16.2019.65
Contratto di locazione - espulsione del conduttore - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
26 novembre 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2019.65
Lugano
26 novembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'8 novembre 2019 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 29 ottobre 2019 dal Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona nella causa SO.2019.1036 (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti: espulsione del conduttore per mora) promossa nei
suoi confronti con istanza del 2 settembre 2019
dalla
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 gennaio 2018 la
società __________ SA, rappresentata dalla CO 1, ha sublocato alla “RE 1 B&B”
un locale a uso magazzino/ufficio in uno stabile a __________ per una pigione
di fr. 225.– mensili, più fr. 20.– mensili di spese accessorie senza
conguaglio. Nell'ambito di una procedura di sfratto promossa dalla CO 1 nei
confronti di RE 1, le parti hanno raggiunto l'8 aprile 2019 una transazione
giudiziale davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona in cui esse
hanno riconosciuto, in particolare, di essere loro stesse le parti al contratto
di locazione citato e hanno stabilito che il pagamento della pigione sarebbe
dovuto avvenire in via anticipata entro il 5 del mese, la prima volta in quel
di giugno (inc. SO.2019.273).
Fatti
B. Il 23 maggio 2019 la locatrice, con
modulo ufficiale, ha notificato la disdetta ordinaria per il 30
novembre 2019 al conduttore. Con istanza del 23 giugno successivo quest'ultimo
ha contestato la citata disdetta dinanzi all'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Giubiasco. Nel frattempo, l'11 giugno 2019
la locatrice ha inviato al conduttore una diffida di pagamento con comminatoria
di disdetta, invitandolo a pagare, entro 30 giorni, fr. 245.– per la
pigione del mese di giugno 2019. Non avendo ricevuto alcun versamento, il 15
luglio 2019 essa ha notificato, con l'apposito formulario ufficiale, la
disdetta del contratto per il 31 agosto 2019. Un'ulteriore notifica della
disdetta è stata inviata il 22 luglio seguente. RE 1, che non ha ritirato i due
plichi raccomandati, ha nondimeno presentato, il 20 agosto 2019, una
contestazione “precauzionale” della disdetta davanti all'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Giubiasco.
C. Con istanza del 2
settembre 2019, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti, CO 1 si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere
l'espulsione di RE 1 dall'ente locato. Con osservazioni spontanee del 1°
ottobre 2019 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. All'udienza del 7
ottobre 2019, indetta per la discussione, le parti hanno confermato le loro
posizioni, il convenuto contestando in particolare la disdetta sostenendo di
avere versato nel mese di maggio 2019 fr. 245.– all'Ufficio di
conciliazione. Su richiesta del Pretore aggiunto, l'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Giubiasco ha comunicato di non avere ricevuto
alcun versamento da parte del convenuto. Alla discussione finale le parti hanno
rinunciato limitandosi a memoriali conclusivi del 16 e 21 ottobre 2019 in cui hanno
ribadito le loro domande.
D. Statuendo con decisione del 29 ottobre 2019 il
Pretore aggiunto ha accolto l'istanza ordinando al convenuto – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare immediatamente l'ente locato, con
avvertimento dell'esecuzione effettiva per mezzo delle forze dell'ordine
in caso di inosservanza. Il convenuto è stato avvertito inoltre che, qualora
non avesse ritirato mobili e oggetti di sua pertinenza, la forza
pubblica avrebbe fatto depositare tali beni in un luogo indicato dall'istante a
spese anticipate da essa medesima ma poste a suo carico. Le spese processuali
di fr. 100.– sono state addebitate al convenuto, tenuto a rifondere all'istante
fr. 150.– per ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto al Tribunale cantonale amministrativo con un
ricorso dell'8 novembre 2019, completato il 12 novembre seguente, in cui chiede,
previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio,
di tenere “conto di tutti i fatti da me presentati”. Gli atti sono stati trasmessi a
questa Camera per competenza. Con decreto del 14 novembre 2019 il
presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Il
reclamo non è stato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili,
entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, mediante reclamo se il
valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321
cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore aggiunto ha stabilito il valore litigioso
in fr. 1225.– donde
la competenza di questa Camera (art. 48 lett.
d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta
al convenuto il 31 ottobre 2019 (cfr. tracciamento degli invii postali n. 98.__________),
di modo che il reclamo in esame, introdotto l'8 novembre 2019, è pertanto tempestivo.
Quanto al complemento del 12 novembre 2019, a prescindere del fatto che in quell'atto
il reclamante si limita a evocare quanto successo in un incontro con la
controparte avvenuto quel giorno, non contiene alcuna critica aggiuntiva alla
decisione impugnata. Sulla sua ricevibilità non occorre dilungarsi.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF
140.
III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Il Pretore aggiunto, richiamate le condizioni per accordare
una tutela giurisdizionale nei casi manifesti in procedura sommaria, ha
accertato che la domanda di espulsione si fonda sul contratto di locazione tra
le parti, sulla comminatoria per mora dell'11 giugno 2019 e sulle disdette, su
formulario ufficiale, del 15 e 22 luglio 2019. Secondo i suoi accertamenti il
convenuto non aveva pagato la pigione di fr. 245.– di giugno 2019 entro la
scadenza pattuita (5 di ogni mese) né l'aveva pagata entro il termine di
trenta giorni della messa in mora dell'11 giugno 2019. Il primo giudice,
stabilito che la contestazione “precauzionale” della disdetta presentata il 20
agosto 2019 dal convenuto non precludeva il diritto dell'attore di chiederne l'espulsione,
ha ritenuto i fatti incontestati o comunque ampiamente comprovati dalla
documentazione agli atti e dallo scritto dell'Ufficio di conciliazione del 9
ottobre 2019 e l'esistenza di una chiara situazione giuridica, i presupposti
degli art. 257d, 266g, 266l e 266n CO essendo
adempiuti. In siffatte circostanze, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza
rimproverando al convenuto di non avere verificato l'effettiva esecuzione dell'ordine
impartito alla banca di versare la pigione.
4.
Il
reclamante, che riconosce di non avere pagato la pigione del mese di giugno
2019.
entro la scadenza contrattuale né entro il termine fissato nella diffida
di pagamento, rimprovera al Pretore aggiunto di non avere tenuto conto del
fatto che la controparte ha creato “una situazione caotica, volutamente con
rinvii di sedute e doppioni di disdette” e che “sta facendo di tutto per
poterlo buttare fuori”. Egli ribadisce che dopo l'accordo dell'8 aprile 2019 e
preso atto della disdetta ordinaria del 23 maggio 2019, ha modificato, il 27
maggio successivo, l'ordine di pagamento permanente in favore della locatrice da
lui impartito alla sua banca in precedenza, disponendo che il versamento
mensile della pigione avvenisse in favore dell'Ufficio di conciliazione.
Tuttavia, egli epiloga, “a causa di tutta la confusione creata dalla
controparte non ha notato che la banca non eseguiva il suo ordine”.
Se
non che, così argomentando, il reclamante non formula alcuna critica al
giudizio impugnato, non pretendendo segnatamente che il primo giudice avrebbe
accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo
errato il diritto. Per il resto, a prescindere dal fatto che nemmeno a distanza
di quattro mesi l'Ufficio di conciliazione ha ricevuto un versamento da parte
del convenuto e che agli atti non vi è alcun riscontro né di ordini di
pagamento permanenti né di giustificazioni della banca, come già rilevato dal
Pretore aggiunto, dopo la diffida dell'11 giugno 2019 incombeva al convenuto
interessarsi dell'eventuale ritardo e verificare se l'ordine di pagamento fosse
stato effettivamente eseguito. Le argomentazioni del reclamante non ostano quindi
al legittimo diritto conferito al locatore di disdire il contratto di locazione in
caso di mora nel pagamento della pigione (art. 257d CO) e di chiederne
la successiva espulsione ove l'inquilino non abbandoni i locali.
Se ne conclude che, manifestamente inammissibile, il reclamo vede la sua sorte
segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b
cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
5.
Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico
inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo
sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si
pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato alla
controparte, che non ha sopportato costi. La mancata riscossione di
spese processuali rende la domanda di gratuito patrocinio senza oggetto
(art. 118 lett. b CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La domanda di gratuito patrocinio
è senza oggetto.
3. Non si prelevano spese
processuali.
4. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.