16.2019.59
Risarcimento del danno (spese legali sostenute in un procedimento penale) e riparazione del torto morale
30 novembre 2020Italiano23 min
piani situata sulla particella n. 345 RFD di __________ (“__________”) in cui RE 1 è comproprietaria in
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.59
Lugano
30 novembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 28 ottobre 2019 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 18 settembre
2019 dal Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa 0002-2019-O (risarcimento del danno e torto morale)
promossa nei suoi confronti con petizione del 15 gennaio 2018
dalla
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 29
dicembre 2017 la Giudice supplente della Pretura penale ha, in particolare,
riconosciuto RE 1 colpevole di ripetuta diffamazione nei confronti della CO 1,
e del suo direttore __________ B__________, amministratrice della proprietà per
piani situata sulla particella n. 345 RFD di __________ (“__________”) in cui RE 1 è comproprietaria in
ragione di un mezzo ciascuno con il marito RE 1 dell'unità n. __________0. RE 1
è stata condannata alla pena
pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 130.–, sospesa condizionalmente
per due anni, oltre a una multa di fr. 100.–. La CO 1 e __________ B__________
sono stati rinviati al foro civile
per le loro pretese di natura civile. L'appello presentato da RE 1 contro tale
decisione è stato dichiarato inammissibile il 31 agosto 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale (inc. 17.2018.48). Analoga decisione ha preso il Tribunale
federale con la sentenza 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018. Una domanda di revisione presentata al Tribunale
federale da RE 1 è stata respinta con decisione del 29 gennaio 2019 (inc.
6F_43/2018) e un'analoga domanda di revisione è stata dichiarata
inammissibile il 16 maggio 2019 dalla Corte
di appello e di revisione penale (inc. 17.2018.208). Il 1° luglio 2019
il Tribunale federale ha nuovamente dichiarato inammissibile un ricorso in
materia penale contro quest'ultima decisione (inc. 6B_772/2019). Infine, con
sentenza 6B_1302/2019 del 16 gennaio 2020 il Tribunale federale ha dichiarato
irricevibile un ricorso contro la decisione del 4 ottobre 2019 con cui la Corte
di appello e di revisione penale aveva respinto un'istanza di rettifica della
decisione del 16 maggio 2019 formulata da RE 1 (inc. 17.2019.142).
B. Nel frattempo, ottenuta
il 28 dicembre 2018 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 15 gennaio 2019
__________ B__________ ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo
di Taverne per ottenere il pagamento di fr. 3000.– quale risarcimento del
torto morale e fr. 1500.– per il risarcimento del danno così come il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________3
dell'Ufficio di esecuzioni di Lugano. Chiamata a presentare osservazioni
scritte, la convenuta ha postulato, il 1° febbraio 2019, la sospensione della
procedura in attesa dell'esito di vari ricorsi da lei interposti al Tribunale
federale sia in materia penale che in quella civile. Il 5 aprile 2019 la
Giudice di pace supplente __________ P__________ ha citato le parti al dibattimento
del 17 maggio successivo. Il 3 maggio 2019 la convenuta ha chiesto la ricusa di
quella Giudice.
Alle prime arringhe del 17
maggio 2019, congiunte con un'analoga procedura promossa dalla CO 1 nei
confronti della convenuta (inc. 0001-2019-O), l'attrice ha confermato le sue
domande mentre RE 1, oltre a ribadire come la causa non fosse matura per il
giudizio, ha chiesto all'attrice di “motivare per quale motivo la richiesta .
avanzata sia dalla persona fisica che da quella giuridica” così come “su quale
base è fondato l'importo richiesto di fr. 3000.– quale torto morale”. In
replica l'attrice ha precisato che la quantificazione del torto morale “è
avvenuta tenendo conto della gravità dell'offesa e degli altri fatti emergenti
dal procedimento penale, tenuto conto della vigente giurisprudenza”. In coda
all'udienza la Giudice di pace supplente ha comunicato alle parti che avrebbe
valutato il seguito della procedura e “qualora ritenesse la causa matura
emetterà una decisione”.
C. Statuendo con
sentenza del 18 settembre 2019 la Giudice di pace __________ P__________, nel
frattempo diventata titolare, ha parzialmente accolto la petizione condannando
la convenuta a versare all'attrice fr. 1000.– per torto morale e fr. 1500.–
quale risarcimento dei danni, oltre interessi al 5% dal 19 settembre 2016. La
richiesta di rigetto dell'opposizione al menzionato PE è stata respinta. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.–, comprese quelle della procedura di
conciliazione, sono state poste per 1/5 a carico dell'attrice e per 4/5 a
carico della convenuta. Non sono state assegnate ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2019
in cui chiede in estrema sintesi di riformare il giudizio impugnato nel senso
di respingere la petizione. Preso atto che il memoriale non era firmato in
originale, entro il termine fissato dal presidente di questa Camera la reclamante
ha firmato in originale il rimedio giuridico. Il 27 ottobre 2020 RE 1 ha
postulato una volta di più la ricusa del presidente di questa Camera. Invitato
a esprimersi sui “presupposti del risarcimento del danno e la riparazione del
torto morale” nelle sue osservazioni del 16 novembre 2020 la CO 1 propone di dichiarare
inammissibile il reclamo o quanto meno di respingerlo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera
con reclamo en-tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 28
settembre 2019 (cfr. tracciamento dell'invio postale, agli atti, n. 98.__________).
Consegnato alla cancellaria del
Tribunale d'appello il 28 ottobre 2019 e sanato con la firma autografa entro il termine fissato il
6.
novembre successivo dal presidente di questa Camera, il reclamo in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendoli rivedere
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
3.
Nelle
sue osservazioni al reclamo __________ B__________ lamenta l'assenza di domande
di causa “che chiedano una qualsivoglia
riforma o cassazione di uno o più dispositivi della sentenza querelata”. Ora
che un reclamo debba contenere le conclusioni ed i motivi è indubbio. Le
conclusioni di un reclamo devono essere sì cassatorie ma anche riformatorie
indicando le modifiche proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa
statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio nel senso
dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC. Le domande devono essere chiare e precise,
ossia enunciare esattamente quali sono le modifiche richieste. Nel caso
concreto, il reclamo non adempie simili presupposti. Sta di fatto che un reclamo
privo di formali conclusioni può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua
motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata,
emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda (nel medesimo senso CCR
inc. 16.2019.15 del 25 maggio 2020 consid. 4). Nel caso in esame, dalla
motivazione del reclamo emerge senza ombra di dubbio che RE 1 vuole ottenere la
reiezione della petizione. Il reclamo va dunque interpretato di conseguenza.
4.
RE
1.
chiede anzitutto di conoscere la
composizione della Corte giudicante e invita il presidente della Camera civile
dei reclami ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni
precedenti. Quest'ultima richiesta è stata reiterata il 27 ottobre 2020.
Come
noto all'interessata, per costante giurisprudenza, salvo circostanze
specifiche, le Camere civili del Tribunale d'appello non fanno precedere le loro
decisioni da una comunicazione circa la composizione ordinaria della Corte
giudicante. Le parti, in effetti, devono prendere in linea di conto che
l'autorità giudiziaria deciderà nella sua composizione ordinaria. Questo vale
non solo per le parti patrocinate da un avvocato, ma anche per le parti non rappresentate
(cosiddetti laici). La composizione della Camera civile dei reclami, per altro
nota alla ricorrente, è reperibile nel sito internet del Cantone Ticino. La
domanda di “astensione” del presidente della Camera civile dei reclami è
inammissibile poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo
di ricusazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CPC. Per tacere del fatto che prima
del procedimento in esame questa Camera non ha mai trattato contenziosi in cui
la reclamante è stata coinvolta (l'incarto 16.2018.35 riguardava il marito
Paolo), dall'eventuale partecipazione a decisioni terminate con un esito
sfavorevole a una parte non può essere dedotta alcuna prevenzione. Per il
resto, l'interessata si limita a proferire accuse generiche, senza sostanziarne
alcuna. In tali circostanze, la domanda di astensione e il reclamo possono essere
giudicati anche dal presidente di questa Camera.
5.
La Giudice di pace ha dapprima ritenuto che la domanda
di ricusa formulata dalla convenuta nei suoi confronti non adempiva “i requisiti di
forma e contenuto” per essere considerata ricevibile. In seguito ha
accertato che la convenuta era stata dichiarata colpevole di diffamazione nei
confronti dell'attrice quantunque essa non avesse spiegato né allegato “in modo preciso
quali sarebbero stati gli effetti di tale diffamazione”. Inoltre, ha
soggiunto il primo giudice, la convenuta medesima non aveva contestato quanto
accaduto “né lo potrebbe visto il decreto d'accusa”. A suo parere, quindi “non vi sono
motivi per non riconoscere all'attrice il risarcimento ai sensi dell'art. 28a
cpv. 3 CC e 49 CO e possono giustificare in equità un'indennità per torto
morale di fr. 1000.–”. Quanto al risarcimento del danno, corrispondente
alla rifusione delle spese legali sostenute dall'attrice per il procedimento
penale, essa ha accertato che quantunque questa chiedesse il rimborso di fr.
1500.– “pari a ¼ di fr. 6000.–”, la nota d'onorario del patrocinatore, incaricato
dall'attrice e da __________ B__________, ammontava a fr. 8130.05 senza
che fosse dato di capire come l'attrice “sia
arrivata a suddividere in 4 parti l'onorario per le 4 distinte procedure”. Ad
ogni modo, essa ha epilogato, “visto
l'importo totale di fr. 8130.05 e che tutto sommato le argomentazioni e le
motivazioni dei coniugi sono sostanzialmente identiche, si può ritenere che
un'indennità per riconoscimento spese legali di
fr. 1500.– sia corretta”.
6.
La
reclamante ribadisce in più punti di avere chiesto la ricusa della Giudice di
pace __________ P__________ per “evitare reiterate inadeguatezze procedurali” e
per essere incorsa in varie violazioni procedurali. In realtà, la convenuta avrebbe
dovuto spiegare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 321 cpv. 1 CPC, perché la sua
istanza di ricusa adempiva “i requisiti di
forma e contenuto” per essere considerata ricevibile e perché nel non
entrare nel merito di tale domanda il primo giudice sarebbe incorso in errore. Ciò
rende finanche irricevibile il reclamo. Ad ogni modo, è vero che dandosi domande di ricusa nei confronti dei Giudici di pace la
decisione spetta al Pretore della sede territoriale della Giudicatura di pace
(art. 37 cpv. 4 LOG). La reclamante disconosce tuttavia che esistono delle
eccezioni al principio secondo il quale, di regola, il giudice di cui è chiesta
la ricusa non dovrebbe partecipare alla decisione da rendere in merito. Come le
è noto, la giurisprudenza ammette infatti la possibilità per l'autorità di cui
è postulata la ricusa di statuire su domande prive di ogni fondamento, abusive
o manifestamente irricevibili, (cfr. anche Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,
2ª edizione, n. 5 ad art. 50), o ancora su domande di ricusa che
ripetono censure già proposte ed evase in senso sfavorevole all'istante, o basate
su altri motivi astrusi o fondate su pretesi errori commessi dai
magistrati ricusati.
Premesso
ciò, come si è appena accennato, atti procedurali, giusti o sbagliati che siano
o errori di apprezzamento compiuti da un magistrato non sono di per sé
suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione; essi vanno di
principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti,
tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri del magistrato,
potrebbero se del caso entrare in considerazione ai fini di una ricusa (DTF 143
IV 74 consid. 3.2). Estremi del genere non si scorgono nel caso specifico. Né
il fatto di far parte di un'associazione per
la pedagogia curativa e socioterapia antroposofica nel Ticino, che non consta
per altro avere scopo di lucro, costituisce un motivo di astensione, l'art. 19
cpv. 2 LOG applicandosi solo a magistrati a tempo pieno. In tali circostanze
alla Giudice di pace non può essere rimproverato di avere essa stessa giudicato
la lite senza avviare la formale procedura di ricusazione. Per il resto,
rimostranze verso l'allora Giudice di pace titolare sono fuori tema nella
misura in cui __________ D__________ nemmeno è stata chiamata a statuire sulla
lite.
7.
Nella misura in cui
solleva la mancanza di una formazione giuridica di __________ P__________, la
reclamante si limita a un generico enunciato di principio inidoneo a
sostanziare l'ipotesi di un'incapacità di quella Giudice di pace a trattare il
caso con la dovuta indipendenza e a condurre il processo in modo equo. Del
resto, per tacere del fatto che non sussiste alcun diritto costituzionale a un
giudice con una formazione giuridica (DTF 134 I 16), non consta che la Giudice
di pace in questione, in carica da almeno sette anni, non sia in grado, grazie a conoscenze professionali e pratiche, di
formare la propria volontà in modo indipendente e di applicare correttamente il
diritto. Senza dimenticare che la Divisione della giustizia
organizza corsi di aggiornamento per i giudici di pace, e che da alcuni anni,
come i suoi colleghi, essa può in ogni momento rivolgersi in caso di necessità
a ex magistrati per domande di carattere giuridico e organizzativo. Ne segue
che, nel caso concreto, l'operato della Giudice di pace non lede le garanzie
processuali prescritte dall'art. 30 cpv. 1 Cost.
8.
RE 1 rimprovera la mancata assunzione di prove da lei offerte
al dibattimento del 17 maggio 2019. A parte il fatto che dal verbale di quell'udienza
non risultano offerte di prove, dallo stesso si evince che dopo la replica e la
duplica, la Giudice di pace ha comunicato alle parti che sulla scorta della
documentazione prodotta, avrebbe emanato la decisione “qualora ritenesse matura
la causa”. La convenuta non ha reagito in quell'occasione né successivamente.
Ne segue che non si intravvedono violazioni del diritto della parte
all'assunzione di prove.
9.
Contrariamente
a quanto sostiene RE 1, agli atti figura la procura rilasciata dalla CO 1 all'avv.
PA 1 (doc. C) così come quella di __________ B__________ al medesimo legale
(doc. C nell'inc. 0001-2019-O). Quanto al fatto che in altre procedure
giudiziarie l'avvocato PA 1 sia patrocinatore della Comunione dei
comproprietari della “__________”, della quale la convenuta fa parte, non si scorge un
conflitto d'interesse già per il fatto che l'insieme dei comproprietari, e a
maggior ragione un singolo condomino, non si identifica con la comunione, ma
costituisce un tutt'altro soggetto giuridico (DTF 145 III 126 consid. 4.3.3;
RtiD I-2019 pag. 533 consid. 3c; II-2008 pag. 662 consid. 3a).
10.
La reclamante, nell'invocare il principio della
presunzione d'innocenza, pare contestare il carattere definitivo della
decisione di condanna penale, anche perché essa ha presentato varie istanze di
revisione. In realtà, come si è detto in precedenza (sopra consid. A), il
ricorso al Tribunale federale del 19 ottobre 2018 contro la sentenza del 31
agosto 2018 con cui la Corte di appello e di revisione penale ha dichiarato
inammissibile, siccome tardivo, un appello di RE 1 contro un giudizio della
Pretura penale che la riconosceva autrice colpevole di ripetuta diffamazione, è
stato dichiarato inammissibile con sentenza 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018.
Che l'interessata abbia introdotto svariate istanze di revisione contro l'atto
d'accusa o le sentenze della Corte di appello e di revisione penale o del
Tribunale federale, per altro tutte dichiarate inammissibili o respinte (sopra
consid. A), nulla muta al fatto che la condanna penale era passata in giudicato
e quindi definitiva. Per altro, il richiamo ad altre decisioni della Camera di
esecuzione e fallimenti e ad articoli della legge sull'esecuzione e fallimenti non
sono qui pertinenti poiché disciplinano altre questioni.
11.
RE
1.
pare rimettere in discussione il
giudizio penale sostenendo in sintesi che quanto da lei proferito nei confronti
dell'attrice non costituisce una diffamazione in base all'art. 173 CP. Se non
che, l'interessata ha già tentato senza successo di contestare la diffamazione
mediante le vie di diritto previste dalla procedura penale. La Giudice di pace
poteva quindi riferirsi alle risultanze e agli accertamenti di fatto che
emergono nel processo penale. Posto che in prima sede la convenuta nemmeno ha
contestato tali risultanze né addotto altre prove, in questa sede essa si
limita a contrapporre la propria versione dei fatti e una personale
interpretazione delle proprie dichiarazioni ma non pretende che gli
accertamenti del primo giudice siano arbitrari ovvero manifestamente
insostenibili. La reclamante, poi, evidenzia tutta una serie di manchevolezze
da parte dell'amministratore della “__________” ma una volta di più essa argomenta fuori tema
giacché in discussione non vi è l'operato dell'amministratore della
comproprietà per piani ma la questione di sapere se essa debba risarcire il
danno e rifondere il torto morale a seguito alla lesione della personalità
dell'attrice.
12.
Relativamente al risarcimento del danno, consistente
nella quota di spese legali sostenute dall'attrice in sede penale, la reclamante
lamenta la mancanza di un'adeguata motivazione (“non fornisce nemmeno i dettagli
per quanto concerne la motivazione di assegnazione degli importi per la
riparazione del … e risarcimento del danno di Frs. 1500.– rispetto
all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica”).
a) La
Giudice di pace ha nondimeno spiegato che pur non essendo in grado di capire
come l'attrice fosse arrivata a suddividere in quattro la nota d'onorario emessa dal suo patrocinatore per le quattro
procedure che opponevano i suoi assistiti ai coniugi RE 1, “visto l'importo totale di fr. 8130.05 e che tutto
sommato le argomentazioni e le motivazioni dei coniugi sono sostanzialmente
identiche, si può ritenere che un'indennità per riconoscimento spese legali di
fr. 1500.– sia corretta”. Ancorché ai limiti inferiori, sotto questo profilo,
la decisione può ritenersi motivata.
b) Il
problema, a ben vedere, è che anche volendo considerare come la convenuta non
abbia contestato partitamente i fatti allegati dall'attrice, le spese di
assistenza legale precedenti l'apertura di una causa civile, sempre che ciò
fosse necessario e opportuno, sono ripagate, di regola, con l'indennità per
ripetibili. Lo stesso principio vale per le spese di assistenza legale sostenute
in altri procedimenti, segnatamente in quelli penali. Se un tale procedimento permette
di ottenere ripetibili, anche se secondo una tariffa, non è più possibile far
valere un diritto al rimborso delle spese di assistenza in una successiva
azione di responsabilità civile (DTF 117 II 106 consid. 5). Detto altrimenti,
con l'assegnazione alla parte lesa di un'indennità per ripetibili, quella parte
non potrà far valere le spese di assistenza legale (come posta del danno) in
una successiva azione civile (DTF 133 II 363 consid. 4.1 con rinvii; sentenza 4A_674/2015
del 22 settembre 2016 consid. 2.3).
In un procedimento penale, l'accusatore privato può
far valere la rifusione delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento nei confronti dell'imputato (art. 433 cpv. 1 CPP). In tale ambito, la parte
vittoriosa deve sì accontentarsi di ripetibili calcolate secondo tariffa, ma nel
contempo è esonerata dal dover stabilire la colpa della controparte e l'entità
del suo danno (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre
2016.
consid. 3.2.2 con rinvio a DTF 112 Ib 356 consid. 3a). L'accusatore
privato non è invero obbligato a presentare una richiesta per ottenere il
pagamento delle ripetibili (penali) dall'imputato. Egli può pertanto decidere
di rinunciare all'esercizio del suo diritto, ma ciò non lo legittima poi a
ottenere il risarcimento del corrispondente “danno” in una
successiva azione civile (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre
2016.
consid. 3.2.1). Il procedimento penale è pertanto l'unica sede in cui la parte
lesa può far valere il suo diritto al risarcimento da parte dell'imputato per
le spese necessarie sostenute nel procedimento (loc. cit. consid. 3.2.2; v. anche sentenza 6B_923/2015 del 24 maggio
2016.
consid. 5.2; v. anche II CCA sentenza inc. 12.2019.111 del 7 novembre 2019
consid. 6).
c) Nella
fattispecie, dalla decisione del 29 dicembre 2017 della Pretura penale nulla
risulta in merito a richieste di indennità per ripetibili, né esse sono state
assegnate. Nella misura in cui nel procedimento penale l'attrice ha vinto la
causa e avrebbe potuto ottenere un'indennità per ripetibili, l'imputata
essendo stata condannata (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP), e che la nota
professionale del suo legale è pacificamente riconducibile al procedimento
penale promosso nei confronti dei coniugi RE 1 (doc. E), la successiva pretesa
fatta valere in sede civile non è più ammissibile. Non si disconosce che nel
giudizio penale per le pretese di natura civile l'accusatore privato è stato
rinviato al competente foro, ma nella nozione di “pretese civili” rientrano
soltanto le pretese derivanti direttamente dai reati in discussione, non per contro le spese sostenute dall'accusatore
privato nel procedimento penale giusta l'art.
433.
CPP (sentenza del Tribunale federale 6B_1337/2019 del 9
dicembre
2019). Né nella petizione l'attrice ha mai allegato che le spese esposte dal
proprio patrocinatore erano state in parte occasionate dalle pretese civile
fatte valere in ambito penale. Ne segue che nel riconoscere a livello civile la
pretesa di rifusione delle spese sostenute dall'attrice nel procedimento
penale, la Giudice di pace ha erroneamente applicato il diritto. Su questo
punto il reclamo si rivela fondato.
13.
Per quel che è del torto morale, la reclamante lamenta
una volta di più una mancata motivazione, in particolare per quanto attiene gli
elementi che differenziano la lesione patita da una persona fisica da quella
patita da una persona giuridica (“non fornisce nemmeno i dettagli per quanto concerne la
motivazione di assegnazione degli importi per la riparazione del torto morale
di
Frs. 1000.– … rispetto all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica”). Il primo
giudice, dopo avere accertato che le diffamazioni proferite dai coniugi RE 1 “sono
indubbiamente rilevanti”, ha ritenuto che non vi sono motivi per non
riconoscere all'attrice il risarcimento in virtù degli art. 28a cpv. 3
CC e 49 CO.
a) In sede civile, la riparazione del torto
morale per lesione della personalità menzionata dall'art. 28a
cpv. 3 CC è retta dall'art. 49 CO. Così, chi è illecitamente leso nella sua
personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa
non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di
riparazione morale (art. 49 cpv. 1 CO). Il giudice può anche sostituire o
aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione (art. 49 cpv. 2 CO).
Un risarcimento a tale titolo è giustificato unicamente qualora un'offesa
oggettivamente grave abbia causato alla vittima delle sofferenze che
oltrepassano gli inconvenienti inerenti a ogni vita in società. Non è
sufficiente invece che in base alla comune esperienza l'offesa possa comportare
una certa sofferenza. Spetta alla parte lesa allegare le circostanze fattuali
dalle quali dedurre la sua sofferenza (sentenza del Tribunale federale 5A_562/2018
22.
luglio 2019 consid. 5.2; v. anche DTF 131 II 26 consid. 12.1). Contrariamente a quanto sembra sostenere la
reclamante, poi, anche una persona
giuridica, quale una società anonima, può chiedere in via giudiziale la
riparazione del torto morale in applicazione dell'art. 49 CO (DTF 138 III 341
consid. 6.1).
b) Nel
caso in esame, l'attrice ha chiesto fr. 3000.– quale torto morale, “importo commisurato alle ripetute diffamazioni di cui
è stato vittima, commesse dalla convenuta e sanzionate penalmente” (petizione
pag. 2). Chiamata dalla convenuta a indicare “su quale base è fondato l'importo
di fr. 3000.– quale torto morale”, l'attrice in replica ha precisato che la
quantificazione è avvenuta “tenuto conto della gravità dell'offesa e degli altri
fatti emergenti dal procedimento penale, tenuto conto della vigente
giurisprudenza” (verbale del 17 maggio 2019 pag. 1 in fine). Se non che, così esprimendosi,
essa nemmeno ha allegato e, tanto meno dimostrato, le circostanze dalle quali
si desume, per la lesione patita, la sua personale sofferenza. (I CCA, sentenza
inc. 11.2013.88 del 16 settembre 2015, consid. 3a con rinvii; v. anche RtiD
II-2004 pag. 527 consid. 7). Ora, che l’interessata possa avere patito un certo
pregiudizio in seguito alla vicenda è possibile. Ciò non basta a dimostrare
però una particolare sofferenza morale. Invano si cercherebbe nella petizione un'allegazione
circa la soggettiva gravità della lesione subìta dall'attrice o da un suo
organo. Essa non ha pertanto fatto fronte al suo onere di allegazione. Nella
misura in cui ha obbligato la convenuta a versare all'attrice fr. 1000.–, la
Giudice di pace ha manifestamente ignorato i presupposti per riconoscere la
riparazione del torto morale. Ne segue che anche al proposito la decisione
impugnata si rivela errata.
14.
In
definitiva il reclamo si rivela fondato e soccorrendo le premesse dell'art.
327.
cpv. 3 lett. b CPC, considerato che le condizioni per ammettere il
risarcimento del danno e la riparazione del torto morale non sono adempiute, la
decisione impugnata va riformata nel senso che la petizione deve essere
respinta. Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'attrice
(art. 106 cpv. 1 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. Non entra in
linea di conto invece l'assegnazione di ripetibili, la convenuta essendosi
potuta difendere dinanzi alla Giudice di pace e avendo potuto reclamare davanti
a questa Camera senza ricorrere all'assistenza di un patrocinatore (art. 95
cpv. 3 lett. b CPC). Né la reclamante ha reso verosimile di aver dovuto
sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno, ciò che
potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è riformata come
segue:
1. La
petizione è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–,
compresa la tassa di giustizia della procedura di conciliazione, sono poste a
carico dell'attrice. Non si assegnano ripetibili.
II. Le spese di reclamo di fr.
150.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.
III. Notificazione a:
;
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.