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Decisione

16.2019.61

Risarcimento del danno (spese legali sostenute in un procedimento penale) e riparazione del torto morale

30 novembre 2020Italiano23 min

proprietà per piani situata sulla particella n. 345 RFD di __________ (“__________”) in cui RE 1 è comproprietario in

Source ti.ch

Incarto n.

16.2019.61

Lugano

30 novembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo 28 ottobre 2019 presentato da

RE

1

(rappresentato

dall'avv. RA 1 )

contro

la decisione emessa il 18 settembre

2019 dal Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa 0009-2018-O (risarcimento del danno e torto morale)

promossa nei suoi confronti con petizione del 110 ottobre 2019

da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con decreto d'accusa

del 19 settembre 2016, il Procuratore pubblico ha ritenuto RE 1 autore

colpevole di vie di fatto e di ripetuta diffamazione nei confronti della

Fiduciaria __________ SA, e del suo direttore CO 1, amministratrice della

proprietà per piani situata sulla particella n. 345 RFD di __________ (“__________”) in cui RE 1 è comproprietario in

ragione di un mezzo ciascuno con la moglie N__________ __________ __________

dell'unità n. __________0. RE 1 è

stato condannato alla pena pecuniaria di 30 ali­quo­te giornaliere di fr. 30.–

oltre a una multa di fr. 300.–. La Fiduciaria __________ SA e CO 1 sono stati rinviati al foro civile per le loro

pretese di natura civile. Con decisione del 25 gennaio 2017, il Presidente

della Pretura penale ha dichiarato irricevibile, poiché tardiva, l'opposizione

presentata dall'imputato al decreto d'accusa. Un reclamo di RE 1 contro la

decisione pretorile è stato dichiarato irricevibile con decisione del 14 marzo

2017 dalla Corte dei reclami penali. Avverso la decisione della Pretura penale,

l'imputato ha pure adito la Corte di appello e di revisione penale che, con

sentenza del 10 aprile 2017, ha dichiarato inammissibile l'appello. Il 16

maggio 2019 la medesima Corte ha poi dichiarato inammissibile un'istanza del 20

novembre 2018 con cui RE 1 ha chiesto la revisione del decreto di accusa. Il

ricorso contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale

federale con sentenza 6B_773/2019 del 1° luglio 2019.

B. Nel frattempo, ottenuta

il 14 giugno 2018 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 10 ottobre 2018 CO

1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Taverne per

ottenere il pagamento di fr. 3000.– quale risarcimen­to del torto morale e fr.

1500.– per il risarcimento del danno così come il rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________6 dell'Ufficio

di esecuzioni di Lugano. Chiamato a presentare osservazioni scritte, il

convenuto ha postulato, il 20 dicembre 2018, la sospensione della procedura in

attesa dell'esito di vari ricorsi da lui interposti al Tribunale federale sia

in materia penale che in quella civile. Il 5 aprile 2019 la Giudice di pace sup­plente

__________ P__________ ha citato le parti al dibattimento del 17 maggio

successivo. Il 3 maggio 2019 il convenuto ha chiesto la ricusa di quella Giudice.

Alle prime arringhe del 17

maggio 2019, congiunte con un'analoga procedura promossa dalla Fiduciaria __________

SA nei confronti del convenuto (inc. 0008-2019-O), l'attore ha confermato le

sue domande mentre RE 1 ha ribadito che la causa non era matura per il giudizio

e ha sollevato l'esistenza di un conflitto d'interesse in capo al patrocinatore

dell'attore. In coda all'udienza la Giudice di pace supplente ha comunicato

alle parti che avrebbe valutato il seguito della procedura e “qualora ritenesse

la causa matura emetterà una decisione”.

C. Statuendo con

sentenza del 18 settembre 2019 la Giudice di pace __________ P__________, nel

frattempo diventata titolare, ha parzialmente accolto la petizione condannando

il convenuto a versare all'attore fr. 1000.– per torto morale e fr. 1500.–

quale risarcimento dei danni, oltre interessi al 5% dal 19 settembre 2016. La

richiesta di rigetto dell'opposizione al menzionato PE è stata respinta. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.–, comprese quelle della procedura di

conciliazione, sono state poste per 1/5 a carico dell'attore e per 4/5 a carico

del convenuto. Non sono state assegnate ripetibili.

D. Contro la sentenza

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2019

in cui chiede in estrema sintesi di riformare il giudizio impugnato nel senso

di respingere la petizione. Il 19 ottobre 2020 il presidente di questa Camera ha

interpellato il rappresentante del reclamante affinché indicasse se intendeva

mantenere il rimedio del proprio assistito. Il 27 ottobre 2020 l'avv. RA 1 ha

dichiarato di ratificare il reclamo presentato da RE 1. Invitato a esprimer­si

sui “presupposti del risarcimento del danno e la riparazione del torto morale”

nelle sue osservazioni del 16 novembre 2020 CO 1 propone di dichiarare

inammissibile il reclamo o quanto meno di respingerlo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera

con reclamo en-tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 28

settembre 2019 (cfr. tracciamento dell'invio postale, agli atti, n. 98.__________).

Consegnato alla cancellaria del

Tribunale d'appello il 28 ottobre 2019 il reclamo in esame è per­tanto

tempestivo.

2.

L'autorità regionale

di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di

rappresentanza in virtù dell'art. 394 CC in favore di RE 1, limitandolo

nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi

di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e

penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e

obbligarlo in tale ambito (sentenza del Tribunale federale 5A_854/2019 del 12

dicembre 2019 consid. 6). Con sentenze del 15 luglio 2020 (inc. 9.2019.172 e

9.2019.213), il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

ha confermato quale curatore di RE 1 l'avv. RA 1. In concreto, invitato a

esprimersi sul reclamo, con scritto del 27 ottobre 2020 il curatore avv. RA 1

ha comunicato a questa Camera di mantenere il rimedio in esame, donde la sua

ammissibilità. Non si disconosce che nel termine assegnato il 6 novembre 2019

dal presidente di questa Camera a F__________ S__________, a quel tempo unico

rappresentante di RE 1, non vi è stato alcun riscontro. Sta di fatto che quel

curatore, di formazione infermiere psichiatrico, era manifestamente incapace di

condurre procedure giudiziarie nell'interesse del proprio assistito, tant'è che

in un secondo tempo è stato nominato l'avv. RA 1 in suo appoggio. Tale

designazione ha reso così superflua l'applicazione del meccanismo previsto

dall'art. 69 CPC (cfr. Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,

2ª edizione, n. 12 ad art. 69). Per il resto, come rilevato correttamente

l'opponente, le ulteriori allegazioni contenute in quell'atto sono nuove e

quindi irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC).

3.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applica­zione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendoli rivedere

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

4.

Nelle

sue osservazioni al reclamo CO 1 lamenta l'assenza di domande di causa “che chiedano una qualsivoglia riforma o cassazione di

uno o più dispositivi della sentenza querelata”. Ora che un reclamo debba

contenere le conclusioni ed i motivi è indubbio. Le conclusioni di un reclamo devono

essere sì cassatorie ma anche riformatorie indicando le modifiche proposte

affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la

causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC. Le

domande devono essere chiare e precise, ossia enunciare esattamente quali sono

le modifiche richieste. Nel caso concreto, il reclamo non adempie simili

presupposti. Sta di fatto che un reclamo privo di formali conclusioni può

nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta

in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il

ricorrente intenda (nel medesimo senso CCR inc. 16.2019.15 del 25 maggio 2020

consid. 4). Nel caso in esame, dalla motivazione del reclamo emerge senza ombre

di dubbio che RE 1 vuole ottenere la reiezione della petizione. Il reclamo va

dunque interpretato di conseguenza.

5.

RE

1.

chiede anzitutto di conoscere la

composizione della Corte giudicante e invita il presidente di questa Camera ad astenersi

dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. Quest'ultima

richiesta è stata reiterata il 27 ottobre 2020.

Come

noto all'interessato, per costante giurisprudenza, salvo circostanze

specifiche, le Camere civile del Tribunale d'appello non fanno precedere le loro

decisioni da una comunicazione circa la composizione ordinaria della Corte

giudicante. Le parti, in effetti, devono prendere in linea di conto che

l'autorità giudiziaria deciderà nella sua composizione ordinaria. Questo vale

non solo per le parti patrocinate da un avvocato, ma anche per le parti non rappresentate

(cosiddetti laici). La composizione della Camera civile dei reclami, per altro

nota al ricorrente, è reperibile nel sito internet del Cantone Ticino. La

domanda di “astensione” del presidente della Camera civile dei reclami è

inammissibile poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun

motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CPC. Per tacere del fatto

che prima del procedimento in esame questa Camera ha trattato un solo contenzioso

in cui il reclamante è stato coinvolto (inc. 16.2018.35), dall'eventuale partecipazione

a decisioni terminate con un esito sfavorevole a una parte non può essere

dedotta alcuna prevenzione. Per il resto, l'interessato si limita a proferire

accuse generiche, senza sostanziarne alcuna. In tali circostanze, la domanda di

astensione e il reclamo possono essere giudicati anche dal presidente di questa

Camera.

6.

La Giudice di pace ha dapprima ritenuto che la domanda

di ricu­sa formulata dal convenuto nei suoi confronti non adempiva “i requisiti di

forma e contenuto” per essere considerata ricevibile. In seguito ha

accertato che il convenuto era stato dichiarato colpevole di diffamazione nei

confronti dell'attore quantunque questi non avesse spiegato né allegato “in modo preciso

quali sarebbero stati gli effetti di tale diffamazione”. Inoltre, ha

soggiunto il primo giudice, il convenuto medesimo non aveva contestato quanto accaduto

“né

lo potrebbe vi­sto il decreto d'accusa”. A suo parere, quindi “non vi sono motivi per non

riconoscere all'attore il risarcimento ai sensi dell'art. 28a cpv. 3 CC

e 49 CO e possono giustificare in equità un'indennità per torto morale di fr.

1000.–”. Quanto al risarcimen­to del danno, corrispondente alla rifusione

delle spese legali sostenute dall'attore per il procedimento penale, essa ha

accertato che quantunque questi chiedesse il rimborso di fr. 1500.– “pari a ¼ di fr.

6000.–”, la nota d'onorario del patrocinatore, incaricato dall'attore e dalla

Fiduciaria __________ SA, ammontava a fr. 8130.05 senza che fosse dato di

capire come l'attore “sia arrivato a

suddividere in 4 parti l'onorario per le 4 distinte procedure”. Ad ogni modo, essa

ha epilogato, “visto l'importo totale di

fr. 8130.05 e che tutto sommato le argomentazioni e le motivazioni dei

coniugi sono sostanzialmente identiche, si può ritenere che un'indennità per

riconoscimento spese legali di fr. 1500.– sia corretta”.

7.

Il

reclamante ribadisce in più punti di avere chiesto la ricusa della Giudice di

pace __________ P__________ per “evitare reiterate inadeguatezze procedurali” e

per essere incor­sa in varie violazioni procedurali. In realtà, il convenuto

avrebbe dovuto spiegare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art.

321.

cpv. 1 CPC, perché la sua istanza di ricusa adempiva “i requisiti di forma e contenuto” per essere

considerata ricevibile e perché nel non entrare nel merito di tale domanda il

primo giudice sarebbe incorso in errore. Ciò rende finanche irricevibile il

reclamo. Ad ogni modo, è vero che dandosi domande

di ricusa nei confronti dei Giudici di pace la decisione spetta al Pretore

della sede territoriale della Giudicatura di pace (art. 37 cpv. 4 LOG). Il

reclamante disconosce tuttavia che esistono delle eccezioni al principio

secondo il quale, di regola, il giudice di cui è chiesta la ricusa non dovrebbe

partecipare alla decisione da rendere in merito. Come gli è noto, la

giurisprudenza ammette infatti la possibilità per l'autorità di cui è postulata

la ricusa di statuire su domande prive di ogni fondamento, abusive o manifestamente

irricevibili, (cfr. anche Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,

2ª edizione, n. 5 ad art. 50), o ancora su domande di ricusa che

ripetono censure già proposte ed evase in senso sfavorevole all'istante, o basate

su altri motivi astrusi o fondate su pretesi errori commessi dai

magistrati ricusati.

Premesso

ciò, come si è appena accennato, atti procedurali, giusti o sbagliati che siano

o errori di apprezzamento compiuti da un magistrato non sono di per sé

suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione; essi vanno di

principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti,

tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri del magistrato,

potrebbero se del caso entrare in considerazione ai fini di una ricusa (DTF 143

IV 74 consid. 3.2). Estremi del genere non si scorgono nel caso specifico. Né

il fatto di far parte di un'associazione per

la pedagogia curativa e socioterapia antroposofica nel Ticino, che non consta

per altro avere scopo di lucro, costituisce un motivo di astensione, l'art. 19

cpv. 2 LOG applicandosi solo a magistrati a tempo pieno. In tali circostanze

alla Giudice di pace non può essere rimproverato di avere essa stessa giudicato

la lite senza avviare la formale procedura di ricusazio­ne. Per il resto,

rimostranze verso l'allora Giudice di pace titolare sono fuori tema nella

misura in cui __________ D__________ nemmeno è stata chiamata a statuire sulla

lite.

8.

Nella misura in cui

solleva la mancanza di una formazione giuridica di __________ P__________, il

reclamante si limita a un generico enunciato di principio inidoneo a

sostanziare l'ipotesi di un'incapacità di quella Giudice di pace a trattare il

caso con la dovuta indipendenza e a condurre il processo in modo equo. Del

resto, per tacere del fatto che non sussiste alcun diritto costituzionale a un

giudice con una formazione giuridica (DTF 134 I 16), non consta che la Giudice

di pace in questione, in carica da almeno sette anni, non sia in grado, grazie a conoscenze professionali e pratiche, di

formare la propria volontà in modo indipendente e di applicare correttamente il

diritto. Senza dimenticare che la Divisione della giustizia

organizza corsi di aggiornamento per i giudici di pace, e che da alcuni anni,

come i suoi colleghi, essa può in ogni momento rivolgersi in caso di necessità

a ex magistrati per domande di carattere giuridico e organizzativo. Ne segue

che, nel caso concreto, l'operato della Giudice di pace non lede le garanzie

processuali prescritte dall'art. 30 cpv. 1 Cost.

9.

RE 1 rimprovera la mancata assunzione di prove da lui offerte

al dibattimento del 17 maggio 2019. A parte il fatto che dal verbale di

quell'udienza non risultano offerte di prove, dallo stesso si evince che dopo

la replica e la duplica, la Giudice di pace ha comunicato alle parti che sulla

scorta della documentazione prodotta, avrebbe emanato la decisione “qualora

ritenesse matura la causa”. Il convenuto non ha reagito in quell'occasione né

successivamente. Ne segue che non si intravvedono violazioni del diritto della

parte all'assunzione di prove.

10.

Contrariamente

a quanto sostiene RE 1, agli atti figura la procura rilasciata da CO 1 all'avv.

PA 1 (doc. C) così come quella di della Fiduciaria __________ SA al medesimo

legale (doc. C nell'inc. 0008-2019-O). Quanto al fatto che in altre procedure

giudiziarie l'avvocato PA 1 sia patrocinatore della Comunione dei

comproprietari della “__________”, della quale il convenuto fa parte, non si scorge un

conflitto d'interesse già per il fatto che l'insieme dei comproprietari, e a

maggior ragione un singolo condomino, non si identifica con la comunione, ma

costituisce un tutt'altro soggetto giuridico (DTF 145 III 126 consid. 4.3.3;

RtiD I-2019 pag. 533 consid. 3c; II-2008 pag. 662 consid. 3a).

11.

Il reclamante, nell'invocare il principio della

presunzione d'innocenza, pare contestare il carattere definitivo della

decisione di condanna penale, anche perché egli ha presentato varie istanze di

revisione. In realtà, come si è detto in precedenze (sopra consid. A), tutti i

suoi ricorsi e domande di revisione sono stati dichia­rati inammissibili o

respinti. La condanna penale era passata in giudicato ed era quindi definitiva.

Per altro, il richiamo ad altre decisioni della Camera di esecuzione e

fallimenti e ad articoli della legge sull'esecuzione e fallimenti non sono qui pertinenti

poiché disciplinano altre questioni.

12.

RE

1.

pare rimettere in discussione il

giudizio penale sostenendo in sintesi che quanto da lui proferito nei confronti

dell'attore non costituisce una diffamazione in base all'art. 173 CP. Se non

che, l'interessato ha già tentato senza successo di contestare la diffamazione

mediante le vie di diritto previste dalla procedura penale. La Giudice di pace

poteva quindi riferirsi alle risultanze e agli accertamenti di fatto che

emergono nel processo penale. Posto che in prima sede il convenuto nemmeno ha

contestato tali risultanze né addotto altre prove, in questa sede egli si

limita a contrapporre la propria versione dei fatti e una personale

interpretazione delle proprie dichiarazioni ma non pretende che gli

accertamenti del primo giudice siano arbitrari ovvero manifestamente

insostenibili. Il reclamante, poi, evidenzia tutta una serie di manchevolezze

da parte dell'amministratore della “__________” ma una volta di più egli argomenta fuori tema giacché

in discussione non vi è l'operato dell'amministratore della comproprietà per

piani ma la questione di sapere se egli debba risarcire il danno e rifondere il

torto morale a seguito alla lesione della personalità dell'attore.

13.

Relativamente al risarcimento del danno, consistente

nella quota di spese legali sostenute dall'attore in sede penale, il reclaman­te

lamenta una mancanza di un'adeguata motivazione (“non fornisce nemmeno i dettagli

per quanto concerne la motivazione di assegnazione degli importi per la

riparazione del … e risarcimento del danno di Frs. 1500.– rispetto

all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica”).

a) La

Giudice di pace ha nondimeno spiegato che pur non essendo in grado di capire

come l'attore fosse arrivato a suddividere in quattro la nota d'onorario emessa dal suo patrocinatore per le quattro

procedure che opponevano i suoi assistiti ai coniugi RE 1, “visto l'importo totale di fr. 8130.05 e che tutto

sommato le argomentazioni e le motivazioni dei coniugi sono sostanzialmente

identiche, si può ritenere che un'inden­nità per riconoscimento spese legali di

fr. 1500.– sia corret­ta”. Ancorché ai limiti inferiori, sotto questo profilo,

la decisione può ritenersi motivata.

b) Il

problema, a ben vedere, è che anche volendo considerare come il convenuto non abbia

contestato partitamente i fatti allegati dall'attore, le spese di assistenza

lega­le precedenti l'apertura di una causa civile, sempre che ciò fosse

necessario e opportuno, sono ripagate, di regola, con l'indennità per

ripetibili. Lo stesso principio vale per le spese di assistenza legale sostenute

in altri procedimenti, segnatamente in quelli penali. Se un tale procedimento permette

di ottenere ripetibili, anche se secondo una tariffa, non è più possibile far

valere un diritto al rimborso delle spese di assistenza in una successiva

azione di responsabilità civile. Detto altrimenti, con l'assegnazione alla

parte lesa di un'indennità per ripetibili, quella parte non potrà far valere le

spe­se di assistenza legale (come posta del danno) in una successiva azione

civile (DTF 133 II 363 consid. 4.1 con rinvii).

In un procedimento penale, l'accusatore privato può

far valere la rifusione delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento nei confronti dell'imputato (art.

433.

cpv. 1 CPP; DTF 117 II 396, consid. 3a). In tale ambito, la parte

vittoriosa deve sì accontentarsi di ripetibili calcolate secondo tariffa, ma nel

contempo è esonerata dal dover stabilire la colpa della controparte e l'entità

del suo danno (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre

2016.

consid. 3.2.2 con rinvio a DTF 112 Ib 356 consid. 3a). L'accusatore

privato non è invero obbligato a presentare una richiesta per ottene­re il

pagamento delle ripetibili (penali) dall'imputato. Egli può pertanto decidere

di rinunciare all'esercizio del suo diritto, ma ciò non lo legittima poi a

ottenere il risarcimento del corrispon­dente “danno” in una

successiva azione civile (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre

2016.

consid. 3.2.1). Il procedimento penale è pertanto l'unica sede in cui la

parte lesa può far valere il suo diritto al risarcimento da parte dell'imputato

per le spese necessarie sostenute nel procedimento (loc. cit. consid. 3.2.2; v.

anche sentenza 6B_923/2015 del 24 maggio 2016 consid. 5.2; v. anche II CCA

sentenza inc. 12.2019.111 del 7 novembre 2019 consid. 6).

c) Nella

fattispecie, dal decreto d'accusa del 19 settembre 2016 nulla risulta in merito

a richieste di indennità per ripetibili. Nella misura in cui nel procedimento

penale l'attore avrebbe quindi potuto ottenere un'indennità per ripetibili,

l'imputato essendo stato condannato (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP), e che la

nota professionale del suo legale è pacificamente riconducibile al procedimento

penale promosso nei confronti dei coniugi RE 1 (doc. E), la successiva pretesa

fatta valere in sede civile non è più ammissibile. Non si disconosce che nel

giudizio penale per le pretese di natura civile l'accusatore privato è stato

rinviato al competente foro, ma nella nozione di “pretese civili” rientrano

soltanto le pretese derivanti direttamente dai reati in discussione, non per

contro le spese sostenute dall'accusatore

privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP (sentenza del Tribunale

federale 6B_1337/2019 del 9

dicembre 2019). Né

nella petizione l'attore ha mai allegato che le spese esposte dal proprio

patrocinatore era state in parte occasionate dalle pretese civile fatte valere

in ambito penale. Ne segue che nel riconoscere a livello civile la pretesa di

rifusione delle spese sostenute dall'attore nel procedimento penale, la Giudice

di pace ha erroneamente applicato il diritto. Su questo punto il reclamo si

rivela fondato.

14.

Per quel che è del torto morale, il reclamante lamenta

una volta di più una mancata motivazione, in particolare per quanto attiene gli

elementi che differenziano la lesione patita da una persona fisica da quella

patita da una persona giuridica (“non fornisce nemmeno i dettagli per quanto concerne la

motivazione di assegnazione degli importi per la riparazione del torto morale

di

Frs. 1000.– … rispetto all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica”). Il primo

giudice, dopo avere accertato che le diffamazioni proferite dai coniugi RE 1 “sono

indubbiamente rilevanti”, ha ritenuto che non vi sono motivi per non

riconoscere all'attore il risarcimento in virtù degli art. 28a cpv. 3 CC

e 49 CO.

a) In sede civile, la riparazione del torto

morale per lesione della personalità menzionata dal­l'art. 28a

cpv. 3 CC è retta dall'art. 49 CO. Così, chi è illecitamente leso nella sua

personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa

non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di

riparazione morale (art. 49 cpv. 1 CO). Il giudice può anche sostituire o

aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione (art. 49 cpv. 2 CO).

Un risarcimento a tale titolo è giustificato unicamente qualora un'offesa

oggettivamente grave abbia causato alla vittima delle sofferenze che

oltrepassano gli inconvenienti inerenti a ogni vita in società. Non è

sufficiente invece che in base alla comune esperienza l'offesa possa comportare

una certa sofferenza. Spetta alla parte lesa allegare le circostanze fattuali dalle

quali dedurre la sua sofferenza (sentenza del Tribunale federale 5A_562/2018 22

luglio 2019 consid. 5.2; v. anche DTF 131 II 26 consid. 12.1).

b) Nel

caso in esame, l'attore ha chiesto fr. 3000.– quale torto morale, “importo commisurato alle ripetute diffamazioni di cui

è stato vittima, commesse dal convenuto e sanzionate penal­mente” (petizione

pag. 2). Se non che, a ben vedere, egli non ha allegato, tanto meno sostanziato,

le circostanze dalle quali si desume, per la lesione patita, la sua personale

sofferenza. (I CCA, sentenza inc. 11.2013.88 del 16 settembre 2015, consid. 3a

con rinvii; v. anche RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7). Ora, che l’interessato possa

avere patito un certo pregiudizio in seguito alla vicenda è possibile. Egli non

ha precisato, né comprovato sulla base per esempio di certificati medici, le

sue sofferenze. Invano si cercherebbe nella petizione un'allegazione circa la

soggettiva gravità della lesione subìta dall'attore né dal fascicolo

processuale emergono elementi tali da dovere ammettere che la sua sofferenza

sia stata grave al punto di giustificare un risarcimento per torto morale

dell'entità richiesta. In mancanza dell'allegazione di un fatto su cui l'attore

ha poggiato la sua pretesa, al convenuto non può essere rimproverato di non

averla contestata partitamente. Nella misura in cui ha obbligato RE 1 a versare

all'attore fr. 1000.–, la Giudice di pace ha manifestamente ignorato i

presupposti per riconoscere la riparazione del torto morale. Ne segue che anche

al proposito la decisione impugnata si rivela erra­ta.

15.

In

definitiva il reclamo si rivela fondato e soccorrendo le premes­se dell'art.

327.

cpv. 3 lett. b CPC, considerato che le condizioni per ammettere il

risarcimento del danno e la riparazione del torto morale non sono adempiute, la

decisione impugnata va riformata nel senso che la petizione deve essere

respinta. Le spe­se del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'attore

(art. 106 cpv. 1 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. Non entra in

linea di conto invece l'assegnazione di ripetibili, il convenuto essendosi

potuto difendere dinanzi alla Giudice di pace e avendo potuto reclamare davanti

a questa Camera senza ricorrere all'assistenza di un patrocinatore (art. 95

cpv. 3 lett. b CPC). Né il reclamante ha reso verosimile di aver dovuto

sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno, ciò che

potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è riformata come

segue:

1. La

petizione è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–,

compresa la tassa di giustizia della procedura di conciliazione, sono poste a

carico dell'attore. Non si assegnano ripetibili.

II. Le spese di reclamo di fr.

150.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico di AO 1.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.