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Decisione

16.2019.69

Mandato: rimborso spese del mandatario - prova

16 giugno 2020Italiano11 min

1 ha sottoscritto una dichiarazione in cui indicava di aver incaricato RE 1 di “occuparsi

Source ti.ch

Incarto

n.

16.2019.69

Lugano

16 giugno 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 30 dicembre 2019 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 2 dicembre 2019 dal

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2019.46 (mandato) da lui promossa con petizione del 4 settembre 2019 nei

confronti di

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 23 ottobre 2017 CO

1 ha sottoscritto una dichiarazione in cui indicava di aver incaricato RE 1 di “occuparsi

della problematica relativa al condono, al certificato sismico e a tutte le

problematiche riguardanti le proprietà site a C__________ [P__________]”. L'11

ottobre 2018 essa ha sottoscritto una seconda dichiarazione in cui riconosceva

di avere ricevuto da RE 1 prestiti per complessivi fr. 41 408.34, importo

che si impegnava a restituire tramite la vendita dell'immobile di C__________.

B. Il 23 aprile 2019 RE

1 ha comunicato a CO 1 di cessare immediatamente ogni collaborazione e

qualsiasi aiuto finanziario nei suoi confronti e chiesto la restituzione di

complessivi fr. 52 338.67. Per la pretesa di restituzione degli importi mutuati

(fr. 41 408.34), RE 1 ha ottenuto il 15 luglio 2019 dal Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Sud il rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. SO.2019.347).

C. Il 24 luglio 2019 RE

1 si è rivolto alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Sud per un tentativo di conciliazione inteso a

ottenere da CO 1 il pagamento di complessivi fr. 6000.– oltre interessi al 5%

dal 23 aprile 2019, corrispondenti a fr. 3100.– per “spese relative

alle istruzioni impartitemi in data 23.10.2017” e a fr. 2900.– per “interessi

debitori sul prestito”. Accertata

l'impossibilità di conciliare le parti, il segretario assessore ha rilasciato

il 3 settembre 2019 a RE 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–

sono state poste a carico dell'istante (inc. CM.2019.61).

D. RE

1 ha citato il 4 settembre 2019 CO 1 davanti al Pretore per ottenere quanto postulato in sede

conciliativa. Invitata a

presentare osservazioni, la convenuta è rimasta silente. All'udienza del

18 novembre 2019, indetta per il dibattimento, l'attore ha confermato la sua

domanda, mentre la convenuta ha proposto il rigetto della petizione. Statuendo

con decisione del 2 dicembre 2019 il Pretore ha respin­to la petizione. Le

spese processuali di complessivi fr. 350.–, con le spe­se di conciliazione

di fr. 150.–, sono state poste a carico dell'attore.

E. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre

2019 in cui chiede di rinviare gli atti al Pretore affinché giudichi nuovamente

sulla petizione. Invitata a presentare osservazioni CO 1 non ha reagito.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000. –, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la de­cisione impugnata è pervenuta all'attore il 3 dicembre 2019 (cfr. tracciamento dell'invio

n. 98.__________ agli atti). Introdotto il 30 dicembre 2019 il reclamo in esame

è pertanto tem­pestivo.

2.

Al reclamo RE 1 allega

copia degli atti processuali e dei documenti da lui prodotti in prima sede.

Tali atti figurano già nell'incarto trasmesso dal Pretore a questa Camera di

modo che la loro produzione si rivela superflua. Quanto alla documentazio­ne

presentata il 7 febbraio 2020, essa non è stata sottoposta al Pretore ed è

quindi nuova. Se non che, giusta l'art. 326 cpv. 1 CPC in sede di reclamo non è

ammessa la produzione di nuovi mezzi di prova, donde la loro irricevibilità.

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere

di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione

limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in

modo manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza

di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di

una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,

sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 143 IV 503 consid. 1.1 con rinvii).

4.

Nella decisione

impugnata il Pretore, richiamato l'art. 313 cpv. 1 CO, ha innanzitutto respinto

la richiesta dell'attore di fr. 2900.– per “interessi debitori dal 23

aprile 2019” sul mutuo concesso alla convenuta, poiché dagli atti non risultava

alcun accordo delle parti sul fatto che il mutuo sarebbe stato fruttifero di

interessi.

Quanto alla pretesa di fr.

3100.– per “spese di trasferta e gestio­ni finanziarie varie” il primo giudice,

dopo avere stabilito che l'inca­rico conferito dalla convenuta all'attore

soggiace alle norme sul mandato, ha rilevato che incombe al mandatario comprovare

l'ammontare di quelle spese sostenute per l'esecuzione del mandato. Se non che,

egli ha accertato che l'attore si è limitato a chie­dere di determinare una

somma equitativa per le trasferte intraprese e il tempo investito adducendo di

non avere a disposizio­ne dei giustificativi delle spese sostenute. Per il Pretore,

tuttavia, non vi sono i presupposti per un giudizio equitativo, giacché la

prova della pretesa non pareva impossibile o talmente difficile da non essere

pretendibile, giacché l'attore avrebbe potuto conservare i biglietti, le

ricevute e ogni altro documento necessario a provare la sua pretesa e “questo

anche visto il suo obbligo di ren­di­conto”.

A suo avviso, inoltre, l'attore avrebbe dovuto perlomeno indicare con

precisione tutti quegli elementi che avrebbero permesso, se del caso, di

intervenire in via equitativa (chilometri

percorsi, mezzo utilizzato, tempo esatto impiegato, ecc.). Né, egli ha

soggiunto, la fattura emessa all'attore è sufficiente giacché essa non riporta

alcun dato preciso sul modo di calcolo dell'importo di fr. 3100.–, il

quale è indicato “a corpo”, senza tuttavia che le parti abbiamo mai concordato

un simile modo di fatturazione. Per di più, ha epilogato il Pretore,

quand'anche la pretesa dovesse essere trattata alla stregua di una richiesta di

pagamento di un onorario, incombeva sempre al mandatario provarne la congruità

e un intervento equitativo del giudice, peraltro sussidiario, sarebbe entrato

in linea di conto solo in presenza di una sufficiente allegazione su tutti gli

elementi utili alla calcolazione dell'onorario stesso.

5.

Il reclamante rimprovera

al Pretore di non avere accolto, nemmeno parzialmente, la sua pretesa di

fr. 3100.–, adducendo che per il giudice, cui egli aveva chiesto di

stabilire l'importo secondo equità giusta l'art. 42 cpv. 2 CO, non sarebbe

stato complicato stimare almeno l'ammontare delle sue spese di trasporto. Così

argomentando, tuttavia, il reclamante non si confronta, venendo meno al proprio

obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), con i motivi che hanno indotto il

primo giudice a negare i presupposti per un'applicazione analogica dell'art. 42

cpv. 2 CO e a respin­gere la sua pretesa. L'allegazione del reclamante secondo

cui le sue spese di trasporto sarebbero quantificabili in circa fr. 1000.–

(costo del biglietto aereo per P__________ di circa fr. 100.–, costi del carburante

per recarsi a B__________ di fr. 784.– [280 km x 4 x 0.70] e dei caselli

autostradali di fr. 80.– [fr. 20.– x 4], così come “le altre spese di

spostamento nelle varie città), è peraltro nuova e quindi inammissibile in

questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ad ogni modo, foss'anche

applicable per analogia, l'art. 42 cpv. 2 CO instaura

bensì una prova facilitata in favore del leso, ma non lo libera tuttavia dall'onere

di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile o da lui esigibile,

tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza del

pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima; essa non accorda al

danneggiato la facoltà di semplicemente formulare delle imprecisate pretese di

risarcimento (DTF 143 III 323 consid. 8.2.5.2 con rinvii). Di conseguenza se

egli non adempie interamente il suo dovere di fornire gli elementi utili alla

stima, una delle condizioni da cui dipende l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2

CO non è soddisfatta, e ciò anche nell'eventualità in cui l'esistenza di un

danno sia certa (sentenza del Tribunale federale 4A_597/2016 del 22 gennaio

2018.

consid. 4). In concreto, come rilevato dal primo giudice, la prova delle

spese sostenuto non sarebbe stata impossibile né o particolarmente difficoltosa, tant'è che in questa

sede l'interessato ha prodotto quanto meno alcuni estratti del conto presso il

Touring club svizzero e della carta di credito. Ne segue che su questo

punto la decisione impugnata resiste alla critica.

6.

RE 1 si duole poi

del fatto che il primo giudice per non abbia applicato l'art. 88 CPC, che gli

“avrebbe permesso di beneficiare di un termine per quantificare le sue spese” e

l'art. 191 CPC, che gli “avrebbe consentito di ordinare l'assunzione

suppletoria di prove”. Egli chiede altresì che questa Camera, qualora lo

ritenessero necessario, faccia uso della facoltà d'indagine secondo l'art. 322

CPC. Se non che, le norme invocate dall'interessato sono riconducibili a quelle

del Codice di procedura civile ticinese, abrogato con l'entrata in vigore il 1°

gennaio 2011 dell'ordinamento processuale civile svizzero. Tutt'al più, il

Pretore avreb­be dovuto far capo al suo dovere d'interpello e porre pertinenti

do­mande affinché l'attore completasse le indicazioni fattuali e indicasse i

mezzi di prova (art. 247 cpv. 1 CPC). In concreto, tuttavia all'udienza del 18

novembre 2019 l'attore stesso ha per finire ammesso che non vi fossero giustificativi

specifici delle spese chiedendo al Pretore un giudizio in equità. Non è dato a

vedere quali ulteriori inviti a presentare prove avrebbe dovuto compiere il

primo giudice. Per il resto, l'interpello non è destinato a supplire a negligenze processuali, tanto

più nel caso concreto ove appe­na si pensi che in questa sede il reclamante è

poi stato in grado presentare qualche giustificativo. Tuttavia, come si è

detto, in sede di reclamo non è possibile addurre nuove prove (sopra consid. 2)

né incombe a questa Camera condurre ulteriori indagini. Al proposito il

reclamo è dunque privo di consistenza.

7.

Secondo il reclamante “il Pretore avrebbe inoltre

potuto chinarsi sul fatto che l'immobile di C__________ è, come risulta agli

atti, l'unico bene pignorabile della signora CO 1 e pertanto il suo realizzo

comporterà, giocoforza, una causa in Italia. Il danno, non poten­do essere

dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull'entità esatta del

pregiudizio, avrebbe dovuto essere stabilito dal prudente criterio del Pretore

(art. 42 cpv. 2 CO)”. La doglian­za, invero è di difficile comprensione, non merita di essere

approfondita, l'interessato non traendone

alcuna conseguenza giuridica. Per il resto, il reclamante non spiega perché il

primo giudice sarebbe incorso in un'errata applicazione del diritto né tanto

meno in un arbitrario accertamento dei fatti. In definitiva, il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso da questa

Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2

LOG).

8.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità

alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

650.– sono a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.