16.2019.67
Azione di disconoscimento del debito - contratto di mandato - nullità di una clausola contrattuale che prevede una penale in caso di rescissione anticipata del mandato - indennità in caso di revoca intempestiva del mandato
15 ottobre 2020Italiano10 min
qualità di mandante, e la società RE 1, in qualità di mandataria, hanno sottoscritto
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.67
Lugano
15 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 21 novembre 2019 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 16 ottobre 2019 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa SE.2015.461 (disconoscimento del debito) promossa nei
suoi confronti con petizione del 17 dicembre 2015
da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
2 giugno 2014 CO 1, titolare della ditta individuale S__________ __________, in
qualità di mandante, e la società RE 1, in qualità di mandataria, hanno sottoscritto
un contratto di mandato avente per oggetto “l'assistenza e la gestione” della
società F__________ SA. Il contratto prevedeva la seguente clausola (12.1
ultimo capoverso):
“In caso di disdetta anticipata rispetto al termine minimo dell'anno alla società oggetto di gestione verrà applicata
una penale di rescissione anticipata pari a fr. 5000.– + IVA”.
Il 22 settembre 2014 CO 1 ha
revocato il mandato con effetto immediato e il 30 settembre seguente la RE 1 gli
ha chiesto il pagamento della sopraccitata penale.
B. Preso atto del
mancato pagamento,
il 20 agosto 2015 la RE 1
ha fatto notificare
a CO 1 il precetto esecutivo n. __________75 dell'Ufficio di
esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 5400.– oltre
interessi al 5% dal 14 agosto 2015 indicando quale motivo del credito “mancato
pagamento penale contratto del 02.06.2014 e conseguente fattura n. 083/2015.
Concerne: S__________ __________, __________”, al quale l'escusso ha interposto
opposizione. Adito il 25 agosto 2018 dalla RE 1, con decisione del 23 novembre
2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria
l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo e ha posto le spese
processuali di fr. 150.– a carico di CO 1, tenuto a rifondere
all'istante fr. 250.– per ripetibili (inc. SO.2015.3684).
C. Con petizione del 17
dicembre 2015 CO 1 si è rivolto Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per
ottenere il disconoscimento del menzionato debito. Nelle sue osservazioni del
12 gennaio 2016 la RE 1 ha proposto di respingere la petizione. Alle prime
arringhe del 2 febbraio 2016, le parti hanno replicato e duplicato confermando la
loro posizioni. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte del 17 giugno e del 4 luglio 2016 in cui
hanno mantenuto i loro punti di vista.
D. Statuendo con
decisione del 16 ottobre 2019 il Pretore ha accolto la petizione, accertando l'inesistenza
del debito di fr. 5400.– oltre interessi dell'attore nei confronti della
convenuta di cui al precetto esecutivo n. __________75 dell'Ufficio di esecuzione
di Lugano e confermando l'opposizione interposta dall'attore al medesimo PE. Le
spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico della convenuta,
tenuta a rifondere all'attore fr. 800.– per ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 novembre 2019
in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio
impugnato. Con decreto del 28 novembre 2019 il presidente di questa Camera ha dichiarato
irricevibile la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni
del 16 gennaio 2020 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a
questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della
convenuta il 22 ottobre 2019. Presentato il 21 novembre 2019, ultimo
giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Al reclamo la RE 1 allega una sua parcella inviata il 28
ottobre 2014 alla F__________ __________ SA. Il documento, mai sottoposto al
primo giudice, è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di
avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuovi mezzi di prova.
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
4.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha rammentato anzitutto che nell'azione di disconoscimento del debito retta dall'art. 83
cpv. 2 LEF spetta di principio al creditore, anche se convenuto, dimostrare il
fondamento del proprio credito, giacché l'inversione dei ruoli processuali non
comporta anche il sovvertimento dell'onere della prova a danno del
debitore/attore. Premesso ciò, egli ha accertato che le parti avevano sottoscritto
un contratto di mandato e che il loro litigio verte sulla validità della clausola 12.1 4° capoverso del
contratto che prevede il pagamento di una penale in caso di rescissione
anticipata dello stesso. Ricordato che per l'art.
404.
cpv. 1 CO il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le
parti e che secondo la giurisprudenza il
diritto di porre fine al contratto ha carattere imperativo, il primo giudice ha
ritenuto nulla la citata clausola penale
sulla quale la convenuta fonda la pretesa di fr. 5400.– poiché essa è “chiaramente
destinata a rendere più difficile e a scoraggiare il mandante dal revocare il
mandato”. Tuttavia, egli ha soggiunto, la pretesa litigiosa potrebbe
legittimarsi alla luce delle conseguenze relative alla revoca intempestiva del
mandato in applicazione dell'art. 404 cpv. 2 CO. Per il primo giudice, anche se
la revoca del mandato è avvenuta in tempo inopportuno, ciò non è di alcun
ausilio per la mandataria, giacché “dagli atti di causa non risulta alcun
indizio, né tanto meno alcuna prova, in merito a un qualsivoglia danno che
avrebbe subìto la convenuta a motivo della revoca intempestiva del mandato; al
riguardo essa non ha fornito la prova che le incombeva ex art. 8 CC”. Ciò
posto, il Pretore ha accolto la petizione.
5.
La reclamante, che
non censura la nullità della clausola penale pattuita con l'attore, contesta di
non avere provato il danno subìto a seguito della revoca intempestiva del
mandato, come rimproveratole dal Pretore. A suo parere, il danno è
riconducibile alla sottoscrizione di un contratto con il cliente finale (la F__________
__________ SA) con delle condizioni contrattuali meno vantaggiose di quelle
iniziali, ovvero “applicato una tariffa di fr. 500.– contro i fr. 900.–
originari pattuiti con lo s__________ __________”. Il danno corrisponde pertanto
alla “perdita mensile di fr. 400.– dal mese di ottobre 2014 al mese di novembre
2015, mese in cui è avvenuto il fallimento della F__________ __________ SA per
un totale di fr. 5600.–”.
Per l'art. 404 cpv. 1 CO il
mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. Chi però
revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del
danno che gliene deriva (cpv. 2). Per giurisprudenza, quest'ultima norma dà diritto al mandatario di esigere il
risarcimento delle spese inutilmente assunte in vista dell'esecuzione del
contratto (“interesse negativo”) ma non gli permette di ottenere il guadagno
che la continuazione del mandato gli avrebbe procurato (“interesse positivo”; sentenza
del Tribunale federale 4A_196/2020 del 16 luglio 2020 consid. 6.1 con rinvii).
Detto
altrimenti, il danno risarcibile in applicazione dell'art. 404 cpv. 2 CO sarebbe
corrisposto alle spese ragionevolmente sostenute per l'esecuzione del mandato,
che avevano perso la loro utilità a motivo della fine del contratto, come pure alle
perdite subìte per avere rinunciato all'assunzione di altri mandati perché a
quel tempo era ancora in essere il contratto poi revocato intempestivamente, ma
non il guadagno che il mandante avrebbe conseguito
con continuazione del mandato. E nella fattispecie la differenza di
retribuzione prevista dai due contratti corrisponde appunto all'interesse
positivo che non è però risarcibile in virtù dell'art. 404 cpv. 2 CO. Sotto
questo profilo la conclusione del Pretore sfugge alla critica.
6.
La reclamante adduce,
inoltre, di avere “documentato l'origine della pretesa litigiosa, producendo il
riconoscimento di debito.” A suo avviso, il creditore al beneficio di un
riconoscimento di debito può farvi affidamento e la sola produzione di tale
documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa. Per contro, egli epiloga,
l'escusso non ha provato l'inesistenza o l'inesigibilità del debito contestato.
Se non che, così
argomentando, essa dimentica tuttavia che il giudice del rigetto dell'esecuzione
ha ritenuto bensì il contratto di mandato contenente la contestata clausola
penale un valido riconoscimento di debito ma non si è pronunciato sulla pretesa
nullità della clausola penale sollevata dalla RE 1, ritenendola un'eccezione di
merito che andava esaminata dal giudice ordinario (decisione del 23 novembre
2015, pag. 2). E quest'ultimo ha accertato la nullità della clausola penale,
ciò che la reclamante in questa sede nemmeno contesta. Al proposito il
reclamo è destituito di fondamento.
7.
Per il resto, la
reclamante non formula alcuna critica al giudizio impugnato, non pretendendo
segnatamente che il primo giudice avrebbe accertato in modo manifestamente
errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto. Se ne
conclude che il reclamo vede la sua sorte segnata.
8.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, patrocinata
da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
600.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 600.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.