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Decisione

16.2019.67

Azione di disconoscimento del debito - contratto di mandato - nullità di una clausola contrattuale che prevede una penale in caso di rescissione anticipata del mandato - indennità in caso di revoca intempestiva del mandato

15 ottobre 2020Italiano10 min

qualità di mandante, e la società RE 1, in qualità di mandataria, hanno sottoscritto

Source ti.ch

Incarto n.

16.2019.67

Lugano

15 ottobre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 21 novembre 2019 presentato dalla

RE 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 16 ottobre 2019 dal

Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 2, nella causa SE.2015.461 (disconoscimento del debito) promossa nei

suoi confronti con petizione del 17 dicembre 2015

da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

2 giugno 2014 CO 1, titolare della ditta individuale S__________ __________, in

qualità di mandante, e la società RE 1, in qualità di mandataria, hanno sottoscritto

un contratto di mandato avente per oggetto “l'assistenza e la gestione” della

società F__________ SA. Il contratto prevedeva la seguente clausola (12.1

ultimo capoverso):

“In caso di disdet­ta anticipata rispetto al termine minimo dell'anno alla società oggetto di gestione verrà applicata

una penale di rescissione anticipata pari a fr. 5000.– + IVA”.

Il 22 settembre 2014 CO 1 ha

revocato il mandato con effetto immediato e il 30 settembre seguente la RE 1 gli

ha chiesto il pagamento della sopraccitata penale.

B. Preso atto del

mancato pagamento,

il 20 agosto 2015 la RE 1

ha fatto notificare

a CO 1 il precetto esecutivo n. __________75 dell'Ufficio di

esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 5400.– oltre

interessi al 5% dal 14 agosto 2015 indicando quale motivo del credito “mancato

pagamento penale contratto del 02.06.2014 e conseguente fattura n. 083/2015.

Concerne: S__________ __________, __________”, al quale l'escusso ha interposto

opposizione. Adito il 25 agosto 2018 dalla RE 1, con decisione del 23 novembre

2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria

l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo e ha posto le spese

processuali di fr. 150.– a carico di CO 1, tenuto a rifondere

all'istante fr. 250.– per ripetibili (inc. SO.2015.3684).

C. Con petizione del 17

dicembre 2015 CO 1 si è rivolto Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per

ottenere il discono­scimento del menzionato debito. Nelle sue osservazioni del

12 gennaio 2016 la RE 1 ha proposto di respingere la petizione. Alle prime

arringhe del 2 febbraio 2016, le parti hanno replicato e duplicato confermando la

loro posizioni. Alle arringhe finali le par­ti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte del 17 giu­gno e del 4 luglio 2016 in cui

hanno man­tenuto i loro punti di vista.

D. Statuendo con

decisione del 16 ottobre 2019 il Pretore ha accol­to la petizione, accertando l'inesistenza

del debito di fr. 5400.– oltre interessi dell'attore nei confronti della

convenuta di cui al precetto esecutivo n. __________75 dell'Ufficio di esecuzione

di Luga­no e confermando l'opposizione interposta dall'attore al medesi­mo PE. Le

spese processuali di fr. 400.– sono sta­te poste a carico della convenuta,

tenuta a rifondere all'attore fr. 800.– per ripetibili.

E. Contro la decisione

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 novembre 2019

in cui chiede, pre­via concessione dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio

impugnato. Con decreto del 28 novembre 2019 il presidente di questa Camera ha dichiarato

irricevibile la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni

del 16 gennaio 2020 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a

questa Camera entro trenta giorni dal­la notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della

convenuta il 22 ottobre 2019. Presentato il 21 novembre 2019, ultimo

giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Al reclamo la RE 1 allega una sua parcella inviata il 28

ottobre 2014 alla F__________ __________ SA. Il documento, mai sottoposto al

primo giudice, è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di

avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuovi mezzi di prova.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara

e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

4.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha rammentato anzitutto che nell'azione di disconoscimento del debito retta dall'art. 83

cpv. 2 LEF spetta di principio al creditore, anche se convenuto, dimostrare il

fondamento del proprio credito, giacché l'inversione dei ruoli processuali non

comporta anche il sovvertimento dell'onere della prova a danno del

debitore/attore. Premesso ciò, egli ha accertato che le parti avevano sottoscritto

un contratto di man­dato e che il loro litigio verte sulla validità della clausola 12.1 4° capoverso del

contratto che prevede il pagamento di una penale in caso di rescissione

anticipata dello stesso. Ricordato che per l'art.

404.

cpv. 1 CO il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le

parti e che secondo la giurisprudenza il

diritto di porre fine al contratto ha carattere imperativo, il primo giudice ha

ritenuto nulla la citata clausola penale

sulla quale la convenuta fonda la pretesa di fr. 5400.– poiché essa è “chiaramente

destinata a rendere più difficile e a scoraggiare il mandan­te dal revocare il

mandato”. Tuttavia, egli ha soggiunto, la prete­sa litigiosa potrebbe

legittimarsi alla luce delle conseguenze relative alla revoca intempestiva del

mandato in applicazione dell'art. 404 cpv. 2 CO. Per il primo giudice, anche se

la revoca del mandato è avvenuta in tempo inopportuno, ciò non è di alcun

ausilio per la mandataria, giacché “dagli atti di causa non risulta alcun

indizio, né tanto meno alcuna prova, in merito a un qualsivoglia danno che

avrebbe subìto la convenuta a motivo della revoca intempestiva del mandato; al

riguardo essa non ha fornito la prova che le incombeva ex art. 8 CC”. Ciò

posto, il Pretore ha accolto la petizione.

5.

La reclamante, che

non censura la nullità della clausola penale pattuita con l'attore, contesta di

non avere provato il danno subìto a seguito della revoca intempestiva del

mandato, come rimproveratole dal Pretore. A suo parere, il danno è

riconducibile alla sottoscrizione di un contratto con il cliente finale (la F__________

__________ SA) con delle condizioni contrattuali meno vantaggiose di quelle

iniziali, ovvero “applicato una tariffa di fr. 500.– contro i fr. 900.–

originari pattuiti con lo s__________ __________”. Il danno corrisponde pertanto

alla “perdita mensile di fr. 400.– dal mese di ottobre 2014 al mese di novembre

2015, mese in cui è avvenuto il fallimento della F__________ __________ SA per

un totale di fr. 5600.–”.

Per l'art. 404 cpv. 1 CO il

mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. Chi però

revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del

danno che gliene deriva (cpv. 2). Per giurisprudenza, quest'ultima nor­ma dà diritto al mandatario di esigere il

risarcimento delle spese inutilmente assunte in vista dell'esecuzione del

contratto (“interesse negativo”) ma non gli permette di ottenere il guadagno

che la continuazione del mandato gli avrebbe procurato (“interesse positivo”; sentenza

del Tribunale federale 4A_196/2020 del 16 luglio 2020 consid. 6.1 con rinvii).

Detto

altrimenti, il danno risarcibile in applicazione dell'art. 404 cpv. 2 CO sarebbe

corrisposto alle spese ragionevolmente sostenute per l'esecuzione del mandato,

che avevano perso la loro utilità a motivo della fine del contratto, come pure alle

perdite subìte per avere rinunciato all'assunzione di altri mandati perché a

quel tempo era ancora in essere il contratto poi revocato intempestivamente, ma

non il guadagno che il mandante avrebbe conseguito

con continuazione del mandato. E nella fattispecie la differenza di

retribuzione prevista dai due contratti corrisponde appunto all'interesse

positivo che non è però risarcibile in virtù dell'art. 404 cpv. 2 CO. Sotto

questo profilo la conclusione del Pretore sfugge alla critica.

6.

La reclamante adduce,

inoltre, di avere “documentato l'origine della pretesa litigiosa, producendo il

riconoscimento di debito.” A suo avviso, il creditore al beneficio di un

riconoscimento di debito può farvi affidamento e la sola produzione di tale

documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa. Per contro, egli epiloga,

l'escusso non ha provato l'inesistenza o l'inesigibilità del debito contestato.

Se non che, così

argomentando, essa dimentica tuttavia che il giudice del rigetto dell'esecuzione

ha ritenuto bensì il contratto di mandato contenente la contestata clausola

penale un valido riconoscimento di debito ma non si è pronunciato sulla pretesa

nullità della clausola penale sollevata dalla RE 1, ritenendola un'eccezione di

merito che andava esaminata dal giudice ordinario (decisione del 23 novembre

2015, pag. 2). E quest'ultimo ha accertato la nullità della clausola penale,

ciò che la reclamante in questa sede nemmeno contesta. Al proposito il

reclamo è destituito di fondamento.

7.

Per il resto, la

reclamante non formula alcu­na critica al giudizio impugnato, non pretendendo

segnatamente che il primo giudice avrebbe accertato in modo manifestamente

errato i fatti o avreb­be applicato in modo errato il diritto. Se ne

conclude che il recla­mo vede la sua sorte segnata.

8.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, patrocinata

da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

600.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 600.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.