12.2019.111 del 7 novembre 2019
consid. 6).
c) Nella
fattispecie, dalla decisione del 29 dicembre 2017 della Pretura penale nulla
risulta in merito a richieste di indennità per ripetibili, né esse sono state
assegnate. Nella misura in cui nel procedimento penale l'attore ha vinto la
causa e avrebbe potuto ottenere un'indennità per ripetibili, l'imputata essendo
stata condannata (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP), e che la nota professionale del
suo legale è pacificamente riconducibile al procedimento penale promosso nei
confronti dei coniugi RE 1 (doc. E), la successiva pretesa fatta valere in sede
civile non è più ammissibile. Non si disconosce che nel giudizio penale per le
pretese di natura civile l'accusatore privato è stato rinviato al competente foro,
ma nella nozione di “pretese civili” rientrano soltanto le pretese derivanti direttamente
dai reati in discussione, non per contro le
spese sostenute dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP (sentenza del Tribunale
federale 6B_1337/2019 del 9
dicembre 2019). Né
nella petizione l'attore ha mai allegato che parte delle spese esposte dal
proprio patrocinatore era state occasionate dalle pretese civile fatte valere
in ambito penale. Ne segue che nel riconoscere a livello civile la pretesa di
rifusione delle spese sostenute dall'attore nel procedimento penale, la Giudice
di pace ha erroneamente applicato il diritto. Su questo punto il reclamo si
rivela fondato.
13.
Per quel che è del torto morale, la reclamante lamenta
una volta di più una mancata motivazione, in particolare per quanto attiene gli
elementi che differenziano la lesione patita da una persona fisica da quella
patita da una persona giuridica (“non fornisce nemmeno i dettagli per quanto concerne la
motivazione di assegnazione degli importi per la riparazione del torto morale
di
Frs. 1000.– … rispetto all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica”). Il primo
giudice, dopo avere accertato che le diffamazioni proferite dai coniugi RE 1 “sono
indubbiamente rilevanti”, ha ritenuto che non vi sono motivi per non riconoscere
all'attore il risarcimento in virtù degli art. 28a cpv. 3 CC e 49 CO.
a) In sede civile, la riparazione del torto
morale per lesione della personalità menzionata dall'art. 28a
cpv. 3 CC è retta dall'art. 49 CO. Così, chi è illecitamente leso nella sua
personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa
non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di
riparazione morale (art. 49 cpv. 1 CO). Il giudice può anche sostituire o
aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione (art. 49 cpv. 2 CO).
Un risarcimento a tale titolo è giustificato unicamente qualora un'offesa
oggettivamente grave abbia causato alla vittima delle sofferenze che
oltrepassano gli inconvenienti inerenti a ogni vita in società. Non è
sufficiente invece che in base alla comune esperienza l'offesa possa comportare
una certa sofferenza. Spetta alla parte lesa allegare le circostanze fattuali
dalle quali dedurre la sua sofferenza (sentenza del Tribunale federale 5A_562/2018
22.
luglio 2019 consid. 5.2; v. anche DTF 131 II 26 consid. 12.1).
b) Nel
caso in esame, l'attore ha chiesto fr. 3000.– quale torto morale, “importo commisurato alle ripetute diffamazioni di cui
è stato vittima, commesse dalla convenuta e sanzionate penalmente” (petizione
pag. 2). Chiamato dalla convenuta a indicare “su quale base è fondato l'importo
di fr. 3000.– quale torto morale”, l'attore in replica ha precisato che la
quantificazione è avvenuta “tenuto conto della gravità dell'offesa e degli
altri fatti emergenti dal procedimento penale, tenuto conto della vigente
giurisprudenza” (verbale del 17 maggio 2019 pag. 1 in fine). Se non che, così
esprimendosi, egli nemmeno ha allegato e, tanto meno dimostrato, le circostanze
dalle quali si desume, per la lesione patita, la sua personale sofferenza. (I
CCA, sentenza inc. 11.2013.88 del 16 settembre 2015, consid. 3a con rinvii; v.
anche RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7). Ora, che l’interessato possa avere
patito un certo pregiudizio in seguito alla vicenda è possibile. Ciò non basta
a dimostrare però una particolare sofferenza morale, ovvero quali effetti
concreti (angosce, travagli o tribolazioni) l'offesa abbia avuto sulla sua
persona. Egli non ha precisato, né comprovato, per esempio sulla base di
certificati medici, le sue sofferenze. Invano si cercherebbe nella petizione un'allegazione
circa la soggettiva gravità della lesione subìta dall'attore né dal fascicolo processuale
emergono elementi tali da dovere ammettere che la sua sofferenza sia stata
grave al punto di giustificare un risarcimento per torto morale dell'entità
richiesta. Non avendo fatto fronte al suo onere di allegazione, la convenuta
nemmeno era tenuta a contestarla. Nella misura in cui ha obbligato la convenuta
a versare all'attore fr. 1000.–, la Giudice di pace ha manifestamente ignorato
i presupposti per riconoscere la riparazione del torto morale. Ne segue che
anche al proposito, la decisione impugnata si rivela errata.
14.
In
definitiva il reclamo si rivela fondato e soccorrendo le premesse dell'art.
327.
cpv. 3 lett. b CPC, considerato che le condizioni per ammettere il
risarcimento del danno e la riparazione del torto morale non sono adempiute, la
decisione impugnata va riformata nel senso che la petizione deve essere
respinta. Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'attore
(art. 106 cpv. 1 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. Non entra in
linea di conto invece l'assegnazione di ripetibili, la convenuta essendosi potuta
difendere dinanzi alla Giudice di pace e avendo potuto reclamare davanti a
questa Camera senza ricorrere all'assistenza di un patrocinatore (art. 95 cpv.
3.
lett. b CPC). Né la reclamante ha reso verosimile di aver dovuto sopportare
costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno, ciò che potrebbe
legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è riformata come
segue:
1. La
petizione è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–,
compresa la tassa di giustizia della procedura di conciliazione, sono poste a
carico dell'attore. Non si assegnano ripetibili.
II. Le spese di reclamo di fr.
150.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico di AO 1.
III. Notificazione a:
–
;
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.