16.2019.61
Risarcimento del danno (spese legali sostenute in un procedimento penale) e riparazione del torto morale
30 novembre 2020Italiano23 min
proprietà per piani situata sulla particella n. 345 RFD di __________ (“__________”) in cui RE 1 è comproprietario in
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.61
Lugano
30 novembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo 28 ottobre 2019 presentato da
RE
1
(rappresentato
dall'avv. RA 1 )
contro
la decisione emessa il 18 settembre
2019 dal Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa 0009-2018-O (risarcimento del danno e torto morale)
promossa nei suoi confronti con petizione del 110 ottobre 2019
da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con decreto d'accusa
del 19 settembre 2016, il Procuratore pubblico ha ritenuto RE 1 autore
colpevole di vie di fatto e di ripetuta diffamazione nei confronti della
Fiduciaria __________ SA, e del suo direttore CO 1, amministratrice della
proprietà per piani situata sulla particella n. 345 RFD di __________ (“__________”) in cui RE 1 è comproprietario in
ragione di un mezzo ciascuno con la moglie N__________ __________ __________
dell'unità n. __________0. RE 1 è
stato condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.–
oltre a una multa di fr. 300.–. La Fiduciaria __________ SA e CO 1 sono stati rinviati al foro civile per le loro
pretese di natura civile. Con decisione del 25 gennaio 2017, il Presidente
della Pretura penale ha dichiarato irricevibile, poiché tardiva, l'opposizione
presentata dall'imputato al decreto d'accusa. Un reclamo di RE 1 contro la
decisione pretorile è stato dichiarato irricevibile con decisione del 14 marzo
2017 dalla Corte dei reclami penali. Avverso la decisione della Pretura penale,
l'imputato ha pure adito la Corte di appello e di revisione penale che, con
sentenza del 10 aprile 2017, ha dichiarato inammissibile l'appello. Il 16
maggio 2019 la medesima Corte ha poi dichiarato inammissibile un'istanza del 20
novembre 2018 con cui RE 1 ha chiesto la revisione del decreto di accusa. Il
ricorso contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale
federale con sentenza 6B_773/2019 del 1° luglio 2019.
B. Nel frattempo, ottenuta
il 14 giugno 2018 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 10 ottobre 2018 CO
1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Taverne per
ottenere il pagamento di fr. 3000.– quale risarcimento del torto morale e fr.
1500.– per il risarcimento del danno così come il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________6 dell'Ufficio
di esecuzioni di Lugano. Chiamato a presentare osservazioni scritte, il
convenuto ha postulato, il 20 dicembre 2018, la sospensione della procedura in
attesa dell'esito di vari ricorsi da lui interposti al Tribunale federale sia
in materia penale che in quella civile. Il 5 aprile 2019 la Giudice di pace supplente
__________ P__________ ha citato le parti al dibattimento del 17 maggio
successivo. Il 3 maggio 2019 il convenuto ha chiesto la ricusa di quella Giudice.
Alle prime arringhe del 17
maggio 2019, congiunte con un'analoga procedura promossa dalla Fiduciaria __________
SA nei confronti del convenuto (inc. 0008-2019-O), l'attore ha confermato le
sue domande mentre RE 1 ha ribadito che la causa non era matura per il giudizio
e ha sollevato l'esistenza di un conflitto d'interesse in capo al patrocinatore
dell'attore. In coda all'udienza la Giudice di pace supplente ha comunicato
alle parti che avrebbe valutato il seguito della procedura e “qualora ritenesse
la causa matura emetterà una decisione”.
C. Statuendo con
sentenza del 18 settembre 2019 la Giudice di pace __________ P__________, nel
frattempo diventata titolare, ha parzialmente accolto la petizione condannando
il convenuto a versare all'attore fr. 1000.– per torto morale e fr. 1500.–
quale risarcimento dei danni, oltre interessi al 5% dal 19 settembre 2016. La
richiesta di rigetto dell'opposizione al menzionato PE è stata respinta. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.–, comprese quelle della procedura di
conciliazione, sono state poste per 1/5 a carico dell'attore e per 4/5 a carico
del convenuto. Non sono state assegnate ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2019
in cui chiede in estrema sintesi di riformare il giudizio impugnato nel senso
di respingere la petizione. Il 19 ottobre 2020 il presidente di questa Camera ha
interpellato il rappresentante del reclamante affinché indicasse se intendeva
mantenere il rimedio del proprio assistito. Il 27 ottobre 2020 l'avv. RA 1 ha
dichiarato di ratificare il reclamo presentato da RE 1. Invitato a esprimersi
sui “presupposti del risarcimento del danno e la riparazione del torto morale”
nelle sue osservazioni del 16 novembre 2020 CO 1 propone di dichiarare
inammissibile il reclamo o quanto meno di respingerlo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera
con reclamo en-tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 28
settembre 2019 (cfr. tracciamento dell'invio postale, agli atti, n. 98.__________).
Consegnato alla cancellaria del
Tribunale d'appello il 28 ottobre 2019 il reclamo in esame è pertanto
tempestivo.
2.
L'autorità regionale
di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di
rappresentanza in virtù dell'art. 394 CC in favore di RE 1, limitandolo
nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi
di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e
penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e
obbligarlo in tale ambito (sentenza del Tribunale federale 5A_854/2019 del 12
dicembre 2019 consid. 6). Con sentenze del 15 luglio 2020 (inc. 9.2019.172 e
9.2019.213), il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
ha confermato quale curatore di RE 1 l'avv. RA 1. In concreto, invitato a
esprimersi sul reclamo, con scritto del 27 ottobre 2020 il curatore avv. RA 1
ha comunicato a questa Camera di mantenere il rimedio in esame, donde la sua
ammissibilità. Non si disconosce che nel termine assegnato il 6 novembre 2019
dal presidente di questa Camera a F__________ S__________, a quel tempo unico
rappresentante di RE 1, non vi è stato alcun riscontro. Sta di fatto che quel
curatore, di formazione infermiere psichiatrico, era manifestamente incapace di
condurre procedure giudiziarie nell'interesse del proprio assistito, tant'è che
in un secondo tempo è stato nominato l'avv. RA 1 in suo appoggio. Tale
designazione ha reso così superflua l'applicazione del meccanismo previsto
dall'art. 69 CPC (cfr. Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,
2ª edizione, n. 12 ad art. 69). Per il resto, come rilevato correttamente
l'opponente, le ulteriori allegazioni contenute in quell'atto sono nuove e
quindi irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC).
3.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendoli rivedere
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
4.
Nelle
sue osservazioni al reclamo CO 1 lamenta l'assenza di domande di causa “che chiedano una qualsivoglia riforma o cassazione di
uno o più dispositivi della sentenza querelata”. Ora che un reclamo debba
contenere le conclusioni ed i motivi è indubbio. Le conclusioni di un reclamo devono
essere sì cassatorie ma anche riformatorie indicando le modifiche proposte
affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la
causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC. Le
domande devono essere chiare e precise, ossia enunciare esattamente quali sono
le modifiche richieste. Nel caso concreto, il reclamo non adempie simili
presupposti. Sta di fatto che un reclamo privo di formali conclusioni può
nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta
in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il
ricorrente intenda (nel medesimo senso CCR inc. 16.2019.15 del 25 maggio 2020
consid. 4). Nel caso in esame, dalla motivazione del reclamo emerge senza ombre
di dubbio che RE 1 vuole ottenere la reiezione della petizione. Il reclamo va
dunque interpretato di conseguenza.
5.
RE
1.
chiede anzitutto di conoscere la
composizione della Corte giudicante e invita il presidente di questa Camera ad astenersi
dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. Quest'ultima
richiesta è stata reiterata il 27 ottobre 2020.
Come
noto all'interessato, per costante giurisprudenza, salvo circostanze
specifiche, le Camere civile del Tribunale d'appello non fanno precedere le loro
decisioni da una comunicazione circa la composizione ordinaria della Corte
giudicante. Le parti, in effetti, devono prendere in linea di conto che
l'autorità giudiziaria deciderà nella sua composizione ordinaria. Questo vale
non solo per le parti patrocinate da un avvocato, ma anche per le parti non rappresentate
(cosiddetti laici). La composizione della Camera civile dei reclami, per altro
nota al ricorrente, è reperibile nel sito internet del Cantone Ticino. La
domanda di “astensione” del presidente della Camera civile dei reclami è
inammissibile poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun
motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CPC. Per tacere del fatto
che prima del procedimento in esame questa Camera ha trattato un solo contenzioso
in cui il reclamante è stato coinvolto (inc. 16.2018.35), dall'eventuale partecipazione
a decisioni terminate con un esito sfavorevole a una parte non può essere
dedotta alcuna prevenzione. Per il resto, l'interessato si limita a proferire
accuse generiche, senza sostanziarne alcuna. In tali circostanze, la domanda di
astensione e il reclamo possono essere giudicati anche dal presidente di questa
Camera.
6.
La Giudice di pace ha dapprima ritenuto che la domanda
di ricusa formulata dal convenuto nei suoi confronti non adempiva “i requisiti di
forma e contenuto” per essere considerata ricevibile. In seguito ha
accertato che il convenuto era stato dichiarato colpevole di diffamazione nei
confronti dell'attore quantunque questi non avesse spiegato né allegato “in modo preciso
quali sarebbero stati gli effetti di tale diffamazione”. Inoltre, ha
soggiunto il primo giudice, il convenuto medesimo non aveva contestato quanto accaduto
“né
lo potrebbe visto il decreto d'accusa”. A suo parere, quindi “non vi sono motivi per non
riconoscere all'attore il risarcimento ai sensi dell'art. 28a cpv. 3 CC
e 49 CO e possono giustificare in equità un'indennità per torto morale di fr.
1000.–”. Quanto al risarcimento del danno, corrispondente alla rifusione
delle spese legali sostenute dall'attore per il procedimento penale, essa ha
accertato che quantunque questi chiedesse il rimborso di fr. 1500.– “pari a ¼ di fr.
6000.–”, la nota d'onorario del patrocinatore, incaricato dall'attore e dalla
Fiduciaria __________ SA, ammontava a fr. 8130.05 senza che fosse dato di
capire come l'attore “sia arrivato a
suddividere in 4 parti l'onorario per le 4 distinte procedure”. Ad ogni modo, essa
ha epilogato, “visto l'importo totale di
fr. 8130.05 e che tutto sommato le argomentazioni e le motivazioni dei
coniugi sono sostanzialmente identiche, si può ritenere che un'indennità per
riconoscimento spese legali di fr. 1500.– sia corretta”.
7.
Il
reclamante ribadisce in più punti di avere chiesto la ricusa della Giudice di
pace __________ P__________ per “evitare reiterate inadeguatezze procedurali” e
per essere incorsa in varie violazioni procedurali. In realtà, il convenuto
avrebbe dovuto spiegare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art.
321.
cpv. 1 CPC, perché la sua istanza di ricusa adempiva “i requisiti di forma e contenuto” per essere
considerata ricevibile e perché nel non entrare nel merito di tale domanda il
primo giudice sarebbe incorso in errore. Ciò rende finanche irricevibile il
reclamo. Ad ogni modo, è vero che dandosi domande
di ricusa nei confronti dei Giudici di pace la decisione spetta al Pretore
della sede territoriale della Giudicatura di pace (art. 37 cpv. 4 LOG). Il
reclamante disconosce tuttavia che esistono delle eccezioni al principio
secondo il quale, di regola, il giudice di cui è chiesta la ricusa non dovrebbe
partecipare alla decisione da rendere in merito. Come gli è noto, la
giurisprudenza ammette infatti la possibilità per l'autorità di cui è postulata
la ricusa di statuire su domande prive di ogni fondamento, abusive o manifestamente
irricevibili, (cfr. anche Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,
2ª edizione, n. 5 ad art. 50), o ancora su domande di ricusa che
ripetono censure già proposte ed evase in senso sfavorevole all'istante, o basate
su altri motivi astrusi o fondate su pretesi errori commessi dai
magistrati ricusati.
Premesso
ciò, come si è appena accennato, atti procedurali, giusti o sbagliati che siano
o errori di apprezzamento compiuti da un magistrato non sono di per sé
suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione; essi vanno di
principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti,
tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri del magistrato,
potrebbero se del caso entrare in considerazione ai fini di una ricusa (DTF 143
IV 74 consid. 3.2). Estremi del genere non si scorgono nel caso specifico. Né
il fatto di far parte di un'associazione per
la pedagogia curativa e socioterapia antroposofica nel Ticino, che non consta
per altro avere scopo di lucro, costituisce un motivo di astensione, l'art. 19
cpv. 2 LOG applicandosi solo a magistrati a tempo pieno. In tali circostanze
alla Giudice di pace non può essere rimproverato di avere essa stessa giudicato
la lite senza avviare la formale procedura di ricusazione. Per il resto,
rimostranze verso l'allora Giudice di pace titolare sono fuori tema nella
misura in cui __________ D__________ nemmeno è stata chiamata a statuire sulla
lite.
8.
Nella misura in cui
solleva la mancanza di una formazione giuridica di __________ P__________, il
reclamante si limita a un generico enunciato di principio inidoneo a
sostanziare l'ipotesi di un'incapacità di quella Giudice di pace a trattare il
caso con la dovuta indipendenza e a condurre il processo in modo equo. Del
resto, per tacere del fatto che non sussiste alcun diritto costituzionale a un
giudice con una formazione giuridica (DTF 134 I 16), non consta che la Giudice
di pace in questione, in carica da almeno sette anni, non sia in grado, grazie a conoscenze professionali e pratiche, di
formare la propria volontà in modo indipendente e di applicare correttamente il
diritto. Senza dimenticare che la Divisione della giustizia
organizza corsi di aggiornamento per i giudici di pace, e che da alcuni anni,
come i suoi colleghi, essa può in ogni momento rivolgersi in caso di necessità
a ex magistrati per domande di carattere giuridico e organizzativo. Ne segue
che, nel caso concreto, l'operato della Giudice di pace non lede le garanzie
processuali prescritte dall'art. 30 cpv. 1 Cost.
9.
RE 1 rimprovera la mancata assunzione di prove da lui offerte
al dibattimento del 17 maggio 2019. A parte il fatto che dal verbale di
quell'udienza non risultano offerte di prove, dallo stesso si evince che dopo
la replica e la duplica, la Giudice di pace ha comunicato alle parti che sulla
scorta della documentazione prodotta, avrebbe emanato la decisione “qualora
ritenesse matura la causa”. Il convenuto non ha reagito in quell'occasione né
successivamente. Ne segue che non si intravvedono violazioni del diritto della
parte all'assunzione di prove.
10.
Contrariamente
a quanto sostiene RE 1, agli atti figura la procura rilasciata da CO 1 all'avv.
PA 1 (doc. C) così come quella di della Fiduciaria __________ SA al medesimo
legale (doc. C nell'inc. 0008-2019-O). Quanto al fatto che in altre procedure
giudiziarie l'avvocato PA 1 sia patrocinatore della Comunione dei
comproprietari della “__________”, della quale il convenuto fa parte, non si scorge un
conflitto d'interesse già per il fatto che l'insieme dei comproprietari, e a
maggior ragione un singolo condomino, non si identifica con la comunione, ma
costituisce un tutt'altro soggetto giuridico (DTF 145 III 126 consid. 4.3.3;
RtiD I-2019 pag. 533 consid. 3c; II-2008 pag. 662 consid. 3a).
11.
Il reclamante, nell'invocare il principio della
presunzione d'innocenza, pare contestare il carattere definitivo della
decisione di condanna penale, anche perché egli ha presentato varie istanze di
revisione. In realtà, come si è detto in precedenze (sopra consid. A), tutti i
suoi ricorsi e domande di revisione sono stati dichiarati inammissibili o
respinti. La condanna penale era passata in giudicato ed era quindi definitiva.
Per altro, il richiamo ad altre decisioni della Camera di esecuzione e
fallimenti e ad articoli della legge sull'esecuzione e fallimenti non sono qui pertinenti
poiché disciplinano altre questioni.
12.
RE
1.
pare rimettere in discussione il
giudizio penale sostenendo in sintesi che quanto da lui proferito nei confronti
dell'attore non costituisce una diffamazione in base all'art. 173 CP. Se non
che, l'interessato ha già tentato senza successo di contestare la diffamazione
mediante le vie di diritto previste dalla procedura penale. La Giudice di pace
poteva quindi riferirsi alle risultanze e agli accertamenti di fatto che
emergono nel processo penale. Posto che in prima sede il convenuto nemmeno ha
contestato tali risultanze né addotto altre prove, in questa sede egli si
limita a contrapporre la propria versione dei fatti e una personale
interpretazione delle proprie dichiarazioni ma non pretende che gli
accertamenti del primo giudice siano arbitrari ovvero manifestamente
insostenibili. Il reclamante, poi, evidenzia tutta una serie di manchevolezze
da parte dell'amministratore della “__________” ma una volta di più egli argomenta fuori tema giacché
in discussione non vi è l'operato dell'amministratore della comproprietà per
piani ma la questione di sapere se egli debba risarcire il danno e rifondere il
torto morale a seguito alla lesione della personalità dell'attore.
13.
Relativamente al risarcimento del danno, consistente
nella quota di spese legali sostenute dall'attore in sede penale, il reclamante
lamenta una mancanza di un'adeguata motivazione (“non fornisce nemmeno i dettagli
per quanto concerne la motivazione di assegnazione degli importi per la
riparazione del … e risarcimento del danno di Frs. 1500.– rispetto
all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica”).
a) La
Giudice di pace ha nondimeno spiegato che pur non essendo in grado di capire
come l'attore fosse arrivato a suddividere in quattro la nota d'onorario emessa dal suo patrocinatore per le quattro
procedure che opponevano i suoi assistiti ai coniugi RE 1, “visto l'importo totale di fr. 8130.05 e che tutto
sommato le argomentazioni e le motivazioni dei coniugi sono sostanzialmente
identiche, si può ritenere che un'indennità per riconoscimento spese legali di
fr. 1500.– sia corretta”. Ancorché ai limiti inferiori, sotto questo profilo,
la decisione può ritenersi motivata.
b) Il
problema, a ben vedere, è che anche volendo considerare come il convenuto non abbia
contestato partitamente i fatti allegati dall'attore, le spese di assistenza
legale precedenti l'apertura di una causa civile, sempre che ciò fosse
necessario e opportuno, sono ripagate, di regola, con l'indennità per
ripetibili. Lo stesso principio vale per le spese di assistenza legale sostenute
in altri procedimenti, segnatamente in quelli penali. Se un tale procedimento permette
di ottenere ripetibili, anche se secondo una tariffa, non è più possibile far
valere un diritto al rimborso delle spese di assistenza in una successiva
azione di responsabilità civile. Detto altrimenti, con l'assegnazione alla
parte lesa di un'indennità per ripetibili, quella parte non potrà far valere le
spese di assistenza legale (come posta del danno) in una successiva azione
civile (DTF 133 II 363 consid. 4.1 con rinvii).
In un procedimento penale, l'accusatore privato può
far valere la rifusione delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento nei confronti dell'imputato (art.
433.
cpv. 1 CPP; DTF 117 II 396, consid. 3a). In tale ambito, la parte
vittoriosa deve sì accontentarsi di ripetibili calcolate secondo tariffa, ma nel
contempo è esonerata dal dover stabilire la colpa della controparte e l'entità
del suo danno (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre
2016.
consid. 3.2.2 con rinvio a DTF 112 Ib 356 consid. 3a). L'accusatore
privato non è invero obbligato a presentare una richiesta per ottenere il
pagamento delle ripetibili (penali) dall'imputato. Egli può pertanto decidere
di rinunciare all'esercizio del suo diritto, ma ciò non lo legittima poi a
ottenere il risarcimento del corrispondente “danno” in una
successiva azione civile (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre
2016.
consid. 3.2.1). Il procedimento penale è pertanto l'unica sede in cui la
parte lesa può far valere il suo diritto al risarcimento da parte dell'imputato
per le spese necessarie sostenute nel procedimento (loc. cit. consid. 3.2.2; v.
anche sentenza 6B_923/2015 del 24 maggio 2016 consid. 5.2; v. anche II CCA
sentenza inc. 12.2019.111 del 7 novembre 2019 consid. 6).
c) Nella
fattispecie, dal decreto d'accusa del 19 settembre 2016 nulla risulta in merito
a richieste di indennità per ripetibili. Nella misura in cui nel procedimento
penale l'attore avrebbe quindi potuto ottenere un'indennità per ripetibili,
l'imputato essendo stato condannato (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP), e che la
nota professionale del suo legale è pacificamente riconducibile al procedimento
penale promosso nei confronti dei coniugi RE 1 (doc. E), la successiva pretesa
fatta valere in sede civile non è più ammissibile. Non si disconosce che nel
giudizio penale per le pretese di natura civile l'accusatore privato è stato
rinviato al competente foro, ma nella nozione di “pretese civili” rientrano
soltanto le pretese derivanti direttamente dai reati in discussione, non per
contro le spese sostenute dall'accusatore
privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP (sentenza del Tribunale
federale 6B_1337/2019 del 9
dicembre 2019). Né
nella petizione l'attore ha mai allegato che le spese esposte dal proprio
patrocinatore era state in parte occasionate dalle pretese civile fatte valere
in ambito penale. Ne segue che nel riconoscere a livello civile la pretesa di
rifusione delle spese sostenute dall'attore nel procedimento penale, la Giudice
di pace ha erroneamente applicato il diritto. Su questo punto il reclamo si
rivela fondato.
14.
Per quel che è del torto morale, il reclamante lamenta
una volta di più una mancata motivazione, in particolare per quanto attiene gli
elementi che differenziano la lesione patita da una persona fisica da quella
patita da una persona giuridica (“non fornisce nemmeno i dettagli per quanto concerne la
motivazione di assegnazione degli importi per la riparazione del torto morale
di
Frs. 1000.– … rispetto all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica”). Il primo
giudice, dopo avere accertato che le diffamazioni proferite dai coniugi RE 1 “sono
indubbiamente rilevanti”, ha ritenuto che non vi sono motivi per non
riconoscere all'attore il risarcimento in virtù degli art. 28a cpv. 3 CC
e 49 CO.
a) In sede civile, la riparazione del torto
morale per lesione della personalità menzionata dall'art. 28a
cpv. 3 CC è retta dall'art. 49 CO. Così, chi è illecitamente leso nella sua
personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa
non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di
riparazione morale (art. 49 cpv. 1 CO). Il giudice può anche sostituire o
aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione (art. 49 cpv. 2 CO).
Un risarcimento a tale titolo è giustificato unicamente qualora un'offesa
oggettivamente grave abbia causato alla vittima delle sofferenze che
oltrepassano gli inconvenienti inerenti a ogni vita in società. Non è
sufficiente invece che in base alla comune esperienza l'offesa possa comportare
una certa sofferenza. Spetta alla parte lesa allegare le circostanze fattuali dalle
quali dedurre la sua sofferenza (sentenza del Tribunale federale 5A_562/2018 22
luglio 2019 consid. 5.2; v. anche DTF 131 II 26 consid. 12.1).
b) Nel
caso in esame, l'attore ha chiesto fr. 3000.– quale torto morale, “importo commisurato alle ripetute diffamazioni di cui
è stato vittima, commesse dal convenuto e sanzionate penalmente” (petizione
pag. 2). Se non che, a ben vedere, egli non ha allegato, tanto meno sostanziato,
le circostanze dalle quali si desume, per la lesione patita, la sua personale
sofferenza. (I CCA, sentenza inc. 11.2013.88 del 16 settembre 2015, consid. 3a
con rinvii; v. anche RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7). Ora, che l’interessato possa
avere patito un certo pregiudizio in seguito alla vicenda è possibile. Egli non
ha precisato, né comprovato sulla base per esempio di certificati medici, le
sue sofferenze. Invano si cercherebbe nella petizione un'allegazione circa la
soggettiva gravità della lesione subìta dall'attore né dal fascicolo
processuale emergono elementi tali da dovere ammettere che la sua sofferenza
sia stata grave al punto di giustificare un risarcimento per torto morale
dell'entità richiesta. In mancanza dell'allegazione di un fatto su cui l'attore
ha poggiato la sua pretesa, al convenuto non può essere rimproverato di non
averla contestata partitamente. Nella misura in cui ha obbligato RE 1 a versare
all'attore fr. 1000.–, la Giudice di pace ha manifestamente ignorato i
presupposti per riconoscere la riparazione del torto morale. Ne segue che anche
al proposito la decisione impugnata si rivela errata.
15.
In
definitiva il reclamo si rivela fondato e soccorrendo le premesse dell'art.
327.
cpv. 3 lett. b CPC, considerato che le condizioni per ammettere il
risarcimento del danno e la riparazione del torto morale non sono adempiute, la
decisione impugnata va riformata nel senso che la petizione deve essere
respinta. Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'attore
(art. 106 cpv. 1 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. Non entra in
linea di conto invece l'assegnazione di ripetibili, il convenuto essendosi
potuto difendere dinanzi alla Giudice di pace e avendo potuto reclamare davanti
a questa Camera senza ricorrere all'assistenza di un patrocinatore (art. 95
cpv. 3 lett. b CPC). Né il reclamante ha reso verosimile di aver dovuto
sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno, ciò che
potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è riformata come
segue:
1. La
petizione è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–,
compresa la tassa di giustizia della procedura di conciliazione, sono poste a
carico dell'attore. Non si assegnano ripetibili.
II. Le spese di reclamo di fr.
150.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico di AO 1.
III. Notificazione a:
;
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.