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Decisione

16.2019.65

Contratto di locazione - espulsione del conduttore - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

26 novembre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 23 maggio 2019 la locatrice, con

modulo ufficiale, ha notificato la disdetta ordinaria per il 30

novembre 2019 al conduttore. Con istanza del 23 giugno successivo quest'ultimo

ha contestato la citata disdetta dinanzi all'Ufficio di conciliazione in

materia di locazio­ne di Giubiasco. Nel frattempo, l'11 giugno 2019

la locatrice ha inviato al conduttore una diffida di pagamento con comminatoria

di disdetta, invitandolo a pagare, entro 30 giorni, fr. 245.– per la

pigione del mese di giugno 2019. Non avendo ricevuto alcun versamento, il 15

luglio 2019 essa ha notificato, con l'apposito formu­lario ufficiale, la

disdetta del contratto per il 31 agosto 2019. Un'ulteriore notifica della

disdetta è stata inviata il 22 luglio seguente. RE 1, che non ha ritirato i due

plichi raccomandati, ha nondimeno presentato, il 20 agosto 2019, una

contestazione “precauzionale” della disdetta davanti all'Ufficio di

conciliazione in materia di locazione di Giubiasco.

C. Con istanza del 2

settembre 2019, promossa nella procedura som­maria di tutela giurisdizionale

nei casi manifesti, CO 1 si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere

l'espulsione di RE 1 dall'ente locato. Con osservazioni spontanee del 1°

ottobre 2019 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. All'udienza del 7

ottobre 2019, indetta per la discussione, le parti hanno confermato le loro

posizioni, il convenuto contestando in particolare la disdetta sostenendo di

avere versato nel mese di maggio 2019 fr. 245.– all'Ufficio di

conciliazione. Su richiesta del Pretore aggiunto, l'Ufficio di conciliazione in

materia di locazione di Giubiasco ha comunicato di non avere ricevuto

alcun versamento da parte del convenuto. Alla discussione finale le parti hanno

rinunciato limitandosi a memoriali conclusivi del 16 e 21 ottobre 2019 in cui hanno

ribadito le loro domande.

D. Statuendo con decisione del 29 ottobre 2019 il

Pretore aggiunto ha accolto l'istanza ordinando al convenuto – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare immediatamente l'ente locato, con

avvertimento dell'esecuzione effettiva per mezzo delle forze dell'ordine

in caso di inosservanza. Il convenuto è stato avvertito inoltre che, qualora

non avesse ritirato mobili e oggetti di sua pertinenza, la forza

pubblica avrebbe fatto depositare tali beni in un luogo indicato dall'istante a

spese anticipate da essa medesima ma poste a suo carico. Le spese processuali

di fr. 100.– sono state addebitate al convenuto, tenuto a rifonde­re all'istante

fr. 150.– per ripetibili.

E. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto al Tribunale cantonale amministrativo con un

ricorso dell'8 novembre 2019, completato il 12 novembre seguente, in cui chiede,

previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio,

di tenere “conto di tutti i fatti da me presentati”. Gli atti sono stati trasmessi a

questa Camera per competenza. Con decreto del 14 novembre 2019 il

presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Il

reclamo non è stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili,

entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, mediante reclamo se il

valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321

cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore aggiunto ha stabilito il valore litigioso

in fr. 1225.– donde

la competenza di questa Camera (art. 48 lett.

d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta

al convenuto il 31 ottobre 2019 (cfr. tracciamento degli invii postali n. 98.__________),

di modo che il reclamo in esame, introdotto l'8 novembre 2019, è pertanto tempestivo.

Quanto al complemento del 12 novembre 2019, a prescindere del fatto che in quell'atto

il reclamante si limita a evocare quanto successo in un incontro con la

controparte avvenuto quel giorno, non contiene alcuna critica aggiuntiva alla

decisione impugnata. Sulla sua ricevibilità non occorre dilungarsi.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manife­stamente errato dei fatti (lett.

b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo ma­nifestamente errato (DTF

140.

III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Il Pretore aggiunto, richiamate le condizioni per accordare

una tutela giurisdizionale nei casi manifesti in procedura sommaria, ha

accertato che la domanda di espulsione si fonda sul contratto di locazione tra

le parti, sulla comminatoria per mora dell'11 giugno 2019 e sulle disdette, su

formulario ufficiale, del 15 e 22 luglio 2019. Secondo i suoi accertamenti il

convenuto non aveva pagato la pigione di fr. 245.– di giugno 2019 entro la

scaden­za pattuita (5 di ogni mese) né l'aveva pagata entro il termine di

trenta giorni della messa in mora dell'11 giugno 2019. Il primo giudice,

stabilito che la contestazione “precauzionale” della disdetta presentata il 20

agosto 2019 dal convenuto non precludeva il diritto dell'attore di chiederne l'espulsione,

ha ritenuto i fatti incontestati o comunque ampiamente comprovati dalla

documentazione agli atti e dallo scritto dell'Ufficio di conciliazione del 9

ottobre 2019 e l'esistenza di una chiara situazione giuridica, i presupposti

degli art. 257d, 266g, 266l e 266n CO essendo

adempiuti. In siffatte circostanze, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza

rimproverando al convenuto di non avere verificato l'effettiva esecuzione dell'ordine

impartito alla banca di versare la pigione.

4.

Il

reclamante, che riconosce di non avere pagato la pigione del mese di giugno

2019.

entro la scadenza contrattuale né entro il termine fissato nella diffida

di pagamento, rimprovera al Pretore aggiunto di non avere tenuto conto del

fatto che la controparte ha creato “una situazione caotica, volutamente con

rinvii di sedute e doppioni di disdette” e che “sta facendo di tutto per

poterlo buttare fuori”. Egli ribadisce che dopo l'accordo dell'8 aprile 2019 e

preso atto della disdetta ordinaria del 23 maggio 2019, ha modificato, il 27

maggio successivo, l'ordine di pagamento permanente in favore della locatrice da

lui impartito alla sua banca in precedenza, disponendo che il versamento

mensile della pigione avvenisse in favore dell'Ufficio di conciliazione.

Tuttavia, egli epiloga, “a causa di tutta la confusione creata dalla

controparte non ha notato che la banca non eseguiva il suo ordine”.

Se

non che, così argomentando, il reclamante non formula alcu­na critica al

giudizio impugnato, non pretendendo segnatamente che il primo giudice avrebbe

accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo

errato il diritto. Per il resto, a prescindere dal fatto che nemmeno a distanza

di quattro mesi l'Ufficio di conciliazione ha ricevuto un versamento da parte

del convenuto e che agli atti non vi è alcun riscontro né di ordini di

pagamento permanenti né di giustificazioni della ban­ca, come già rilevato dal

Pretore aggiunto, dopo la diffida dell'11 giugno 2019 incombeva al convenuto

interessarsi dell'eventuale ritardo e verificare se l'ordine di pagamento fosse

stato effettivamente eseguito. Le argomentazioni del reclamante non ostano quindi

al legittimo diritto conferito al locatore di disdire il contratto di locazione in

caso di mora nel pagamento della pigione (art. 257d CO) e di chiederne

la successiva espulsione ove l'inquilino non abbandoni i locali.

Se ne conclude che, manifestamente inammissibile, il reclamo vede la sua sorte

segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b

cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

5.

Le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico

inducono a ri­nunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante es­sendo

sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un

patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si

pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato alla

controparte, che non ha sopportato costi. La mancata riscossione di

spese processuali rende la domanda di gratuito patrocinio senza oggetto

(art. 118 lett. b CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La domanda di gratuito patrocinio

è senza oggetto.

3. Non si prelevano spese

processuali.

4. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.