16.2019.69
Mandato: rimborso spese del mandatario - prova
16 giugno 2020Italiano11 min
1 ha sottoscritto una dichiarazione in cui indicava di aver incaricato RE 1 di “occuparsi
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2019.69
Lugano
16 giugno 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 dicembre 2019 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 2 dicembre 2019 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2019.46 (mandato) da lui promossa con petizione del 4 settembre 2019 nei
confronti di
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 23 ottobre 2017 CO
1 ha sottoscritto una dichiarazione in cui indicava di aver incaricato RE 1 di “occuparsi
della problematica relativa al condono, al certificato sismico e a tutte le
problematiche riguardanti le proprietà site a C__________ [P__________]”. L'11
ottobre 2018 essa ha sottoscritto una seconda dichiarazione in cui riconosceva
di avere ricevuto da RE 1 prestiti per complessivi fr. 41 408.34, importo
che si impegnava a restituire tramite la vendita dell'immobile di C__________.
B. Il 23 aprile 2019 RE
1 ha comunicato a CO 1 di cessare immediatamente ogni collaborazione e
qualsiasi aiuto finanziario nei suoi confronti e chiesto la restituzione di
complessivi fr. 52 338.67. Per la pretesa di restituzione degli importi mutuati
(fr. 41 408.34), RE 1 ha ottenuto il 15 luglio 2019 dal Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud il rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. SO.2019.347).
C. Il 24 luglio 2019 RE
1 si è rivolto alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud per un tentativo di conciliazione inteso a
ottenere da CO 1 il pagamento di complessivi fr. 6000.– oltre interessi al 5%
dal 23 aprile 2019, corrispondenti a fr. 3100.– per “spese relative
alle istruzioni impartitemi in data 23.10.2017” e a fr. 2900.– per “interessi
debitori sul prestito”. Accertata
l'impossibilità di conciliare le parti, il segretario assessore ha rilasciato
il 3 settembre 2019 a RE 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–
sono state poste a carico dell'istante (inc. CM.2019.61).
D. RE
1 ha citato il 4 settembre 2019 CO 1 davanti al Pretore per ottenere quanto postulato in sede
conciliativa. Invitata a
presentare osservazioni, la convenuta è rimasta silente. All'udienza del
18 novembre 2019, indetta per il dibattimento, l'attore ha confermato la sua
domanda, mentre la convenuta ha proposto il rigetto della petizione. Statuendo
con decisione del 2 dicembre 2019 il Pretore ha respinto la petizione. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.–, con le spese di conciliazione
di fr. 150.–, sono state poste a carico dell'attore.
E. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre
2019 in cui chiede di rinviare gli atti al Pretore affinché giudichi nuovamente
sulla petizione. Invitata a presentare osservazioni CO 1 non ha reagito.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000. –, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 3 dicembre 2019 (cfr. tracciamento dell'invio
n. 98.__________ agli atti). Introdotto il 30 dicembre 2019 il reclamo in esame
è pertanto tempestivo.
2.
Al reclamo RE 1 allega
copia degli atti processuali e dei documenti da lui prodotti in prima sede.
Tali atti figurano già nell'incarto trasmesso dal Pretore a questa Camera di
modo che la loro produzione si rivela superflua. Quanto alla documentazione
presentata il 7 febbraio 2020, essa non è stata sottoposta al Pretore ed è
quindi nuova. Se non che, giusta l'art. 326 cpv. 1 CPC in sede di reclamo non è
ammessa la produzione di nuovi mezzi di prova, donde la loro irricevibilità.
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere
di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione
limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 143 IV 503 consid. 1.1 con rinvii).
4.
Nella decisione
impugnata il Pretore, richiamato l'art. 313 cpv. 1 CO, ha innanzitutto respinto
la richiesta dell'attore di fr. 2900.– per “interessi debitori dal 23
aprile 2019” sul mutuo concesso alla convenuta, poiché dagli atti non risultava
alcun accordo delle parti sul fatto che il mutuo sarebbe stato fruttifero di
interessi.
Quanto alla pretesa di fr.
3100.– per “spese di trasferta e gestioni finanziarie varie” il primo giudice,
dopo avere stabilito che l'incarico conferito dalla convenuta all'attore
soggiace alle norme sul mandato, ha rilevato che incombe al mandatario comprovare
l'ammontare di quelle spese sostenute per l'esecuzione del mandato. Se non che,
egli ha accertato che l'attore si è limitato a chiedere di determinare una
somma equitativa per le trasferte intraprese e il tempo investito adducendo di
non avere a disposizione dei giustificativi delle spese sostenute. Per il Pretore,
tuttavia, non vi sono i presupposti per un giudizio equitativo, giacché la
prova della pretesa non pareva impossibile o talmente difficile da non essere
pretendibile, giacché l'attore avrebbe potuto conservare i biglietti, le
ricevute e ogni altro documento necessario a provare la sua pretesa e “questo
anche visto il suo obbligo di rendiconto”.
A suo avviso, inoltre, l'attore avrebbe dovuto perlomeno indicare con
precisione tutti quegli elementi che avrebbero permesso, se del caso, di
intervenire in via equitativa (chilometri
percorsi, mezzo utilizzato, tempo esatto impiegato, ecc.). Né, egli ha
soggiunto, la fattura emessa all'attore è sufficiente giacché essa non riporta
alcun dato preciso sul modo di calcolo dell'importo di fr. 3100.–, il
quale è indicato “a corpo”, senza tuttavia che le parti abbiamo mai concordato
un simile modo di fatturazione. Per di più, ha epilogato il Pretore,
quand'anche la pretesa dovesse essere trattata alla stregua di una richiesta di
pagamento di un onorario, incombeva sempre al mandatario provarne la congruità
e un intervento equitativo del giudice, peraltro sussidiario, sarebbe entrato
in linea di conto solo in presenza di una sufficiente allegazione su tutti gli
elementi utili alla calcolazione dell'onorario stesso.
5.
Il reclamante rimprovera
al Pretore di non avere accolto, nemmeno parzialmente, la sua pretesa di
fr. 3100.–, adducendo che per il giudice, cui egli aveva chiesto di
stabilire l'importo secondo equità giusta l'art. 42 cpv. 2 CO, non sarebbe
stato complicato stimare almeno l'ammontare delle sue spese di trasporto. Così
argomentando, tuttavia, il reclamante non si confronta, venendo meno al proprio
obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), con i motivi che hanno indotto il
primo giudice a negare i presupposti per un'applicazione analogica dell'art. 42
cpv. 2 CO e a respingere la sua pretesa. L'allegazione del reclamante secondo
cui le sue spese di trasporto sarebbero quantificabili in circa fr. 1000.–
(costo del biglietto aereo per P__________ di circa fr. 100.–, costi del carburante
per recarsi a B__________ di fr. 784.– [280 km x 4 x 0.70] e dei caselli
autostradali di fr. 80.– [fr. 20.– x 4], così come “le altre spese di
spostamento nelle varie città), è peraltro nuova e quindi inammissibile in
questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ad ogni modo, foss'anche
applicable per analogia, l'art. 42 cpv. 2 CO instaura
bensì una prova facilitata in favore del leso, ma non lo libera tuttavia dall'onere
di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile o da lui esigibile,
tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza del
pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima; essa non accorda al
danneggiato la facoltà di semplicemente formulare delle imprecisate pretese di
risarcimento (DTF 143 III 323 consid. 8.2.5.2 con rinvii). Di conseguenza se
egli non adempie interamente il suo dovere di fornire gli elementi utili alla
stima, una delle condizioni da cui dipende l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2
CO non è soddisfatta, e ciò anche nell'eventualità in cui l'esistenza di un
danno sia certa (sentenza del Tribunale federale 4A_597/2016 del 22 gennaio
2018.
consid. 4). In concreto, come rilevato dal primo giudice, la prova delle
spese sostenuto non sarebbe stata impossibile né o particolarmente difficoltosa, tant'è che in questa
sede l'interessato ha prodotto quanto meno alcuni estratti del conto presso il
Touring club svizzero e della carta di credito. Ne segue che su questo
punto la decisione impugnata resiste alla critica.
6.
RE 1 si duole poi
del fatto che il primo giudice per non abbia applicato l'art. 88 CPC, che gli
“avrebbe permesso di beneficiare di un termine per quantificare le sue spese” e
l'art. 191 CPC, che gli “avrebbe consentito di ordinare l'assunzione
suppletoria di prove”. Egli chiede altresì che questa Camera, qualora lo
ritenessero necessario, faccia uso della facoltà d'indagine secondo l'art. 322
CPC. Se non che, le norme invocate dall'interessato sono riconducibili a quelle
del Codice di procedura civile ticinese, abrogato con l'entrata in vigore il 1°
gennaio 2011 dell'ordinamento processuale civile svizzero. Tutt'al più, il
Pretore avrebbe dovuto far capo al suo dovere d'interpello e porre pertinenti
domande affinché l'attore completasse le indicazioni fattuali e indicasse i
mezzi di prova (art. 247 cpv. 1 CPC). In concreto, tuttavia all'udienza del 18
novembre 2019 l'attore stesso ha per finire ammesso che non vi fossero giustificativi
specifici delle spese chiedendo al Pretore un giudizio in equità. Non è dato a
vedere quali ulteriori inviti a presentare prove avrebbe dovuto compiere il
primo giudice. Per il resto, l'interpello non è destinato a supplire a negligenze processuali, tanto
più nel caso concreto ove appena si pensi che in questa sede il reclamante è
poi stato in grado presentare qualche giustificativo. Tuttavia, come si è
detto, in sede di reclamo non è possibile addurre nuove prove (sopra consid. 2)
né incombe a questa Camera condurre ulteriori indagini. Al proposito il
reclamo è dunque privo di consistenza.
7.
Secondo il reclamante “il Pretore avrebbe inoltre
potuto chinarsi sul fatto che l'immobile di C__________ è, come risulta agli
atti, l'unico bene pignorabile della signora CO 1 e pertanto il suo realizzo
comporterà, giocoforza, una causa in Italia. Il danno, non potendo essere
dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull'entità esatta del
pregiudizio, avrebbe dovuto essere stabilito dal prudente criterio del Pretore
(art. 42 cpv. 2 CO)”. La doglianza, invero è di difficile comprensione, non merita di essere
approfondita, l'interessato non traendone
alcuna conseguenza giuridica. Per il resto, il reclamante non spiega perché il
primo giudice sarebbe incorso in un'errata applicazione del diritto né tanto
meno in un arbitrario accertamento dei fatti. In definitiva, il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso da questa
Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2
LOG).
8.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità
alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
650.– sono a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.