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Decisione

16.2019.59

Risarcimento del danno (spese legali sostenute in un procedimento penale) e riparazione del torto morale

30 novembre 2020Italiano23 min

piani situata sulla particella n. 345 RFD di __________ (“__________”) in cui RE 1 è comproprietaria in

Source ti.ch

Incarto n.

16.2019.59

Lugano

30 novembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 28 ottobre 2019 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 18 settembre

2019 dal Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa 0002-2019-O (risarcimento del danno e torto morale)

promossa nei suoi confronti con petizione del 15 gennaio 2018

dalla

CO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 29

dicembre 2017 la Giudice supplente della Pretura penale ha, in particolare,

riconosciuto RE 1 colpevole di ripetuta diffamazione nei confronti della CO 1,

e del suo direttore __________ B__________, amministratrice della proprietà per

piani situata sulla particella n. 345 RFD di __________ (“__________”) in cui RE 1 è comproprietaria in

ragione di un mezzo ciascuno con il marito RE 1 dell'unità n. __________0. RE 1

è stata condannata alla pena

pecuniaria di 15 ali­quo­te giornaliere di fr. 130.–, sospesa condizionalmente

per due anni, oltre a una multa di fr. 100.–. La CO 1 e __________ B__________

sono stati rinviati al foro civile

per le loro pretese di natura civile. L'appello presentato da RE 1 contro tale

decisione è stato dichiarato inammissibile il 31 agosto 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale (inc. 17.2018.48). Analoga decisione ha preso il Tribunale

federale con la sentenza 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018. Una domanda di revisione presentata al Tribunale

federale da RE 1 è stata respinta con decisione del 29 gennaio 2019 (inc.

6F_43/2018) e un'analoga domanda di revisione è stata dichiarata

inammissibile il 16 maggio 2019 dalla Corte

di appello e di revisione penale (inc. 17.2018.208). Il 1° luglio 2019

il Tribunale federale ha nuovamente dichiarato inammissibile un ricorso in

materia penale contro quest'ultima decisione (inc. 6B_772/2019). Infine, con

sentenza 6B_1302/2019 del 16 gennaio 2020 il Tribunale federale ha dichiarato

irricevibile un ricorso contro la decisione del 4 ottobre 2019 con cui la Corte

di appello e di revisione penale aveva respinto un'istanza di rettifica della

decisione del 16 maggio 2019 formulata da RE 1 (inc. 17.2019.142).

B. Nel frattempo, ottenuta

il 28 dicembre 2018 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 15 gennaio 2019

__________ B__________ ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo

di Taverne per ottenere il pagamento di fr. 3000.– quale risarcimen­to del

torto morale e fr. 1500.– per il risarcimento del danno così come il rigetto in

via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________3

dell'Ufficio di esecuzioni di Luga­no. Chiamata a presentare osservazioni

scritte, la convenuta ha postulato, il 1° febbraio 2019, la sospensione della

procedura in attesa dell'esito di vari ricorsi da lei interposti al Tribunale

federale sia in materia penale che in quella civile. Il 5 aprile 2019 la

Giudice di pace sup­plente __________ P__________ ha citato le parti al dibat­timento

del 17 maggio successivo. Il 3 maggio 2019 la convenuta ha chiesto la ricusa di

quella Giudice.

Alle prime arringhe del 17

maggio 2019, congiunte con un'analoga procedura promossa dalla CO 1 nei

confronti della convenuta (inc. 0001-2019-O), l'attrice ha confermato le sue

domande mentre RE 1, oltre a ribadire come la causa non fosse matura per il

giudizio, ha chiesto all'attrice di “motivare per quale motivo la richiesta .

avanzata sia dalla persona fisica che da quella giuridica” così come “su quale

base è fondato l'importo richiesto di fr. 3000.– quale torto morale”. In

replica l'attrice ha precisato che la quantificazione del torto morale “è

avvenuta tenendo conto della gravità dell'offesa e degli altri fatti emergenti

dal procedimento penale, tenuto conto della vigente giurisprudenza”. In coda

all'udienza la Giudice di pace supplente ha comunicato alle parti che avrebbe

valutato il seguito della procedura e “qualora ritenesse la causa matura

emetterà una decisione”.

C. Statuendo con

sentenza del 18 settembre 2019 la Giudice di pace __________ P__________, nel

frattempo diventata titolare, ha parzialmente accolto la petizione condannando

la convenuta a versare all'attrice fr. 1000.– per torto morale e fr. 1500.–

quale risarcimento dei danni, oltre interessi al 5% dal 19 settembre 2016. La

richiesta di rigetto dell'opposizione al menzionato PE è stata respinta. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.–, comprese quelle della procedura di

conciliazione, sono state poste per 1/5 a carico dell'attrice e per 4/5 a

carico della convenuta. Non sono state assegnate ripetibili.

D. Contro la sentenza

appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2019

in cui chiede in estrema sintesi di riformare il giudizio impugnato nel senso

di respingere la petizione. Preso atto che il memoriale non era firmato in

originale, entro il termine fissato dal presidente di questa Camera la reclamante

ha firmato in originale il rimedio giuridico. Il 27 ottobre 2020 RE 1 ha

postulato una volta di più la ricusa del presidente di questa Camera. Invitato

a esprimersi sui “presupposti del risarcimento del danno e la riparazione del

torto morale” nelle sue osservazioni del 16 novembre 2020 la CO 1 propone di dichiarare

inammissibile il reclamo o quanto meno di respingerlo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera

con reclamo en-tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 28

settembre 2019 (cfr. tracciamento dell'invio postale, agli atti, n. 98.__________).

Consegnato alla cancellaria del

Tribunale d'appello il 28 ottobre 2019 e sanato con la firma autogra­fa entro il termine fissato il

6.

novembre successivo dal presiden­te di questa Camera, il reclamo in esame è per­tanto

tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applica­zione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendoli rivedere

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamen­te errato.

3.

Nelle

sue osservazioni al reclamo __________ B__________ lamenta l'assenza di domande

di causa “che chiedano una qualsivoglia

riforma o cassazione di uno o più dispositivi della sentenza querelata”. Ora

che un reclamo debba contenere le conclusioni ed i motivi è indubbio. Le

conclusioni di un reclamo devono essere sì cassatorie ma anche riformatorie

indicando le modifiche proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa

statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio nel senso

dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC. Le domande devono essere chiare e precise,

ossia enunciare esattamente quali sono le modifiche richieste. Nel caso

concreto, il reclamo non adempie simili presupposti. Sta di fatto che un reclamo

privo di formali conclusioni può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua

motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata,

emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda (nel medesimo senso CCR

inc. 16.2019.15 del 25 maggio 2020 consid. 4). Nel caso in esame, dalla

motivazione del reclamo emerge senza ombra di dubbio che RE 1 vuole ottenere la

reiezione della petizione. Il reclamo va dunque interpretato di conseguen­za.

4.

RE

1.

chiede anzitutto di conoscere la

composizione della Corte giudicante e invita il presidente della Camera civile

dei reclami ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni

precedenti. Quest'ultima richiesta è stata reiterata il 27 ottobre 2020.

Come

noto all'interessata, per costante giurisprudenza, salvo circostanze

specifiche, le Camere civili del Tribunale d'appello non fanno precedere le loro

decisioni da una comunicazione circa la composizione ordinaria della Corte

giudicante. Le parti, in effetti, devono prendere in linea di conto che

l'autorità giudiziaria deciderà nella sua composizione ordinaria. Questo vale

non solo per le parti patrocinate da un avvocato, ma anche per le parti non rappresentate

(cosiddetti laici). La composizione della Camera civile dei reclami, per altro

nota alla ricorrente, è reperibile nel sito internet del Cantone Ticino. La

domanda di “astensione” del presidente della Camera civile dei reclami è

inammissibile poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo

di ricusazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CPC. Per tacere del fatto che prima

del procedimento in esame questa Camera non ha mai trattato contenziosi in cui

la reclamante è stata coinvolta (l'incarto 16.2018.35 riguardava il marito

Paolo), dall'eventuale partecipazione a decisioni terminate con un esito

sfavorevole a una parte non può essere dedotta alcuna prevenzione. Per il

resto, l'interessata si limita a proferire accuse generiche, senza sostanziarne

alcuna. In tali circostanze, la domanda di astensione e il reclamo possono essere

giudicati anche dal presidente di questa Camera.

5.

La Giudice di pace ha dapprima ritenuto che la domanda

di ricu­sa formulata dalla convenuta nei suoi confronti non adempiva “i requisiti di

forma e contenuto” per essere considerata ricevibile. In seguito ha

accertato che la convenuta era stata dichiarata colpevole di diffamazione nei

confronti dell'attrice quantunque essa non avesse spiegato né allegato “in modo preciso

quali sarebbero stati gli effetti di tale diffamazione”. Inoltre, ha

soggiunto il primo giudice, la convenuta medesima non aveva contestato quanto

accaduto “né lo potrebbe vi­sto il decreto d'accusa”. A suo parere, quindi “non vi sono

motivi per non riconoscere all'attrice il risarcimento ai sensi dell'art. 28a

cpv. 3 CC e 49 CO e possono giustificare in equità un'indennità per torto

morale di fr. 1000.–”. Quanto al risarcimen­to del danno, corrispondente

alla rifusione delle spese legali sostenute dall'attrice per il procedimento

penale, essa ha accertato che quantunque questa chiedesse il rimborso di fr.

1500.– “pari a ¼ di fr. 6000.–”, la nota d'onorario del patrocinatore, incaricato

dall'attrice e da __________ B__________, ammontava a fr. 8130.05 senza

che fosse dato di capire come l'attrice “sia

arrivata a suddividere in 4 parti l'onorario per le 4 distinte procedure”. Ad

ogni modo, essa ha epilogato, “visto

l'importo totale di fr. 8130.05 e che tutto sommato le argomentazioni e le

motivazioni dei coniugi sono sostanzialmente identiche, si può ritenere che

un'indennità per riconoscimento spese legali di

fr. 1500.– sia corretta”.

6.

La

reclamante ribadisce in più punti di avere chiesto la ricusa della Giudice di

pace __________ P__________ per “evitare reiterate inadeguatezze procedurali” e

per essere incor­sa in varie violazioni procedurali. In realtà, la convenuta avrebbe

dovuto spiegare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 321 cpv. 1 CPC, perché la sua

istanza di ricusa adempiva “i requisiti di

forma e con­tenuto” per essere considerata ricevibile e perché nel non

entrare nel merito di tale domanda il primo giudice sarebbe incorso in errore. Ciò

rende finanche irricevibile il reclamo. Ad ogni modo, è vero che dandosi domande di ricusa nei confronti dei Giudici di pace la

decisione spetta al Pretore della sede territoriale della Giudicatura di pace

(art. 37 cpv. 4 LOG). La reclaman­te disconosce tuttavia che esistono delle

eccezioni al principio secondo il quale, di regola, il giudice di cui è chiesta

la ricusa non dovrebbe partecipare alla decisione da rendere in merito. Come le

è noto, la giurisprudenza ammette infatti la possibilità per l'autorità di cui

è postulata la ricusa di statuire su domande prive di ogni fondamento, abusive

o manifestamente irricevibili, (cfr. anche Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,

2ª edizione, n. 5 ad art. 50), o ancora su domande di ricusa che

ripetono censure già proposte ed evase in senso sfavorevole all'istante, o basate

su altri motivi astrusi o fondate su pretesi errori commessi dai

magistrati ricusati.

Premesso

ciò, come si è appena accennato, atti procedurali, giusti o sbagliati che siano

o errori di apprezzamento compiuti da un magistrato non sono di per sé

suscettibili di fondare un'apparen­za oggettiva di prevenzione; essi vanno di

principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti,

tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri del magistrato,

potrebbero se del caso entrare in considerazione ai fini di una ricusa (DTF 143

IV 74 consid. 3.2). Estremi del genere non si scorgono nel caso specifico. Né

il fatto di far parte di un'associazione per

la pedagogia curativa e socioterapia antroposofica nel Ticino, che non consta

per altro avere scopo di lucro, costituisce un motivo di astensione, l'art. 19

cpv. 2 LOG applicandosi solo a magistrati a tempo pieno. In tali circostanze

alla Giudice di pace non può essere rimproverato di avere essa stessa giudicato

la lite senza avviare la formale procedura di ricusazio­ne. Per il resto,

rimostranze verso l'allora Giudice di pace titolare sono fuori tema nella

misura in cui __________ D__________ nemmeno è stata chiamata a statuire sulla

lite.

7.

Nella misura in cui

solleva la mancanza di una formazione giuridica di __________ P__________, la

reclamante si limita a un generico enunciato di principio inidoneo a

sostanziare l'ipotesi di un'incapacità di quella Giudice di pace a trattare il

caso con la dovuta indipendenza e a condurre il processo in modo equo. Del

resto, per tacere del fatto che non sussiste alcun diritto costituzionale a un

giudice con una formazione giuridica (DTF 134 I 16), non consta che la Giudice

di pace in questione, in carica da almeno sette anni, non sia in grado, grazie a conoscenze professionali e pratiche, di

formare la propria volontà in modo indipendente e di applicare correttamente il

diritto. Senza dimenticare che la Divisio­ne della giustizia

organizza corsi di aggiornamento per i giudici di pace, e che da alcuni anni,

come i suoi colleghi, essa può in ogni momento rivolgersi in caso di necessità

a ex magistrati per domande di carattere giuridico e organizzativo. Ne segue

che, nel caso concreto, l'operato della Giudice di pace non lede le garanzie

processuali prescritte dall'art. 30 cpv. 1 Cost.

8.

RE 1 rimprovera la mancata assunzione di prove da lei offerte

al dibattimento del 17 maggio 2019. A parte il fatto che dal verbale di quell'udienza

non risultano offerte di prove, dallo stesso si evince che dopo la replica e la

duplica, la Giudice di pace ha comunicato alle parti che sulla scorta della

documentazione prodotta, avrebbe emanato la decisione “qualora ritenesse matura

la causa”. La convenuta non ha reagito in quell'occasione né successivamente.

Ne segue che non si intrav­vedono violazioni del diritto della parte

all'assunzione di prove.

9.

Contrariamente

a quanto sostiene RE 1, agli atti figura la procura rilasciata dalla CO 1 all'avv.

PA 1 (doc. C) così come quella di __________ B__________ al medesimo legale

(doc. C nell'inc. 0001-2019-O). Quanto al fatto che in altre procedure

giudiziarie l'avvocato PA 1 sia patrocinatore della Comunione dei

comproprietari della “__________”, della quale la convenuta fa parte, non si scorge un

conflitto d'interesse già per il fatto che l'insieme dei comproprietari, e a

maggior ragione un singolo condomino, non si identifica con la comunione, ma

costituisce un tutt'altro soggetto giuridico (DTF 145 III 126 consid. 4.3.3;

RtiD I-2019 pag. 533 consid. 3c; II-2008 pag. 662 consid. 3a).

10.

La reclamante, nell'invocare il principio della

presunzione d'innocenza, pare contestare il carattere definitivo della

decisione di condanna penale, anche perché essa ha presentato varie istanze di

revisione. In realtà, come si è detto in precedenza (sopra consid. A), il

ricorso al Tribunale federale del 19 ottobre 2018 contro la sentenza del 31

agosto 2018 con cui la Corte di appello e di revisione penale ha dichiarato

inammissibile, siccome tardivo, un appello di RE 1 contro un giudizio della

Pretura penale che la riconosceva autrice colpevole di ripetuta diffamazione, è

stato dichiarato inammissibile con sentenza 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018.

Che l'interessata abbia introdotto svariate istanze di revisione contro l'atto

d'accusa o le sentenze della Corte di appello e di revisione penale o del

Tribunale federale, per altro tutte dichiarate inammissibili o respinte (sopra

consid. A), nulla muta al fatto che la condanna penale era passata in giudicato

e quindi definitiva. Per altro, il richiamo ad altre decisioni della Camera di

esecuzione e fallimenti e ad articoli della legge sull'esecuzione e fallimenti non

sono qui pertinenti poiché disciplinano altre questioni.

11.

RE

1.

pare rimettere in discussione il

giudizio penale sostenendo in sintesi che quanto da lei proferito nei confronti

dell'attrice non costituisce una diffamazione in base all'art. 173 CP. Se non

che, l'interessata ha già tentato senza successo di contestare la diffamazione

mediante le vie di diritto previste dalla procedura penale. La Giudice di pace

poteva quindi riferirsi alle risultanze e agli accertamenti di fatto che

emergono nel processo penale. Posto che in prima sede la convenuta nemmeno ha

contestato tali risultanze né addotto altre prove, in questa sede essa si

limita a contrapporre la propria versione dei fatti e una personale

interpretazione delle proprie dichiarazioni ma non pretende che gli

accertamenti del primo giudice siano arbitrari ovvero manifestamente

insostenibili. La reclamante, poi, evidenzia tutta una serie di manchevolezze

da parte dell'amministratore della “__________” ma una volta di più essa argomen­ta fuori tema

giacché in discussione non vi è l'operato dell'amministratore della

comproprietà per piani ma la questione di sapere se essa debba risarcire il

danno e rifondere il torto morale a seguito alla lesione della personalità

dell'attrice.

12.

Relativamente al risarcimento del danno, consistente

nella quota di spese legali sostenute dall'attrice in sede penale, la reclaman­te

lamenta la mancanza di un'adeguata motivazione (“non fornisce nemmeno i dettagli

per quanto concerne la motivazione di assegnazione degli importi per la

riparazione del … e risarcimento del danno di Frs. 1500.– rispetto

all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica”).

a) La

Giudice di pace ha nondimeno spiegato che pur non essendo in grado di capire

come l'attrice fosse arrivata a suddividere in quattro la nota d'onorario emessa dal suo patrocinatore per le quattro

procedure che opponevano i suoi assistiti ai coniugi RE 1, “visto l'importo totale di fr. 8130.05 e che tutto

sommato le argomentazioni e le motivazioni dei coniugi sono sostanzialmente

identiche, si può ritenere che un'inden­nità per riconoscimento spese legali di

fr. 1500.– sia corret­ta”. Ancorché ai limiti inferiori, sotto questo profilo,

la decisione può ritenersi motivata.

b) Il

problema, a ben vedere, è che anche volendo considerare come la convenuta non

abbia contestato partitamente i fatti allegati dall'attrice, le spese di

assistenza lega­le precedenti l'apertura di una causa civile, sempre che ciò

fosse necessario e opportuno, sono ripagate, di regola, con l'indennità per

ripetibili. Lo stesso principio vale per le spese di assistenza legale sostenute

in altri procedimenti, segnatamente in quelli penali. Se un tale procedimento permette

di ottenere ripetibi­li, anche se secondo una tariffa, non è più possibile far

valere un diritto al rimborso delle spese di assistenza in una succes­siva

azione di responsabilità civile (DTF 117 II 106 consid. 5). Detto altrimenti,

con l'assegnazione alla parte lesa di un'indennità per ripetibili, quella parte

non potrà far valere le spe­se di assistenza legale (come posta del danno) in

una successiva azione civile (DTF 133 II 363 consid. 4.1 con rinvii; sentenza 4A_674/2015

del 22 settembre 2016 consid. 2.3).

In un procedimento penale, l'accusatore privato può

far valere la rifusione delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento nei confronti dell'imputato (art. 433 cpv. 1 CPP). In tale ambito, la parte

vittoriosa deve sì accontentarsi di ripetibili calcolate secondo tariffa, ma nel

contempo è esonerata dal dover stabilire la colpa della controparte e l'entità

del suo danno (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre

2016.

consid. 3.2.2 con rinvio a DTF 112 Ib 356 consid. 3a). L'accusatore

privato non è invero obbligato a presentare una richiesta per ottene­re il

pagamento delle ripetibili (penali) dall'imputato. Egli può pertanto decidere

di rinunciare all'esercizio del suo diritto, ma ciò non lo legittima poi a

ottenere il risarcimento del corrispon­dente “danno” in una

successiva azione civile (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre

2016.

consid. 3.2.1). Il procedimento penale è pertanto l'unica sede in cui la parte

lesa può far valere il suo diritto al risarcimento da parte dell'imputato per

le spese necessarie sostenute nel procedimento (loc. cit. consid. 3.2.2; v. anche sentenza 6B_923/2015 del 24 maggio

2016.

consid. 5.2; v. anche II CCA sentenza inc. 12.2019.111 del 7 novembre 2019

consid. 6).

c) Nella

fattispecie, dalla decisione del 29 dicembre 2017 della Pretura penale nulla

risulta in merito a richieste di indennità per ripetibili, né esse sono state

assegnate. Nella misura in cui nel procedimento penale l'attrice ha vinto la

causa e avreb­be potuto ottenere un'indennità per ripetibili, l'imputata

essendo stata condannata (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP), e che la nota

professionale del suo legale è pacificamente riconducibile al procedimento

penale promosso nei confronti dei coniugi RE 1 (doc. E), la successiva pretesa

fatta valere in sede civile non è più ammissibile. Non si disconosce che nel

giudizio penale per le pretese di natura civile l'accusatore privato è stato

rinviato al competente foro, ma nella nozione di “pretese civili” rientrano

soltanto le pretese derivanti direttamente dai reati in discussione, non per contro le spese sostenute dall'accusatore

privato nel procedimento penale giusta l'art.

433.

CPP (sentenza del Tribunale federale 6B_1337/2019 del 9

dicembre

2019). Né nella petizione l'attrice ha mai allegato che le spese esposte dal

proprio patrocinatore erano state in parte occasionate dalle pretese civile

fatte valere in ambito penale. Ne segue che nel riconoscere a livello civile la

pretesa di rifusione delle spese sostenute dall'attrice nel procedimento

penale, la Giudice di pace ha erroneamente applicato il diritto. Su questo

punto il reclamo si rivela fondato.

13.

Per quel che è del torto morale, la reclamante lamenta

una volta di più una mancata motivazione, in particolare per quanto attiene gli

elementi che differenziano la lesione patita da una persona fisica da quella

patita da una persona giuridica (“non fornisce nemmeno i dettagli per quanto concerne la

motivazione di assegnazione degli importi per la riparazione del torto morale

di

Frs. 1000.– … rispetto all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica”). Il primo

giudice, dopo avere accertato che le diffamazioni proferite dai coniugi RE 1 “sono

indubbiamente rilevanti”, ha ritenuto che non vi sono motivi per non

riconoscere all'attrice il risarcimento in virtù degli art. 28a cpv. 3

CC e 49 CO.

a) In sede civile, la riparazione del torto

morale per lesione della personalità menzionata dal­l'art. 28a

cpv. 3 CC è retta dall'art. 49 CO. Così, chi è illecitamente leso nella sua

personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa

non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di

riparazione morale (art. 49 cpv. 1 CO). Il giudice può anche sostituire o

aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione (art. 49 cpv. 2 CO).

Un risarcimento a tale titolo è giustificato unicamente qualora un'offesa

oggettivamente grave abbia causato alla vittima delle sofferenze che

oltrepassano gli inconvenienti inerenti a ogni vita in società. Non è

sufficiente invece che in base alla comune esperienza l'offesa possa comportare

una certa sofferenza. Spetta alla parte lesa allegare le circostanze fattuali

dalle quali dedurre la sua sofferenza (sentenza del Tribunale federale 5A_562/2018

22.

luglio 2019 consid. 5.2; v. anche DTF 131 II 26 consid. 12.1). Contrariamente a quanto sembra sostenere la

reclamante, poi, anche una persona

giuridica, quale una società anonima, può chiedere in via giudiziale la

riparazione del torto morale in applicazione dell'art. 49 CO (DTF 138 III 341

consid. 6.1).

b) Nel

caso in esame, l'attrice ha chiesto fr. 3000.– quale torto morale, “importo commisurato alle ripetute diffamazioni di cui

è stato vittima, commesse dalla convenuta e sanzionate penal­mente” (petizione

pag. 2). Chiamata dalla convenuta a indicare “su quale base è fondato l'importo

di fr. 3000.– quale torto morale”, l'attrice in replica ha precisato che la

quantificazione è avvenu­ta “tenuto conto della gravità dell'offesa e degli altri

fatti emer­genti dal procedimento penale, tenuto conto della vigen­te

giurisprudenza” (verbale del 17 maggio 2019 pag. 1 in fi­ne). Se non che, così esprimendosi,

essa nemmeno ha allegato e, tanto meno dimostrato, le circostanze dalle quali

si desume, per la lesione patita, la sua personale sofferenza. (I CCA, sentenza

inc. 11.2013.88 del 16 settembre 2015, consid. 3a con rinvii; v. anche RtiD

II-2004 pag. 527 consid. 7). Ora, che l’interessata possa avere patito un certo

pregiudizio in seguito alla vicenda è possibile. Ciò non basta a dimostra­re

però una particolare sofferenza morale. Invano si cercherebbe nella petizione un'allegazione

circa la soggettiva gravità della lesione subìta dall'attrice o da un suo

organo. Essa non ha pertanto fatto fronte al suo onere di allegazione. Nella

misura in cui ha obbligato la convenuta a versare all'attrice fr. 1000.–, la

Giudice di pace ha manifestamente ignorato i presupposti per riconoscere la

riparazione del torto morale. Ne segue che anche al proposito la decisione

impugnata si rivela erra­ta.

14.

In

definitiva il reclamo si rivela fondato e soccorrendo le premes­se dell'art.

327.

cpv. 3 lett. b CPC, considerato che le condizioni per ammettere il

risarcimento del danno e la riparazione del torto morale non sono adempiute, la

decisione impugnata va riformata nel senso che la petizione deve essere

respinta. Le spe­se del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'attrice

(art. 106 cpv. 1 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. Non entra in

linea di conto invece l'assegnazione di ripetibili, la convenuta essendosi

potuta difendere dinanzi alla Giudice di pace e avendo potuto reclamare davanti

a questa Camera senza ricorrere all'assistenza di un patrocinatore (art. 95

cpv. 3 lett. b CPC). Né la reclamante ha reso verosimile di aver dovuto

sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno, ciò che

potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è riformata come

segue:

1. La

petizione è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–,

compresa la tassa di giustizia della procedura di conciliazione, sono poste a

carico dell'attrice. Non si assegnano ripetibili.

II. Le spese di reclamo di fr.

150.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.